Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Volontaria Giurisdizione
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 466 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nato a [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. M. Cristina Marcucci del Foro di Lucca, giusta procura in atti ricorrente
E
, nata a [...] il [...], (c.f. , residente Controparte_1 C.F._2 in Pisa via Dell'Omodarme 161, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Cristina Marcucci del Foro di Lucca, giusta procura in atti ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 11.02.2025 – deducendo che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Pietrasanta (LU) in data
28.05.2005
- la coppia ha avuto due figli di nome nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...].
[...]
- La figlia maggiorenne ha fatto una scelta di vita autonoma provvedendo Persona_1
a trasferirsi con il proprio convivente
- il sig. lavora come operaio presso la Grimarredi S.r.l. mentre la sig.ra Parte_1
lavora come cassiera presso il supermercato LIDL sito in Ghezzano Controparte_1
(PI).
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“IN MERITO ALL'EX CASA CONIUGALE
I coniugi hanno mantenuto dimore e residenze distinte a far data dall'intervenuta separazione coniugale. La casa coniugale sita in Pisa via Dell'Omodarme 161 di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà Controparte_1 assegnata alla stessa che ivi continuerà a vivere insieme al figlio minore . Entrambi i ricorrenti Persona_2 saranno obbligati a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, così come ogni mutamento dei recapiti telefonici.
AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL FIGLIO MINORE
Come già detto in premessa, la figlia maggiorenne ha fatto una scelta di vita autonoma provvedendo Persona_1
a trasferirsi con il proprio convivente, pertanto nulla è da determinare relativamente alla stessa. Riguardo al figlio minore (attualmente di anni 13) rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da ciascun genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno necessariamente assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative a ed impegnarsi al fine Per_2 di garantire che il medesimo conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
ORARI DI VISITA, FESTIVITA' E VACANZE
Il sig. andrà a prendere il figlio ogni fine settimana dal sabato all'uscita di scuola ore Parte_1 Per_2
13.00 circa e lo terrà con sé fino alla domenica sera con riconduzione dalla madre alle ore 21,30/ 22,00.
Ovviamente viene fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, anche in considerazione dell'età di e del suo desiderio di passare un po' tempo Per_2 con i suoi amici. Inoltre, trascorrerà con i genitori ad anni alterni la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Per_2
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta ed ogni altro giorno festivo. Mentre durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà con il padre almeno 15 giorni (continuativi o non continuativi e comunque non inferiori a 7 giorni consecutivi), da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
salvo diversi ed ulteriori periodi di vacanza sempre da concordarsi fra i genitori. Durante i periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, l'altro potrà contattarlo al telefono con frequenza quotidiana. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicarsi reciprocamente i recapiti, anche telefonici dei luoghi di villeggiatura. I genitori si rilasciano fin da ora reciproco nulla osta per l'ottenimento da parte degli stessi e del minore di passaporto e di documento di identità.
Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese tramite ricarica Parte_1 Controparte_1 della carta PostePay alle coordinate già note, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma Per_2 mensile di Euro 300,00 (trecento/00), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Le parti convengono che le spese straordinarie per il figlio, preventivamente concordate e poi documentate, saranno divise a metà e, qualora non anticipate in presenza di preventivi, vi sarà obbligo al rimborso entro 10 giorni dalla rimessa della relativa ricevuta o altro documento di spesa. Con la precisazione che per spese straordinarie indicativamente si intendono: A) spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; baby sitter per eventuali esigenze lavorative della madre rese necessarie dai particolari turni di lavoro della medesima;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F) spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout, etc.) e) baby sitter, nei casi diversi da quello indicato nel precedente punto E;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stages sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Circa l'assegno unico universale al figlio i ricorrenti stabiliscono che dello stesso beneficerà unicamente la madre acconsentendo – fin da Controparte_1 ora- il padre a che tale assegno venga percepito e trattenuto dalla medesima ed obbligandosi a Parte_1 sottoscrivere ogni richiesta e/o modulo e a fornire ogni documento necessario a perfezionare l'istanza a favore di quest'ultima, rinunciando reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di quanto fino ad oggi percepito. Il figlio sarà fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50%, pertanto i genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria ai fini di poter usufruire delle detrazioni di legge.
