CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1594/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BADALUCCO EROS GIOVANNI, PEC: Email_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ULIZZI ROSOLINO, PEC: Email_2
appellato
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
1
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 460/24, pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale, in data 27/3/2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale - Addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita
1. Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento in favore Controparte_1 della ricorrente nella misura di € 200,00 al mese ovvero per quell'altra somma e misura che sarà ritenuta di giustizia nell'interesse della ricorrente, da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutare di anno in anno.
2. Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento in favore Controparte_1 dei figli e nella misura di € 200,00 al mese per ciascuno ovvero Persona_1 Persona_2 per quell'altra somma e misura che sarà ritenuta di giustizia nell'interesse della ricorrente, da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutare di anno in anno;
3. In subordine, riconoscere in capo al sig. l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento in favore dei figli e nella misura di € 200,00 al Persona_1 Persona_2 mese per ciascuno ovvero per quell'altra somma e misura che sarà ritenuta di giustizia, dal momento della proposizione della domanda (marzo 2020) sino all'emissione della sentenza oggi impugnata (marzo 2024).
4. Condannare parte resistente alla spese di lite di entrambi i giudizi.
Per l'appellato
In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede alla Corte d'Appello di:
1) Rigettare l'appello perché infondato n fatto e diritto;
2) Confermare la sentenza impugnata, poiché correttamente motivata e conforme alla giurisprudenza in materia di separazione e mantenimento;
3) con il favore delle spese da porre a carico dell'Erario giusto provvedimento di ammissione.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
2 Rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.10.2018, , Controparte_1 premesso che in data 22.10.1992 aveva contratto matrimonio concordatario con e che dall'unione erano nati due figli, nato il [...] e Parte_1 Per_1
nato il [...], proponeva ricorso per separazione giudiziale. Per_2
2. In particolare, il ricorrente esponeva che la rottura del rapporto di coniugio e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza dovevano attribuirsi ai continui litigi che si sono inaspriti negli anni per la situazione economica precaria in cui versava la famiglia, circostanza che unitamente agli altri problemi, tra cui il lavoro saltuario del ricorrente, costringevano l' all'abbandono del tetto CP_1 coniugale.
3. Per tali ragioni egli chiedeva che venisse disposta la separazione tra i coniugi con assegnazione della casa coniugale alla , che non le venisse Pt_1
riconosciuta alcuna somma a titolo di mantenimento della moglie e dei figli.
4. Si costituiva , la quale esponeva che nelle more Parte_1 del matrimonio, il marito aveva iniziato a fare uso abituale di alcool ed a rientrare a casa ubriaco, condizione dalla quale scaturivano dei comportamenti irascibili che spesso sfociavano in violenze verbali e fisiche, che infine avevano portato il marito ad interrompere la coabitazione ed allontanarsi dal tetto coniugale, andando a vivere con un'altra donna, disinteressandosi dello stato personale ed economico tanto della ricorrente quanto dei figli, che lasciava in una condizione di totale indigenza.
5. Per tali ragioni , sottolineando di non disporre di Parte_1
alcun reddito, essendosi sempre occupata della cura della casa e della prole, chiedeva che venisse disposta la separazione tra i coniugi con addebito in capo all' e di CP_1
porre a carico dello stesso - il quale lavorava alle dipendenze di una società titolare di concessione di vendita presso uno stand del mercato ortofrutticolo percependo regolare retribuzione, sebbene il rapporto di lavoro non risulti regolarizzato ai fini previdenziali e contributivi - l'obbligo di corrispondere in suo favore una somma a
3 titolo di mantenimento pari a € 600,00, di cui 200,00 per il proprio mantenimento e
200,00 a titolo di mantenimento di ciascun figlio, che sebbene maggiorenni non erano ancora economicamente indipendenti. In subordine domandava che venissero disposti in suo favore gli alimenti necessari al suo sostentamento.
