TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2024, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 6111 /2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6111 /2023 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza del
27.11.2024
TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ORLANDO ROSARIO (CF: ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in AN alla Viale della Tecnica n. 78, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. D'ERRICO FRANCESCO (CF: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Via Plateja, 45 74121 AN , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di AN Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/11/2024 e per il Pubblico Ministero come da nota del 29.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti è iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione venivano adottati i provvedimenti provvisori e rinviato per il prosieguo. Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione riportato nel verbale di udienza del 27.11.2024.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possono essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
10/03/1972 e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1
matrimonio in AN (TA) il 30/10/1995, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di AN dell'anno 1995, n. 104, p. II , s. A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo di cui al verbale di udienza del 27/11/2024, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in AN, il 06/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6111 /2023 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza del
27.11.2024
TRA
, nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ORLANDO ROSARIO (CF: ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in AN alla Viale della Tecnica n. 78, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. D'ERRICO FRANCESCO (CF: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Via Plateja, 45 74121 AN , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di AN Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/11/2024 e per il Pubblico Ministero come da nota del 29.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti è iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione venivano adottati i provvedimenti provvisori e rinviato per il prosieguo. Successivamente le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione riportato nel verbale di udienza del 27.11.2024.
Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possono essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della prole.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
10/03/1972 e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1
matrimonio in AN (TA) il 30/10/1995, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di AN dell'anno 1995, n. 104, p. II , s. A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo di cui al verbale di udienza del 27/11/2024, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in AN, il 06/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente