Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/05/2026, n. 8680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8680 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08680/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10985/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10985 del 2025, proposto da S.E.Port. - Servizi Ecologici Portuali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5ACB77ED0, rappresentata e difesa dagli Avvocati Enrico Pierantozzi, Linda Pesaresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Marina Marino, Domenico Occagna, Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.U.C. - Consorzio Castelli della NZ, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Alfiero Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sicilville S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
A) per l’annullamento:
- della determinazione dirigenziale n. 3122 dell’8 luglio 2025, con la quale il Comune di Civitavecchia ha disposto l’aggiudicazione in favore del costituendo RTI tra LV di AT RI (mandataria capogruppo) e D’NU LU S.r.l. (mandante) dell’accordo quadro avente a oggetto la manutenzione delle aree verdi e delle aree ludiche attrezzate di proprietà comunale - CUP J39I24001160004 - CIG B5ACB77ED0;
- della lettera in data 17 luglio 2025 prot. n. 61908;
- della nota inviata a mezzo P.E.C. il 28 luglio 2025, con la quale, in relazione alla medesima procedura di gara, la Centrale Unica di Committenza Consorzio I Castelli Della NZ ha formalizzato la “ comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 90, comma c, del D. Lgs. 36/2023 ”;
B) per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi dell’art. 122 c.p.a.;
C) per la condanna delle parti resistenti
al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente dai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Civitavecchia e di CUC - Consorzio Castelli della NZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Con ricorso notificato in data 16.9.2025 e depositato in data 25.9.2025, S.E.Port S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale nei confronti della Centrale Unica di Committenza - Consorzio I Castelli della NZ e del Comune di Civitavecchia, quali parti resistenti, nonché di Sicilville S.r.l., quale controinteressata, al fine di sentir annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe, dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., nonché condannare le parti resistenti al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente dai provvedimenti impugnati.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha articolato le doglianze meglio compendiate nel ricorso introduttivo del giudizio.
2. Con memoria del 4.11.2025, Centrale Unica di Committenza - Consorzio I Castelli Della NZ (di seguito, breviter , anche “ Consorzio ”), già costituitasi in giudizio in data 27.10.2025, ha insistito nel rigetto del ricorso.
3. Con memoria del 23.3.2026, Comune di Civitavecchia (di seguito, breviter , anche “ Comune ”), già costituitasi in giudizio in data 16.10.2025, ha insistito nel rigetto del ricorso.
4. In data 13.4.2026, i difensori di parte ricorrente, all’uopo muniti di procura speciale, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso introduttivo del giudizio, già notificato a tutte le altre parti del giudizio in data 10.4.2026, instando per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
5. Il Consorzio, con memoria del 16.4.2026, pur nulla osservando sulla predetta rinuncia, si è opposto alla predetta compensazione.
6. All’udienza pubblica del 28.4.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, il Collegio, dato atto della sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 84, comma 3, c.p.a. - ossia dell’intervenuta e tempestiva (almeno 10 giorni prima dell’udienza) notifica della rinuncia al ricorso, a opera del ricorrente, nei confronti delle parti resistenti e della mancata opposizione di quest’ultime - dispone l’estinzione del giudizio.
8. La chiusura in rito del giudizio, nonché la condotta omissiva posta in essere dalla stazione appaltante in ordine all’ostensione della documentazione afferente ai documenti della gara (che quindi ha costretto la ricorrente a incardinare il presente giudizio), consentono al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo LA, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Michelangelo LA |
IL SEGRETARIO