6. Espletata l'istruttoria con interrogatorio formale dell' e CP_1
l'escussione del teste , madre della resistente e del figlio della Testimone_1 coppia , ed assunta la causa in decisione, con sentenza n. 460/24, il Tribunale Per_2
di Termini Imerese, richiamando la sentenza non definitiva n. 1167/2021 del 10-
14.12.2021 con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, accoglieva la domanda di addebito proposta dalla resistente e non poneva a carico del ricorrente alcuna somma a titolo di mantenimento della moglie, rilevato che non fosse provata una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi;
in egual misura non disponeva a carico dell' alcun assegno a CP_1
titolo di mantenimento dei figli, ormai maggiorenni;
dichiarava, infine, integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
7. Nella specie, il Tribunale dichiarava sussistenti i presupposti per l'accoglimento della relativa domanda di addebito in quanto erano stati assunti molteplici elementi istruttori dal quale trarre le prove delle prospettate violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio, tra i quali reiterati comportamenti violenti perpetrati negli anni dall' a danno della moglie, debitamente confermati CP_1
anche dalla madre della vittima e dal figlio della coppia. Per_2
8. Con ricorso depositato in data 25.09.2024 ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. La stessa, in particolare, ha censurato il rigetto della domanda di mantenimento, dal momento che lei non gode di redditi propri, è inoccupata - e considerata l'età, non potrà facilmente reperire un'occupazione, ed è gravata da diverse spese, tra cui, tra cui la casa condotta in locazione.
9. Si è costituito che, riportandosi alle conclusioni in Controparte_1
epigrafe, ha chiesto il rigetto dell'appello principale, in quanto la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente non corrisponde al vero, dal momento che ad oggi è in
4 attesa di occupazione, non è proprietario né di beni immobili né di mobili registrati, non ha alcun rapporto bancario in essere e non ha presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni stati gli assenti guadagni. Ulteriormente rappresentava che, in seguito al proprio allontanamento dalla casa familiare avvenuto dal marzo
2016 a causa dei continui litigi aventi natura economica, i rapporti tra padre e i due figli si sono interrotti completamente e questi ultimi non hanno mai richiesto alcunché a titolo di mantenimento, continuando ad abitare la casa familiare condotta in locazione e riuscendo a corrispondere in via del tutto autonoma i canoni di locazione.
10. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
11. Sostituita l'udienza del 14.2.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione.
12. Con il primo articolato motivo di impugnazione l'appellante lamenta il mancato riconoscimento a carico dell' dell'obbligo del contributo a titolo di CP_1
mantenimento che dovrebbe versare nei suoi confronti, rilevando di non poter reperire un'occupazione data l'età e la mancanza di qualsiasi fonte di reddito che le possa consentire un'esistenza dignitosa. Segnatamente deduce che non corrisponde al vero la circostanza per cui il marito sia privo di redditi, così come emerso dalla documentazione prodotta, in ragione dello svolgimento di lavori saltuari che non sono stati regolarizzati e che, comunque, gli hanno consentito di instaurare in costanza di matrimonio, pure, un'altra relazione sentimentale, con i conseguenti e ulteriori oneri economici che ne derivano.
13. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
14. Questa Corte condivide l'orientamento consolidato della Cassazione in base al quale la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di
5 matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
15. Ancora, è stato ritenuto che l'art. 156, comma 2, c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n. 605 del 12/01/2017).
16. Quanto al riparto dell'onere probatorio, va ancora ricordato che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. n. 17136/2004).
17. Nel caso di specie, ha dichiarato di essere Parte_1
inoccupata e di vivere in una abitazione locata, ha depositato una attestazione ISSE per l'anno 2023 pari a euro 2.417,20, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha rappresentato di non aver percepito redditi per l'anno precedente di imposta e da ultimo il documento di giacenza media per il 2023 pari a pochi euro.
18. A fronte di tali elementi, pur non potendo ricavare dal raffronto delle situazioni economiche delle parti una rilevante sperequazione, dovendo dedurre che entrambe le parti versino in precarie condizioni - anche alla luce della
6 documentazione prodotta da dalla quale si evince che lo stesso Controparte_1
non gode attualmente di un reddito stabile (attestazione ISEE, per l'anno 2023, da cui emerge un indicatore della situazione economica equivalente pari ad €. 2.000,00 e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha rappresentato di non aver percepito redditi per gli ultimi tre anni) – occorre concludere che sussiste una effettiva sperequazione tra le condizioni economiche delle parti tenuto conto della capacità di lavoro specifica dell' , il quale sebbene in attesa di CP_1
occupazione, ha sempre lavorato, avendo svolto diversi lavori tra cui quello di
“scaricatore all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Palermo” per diversi anni seppur per periodi non sempre continuativi.
19. Tali circostanze, congiuntamente con la mancata contestazione da parte di dello stato di inoccupazione della ricorrente e della ricerca Controparte_1
per sé di una stabile occupazione, nonostante quest'ultima non abbia mai lavorato per occuparsi della famiglia, portano a ritenere che - considerata l'età della ricorrente ha messo in luce anche la difficoltà della stessa ad essere inserita nel mercato del lavoro - sussista in capo a il diritto a percepire il contributo a titolo di Parte_1 mantenimento e che esso vada quantificato in € 150,00, somma ritenuta idonea da questa Corte a consentirle di poter espletare le sue esigenze primarie.
20. Con secondo motivo di appello, la lamenta che il Tribunale Pt_1 abbia errato nel non disporre a carico del marito l'obbligo al mantenimento economico dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, stante l'oggettivo impedimento provocato da un infortunio al ginocchio che non consente al figlio minore di trovare una stabile occupazione e l'attuale stato di Per_2
privazione di mezzi di sostentamento del figlio , per entrambi i quali deve Per_1 provvedere la madre. Censura, altresì, la sentenza nella parte in cui ha escluso la richiesta di mantenimento dei figli in ragione della situazione esistente al momento dell'emissione della stessa, nell'anno 2024 e non quella al momento della proposizione della domanda.
21. Sul punto, si ritiene che sia inammissibile la domanda della Pt_1
volta a ottenere la condanna dell' al pagamento delle somme arretrate dovute CP_1
7 dal momento della domanda e relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni.
22. Deve trovare applicazione, al riguardo, il principio secondo cui l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, così come la sua successiva revisione, e tanto più della domanda di mantenimento in favore della prole, decorre dalla data della correlativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (da ultimo Cass. civ. Sez. Unite sent. n. 32914/2022).
23. Alla luce di ciò, in assenza della specificazione di una diversa decorrenza, la pronuncia adottata dal giudice di primo grado deve già ritenersi retroagire alla data della domanda, similmente alla presente pronuncia di questa
Corte.
24. Passando alla questione relativa al mantenimento de figli maggiorenni, occorre considerare che, sulla scorta delle più recenti pronunce dei giudici di legittimità, è principio acclamato che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” ( Cass. civ. 2056/23 e 17183/20).
25. Tenuto conto, ancora, che il principio di autoresponsabilità, come noto, postula il dovere del figlio maggiorenne di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Inoltre, per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n. 358/2023).
26. Considerato, ulteriormente, che la Cassazione ha argomentato in tema
8 di mantenimento di figli maggiorenni, ribadendo che, consolidati i principi sopra esposti, “è opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principi mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. civ. 26875/23).
27. Nel caso di specie, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta, non si rinvengono sufficienti elementi che inducono a discostarsi dal provvedimento del Tribunale, che ha correttamente applicato i principi sopra indicati.
28. Sul punto, infatti, il Tribunale ha giustificato la mancata concessione dell'assegno rilevando che parte resistente non aveva soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante non avendo dimostrato che i figli, entrambi maggiorenni, avessero produttivamente impegnato il proprio tempo nello studio o, in alternativa, nella fattiva ricerca di un'occupazione lavorativa.
29. Ancora, occorre sottolineare che la non ha neppure fornito Pt_1 prova che i due figli maggiorenni convivano con lei, rilevando, invero, che il figlio minore abbia, nel corso del giudizio di primo grado, espressamente Per_2
dichiarato di essere residente a [...].
30. Pertanto, da quanto debitamente asserito dall'appellante e dal figlio minore , non si rinvengono elementi idonei a far ritenere che i due ragazzi Per_2
abbiano curato con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale (cfr. da ultimo Cass.2259/2024), che rappresenta un presupposto ineludibile per la permanenza del diritto al mantenimento da parte del genitore, considerato che ha superato ormai i 30 anni e i 25. Per_1 Per_2
31. In conclusione, il motivo di appello non può trovare accoglimento.
9 32. Le superiori considerazioni conducono al parziale accoglimento dell'appello nei termini sopra descritti.
33. Data la natura della controversia e le ragioni della decisione inducono a compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 460/24, pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 27.03.2024 proposto da nei confronti di pone a carico di Parte_1 Controparte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
la complessiva somma di € 150,00 mensili, a titolo di
[...]
mantenimento, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I;
- Conferma nel resto la sentenza;
- Spese compensate;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1594/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BADALUCCO EROS GIOVANNI, PEC: Email_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ULIZZI ROSOLINO, PEC: Email_2
appellato
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
1
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 460/24, pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale, in data 27/3/2024.
