Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 22
gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10034/2022
Promossa da
C.F. 1 ), in proprio e nella qualità di titolare Parte 1 (c.f.
dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE AGNELLO e
GIUSEPPE LEONARDI, nello studio dei quali in Catania ha eletto domicilio, via Orto Limoni, 5
- ricorrente -
CONTRO CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di
Roma
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/10/2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-000345535, n. OI-001348301 e n. OI-001998044, notificate dall' CP_1 in data
24/9/2022 e aventi ad oggetto sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83, relative rispettivamente agli anni 2016, 2017 e 2018, dell'importo complessivo di euro 58.500,00.
Eccepiva ancora l'intervenuta prescrizione del credito contributivo rappresentato da importi risalenti agli anni 2016, 2017 e 2018, considerato il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981 e dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, nonché
l'assenza di prova in ordine al compimento di eventuali atti interruttivi. Rilevava pertanto che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione fosse quello di prescrizione previsto dal suddetto art. 28, decorrente dal giorno in cui fosse stata commessa la violazione. Eccepiva infine la violazione del principio di proporzionalità tra violazione e sanzione previsto dall'ordinamento giuridico;
richiamava al riguardo il disposto dell'art. 11 della legge n. 689/1981, confermato dall'orientamento della Corte di Cassazione, e lamentava che nella specie la sanzione irrogata presentasse una maggiorazione sproporzionata rispetto all'importo dovuto. Eccepiva pertanto l'illegittimità della sanzione in quanto determinata oltre il minimo edittale nonostante la modicità del suddetto importo. Evidenziava anche la duplicazione delle sanzioni irrogate, osservando che l'ente avrebbe dovuto emettere una sola ordinanza ingiunzione e che, nella determinazione delle sanzioni, non avesse tenuto conto della c.d. "norma calmieratrice" di cui all'art. 4, comma 1, del
D.L. 22 marzo 1993, n. 71, la quale prevedeva un limite al recupero contributivo. Chiedeva in definitiva che, attesa la fondatezza dei motivi di opposizione (fumus boni iuris) e il grave danno che sarebbe derivato dall'eventuale esecuzione (periculum in mora), fosse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnazioni opposte. Nel merito chiedeva che, accertata la prescrizione dei crediti in oggetto, fosse dichiarata la nullità degli atti impugnati;
che, accertato l'intervenuto pagamento delle somme richieste, detti atti fossero annullati;
e che fosse comunque dichiarata l'illegittimità delle somme medesime per sproporzione rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento. In via subordinata, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la sproporzione tra l'illecito e la sanzione comminata e che, pertanto, detta ultima fosse riformulata ovvero determinata nella misura minima prevista, pari ad euro 10.000,00.
Con decreto del 13/11/2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
CP Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 5/9/2023 si costituiva in giudizio l' L'ente, con
riferimento alle ordinanze ingiunzioni n. Ol-000345535 e n. Ol-001348301, deduceva che, in seguito a verifiche, fossero stati riscontrati versamenti eseguiti nei termini per cui le somme contestate risultassero interamente pagate;
rilevava pertanto l'intervenuto annullamento in autotutela dei suddetti provvedimenti, come da prospetti allegati. Deduceva che, invece, in ordine all'ordinanza ingiunzione n. Ol-
001998044, i versamenti accertati fossero stati eseguiti oltre la scadenza del termine previsto dalla diffida,
come da liste riscossione allegate. Produceva le singole diffide con rispettive relate di notifica, le denunce mensili relative ai periodi in oggetto e i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni alla luce della
CP riforma di cui al D.L. n. 48/2023 e del Messaggio n. 1931 del 24/5/2023. Esponeva che le ordinanze
-
ingiunzioni fossero state precedute dalla regolare notifica degli atti di accertamento, riguardanti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori e dichiarate
CP nelle denunzie mensili trasmesse all' nei flussi UniEmens. Chiedeva che, in via preliminare, il Tribunale
si pronunciasse sulla tempestività dell'opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità in caso di tardività. Evidenziava che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione fosse un giudizio chiuso in quanto il giudice dovesse decidere esclusivamente sui motivi di opposizione e, in conformità all'art. 112
c.p.c, nei limiti soggettivi e oggettivi delle domande proposte. Rilevava l'inammissibilità delle eccezioni relative a vizi formali delle ordinanze ingiunzioni, con specifico riferimento alla decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981 rientrante fra i motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Osservava che il procedimento in esame fosse retto dai principi della citata legge n. 689/1981, non trovando applicazione la legge n. 241/1990, e che, involgendo il giudizio non l'atto ma il rapporto amministrativo, al giudice fosse riservata la cognizione piena dello stesso, con la conseguenza che eventuali vizi di motivazione del provvedimento non ne determinassero la nullità, dovendo il giudice comunque pronunciarsi nel merito della pretesa punitiva. Rilevava che la motivazione consistesse nella chiara individuazione del presupposto normativo, che fosse ammissibile la motivazione per relationem e che nella specie la stessa fosse del tutto congrua, facendo espresso rinvio all'atto accertativo.
Nel merito osservava che la trasmissione da parte del datore di lavoro del flusso telematico Uniemens
contenente gli appositi modelli DM10/M costituisse piena prova della corresponsione delle retribuzioni, e ciò in quanto i suddetti modelli avessero natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi. Evidenziava dunque che dai DM10/M Uniemens si ricavasse il debito inteso quale importo specifico che il datore di lavoro dichiarasse dovuto all'Istituto, con la conseguenza che
.CP dovesse ritenersi legittimo il recupero da parte dell' di quel credito, oggetto di autodenuncia del datore di lavoro. Con riferimento all'eccepita prescrizione, rilevava che la stessa non fosse maturata, tenuto conto che il termine di prescrizione decorresse dalla data di entrata in vigore della legge di parziale depenalizzazione della fattispecie (6/2/2016), secondo quanto previsto dall'art. 2935 c.c., e che, ai sensi dell'art. 28 della suddetta legge, il diritto a riscuotere le somme per le violazioni contestate si prescrivesse nel termine di cinque anni dal giorno in cui fosse stata commessa la violazione. Rilevava inoltre che dovesse tenersi conto della sospensione per il periodo dei tre mesi successivi alla notifica dell'atto di accertamento e dell'ulteriore sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31
maggio 2020, con la conseguenza che, nella specie, non essendo intervenuto alcun pagamento dopo la notifica degli atti di accertamento, correttamente fossero state emesse le ordinanze ingiunzioni opposte.
Sulla determinazione dell'importo delle sanzioni, rilevava che dette ultime fossero state determinate avuto riguardo alla gravità della violazione, all'interesse pubblico all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alle condizioni economiche del trasgressore. Rilevava inoltre che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 23 del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, avesse provveduto alla riformulazione delle sanzioni e chiedeva, in via pregiudiziale,
che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, in via principale, il rigetto di tutte le domande siccome infondate con la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte. In via subordinata chiedeva che, dato atto della rideterminazione delle sanzioni, parte ricorrente fosse condannata al pagamento di quanto accertato e dovuto;
chiedeva, in ogni caso, la concessione di un congruo rinvio al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio sulla rideterminazione stessa. Con riferimento infine alle ordinanze ingiunzioni annullate,
chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente depositava le note del 9/10/2023 con le quali prendeva atto dell'annullamento delle due ordinanze ingiunzioni indicate e della rideterminazione della sanzione oggetto dell'ordinanza ingiunzione n.
OI-001998044 relativa ad omissioni contributive inerenti all'anno 2018; ribadiva di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto anche relativamente a detto anno.
CP Con successive note dell'11/3/2024, l'opponente evidenziava che l' non si fosse opposto alla propria richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiunzione suindicata, non contestando in alcun modo i versamenti dallo stesso eseguiti per l'anno 2018, con la conseguenza che i propri assunti dovessero ritenersi provati. Con provvedimento del 13/3/2024, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con
provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 22 gennaio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6,
comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 20/10/2022, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni avvenuta il 24/9/2022 (cfr. avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali è stata eseguita la notifica).
CP con le quali è statoOr, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emesse dall' intimato al ricorrente, nella qualità di titolare della ditta individuale " Parte 1 ", il pagamento delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8,
recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone trasformazione in illeciti
amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che "Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro".