MANTENIMENTO CONIUGI:
I coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento;
dando altresì atto di aver puntualmente ottemperato ai patti di separazione e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente – a qualsiasi titolo- per circostanze pregresse. Le parti danno atto che i suddetti accordi entreranno in vigore tra le stesse con la sottoscrizione del presente ricorso.”
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e previa comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. ***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti l'affidamento del figlio minore e ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
Stante la natura congiunta del ricorso nulla si dispone in punto di spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 466/25, così provvede:
a. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
, matrimonio celebrato in Pietrasanta (LU), in data 28.05.2005 Controparte_1
b. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici Registri Anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza c. Dà atto che i coniugi hanno mantenuto dimore e residenze distinte a far data dall'intervenuta separazione coniugale.
d. Dispone che la casa coniugale sita in Pisa via Dell'Omodarme 161 rimanga assegnata a CP_1
che ivi continuerà a vivere insieme al figlio minore .
[...] Persona_2
e. Dispone che entrambi i ricorrenti siano obbligati a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, così come ogni mutamento dei recapiti telefonici.
f. Dispone che il minore sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da ciascun genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
g. Dispone che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, siano necessariamente assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative a ed Per_2 impegnarsi al fine di garantire che il medesimo conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. h. Dispone che il sig. andrà a prendere il figlio ogni fine settimana dal sabato Parte_1 Per_2
all'uscita di scuola ore 13.00 circa e lo terrà con sé fino alla domenica sera con riconduzione dalla madre alle ore 21,30/ 22,00. È fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, anche in considerazione dell'età di e del suo desiderio Per_2 di passare un po' tempo con i suoi amici.
i. Dispone che trascorra con i genitori ad anni alterni la vigilia di Natale, il giorno Persona_2
di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta ed ogni altro giorno festivo.
Mentre durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà con il padre almeno 15 giorni (continuativi o non continuativi e comunque non inferiori a 7 giorni consecutivi), da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
salvo diversi ed ulteriori periodi di vacanza sempre da concordarsi fra i genitori.
j. Dispone che durante i periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, l'altro possa contattarlo al telefono con frequenza quotidiana.
k. Dispone che entrambi i genitori comunichino reciprocamente i recapiti, anche telefonici dei luoghi di villeggiatura.
l. Dà atto che i genitori rilasciano fin da ora reciproco nulla osta per l'ottenimento da parte degli stessi e del minore di passaporto e di documento di identità.
m. Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 20 di Parte_1 Controparte_1
ogni mese tramite ricarica della carta PostePay alle coordinate già note, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di Euro 300,00 (trecento/00), somma rivalutabile Per_2 annualmente in base agli indici ISTAT.
n. Dispone che le spese straordinarie per il figlio, preventivamente concordate e poi documentate, siano divise a metà e, qualora non anticipate in presenza di preventivi, vi sarà obbligo al rimborso entro 10 giorni dalla rimessa della relativa ricevuta o altro documento di spesa.
Con la precisazione che per spese straordinarie indicativamente si intendono:
A) spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; baby sitter per eventuali esigenze lavorative della madre rese necessarie dai particolari turni di lavoro della medesima;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F) spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout, etc.) e) baby sitter, nei casi diversi da quello indicato nel precedente punto E;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stages sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
o. Dispone che dell'assegno unico universale al figlio benefici unicamente la madre CP_1
[...]
p. Dà atto che il sig. si obbliga a sottoscrivere ogni richiesta e/o modulo e a fornire ogni Pt_1
documento necessario a perfezionare l'istanza relativa all'assegno unico in favore di CP_1
, rinunciando reciprocamente i ricorrenti a qualsiasi richiesta di rimborso di quanto fino ad
[...] oggi percepito.
q. Dispone che il figlio sia fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50%, dando atto che i genitori si impegnano a fornirsi reciprocamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria ai fini di poter usufruire delle detrazioni di legge.
r. Dà atto che i coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento e che le parti hanno puntualmente ottemperato ai patti di separazione e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo, per circostanze pregresse.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 31.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi