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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1640/2024
REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1640/2024 (già 2408/2023) R.G., avente ad oggetto: inadempimento del
contratto preliminare di compravendita immobiliare
PROMOSSO DA
(C.F. e P.Iva ), in persona del Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Pasquini e Gabriele
Parigi
RICORRENTE
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, disattesa ogni Controparte_3
contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso. B) accertare
e dichiarare l'obbligo della Sig.ra di pagare ad la somma complessiva di € 36.674,89 Controparte_2 CP_1
dovuta per le causali indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e l'ulteriore somma
relativa a tutti gli ulteriori importi a titolo di penale contrattuale, di rimborso spese e di interessi che
matureranno in corso di causa ed eventualmente anche successivamente alla conclusione della stessa causa e, per
l'effetto, condannare la resistente al pagamento della suddetta somma di € 36.674,89 e degli Controparte_2
agli ulteriori importi che matureranno in corso di causa ed eventualmente anche successivamente alla
conclusione della medesima causa i) a titolo di penale contrattuale per mancato rilascio dell'immobile pari ad €
150,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile come indicato al precedente punto x
della narrativa ii) a titolo di interessi per le voci indicate al precedente punto x della narrativa e iii) a titolo di
rimborso spese sia per le voci indicate al precedente punto x della narrativa che per qualsiasi ulteriore ed
eventuale causa e/o ragione;
C) accertare e dichiarare il diritto di di trattenere la somma complessiva di € CP_1
2 69.242,00 sino ad oggi versata dalla Sig. direttamente e indirettamente attraverso soggetti Controparte_2
terzi per tutte le causali indicate in narrativa ed, in particolare, quanto ad € 31.304,00 a titolo di caparra
confirmatoria, quanto ad € 23.944,00 a titolo di acconto prezzo a norma dell'art. 6 del suddetto preliminare del
1.12.2014 e quanto ad € 10.165,97 a titolo di parziale pagamento degli interessi dovuti dalla medesima e €.
3.828,02 a titolo di pagamento della TASI dal 2015 al 2019 e dell'IMU dal 2017 e/o comunque a titolo di penale
contrattuale a norma degli artt. 6 e 7 del suddetto preliminare del 1.12.2014; In ogni caso oltre interessi di legge
e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidate e con vittoria di compensi professionali e spese del presente
giudizio, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge, oltre le spese necessarie per il ripristino
dell'immobile che la società si riserva di quantificare al momento del rilascio effettivo del bene nella sua CP_1
piena disponibilità”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (di seguito ”) ha adito l'intestato Controparte_4 CP_1
Tribunale esponendo quanto segue (si precisa che la ricostruzione dell'atto introduttivo riguarderà
solo le questioni rilevanti ai fini della decisione, considerato che in corso di causa una delle domande originariamente proposte, quella relativa alla fideiussione, è stata rinunziata;
come si preciserà in seguito, una ulteriore domanda è stata oggetto di sentenza parziale):
a) In data 1.12.2014 mediante la sottoscrizione di contratto preliminare di compravendita, la società
prometteva di vendere e prometteva di acquistare un immobile ad uso CP_1 Controparte_2
abitativo a piano terra con garage e cantina pertinenziali al piano seminterrato sito nel Comune di San
Giovanni Valdarno (AR), in loc. Vetri Vecchi (alloggio n. 2) e catastalmente identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di San Giovanni Valdarno al foglio 13 particella 569 sub. 2,16, il tutto per un prezzo complessivo di € 230.000,00 oltre iva al 4% e, dunque, per un prezzo complessivo di € 239.200,00;
b) In base alle previsioni di cui all'art. 6 del contratto, la avrebbe dovuto pagare: CP_2
1) la somma di € 30.100,00 oltre iva al 4% (totale € 31.304,00) a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo che è stata versata alla data di stipula del suddetto preliminare;
2) la somma di € 700 oltre iva al 4% a titolo di acconto prezzo da corrispondere entro il termine essenziale del 5 di ogni mese a partire dal 5 aprile 2015 per la durata di 33 mensilità, e cioè
fino al 5 dicembre del 2017, il tutto per una somma totale di € 23.100,00 oltre iva al 4% (totale €
3 24.024,00) che è stata versata quasi per intero (ad oggi residua un importo di € 80,00) e comunque oltre i termini temporali contrattualmente previsti(ad es. l'ultimo pagamento è del 15.01.2020);
3) la somma di € 176.800,00 oltre iva al 4% (totale € 183.872,00) da versare a titolo di saldo prezzo alla stipula del rogito notarile di compravendita da effettuarsi entro il termine essenziale del
20.12.2017 che non è stato mai stipulato, con la conseguenza che tale somma a saldo non è stata mai versata;
c) All'art. 7 di tale contratto preliminare del 1.12.2014 veniva previsto che “ Qualora il Promittente
Acquirente non rispetti il pagamento anche di una sola rata di euro 700,00 oltre iva (ora 4%) entro il termine
essenziale del 5 di ogni mese di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolverà di diritto e il
promittente acquirente si obbliga a lasciare immediatamente l'immobile libero da persone e cose e l' è CP_1
autorizzato ad incamerare, a titolo di penale, le cifre fino a quel momento versate. Qualora il Promittente
Acquirente non proceda all'acquisto dell'immobile entro il termine essenziale del 20.12.2017 il presente contratto
si risolverà di diritto e il promittente acquirente si obbliga a lasciare immediatamente l'immobile libero da
persone e cose e l'ARCO è autorizzato ad incamerare, a titolo di penale, le cifre fino a quel momento versate. In
ogni caso di risoluzione del presente contratto preliminare di vendita per ogni giorno di ritardo del promittente
acquirente ha l'obbligo di riconsegna dell'alloggio libero da persone e cose, lo stesso promittente acquirente dovrà
versare una ulteriore penale pari ad 150,00 (diconsi euro 150,00) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna
dell'immobile”;
[…]
f) All'art. 11 del medesimo contratto preliminare del 1.12.2014 veniva, inoltre, previsto che “in caso di
ritardo dei pagamenti, sono dovuti gli interessi praticati nel periodo di mora dalla Cassa di Risparmio di
Firenze”;
g) All'art. 13 del richiamato contratto preliminare veniva ulteriormente previsto che “le spese notarili, di
registro, iva e consequenziali, sia alla vendita che al presente preliminare, di accampionamento catastale, nonché
tutti gli oneri e tasse corrisposti per allacciamenti agli enti erogatori per energia elettrica, telefonica, gas o
metano e acqua ad altro saranno a carico del promittente acquirente. L'IMU e la TASI (o eventuali altre imposte
e tasse) pagata dall' dal momento della consegna delle chiavi (o ultimazione lavori o Controparte_4
accampionamento catastale) fino al rogito, dovrà essere rimborsata dal promittente acquirente”;
h) Mediante successiva scrittura privata del 18.12.2014 l consegnava alla il garage e CP_1 CP_2
la cantina per il deposito dei propri beni mobili e mediante ulteriore scrittura privata del 12.03.2015
4 l immetteva la nel pieno possesso dell'immobile oggetto del suddetto contratto CP_1 CP_2
preliminare di compravendita del 1.12.2014;
i) Anche nella suddetta scrittura privata del 12.03.2015 veniva previsto che “Qualora il Promittente
Acquirente non proceda all'acquisto dell'immobile entro il termine essenziale del 20.12.2017 la presente scrittura
si risolverà di diritto e il promittente acquirente si obbliga a lasciare immediatamente l'immobile libero da
persone e cose e l' è autorizzato ad incamerare, a titolo di penale, le cifre fino a quel momento versate.In CP_1
ogni caso di risoluzione del presente contratto preliminare di vendita per ogni giorno di ritardo del promittente
acquirente ha l'obbligo di riconsegna dell'alloggio libero da persone e cose, lo stesso promittente acquirente dovrà
versare una ulteriore penale pari ad 150,00 (diconsi euro 150,00) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna
dell'immobile”;
j) Nella medesima scrittura privata del 12.03.2015 veniva ribadito l'obbligo della di far CP_2
fronte a tutti gli oneri fiscali inerenti all'alloggio in questione e “a versare al promittente venditore il
giorno della stipula dell'atto notarile di compravendita che dovrà avvenire entro il termine essenziale del
20.12.2017, il saldo dell'alloggio pari ad € 176.800,00 oltre iva (ora al 4%) e quant'altro eventualmente dovuto a
termini delle scritture sottoscritte tra le parti”;
k) L , mediante lettera del 7.12.2017 indirizzata alla convocava quest'ultima presso CP_1 CP_2
lo studio del Notaio per la stipula del rogito notarile di compravendita Persona_1
dell'alloggio in questione per il giorno 20 dicembre 2017, invitandola al saldo di quanto dovuto ma la né si presentava alla stipula del contratto di compravendita né provvedeva al saldo di CP_2
quanto dovuto per l'acquisto dell'alloggio;
l) La Caccialupi in data 08.01.2018, a garanzia di quanto doveva ancora versare ad CP_1
relativamente a taluni dei pagamenti mensili di € 700,00 di cui al predetto punto b.2, emetteva in favore di quest'ultima n. 2 (due) cambiali avallate anche dal marito Sig. , Persona_2
dell'importo di € 6.040,00 ciascuna (totale € 12.080,00); entrambe le suddette cambiali rimanevano insolute e protestate, tanto che successivamente l' intraprendeva procedura esecutiva presso CP_1
terzi al fine di recuperare quanto dovuto da e che provvedevano al pagamento CP_2 Per_2
quasi per intero dell'importo complessivo di tali cambiali (ad oggi residua un importo di € 80,00) in quanto gli stessi provvedevano al pagamento complessivo di € 12.000 mediante i seguenti versamenti:- € 2.000,00 in data 3.06.2019;- € 2.500,00 in data 16.07.2019;- € 7.500,00 in data 15.01.2020.
m) L'ARCO, quindi, mediante ulteriore lettera del 10.09.2018 indirizzata alla convocava CP_2
5 quest'ultima presso lo studio del Notaio per la stipula del rogito notarile di Persona_1
compravendita dell'alloggio in questione per il giorno 2 ottobre 2018, invitandola al saldo di quanto dovuto ma la Sig. né si presentava alla stipula del contratto di compravendita né CP_2
provvedeva al saldo di quanto dovuto per l'acquisto dell'alloggio;
n) L'ARCO, mediante ulteriore lettera del 11.04.2022 indirizzata alla Sig. convocava CP_2
quest'ultima presso lo studio del Notaio per la stipula del rogito notarile di Persona_1
compravendita dell'alloggio in questione per il giorno 4 maggio 2022, invitandola al saldo di quanto dovuto ma la anche in questo caso né si presentava alla stipula del contratto di CP_2
compravendita né provvedeva al saldo di quanto dovuto per l'acquisto dell'alloggio;
o) La società , mediante ulteriore lettera raccomandata del 22.05.2023 indirizzata alla Sig. CP_1
e ricevuta da quest'ultima in data 25.04.2023, intimava e diffidava la Sig. ai CP_2 CP_2
sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., a voler ottemperare a tutto quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del contratto preliminare di vendita del 01.12.2014 e, dunque, a voler provvedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita dell'appartamento in suo possesso che si sarebbe tenuto il giorno
15.06.2023 presso lo studio del Notaio dott. in . Persona_1 CP_1
[….]
q) Sempre nella suddetta lettera raccomandata del 22.05.2023 la società evidenziava alla CP_1
che decorso inutilmente il citato termine del 15.06.2023 senza che la stessa avesse CP_2
adempiuto a tutto quanto sopra (ovvero stipula del rogito notarile e pagamento di tutto quanto dovuto) il richiamato contratto preliminare del 01.12.2014 ed anche le successive scritture del
18.12.2014 e del 12.03.2015 si sarebbero risolte di diritto con diritto per l di trattenere tutte le CP_1
somme già ricevute.
r) Anche in questo caso la Sig.ra nonostante il ricevimento della suddetta diffida in data CP_2
25.05.2023, né si presentava alla stipula del contratto definitivo e né provvedeva al saldo della somma dovuta.
s) Pertanto, essendo decorso inutilmente il termine essenziale per la stipula del rogito notarile di compravendita del 20.12.2017 previsto dagli art. 6 e 7 del contratto preliminare del 01.12.2014 a pena di risoluzione di diritto ed essendo decorso inutilmente anche il termine del 15.06.2023 intimato dalla società con la diffida del 22.05.2023, il contratto preliminare del 01.12.2014 si è risolto di diritto, CP_1
così come è pacifico che si siano risolte di diritto anche le ulteriori scritture private del 18.12.2014 e del
6 27.03.2015.
La agisce dunque per recuperare la piena disponibilità dell'immobile, occupato sine titulo dalla CP_1
oltre che per l'accertamento del diritto a trattenere le somme ricevute, nonché per la CP_2
condanna della controparte al pagamento degli importi ancora dovuti.
2. La parte convenuta, pur ritualmente evocata, rimaneva contumace.
3. Con sentenza del 26.7.2024, veniva decisa la domanda volta ad ottenere la condanna al rilascio dell'immobile.
In particolare si osservava che:
- risultava documentalmente provata la stipula del contratto preliminare (doc. 1) e l'immissione nel possesso della odierna convenuta (v. relativo verbale-doc.3);
- del pari, risultava che, nonostante la rituale diffida ex art. 1454 c.c., la odierna convenuta non si era presentata alla stipula del definitivo.
Conseguiva a quanto precede l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare concluso inter partes.
Questo Giudice condannava pertanto la convenuta a rilasciare l'immobile in favore dell'attrice;
condannava inoltre al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte Controparte_2
ricorrente, che liquidava in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
La causa veniva rimessa in istruttoria quanto alle domande sub B e C.
In particolare questo Giudice invitava la ricorrente a dedurre in ordine all'ammontare della penale giornaliero di euro 150,00 per ogni giorni di mancato rilascio dell'immobile, considerate le dimensioni e la ubicazione dello stesso.
La ricorrente ha dedotto sulla questione (v. nota depositata in data 8.10.2024).
All'udienza del 4.12.2024, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già
rassegnate e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
4. Con la sentenza parziale è già stata accertata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.,
essendo decorso inutilmente il termine indicato nella diffida ad adempiere tramessa da Arco alla
CP_2
L'art. 7 del contratto stipulato inter partes prevedeva che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, avrebbe potuto incamerare le somme fino a quel CP_1
7 momento versate dalla a titolo di penale. CP_2
Secondo quanto documentato da parte ricorrente, la ha versato, direttamente o tramite CP_2
soggetti terzi, la somma complessiva di euro 69.242,00, che ha pertanto diritto di trattenere. CP_1
In tale importo deve ritenersi ricompresa la somma originariamente versata a titolo di caparra,
essendo condivisibili le deduzioni di parte ricorrente sul punto (v. relativa memoria autorizzata del
26.3.2024 nell'originario fascicolo); ed infatti, pur trattandosi di istituti tra loro diversi e che differiscono quanto ad ambito di applicazione (Cass. 35068/2022), nulla vieta – come avvenuto nel caso in esame – che le parti stabiliscano che la somma, già versata a titolo di caparra, possa essere trattenuta dalla parte non inadempiente a titolo di penale. Nel caso in esame, in particolare, l'art. 7 del contratto fa riferimento alle somme già versate, senza operare alcuna distinzione, di talché essa, in quanto onnicomprensiva, deve ritenersi riferita anche all'importo versato a titolo di caparra (né pare potersi sostenere, alla luce del primo periodo dell'art. 7, che la volontà delle parti sia stata quella di riferirsi alle sole somme mensilmente versate dalla . CP_2
Deve del pari precisarsi che ha diritto a trattenere non solo la somma di € 55.248,00 ma anche CP_1
l'ulteriore somma di € 10.165,97 nonché € 3.828,02 versate direttamente ed indirettamente (per tramite di soggetti terzi) sempre dalla Ed infatti, sebbene nella narrativa del ricorso si sostenga che CP_2
tali somme sarebbero dovute alla per interessi, IMU e TASI (ciò che non risulta condivisibile per CP_1
le ragioni che saranno esplicitate infra, sub 5), nelle conclusioni si precisa che tale somma viene richiesta anche a titolo di penale;
sotto tale ultima veste, la domanda è suscettibile di accoglimento, in quanto, come già detto, l'art. 7 prevede il diritto di Arco, in caso di inadempimento della controparte,
di trattenere tutte le somme versate (evidentemente a qualsiasi titolo).
Questo Giudicante, nella contumacia di parte convenuta (che pertanto nulla ha allegato sul punto),
non dispone di elementi per ritenere che detta penale – il cui importo non è trascurabile - sia manifestamente eccessiva (d'altronde, la ha avuto la disponibilità dell'immobile per oltre 8 CP_2
anni).
5. Parte attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento delle seguenti somme:
“Somme dovute a titolo di rimborso spese: € 7.830,40 così determinata:- IMU (dal 2022 al 30.06.2023) €
1.092,33- spese di insoluto delle cambiali € 313,58;- spese legali sostenute per la procedura esecutiva € 2.304,91;
- costo fidejussione a ottobre 2018 a luglio 2023 € 4.119,58 Pt_2
- Somma dovuta a titolo di interessi fino al 01.09.2023: € 17.144,49, […] determinata in forza delle previsioni di
8 cui all'art. 11 del contratto preliminare del 1.12.2014 in relazione al mancato tempestivo pagamento di taluni
dei pagamenti mensili di € 700,00, in relazione al mancato tempestivo pagamento del saldo del prezzo
dell'alloggio di € 183.872,00 che doveva essere alla stipula del rogito notarile di compravendita che, come Pt_3
detto, a norma dell'art. 6 del suddetto contratto preliminare del 1.12.2014 doveva essere stipulato entro il
termine essenziale del 20.12.2017 (doc.11), in relazione al mancato tempestivo pagamento delle spese sostenute
da che dovevano essere rimborsate dalla Sig. alla stipula del rogito notarile di compravendita CP_1 CP_2
da stipularsi entro il 20.12.2017 che sono meglio indicate nella tabella che si allega (doc.11) e che comunque sono
riferibili alle seguenti voci di spesa: spese di registrazione del preliminare, spese per Imu e Tasi”
La domanda non può essere accolta. Ed infatti tali somme, ancorché contrattualmente dovute dalla non possono evidentemente essere più richieste, a seguito avvenuta risoluzione del CP_2
contratto.
Né tali somme sono state richieste a titolo risarcitorio;
in ogni caso, anche laddove esse fossero state richieste a tale titolo, la domanda non avrebbe potuto essere accolta, non essendo stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore (e non avendo parte ricorrente scelto di non avvalersi della penale bensì dei rimedi ordinari: Cass. 29610/2023).
6. Quanto alla penale per ritardato rilascio dell'immobile, si osserva quanto segue.
La penale contrattualmente prevista ammonta ad euro 150,00 giornalieri.
Con ordinanza del 26.7.2024, questo Giudice ha invitato a dedurre in ordine alla non manifesta CP_1
eccessività di tale penale, considerate le dimensioni dell'immobile (80 mq, oltre garage, cantina, logge e balconi per 2 mq e resede esterno per 90 mq) e la sua ubicazione (San Giovanni Valdarno, Loc. Vetri
Vecchi). Si consideri, peraltro, che il valore dell'immobile, secondo quanto stabilito dalle stesse parti nel contratto per cui è causa, è pari ad euro 230.000.
Nella propria memoria autorizzata, ha evidenziato la congruità della penale, tenuto conto CP_1
dell'interesse creditorio;
in particolare si evidenzia che il valore dell'immobile ha subito un significativo deprezzamento, ammontando all'attualità a circa 171.000 euro, 60.000 euro in meno
rispetto al prezzo pattuito con la ha inoltre evidenziato che “l' una volta rientrata in CP_2 CP_1
possesso di tale immobile dovrà necessariamente affrontare delle spese per rendere vendibile l'immobile in
questione, come ad esempio le spese dell'agenzia immobiliare, le spese di manutenzione ordinarie (come ad
esempio quelle di imbiancatura) a cui si potrebbero aggiungere anche le spese di manutenzione straordinaria
qualora l'immobile si presentasse in condizioni inservibili e inidonee ad essere venduto”.
9 La prospettazione di parte attrice non può essere condivisa. Essa, infatti, tenta di correlare la penale per ritardato rilascio dell'immobile al valore complessivo del danno subito da parte attrice a causa dell'inadempimento della Ciò, tuttavia, si scontra con l'ineludibile considerazione che CP_2
quella in esame non costituisce l'unica penale prevista in contratto;
come già visto in precedenza,
infatti, nel contratto era previsto che potesse incamerare, a titolo di penale, le somme già versate CP_1
dalla promissaria acquirente (pari ad euro 69.000 circa).
La penale qui in esame, invece, è volta a risarcire non già i danni complessivamente arrecati ad CP_1
dall'inadempimento della controparte negoziale, bensì solo quelli derivanti dal mancato rilascio dell'immobile. Ed allora è evidente che la penale giornaliera di euro 150,00, ossia euro 4.5000 al mese
(considerando un mese di 30 giorni), risulta manifestamente eccessiva, sol che si consideri che,
secondo la valutazione del legislatore, l'indennità di occupazione (in presenza di contratto di locazione, poi cessato) è pari al canone pattuito (art. 1591 c.c.). Nel caso in esame, alcun canone ovviamente risulta pattuito (non essendovi stata alcuna locazione); e tuttavia non può esservi dubbio in ordine al fatto che tale canone mai avrebbe potuto essere pari ad euro 4.500 al mese, tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile (pur considerando quanto risulta dalle allegazioni di cui alla perizia tecnica di parte, richiamate nella memoria autorizzata, ove si osserva che l'immobile è di un certo pregio).
L'importo deve pertanto essere ridotto ad equità.
Può prendersi quale parametro di partenza - onde orientare la discrezionalità del giudicante - la parte di prezzo che la era tenuta a versare mensilmente (€ 700), che si ritiene congruo aumentare CP_2
del 50% (considerate le caratteristiche dell'immobile e le allegazioni della perizia di parte, al fine di bilanciare i contrapposti interessi in gioco), da cui deriva l'importo di euro 1.050 al mese, ossia euro 35
al giorno.
7. In conclusione pertanto:
- deve accertarsi e dichiararsi il diritto di di trattenere le somme versate dalla CP_1 CP_2
in esecuzione del contratto, direttamente o a mezzo terzi;
- deve essere accertato il diritto di a percepire la somma di euro 35,00 al giorno dal CP_1
15.6.2023 sino al rilascio dell'immobile, con conseguente condanna della parte convenuta.
Per il resto, le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
10 La liquidazione delle spese deve tenere conto di quanto già liquidato con sentenza parziale (€ 4.217,00,
liquidate in base ai minimi per le fasi effettivamente svolte: studio, introduttiva e decisionale). Deve
pertanto essere liquidato un ulteriore importo per la nuova fase decisionale, nella misura indicata in dispositivo, pari alla differenza tra medi e minimi già liquidati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande di parte ricorrente come in epigrafe indicate:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di trattenere le somme già versate da
[...]
in esecuzione del contratto per cui è causa;
CP_2
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della somma Controparte_2
giornaliera di euro 35,00 dal 15.6.2023 sino al rilascio dell'immobile;
- rigetta, nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte Controparte_2
ricorrente, che liquida in ulteriori € 2.126,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 2 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Turturro
REPUBBLICA ITALIANA 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice Andrea Turturro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1640/2024 (già 2408/2023) R.G., avente ad oggetto: inadempimento del
contratto preliminare di compravendita immobiliare
PROMOSSO DA
(C.F. e P.Iva ), in persona del Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Pasquini e Gabriele
Parigi
RICORRENTE
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, disattesa ogni Controparte_3
contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso. B) accertare
e dichiarare l'obbligo della Sig.ra di pagare ad la somma complessiva di € 36.674,89 Controparte_2 CP_1
dovuta per le causali indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e l'ulteriore somma
relativa a tutti gli ulteriori importi a titolo di penale contrattuale, di rimborso spese e di interessi che
matureranno in corso di causa ed eventualmente anche successivamente alla conclusione della stessa causa e, per
l'effetto, condannare la resistente al pagamento della suddetta somma di € 36.674,89 e degli Controparte_2
agli ulteriori importi che matureranno in corso di causa ed eventualmente anche successivamente alla
conclusione della medesima causa i) a titolo di penale contrattuale per mancato rilascio dell'immobile pari ad €
150,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile come indicato al precedente punto x
della narrativa ii) a titolo di interessi per le voci indicate al precedente punto x della narrativa e iii) a titolo di
rimborso spese sia per le voci indicate al precedente punto x della narrativa che per qualsiasi ulteriore ed
eventuale causa e/o ragione;
C) accertare e dichiarare il diritto di di trattenere la somma complessiva di € CP_1
2 69.242,00 sino ad oggi versata dalla Sig. direttamente e indirettamente attraverso soggetti Controparte_2
terzi per tutte le causali indicate in narrativa ed, in particolare, quanto ad € 31.304,00 a titolo di caparra
confirmatoria, quanto ad € 23.944,00 a titolo di acconto prezzo a norma dell'art. 6 del suddetto preliminare del
1.12.2014 e quanto ad € 10.165,97 a titolo di parziale pagamento degli interessi dovuti dalla medesima e €.
3.828,02 a titolo di pagamento della TASI dal 2015 al 2019 e dell'IMU dal 2017 e/o comunque a titolo di penale
contrattuale a norma degli artt. 6 e 7 del suddetto preliminare del 1.12.2014; In ogni caso oltre interessi di legge
e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidate e con vittoria di compensi professionali e spese del presente
giudizio, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap come per legge, oltre le spese necessarie per il ripristino
dell'immobile che la società si riserva di quantificare al momento del rilascio effettivo del bene nella sua CP_1
piena disponibilità”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (di seguito ”) ha adito l'intestato Controparte_4 CP_1
Tribunale esponendo quanto segue (si precisa che la ricostruzione dell'atto introduttivo riguarderà
solo le questioni rilevanti ai fini della decisione, considerato che in corso di causa una delle domande originariamente proposte, quella relativa alla fideiussione, è stata rinunziata;
come si preciserà in seguito, una ulteriore domanda è stata oggetto di sentenza parziale):
a) In data 1.12.2014 mediante la sottoscrizione di contratto preliminare di compravendita, la società
prometteva di vendere e prometteva di acquistare un immobile ad uso CP_1 Controparte_2
abitativo a piano terra con garage e cantina pertinenziali al piano seminterrato sito nel Comune di San
Giovanni Valdarno (AR), in loc. Vetri Vecchi (alloggio n. 2) e catastalmente identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di San Giovanni Valdarno al foglio 13 particella 569 sub. 2,16, il tutto per un prezzo complessivo di € 230.000,00 oltre iva al 4% e, dunque, per un prezzo complessivo di € 239.200,00;
b) In base alle previsioni di cui all'art. 6 del contratto, la avrebbe dovuto pagare: CP_2
1) la somma di € 30.100,00 oltre iva al 4% (totale € 31.304,00) a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo che è stata versata alla data di stipula del suddetto preliminare;
2) la somma di € 700 oltre iva al 4% a titolo di acconto prezzo da corrispondere entro il termine essenziale del 5 di ogni mese a partire dal 5 aprile 2015 per la durata di 33 mensilità, e cioè
fino al 5 dicembre del 2017, il tutto per una somma totale di € 23.100,00 oltre iva al 4% (totale €
3 24.024,00) che è stata versata quasi per intero (ad oggi residua un importo di € 80,00) e comunque oltre i termini temporali contrattualmente previsti(ad es. l'ultimo pagamento è del 15.01.2020);
3) la somma di € 176.800,00 oltre iva al 4% (totale € 183.872,00) da versare a titolo di saldo prezzo alla stipula del rogito notarile di compravendita da effettuarsi entro il termine essenziale del
20.12.2017 che non è stato mai stipulato, con la conseguenza che tale somma a saldo non è stata mai versata;
c) All'art. 7 di tale contratto preliminare del 1.12.2014 veniva previsto che “ Qualora il Promittente
Acquirente non rispetti il pagamento anche di una sola rata di euro 700,00 oltre iva (ora 4%) entro il termine
essenziale del 5 di ogni mese di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolverà di diritto e il
promittente acquirente si obbliga a lasciare immediatamente l'immobile libero da persone e cose e l' è CP_1
autorizzato ad incamerare, a titolo di penale, le cifre fino a quel momento versate. Qualora il Promittente
Acquirente non proceda all'acquisto dell'immobile entro il termine essenziale del 20.12.2017 il presente contratto
si risolverà di diritto e il promittente acquirente si obbliga a lasciare immediatamente l'immobile libero da
persone e cose e l'ARCO è autorizzato ad incamerare, a titolo di penale, le cifre fino a quel momento versate. In
ogni caso di risoluzione del presente contratto preliminare di vendita per ogni giorno di ritardo del promittente
acquirente ha l'obbligo di riconsegna dell'alloggio libero da persone e cose, lo stesso promittente acquirente dovrà
versare una ulteriore penale pari ad 150,00 (diconsi euro 150,00) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna
dell'immobile”;
[…]
f) All'art. 11 del medesimo contratto preliminare del 1.12.2014 veniva, inoltre, previsto che “in caso di
ritardo dei pagamenti, sono dovuti gli interessi praticati nel periodo di mora dalla Cassa di Risparmio di
Firenze”;
g) All'art. 13 del richiamato contratto preliminare veniva ulteriormente previsto che “le spese notarili, di
registro, iva e consequenziali, sia alla vendita che al presente preliminare, di accampionamento catastale, nonché
tutti gli oneri e tasse corrisposti per allacciamenti agli enti erogatori per energia elettrica, telefonica, gas o
metano e acqua ad altro saranno a carico del promittente acquirente. L'IMU e la TASI (o eventuali altre imposte
e tasse) pagata dall' dal momento della consegna delle chiavi (o ultimazione lavori o Controparte_4
accampionamento catastale) fino al rogito, dovrà essere rimborsata dal promittente acquirente”;
h) Mediante successiva scrittura privata del 18.12.2014 l consegnava alla il garage e CP_1 CP_2
la cantina per il deposito dei propri beni mobili e mediante ulteriore scrittura privata del 12.03.2015
4 l immetteva la nel pieno possesso dell'immobile oggetto del suddetto contratto CP_1 CP_2
preliminare di compravendita del 1.12.2014;
i) Anche nella suddetta scrittura privata del 12.03.2015 veniva previsto che “Qualora il Promittente
Acquirente non proceda all'acquisto dell'immobile entro il termine essenziale del 20.12.2017 la presente scrittura
si risolverà di diritto e il promittente acquirente si obbliga a lasciare immediatamente l'immobile libero da
persone e cose e l' è autorizzato ad incamerare, a titolo di penale, le cifre fino a quel momento versate.In CP_1
ogni caso di risoluzione del presente contratto preliminare di vendita per ogni giorno di ritardo del promittente
acquirente ha l'obbligo di riconsegna dell'alloggio libero da persone e cose, lo stesso promittente acquirente dovrà
versare una ulteriore penale pari ad 150,00 (diconsi euro 150,00) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna
dell'immobile”;
j) Nella medesima scrittura privata del 12.03.2015 veniva ribadito l'obbligo della di far CP_2
fronte a tutti gli oneri fiscali inerenti all'alloggio in questione e “a versare al promittente venditore il
giorno della stipula dell'atto notarile di compravendita che dovrà avvenire entro il termine essenziale del
20.12.2017, il saldo dell'alloggio pari ad € 176.800,00 oltre iva (ora al 4%) e quant'altro eventualmente dovuto a
termini delle scritture sottoscritte tra le parti”;
k) L , mediante lettera del 7.12.2017 indirizzata alla convocava quest'ultima presso CP_1 CP_2
lo studio del Notaio per la stipula del rogito notarile di compravendita Persona_1
dell'alloggio in questione per il giorno 20 dicembre 2017, invitandola al saldo di quanto dovuto ma la né si presentava alla stipula del contratto di compravendita né provvedeva al saldo di CP_2
quanto dovuto per l'acquisto dell'alloggio;
l) La Caccialupi in data 08.01.2018, a garanzia di quanto doveva ancora versare ad CP_1
relativamente a taluni dei pagamenti mensili di € 700,00 di cui al predetto punto b.2, emetteva in favore di quest'ultima n. 2 (due) cambiali avallate anche dal marito Sig. , Persona_2
dell'importo di € 6.040,00 ciascuna (totale € 12.080,00); entrambe le suddette cambiali rimanevano insolute e protestate, tanto che successivamente l' intraprendeva procedura esecutiva presso CP_1
terzi al fine di recuperare quanto dovuto da e che provvedevano al pagamento CP_2 Per_2
quasi per intero dell'importo complessivo di tali cambiali (ad oggi residua un importo di € 80,00) in quanto gli stessi provvedevano al pagamento complessivo di € 12.000 mediante i seguenti versamenti:- € 2.000,00 in data 3.06.2019;- € 2.500,00 in data 16.07.2019;- € 7.500,00 in data 15.01.2020.
m) L'ARCO, quindi, mediante ulteriore lettera del 10.09.2018 indirizzata alla convocava CP_2
5 quest'ultima presso lo studio del Notaio per la stipula del rogito notarile di Persona_1
compravendita dell'alloggio in questione per il giorno 2 ottobre 2018, invitandola al saldo di quanto dovuto ma la Sig. né si presentava alla stipula del contratto di compravendita né CP_2
provvedeva al saldo di quanto dovuto per l'acquisto dell'alloggio;
n) L'ARCO, mediante ulteriore lettera del 11.04.2022 indirizzata alla Sig. convocava CP_2
quest'ultima presso lo studio del Notaio per la stipula del rogito notarile di Persona_1
compravendita dell'alloggio in questione per il giorno 4 maggio 2022, invitandola al saldo di quanto dovuto ma la anche in questo caso né si presentava alla stipula del contratto di CP_2
compravendita né provvedeva al saldo di quanto dovuto per l'acquisto dell'alloggio;
o) La società , mediante ulteriore lettera raccomandata del 22.05.2023 indirizzata alla Sig. CP_1
e ricevuta da quest'ultima in data 25.04.2023, intimava e diffidava la Sig. ai CP_2 CP_2
sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., a voler ottemperare a tutto quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del contratto preliminare di vendita del 01.12.2014 e, dunque, a voler provvedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita dell'appartamento in suo possesso che si sarebbe tenuto il giorno
15.06.2023 presso lo studio del Notaio dott. in . Persona_1 CP_1
[….]
q) Sempre nella suddetta lettera raccomandata del 22.05.2023 la società evidenziava alla CP_1
che decorso inutilmente il citato termine del 15.06.2023 senza che la stessa avesse CP_2
adempiuto a tutto quanto sopra (ovvero stipula del rogito notarile e pagamento di tutto quanto dovuto) il richiamato contratto preliminare del 01.12.2014 ed anche le successive scritture del
18.12.2014 e del 12.03.2015 si sarebbero risolte di diritto con diritto per l di trattenere tutte le CP_1
somme già ricevute.
r) Anche in questo caso la Sig.ra nonostante il ricevimento della suddetta diffida in data CP_2
25.05.2023, né si presentava alla stipula del contratto definitivo e né provvedeva al saldo della somma dovuta.
s) Pertanto, essendo decorso inutilmente il termine essenziale per la stipula del rogito notarile di compravendita del 20.12.2017 previsto dagli art. 6 e 7 del contratto preliminare del 01.12.2014 a pena di risoluzione di diritto ed essendo decorso inutilmente anche il termine del 15.06.2023 intimato dalla società con la diffida del 22.05.2023, il contratto preliminare del 01.12.2014 si è risolto di diritto, CP_1
così come è pacifico che si siano risolte di diritto anche le ulteriori scritture private del 18.12.2014 e del
6 27.03.2015.
La agisce dunque per recuperare la piena disponibilità dell'immobile, occupato sine titulo dalla CP_1
oltre che per l'accertamento del diritto a trattenere le somme ricevute, nonché per la CP_2
condanna della controparte al pagamento degli importi ancora dovuti.
2. La parte convenuta, pur ritualmente evocata, rimaneva contumace.
3. Con sentenza del 26.7.2024, veniva decisa la domanda volta ad ottenere la condanna al rilascio dell'immobile.
In particolare si osservava che:
- risultava documentalmente provata la stipula del contratto preliminare (doc. 1) e l'immissione nel possesso della odierna convenuta (v. relativo verbale-doc.3);
- del pari, risultava che, nonostante la rituale diffida ex art. 1454 c.c., la odierna convenuta non si era presentata alla stipula del definitivo.
Conseguiva a quanto precede l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare concluso inter partes.
Questo Giudice condannava pertanto la convenuta a rilasciare l'immobile in favore dell'attrice;
condannava inoltre al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte Controparte_2
ricorrente, che liquidava in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
La causa veniva rimessa in istruttoria quanto alle domande sub B e C.
In particolare questo Giudice invitava la ricorrente a dedurre in ordine all'ammontare della penale giornaliero di euro 150,00 per ogni giorni di mancato rilascio dell'immobile, considerate le dimensioni e la ubicazione dello stesso.
La ricorrente ha dedotto sulla questione (v. nota depositata in data 8.10.2024).
All'udienza del 4.12.2024, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già
rassegnate e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
4. Con la sentenza parziale è già stata accertata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.,
essendo decorso inutilmente il termine indicato nella diffida ad adempiere tramessa da Arco alla
CP_2
L'art. 7 del contratto stipulato inter partes prevedeva che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, avrebbe potuto incamerare le somme fino a quel CP_1
7 momento versate dalla a titolo di penale. CP_2
Secondo quanto documentato da parte ricorrente, la ha versato, direttamente o tramite CP_2
soggetti terzi, la somma complessiva di euro 69.242,00, che ha pertanto diritto di trattenere. CP_1
In tale importo deve ritenersi ricompresa la somma originariamente versata a titolo di caparra,
essendo condivisibili le deduzioni di parte ricorrente sul punto (v. relativa memoria autorizzata del
26.3.2024 nell'originario fascicolo); ed infatti, pur trattandosi di istituti tra loro diversi e che differiscono quanto ad ambito di applicazione (Cass. 35068/2022), nulla vieta – come avvenuto nel caso in esame – che le parti stabiliscano che la somma, già versata a titolo di caparra, possa essere trattenuta dalla parte non inadempiente a titolo di penale. Nel caso in esame, in particolare, l'art. 7 del contratto fa riferimento alle somme già versate, senza operare alcuna distinzione, di talché essa, in quanto onnicomprensiva, deve ritenersi riferita anche all'importo versato a titolo di caparra (né pare potersi sostenere, alla luce del primo periodo dell'art. 7, che la volontà delle parti sia stata quella di riferirsi alle sole somme mensilmente versate dalla . CP_2
Deve del pari precisarsi che ha diritto a trattenere non solo la somma di € 55.248,00 ma anche CP_1
l'ulteriore somma di € 10.165,97 nonché € 3.828,02 versate direttamente ed indirettamente (per tramite di soggetti terzi) sempre dalla Ed infatti, sebbene nella narrativa del ricorso si sostenga che CP_2
tali somme sarebbero dovute alla per interessi, IMU e TASI (ciò che non risulta condivisibile per CP_1
le ragioni che saranno esplicitate infra, sub 5), nelle conclusioni si precisa che tale somma viene richiesta anche a titolo di penale;
sotto tale ultima veste, la domanda è suscettibile di accoglimento, in quanto, come già detto, l'art. 7 prevede il diritto di Arco, in caso di inadempimento della controparte,
di trattenere tutte le somme versate (evidentemente a qualsiasi titolo).
Questo Giudicante, nella contumacia di parte convenuta (che pertanto nulla ha allegato sul punto),
non dispone di elementi per ritenere che detta penale – il cui importo non è trascurabile - sia manifestamente eccessiva (d'altronde, la ha avuto la disponibilità dell'immobile per oltre 8 CP_2
anni).
5. Parte attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento delle seguenti somme:
“Somme dovute a titolo di rimborso spese: € 7.830,40 così determinata:- IMU (dal 2022 al 30.06.2023) €
1.092,33- spese di insoluto delle cambiali € 313,58;- spese legali sostenute per la procedura esecutiva € 2.304,91;
- costo fidejussione a ottobre 2018 a luglio 2023 € 4.119,58 Pt_2
- Somma dovuta a titolo di interessi fino al 01.09.2023: € 17.144,49, […] determinata in forza delle previsioni di
8 cui all'art. 11 del contratto preliminare del 1.12.2014 in relazione al mancato tempestivo pagamento di taluni
dei pagamenti mensili di € 700,00, in relazione al mancato tempestivo pagamento del saldo del prezzo
dell'alloggio di € 183.872,00 che doveva essere alla stipula del rogito notarile di compravendita che, come Pt_3
detto, a norma dell'art. 6 del suddetto contratto preliminare del 1.12.2014 doveva essere stipulato entro il
termine essenziale del 20.12.2017 (doc.11), in relazione al mancato tempestivo pagamento delle spese sostenute
da che dovevano essere rimborsate dalla Sig. alla stipula del rogito notarile di compravendita CP_1 CP_2
da stipularsi entro il 20.12.2017 che sono meglio indicate nella tabella che si allega (doc.11) e che comunque sono
riferibili alle seguenti voci di spesa: spese di registrazione del preliminare, spese per Imu e Tasi”
La domanda non può essere accolta. Ed infatti tali somme, ancorché contrattualmente dovute dalla non possono evidentemente essere più richieste, a seguito avvenuta risoluzione del CP_2
contratto.
Né tali somme sono state richieste a titolo risarcitorio;
in ogni caso, anche laddove esse fossero state richieste a tale titolo, la domanda non avrebbe potuto essere accolta, non essendo stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore (e non avendo parte ricorrente scelto di non avvalersi della penale bensì dei rimedi ordinari: Cass. 29610/2023).
6. Quanto alla penale per ritardato rilascio dell'immobile, si osserva quanto segue.
La penale contrattualmente prevista ammonta ad euro 150,00 giornalieri.
Con ordinanza del 26.7.2024, questo Giudice ha invitato a dedurre in ordine alla non manifesta CP_1
eccessività di tale penale, considerate le dimensioni dell'immobile (80 mq, oltre garage, cantina, logge e balconi per 2 mq e resede esterno per 90 mq) e la sua ubicazione (San Giovanni Valdarno, Loc. Vetri
Vecchi). Si consideri, peraltro, che il valore dell'immobile, secondo quanto stabilito dalle stesse parti nel contratto per cui è causa, è pari ad euro 230.000.
Nella propria memoria autorizzata, ha evidenziato la congruità della penale, tenuto conto CP_1
dell'interesse creditorio;
in particolare si evidenzia che il valore dell'immobile ha subito un significativo deprezzamento, ammontando all'attualità a circa 171.000 euro, 60.000 euro in meno
rispetto al prezzo pattuito con la ha inoltre evidenziato che “l' una volta rientrata in CP_2 CP_1
possesso di tale immobile dovrà necessariamente affrontare delle spese per rendere vendibile l'immobile in
questione, come ad esempio le spese dell'agenzia immobiliare, le spese di manutenzione ordinarie (come ad
esempio quelle di imbiancatura) a cui si potrebbero aggiungere anche le spese di manutenzione straordinaria
qualora l'immobile si presentasse in condizioni inservibili e inidonee ad essere venduto”.
9 La prospettazione di parte attrice non può essere condivisa. Essa, infatti, tenta di correlare la penale per ritardato rilascio dell'immobile al valore complessivo del danno subito da parte attrice a causa dell'inadempimento della Ciò, tuttavia, si scontra con l'ineludibile considerazione che CP_2
quella in esame non costituisce l'unica penale prevista in contratto;
come già visto in precedenza,
infatti, nel contratto era previsto che potesse incamerare, a titolo di penale, le somme già versate CP_1
dalla promissaria acquirente (pari ad euro 69.000 circa).
La penale qui in esame, invece, è volta a risarcire non già i danni complessivamente arrecati ad CP_1
dall'inadempimento della controparte negoziale, bensì solo quelli derivanti dal mancato rilascio dell'immobile. Ed allora è evidente che la penale giornaliera di euro 150,00, ossia euro 4.5000 al mese
(considerando un mese di 30 giorni), risulta manifestamente eccessiva, sol che si consideri che,
secondo la valutazione del legislatore, l'indennità di occupazione (in presenza di contratto di locazione, poi cessato) è pari al canone pattuito (art. 1591 c.c.). Nel caso in esame, alcun canone ovviamente risulta pattuito (non essendovi stata alcuna locazione); e tuttavia non può esservi dubbio in ordine al fatto che tale canone mai avrebbe potuto essere pari ad euro 4.500 al mese, tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile (pur considerando quanto risulta dalle allegazioni di cui alla perizia tecnica di parte, richiamate nella memoria autorizzata, ove si osserva che l'immobile è di un certo pregio).
L'importo deve pertanto essere ridotto ad equità.
Può prendersi quale parametro di partenza - onde orientare la discrezionalità del giudicante - la parte di prezzo che la era tenuta a versare mensilmente (€ 700), che si ritiene congruo aumentare CP_2
del 50% (considerate le caratteristiche dell'immobile e le allegazioni della perizia di parte, al fine di bilanciare i contrapposti interessi in gioco), da cui deriva l'importo di euro 1.050 al mese, ossia euro 35
al giorno.
7. In conclusione pertanto:
- deve accertarsi e dichiararsi il diritto di di trattenere le somme versate dalla CP_1 CP_2
in esecuzione del contratto, direttamente o a mezzo terzi;
- deve essere accertato il diritto di a percepire la somma di euro 35,00 al giorno dal CP_1
15.6.2023 sino al rilascio dell'immobile, con conseguente condanna della parte convenuta.
Per il resto, le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
10 La liquidazione delle spese deve tenere conto di quanto già liquidato con sentenza parziale (€ 4.217,00,
liquidate in base ai minimi per le fasi effettivamente svolte: studio, introduttiva e decisionale). Deve
pertanto essere liquidato un ulteriore importo per la nuova fase decisionale, nella misura indicata in dispositivo, pari alla differenza tra medi e minimi già liquidati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande di parte ricorrente come in epigrafe indicate:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di trattenere le somme già versate da
[...]
in esecuzione del contratto per cui è causa;
CP_2
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, della somma Controparte_2
giornaliera di euro 35,00 dal 15.6.2023 sino al rilascio dell'immobile;
- rigetta, nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte Controparte_2
ricorrente, che liquida in ulteriori € 2.126,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 2 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Turturro