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
"L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. II
datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie. СРEd infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte 1,CP_ ha intimato il pagamento delle sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,
fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò posto, con riferimento alle ordinanze ingiunzioni n. Ol-000345535 e n. Ol-001348301, relative rispettivamente agli anni 2016 e 2017, I,CP- ha allegato e documentato l'intervenuto annullamento in autotutela delle stesse rilevando che, in seguito a verifiche e al riesame degli atti presupposti, fossero stati riscontrati dei versamenti eseguiti nei termini e, dunque, l'integrale pagamento delle somme in contestazione (cfr. dettaglio annullamenti).
CP Or, l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni suindicate, evidenziato dall' in seno alla memoria di costituzione, costituisce evento sopravvenuto rispetto alla formazione dei suddetti provvedimenti, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Ed infatti, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi,
la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, "la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; 2650/08).
Ed ancora, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3074; Cass. 8/6/1996 n.
5333).
Con riguardo, pertanto, alle ordinanze ingiunzioni suindicate va dichiarata cessata la materia del contendere.
Venendo ora all'esame dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-001998044, relativa ai periodi 03/2018, 07/2018 e
08/2018, l'opponente ha dedotto che i versamenti fossero stati eseguiti anche in relazione a detti periodi e
CP che, dunque, fosse stato interamente riscosso dall' quanto dovuto. A supporto dei propri assunti lo stesso ha rinviato all'allegato 8) della sua produzione, documento "INPS-CPC Lista F24", dal quale tuttavia nulla si evince in relazione al periodo 03/2018 mentre, per quanto attiene ai periodi 07/2018 e 08/2018
(DMRA), si evince l'esecuzione di due bonifici in data 18/3/2019.
,CP Or, considerato che l' in seno alla memoria e con riferimento alla suddetta ordinanza ingiunzione, ha insistito nella propria richiesta eccependo che i versamenti riscontrati fossero stati eseguiti "oltre la scadenza del termine previsto dalla diffida", non possono assumere rilievo i bonifici risultanti dal suddetto documento in quanto eseguiti anteriormente alla notifica della diffida stessa che, come meglio si vedrà, ha avuto luogo in data 20/12/2019.
CP Posto che l' ha fatto riferimento ad un ritardo nei versamenti successivi alla suddetta notifica,
l'attenzione va ora posta sulle "liste riscossioni" richiamate dallo stesso ente. Mettendo a confronto dette CP liste con il "prospetto inadempienze" allegato all'atto di accertamento versato in atti dall' si evince
che l'importo di euro 192,00 relativo al periodo 03/2018 è stato pagato tramite due versamenti eseguiti
16/4/2020 e il 6/10/2022; che l'importo di euro 124,00 relativo al periodo 07/2018 è stato pagato il
16/4/2020 e che l'importo di euro 234,00 relativo al periodo 08/2018 è stato pagato nella stessa data del
16/4/2020. Ne consegue che, considerati i periodi in contestazione relativi all'anno 2018, considerato altresì che, con l'atto di accertamento, è stato concesso al ricorrente il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto medesimo per eseguire il versamento delle ritenute, i pagamenti effettuati solo negli anni 2020 e secondo cui i versamenti riscontrati, relativi all'ordinanza ingiunzione in esame, fossero stati eseguiti oltre il termine previsto dalla diffida.
Non può, pertanto, trovare accoglimento la richiesta di annullamento del suddetto provvedimento sulla scorta degli asseriti corretti versamenti.
Occorre pertanto procedere all'esame degli altri motivi di ricorso e, preliminarmente, all'esame dell'eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa, in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.
Sul punto, si rammenta che la Cassazione ha stabilito che "L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purchè dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente" (Cass.
sez. 6-2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Con specifico riguardo alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, la Suprema Corte ha evidenziato che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Nella fattispecie, l'ordinanza ingiunzione n. OI-001998044 (così come le altre annullate) risulta dotata di sufficiente motivazione succinta, avendo la stessa richiamato l'atto di accertamento n.
CP 2100.29/11/2019.0602360 del 20/12/2019 con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato le violazioni contestate;
evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa ("la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11
della legge n. 689/1981"). CP Si rileva pertanto che l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento impugnato risulti corretto e immune da vizi, avendo l' CP_2 emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica disciplina legale sopra richiamata.