OGGETTO: Separazione giudiziale - Addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita
1. Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento in favore Controparte_1 della ricorrente nella misura di € 200,00 al mese ovvero per quell'altra somma e misura che sarà ritenuta di giustizia nell'interesse della ricorrente, da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutare di anno in anno.
2. Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento in favore Controparte_1 dei figli e nella misura di € 200,00 al mese per ciascuno ovvero Persona_1 Persona_2 per quell'altra somma e misura che sarà ritenuta di giustizia nell'interesse della ricorrente, da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutare di anno in anno;
3. In subordine, riconoscere in capo al sig. l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento in favore dei figli e nella misura di € 200,00 al Persona_1 Persona_2 mese per ciascuno ovvero per quell'altra somma e misura che sarà ritenuta di giustizia, dal momento della proposizione della domanda (marzo 2020) sino all'emissione della sentenza oggi impugnata (marzo 2024).
4. Condannare parte resistente alla spese di lite di entrambi i giudizi.
Per l'appellato
In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede alla Corte d'Appello di:
1) Rigettare l'appello perché infondato n fatto e diritto;
2) Confermare la sentenza impugnata, poiché correttamente motivata e conforme alla giurisprudenza in materia di separazione e mantenimento;
3) con il favore delle spese da porre a carico dell'Erario giusto provvedimento di ammissione.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
2 Rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.10.2018, , Controparte_1 premesso che in data 22.10.1992 aveva contratto matrimonio concordatario con e che dall'unione erano nati due figli, nato il [...] e Parte_1 Per_1
nato il [...], proponeva ricorso per separazione giudiziale. Per_2
2. In particolare, il ricorrente esponeva che la rottura del rapporto di coniugio e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza dovevano attribuirsi ai continui litigi che si sono inaspriti negli anni per la situazione economica precaria in cui versava la famiglia, circostanza che unitamente agli altri problemi, tra cui il lavoro saltuario del ricorrente, costringevano l' all'abbandono del tetto CP_1 coniugale.
3. Per tali ragioni egli chiedeva che venisse disposta la separazione tra i coniugi con assegnazione della casa coniugale alla , che non le venisse Pt_1
riconosciuta alcuna somma a titolo di mantenimento della moglie e dei figli.
4. Si costituiva , la quale esponeva che nelle more Parte_1 del matrimonio, il marito aveva iniziato a fare uso abituale di alcool ed a rientrare a casa ubriaco, condizione dalla quale scaturivano dei comportamenti irascibili che spesso sfociavano in violenze verbali e fisiche, che infine avevano portato il marito ad interrompere la coabitazione ed allontanarsi dal tetto coniugale, andando a vivere con un'altra donna, disinteressandosi dello stato personale ed economico tanto della ricorrente quanto dei figli, che lasciava in una condizione di totale indigenza.
5. Per tali ragioni , sottolineando di non disporre di Parte_1
alcun reddito, essendosi sempre occupata della cura della casa e della prole, chiedeva che venisse disposta la separazione tra i coniugi con addebito in capo all' e di CP_1
porre a carico dello stesso - il quale lavorava alle dipendenze di una società titolare di concessione di vendita presso uno stand del mercato ortofrutticolo percependo regolare retribuzione, sebbene il rapporto di lavoro non risulti regolarizzato ai fini previdenziali e contributivi - l'obbligo di corrispondere in suo favore una somma a
3 titolo di mantenimento pari a € 600,00, di cui 200,00 per il proprio mantenimento e
200,00 a titolo di mantenimento di ciascun figlio, che sebbene maggiorenni non erano ancora economicamente indipendenti. In subordine domandava che venissero disposti in suo favore gli alimenti necessari al suo sostentamento.
6. Espletata l'istruttoria con interrogatorio formale dell' e CP_1
l'escussione del teste , madre della resistente e del figlio della Testimone_1 coppia , ed assunta la causa in decisione, con sentenza n. 460/24, il Tribunale Per_2
di Termini Imerese, richiamando la sentenza non definitiva n. 1167/2021 del 10-
14.12.2021 con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, accoglieva la domanda di addebito proposta dalla resistente e non poneva a carico del ricorrente alcuna somma a titolo di mantenimento della moglie, rilevato che non fosse provata una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi;
in egual misura non disponeva a carico dell' alcun assegno a CP_1
titolo di mantenimento dei figli, ormai maggiorenni;
dichiarava, infine, integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
7. Nella specie, il Tribunale dichiarava sussistenti i presupposti per l'accoglimento della relativa domanda di addebito in quanto erano stati assunti molteplici elementi istruttori dal quale trarre le prove delle prospettate violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio, tra i quali reiterati comportamenti violenti perpetrati negli anni dall' a danno della moglie, debitamente confermati CP_1
anche dalla madre della vittima e dal figlio della coppia. Per_2
8. Con ricorso depositato in data 25.09.2024 ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. La stessa, in particolare, ha censurato il rigetto della domanda di mantenimento, dal momento che lei non gode di redditi propri, è inoccupata - e considerata l'età, non potrà facilmente reperire un'occupazione, ed è gravata da diverse spese, tra cui, tra cui la casa condotta in locazione.
9. Si è costituito che, riportandosi alle conclusioni in Controparte_1
epigrafe, ha chiesto il rigetto dell'appello principale, in quanto la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente non corrisponde al vero, dal momento che ad oggi è in
4 attesa di occupazione, non è proprietario né di beni immobili né di mobili registrati, non ha alcun rapporto bancario in essere e non ha presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni stati gli assenti guadagni. Ulteriormente rappresentava che, in seguito al proprio allontanamento dalla casa familiare avvenuto dal marzo
2016 a causa dei continui litigi aventi natura economica, i rapporti tra padre e i due figli si sono interrotti completamente e questi ultimi non hanno mai richiesto alcunché a titolo di mantenimento, continuando ad abitare la casa familiare condotta in locazione e riuscendo a corrispondere in via del tutto autonoma i canoni di locazione.
10. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
11. Sostituita l'udienza del 14.2.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione.
12. Con il primo articolato motivo di impugnazione l'appellante lamenta il mancato riconoscimento a carico dell' dell'obbligo del contributo a titolo di CP_1
mantenimento che dovrebbe versare nei suoi confronti, rilevando di non poter reperire un'occupazione data l'età e la mancanza di qualsiasi fonte di reddito che le possa consentire un'esistenza dignitosa. Segnatamente deduce che non corrisponde al vero la circostanza per cui il marito sia privo di redditi, così come emerso dalla documentazione prodotta, in ragione dello svolgimento di lavori saltuari che non sono stati regolarizzati e che, comunque, gli hanno consentito di instaurare in costanza di matrimonio, pure, un'altra relazione sentimentale, con i conseguenti e ulteriori oneri economici che ne derivano.
13. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
14. Questa Corte condivide l'orientamento consolidato della Cassazione in base al quale la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di
5 matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
15. Ancora, è stato ritenuto che l'art. 156, comma 2, c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n. 605 del 12/01/2017).
16. Quanto al riparto dell'onere probatorio, va ancora ricordato che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. n. 17136/2004).
17. Nel caso di specie, ha dichiarato di essere Parte_1
inoccupata e di vivere in una abitazione locata, ha depositato una attestazione ISSE per l'anno 2023 pari a euro 2.417,20, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha rappresentato di non aver percepito redditi per l'anno precedente di imposta e da ultimo il documento di giacenza media per il 2023 pari a pochi euro.
18. A fronte di tali elementi, pur non potendo ricavare dal raffronto delle situazioni economiche delle parti una rilevante sperequazione, dovendo dedurre che entrambe le parti versino in precarie condizioni - anche alla luce della
6 documentazione prodotta da dalla quale si evince che lo stesso Controparte_1
non gode attualmente di un reddito stabile (attestazione ISEE, per l'anno 2023, da cui emerge un indicatore della situazione economica equivalente pari ad €. 2.000,00 e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha rappresentato di non aver percepito redditi per gli ultimi tre anni) – occorre concludere che sussiste una effettiva sperequazione tra le condizioni economiche delle parti tenuto conto della capacità di lavoro specifica dell' , il quale sebbene in attesa di CP_1
occupazione, ha sempre lavorato, avendo svolto diversi lavori tra cui quello di
“scaricatore all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Palermo” per diversi anni seppur per periodi non sempre continuativi.
19. Tali circostanze, congiuntamente con la mancata contestazione da parte di dello stato di inoccupazione della ricorrente e della ricerca Controparte_1
per sé di una stabile occupazione, nonostante quest'ultima non abbia mai lavorato per occuparsi della famiglia, portano a ritenere che - considerata l'età della ricorrente ha messo in luce anche la difficoltà della stessa ad essere inserita nel mercato del lavoro - sussista in capo a il diritto a percepire il contributo a titolo di Parte_1 mantenimento e che esso vada quantificato in € 150,00, somma ritenuta idonea da questa Corte a consentirle di poter espletare le sue esigenze primarie.
20. Con secondo motivo di appello, la lamenta che il Tribunale Pt_1 abbia errato nel non disporre a carico del marito l'obbligo al mantenimento economico dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, stante l'oggettivo impedimento provocato da un infortunio al ginocchio che non consente al figlio minore di trovare una stabile occupazione e l'attuale stato di Per_2
privazione di mezzi di sostentamento del figlio , per entrambi i quali deve Per_1 provvedere la madre. Censura, altresì, la sentenza nella parte in cui ha escluso la richiesta di mantenimento dei figli in ragione della situazione esistente al momento dell'emissione della stessa, nell'anno 2024 e non quella al momento della proposizione della domanda.
21. Sul punto, si ritiene che sia inammissibile la domanda della Pt_1
volta a ottenere la condanna dell' al pagamento delle somme arretrate dovute CP_1
7 dal momento della domanda e relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni.
22. Deve trovare applicazione, al riguardo, il principio secondo cui l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, così come la sua successiva revisione, e tanto più della domanda di mantenimento in favore della prole, decorre dalla data della correlativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (da ultimo Cass. civ. Sez. Unite sent. n. 32914/2022).
23. Alla luce di ciò, in assenza della specificazione di una diversa decorrenza, la pronuncia adottata dal giudice di primo grado deve già ritenersi retroagire alla data della domanda, similmente alla presente pronuncia di questa
Corte.
24. Passando alla questione relativa al mantenimento de figli maggiorenni, occorre considerare che, sulla scorta delle più recenti pronunce dei giudici di legittimità, è principio acclamato che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” ( Cass. civ. 2056/23 e 17183/20).
25. Tenuto conto, ancora, che il principio di autoresponsabilità, come noto, postula il dovere del figlio maggiorenne di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Inoltre, per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n. 358/2023).
26. Considerato, ulteriormente, che la Cassazione ha argomentato in tema
8 di mantenimento di figli maggiorenni, ribadendo che, consolidati i principi sopra esposti, “è opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principi mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. civ. 26875/23).
27. Nel caso di specie, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta, non si rinvengono sufficienti elementi che inducono a discostarsi dal provvedimento del Tribunale, che ha correttamente applicato i principi sopra indicati.
28. Sul punto, infatti, il Tribunale ha giustificato la mancata concessione dell'assegno rilevando che parte resistente non aveva soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante non avendo dimostrato che i figli, entrambi maggiorenni, avessero produttivamente impegnato il proprio tempo nello studio o, in alternativa, nella fattiva ricerca di un'occupazione lavorativa.
29. Ancora, occorre sottolineare che la non ha neppure fornito Pt_1 prova che i due figli maggiorenni convivano con lei, rilevando, invero, che il figlio minore abbia, nel corso del giudizio di primo grado, espressamente Per_2
dichiarato di essere residente a [...].
30. Pertanto, da quanto debitamente asserito dall'appellante e dal figlio minore , non si rinvengono elementi idonei a far ritenere che i due ragazzi Per_2
abbiano curato con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale (cfr. da ultimo Cass.2259/2024), che rappresenta un presupposto ineludibile per la permanenza del diritto al mantenimento da parte del genitore, considerato che ha superato ormai i 30 anni e i 25. Per_1 Per_2
31. In conclusione, il motivo di appello non può trovare accoglimento.
9 32. Le superiori considerazioni conducono al parziale accoglimento dell'appello nei termini sopra descritti.
33. Data la natura della controversia e le ragioni della decisione inducono a compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 460/24, pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 27.03.2024 proposto da nei confronti di pone a carico di Parte_1 Controparte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
la complessiva somma di € 150,00 mensili, a titolo di
[...]
mantenimento, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I;
- Conferma nel resto la sentenza;
- Spese compensate;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
10