CP
Devono dunque condividersi le osservazioni svolte sul punto dall' secondo cui il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981, e ad esso non trova applicazione la legge n. 241 del 1990 (Cass.
26 giugno 2019, n. 17088; Cass. 4 marzo 2015, n. 4363). Atteso che il giudizio involge non l'atto amministrativo ma il rapporto giuridico, al giudice è riservata una cognizione piena, ancorchè nei limiti dei motivi di opposizione, sicchè eventuali vizi formali, nel caso di specie comunque inesistenti, che ineriscano,
a titolo esemplificativo, alla carenza motivazionale dell'ordinanza o alla mancata audizione dell'opponente,
non comportano la nullità del provvedimento, dovendo il giudice comunque pronunciarsi nel merito della pretesa punitiva (Cass. 21 maggio 2018, n. 12503; Cass., sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1786).
Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato sollevata dall'opponente.
Detto ultimo ha inoltre eccepito la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni comminate alle violazioni riscontrate, contestando dunque la quantificazione delle sanzioni stesse come indicate nelle ordinanze ingiunzioni.
Al riguardo si osserva che la graduazione della sanzione amministrativa rientra nella piena discrezionalità
del Legislatore, che ha valutato a priori la gravità del comportamento del datore di lavoro che non versa
CP all' le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, già denunciate all'ente,
trattenendo per sé le somme prelevate ai lavoratori.
CP
-Or, dall'esame delle ordinanze ingiunzioni impugnate emerge che l' ha determinato ai sensi dell'art. 11
della legge n. 689/1981 gli importi dovuti, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, tenuto conto del disvalore del comportamento tenuto (inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori), nonché alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore.
in ogni caso, che |,CP ha dedotto e dimostrato (cfr. provvedimenti di rettifica in atti) di aver Si osserva,
rideterminato gli importi delle sanzioni richieste con le ordinanze opposte, in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
CP Occorre pertanto dare atto della modifica da parte dell' intervenuta nelle more, dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-001998044, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 722,50. Il ricorrente ha poi eccepito la mancata notifica degli atti di accertamento sottesi alle ordinanze ingiunzioni nonchè l'intervenuta prescrizione, con conseguente nullità delle ordinanze stesse.
Co con riferimento all'atto di accertamento relativo all'ordinanza ingiunzione n. Ol-001998044, prot.
CP 2100.29/11/2019.0602360, riguardante l'anno 2018 (03/2018, 07/2018, 08/2018), l'ente ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, perfezionatasi in data 20/12/2019 mediante consegna al destinatario stesso. Si osserva al riguardo che l'avviso di ricevimento reca il numero di raccomandata riportato nel suddetto atto di accertamento, 78603718029-4,
sicchè risulta provato il collegamento fra i due documenti.
La notifica deve pertanto considerarsi avvenuta nella suddetta data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun profilo di nullità.
Da ultimo, sempre con riferimento all'ordinanza ingiunzione in esame, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente ex art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che "Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative,
puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga,
rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21
ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo"
nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ...." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie, il D.Lgs. 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi,
entrato in vigore dal 6.2.2016.
Pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere nella suddetta data del 6.2.2016 ed è stata interrotta dalla notifica in data 20/12/2019 dell'atto di accertamento e, successivamente, dalla notifica in data 24/9/2022 dell'ordinanza ingiunzione in esame.
Ed infatti, alla riferita data di notifica del provvedimento impugnato la prescrizione non era ancora maturata, e ciò a prescindere dal periodo di sospensione corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e dal periodo di sospensione dal 23 febbraio al 31
maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Ne consegue che le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa con l'ordinanza ingiunzione n. Ol-
001998044 devono dichiararsi dovute.
Considerati l'intervenuto annullamento di due delle ordinanze ingiunzioni opposte e la riduzione delle sanzioni applicate in corso di causa, si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10034/2022 R.G., così statuisce:
Con riferimento alle sanzioni di cui alle ordinanze ingiunzioni n. Ol-000345535 e n. Ol-001348301 (prot.
CP CP 2100.08/09/2022.0549272), dichiara cessata la materia del2100.08/09/2022.0549264 e prot.
contendere;
CP_ Accerta e dichiara la modifica da parte dell' intervenuta nelle more, delle ordinanze ingiunzioni opposte e, in particolare, dell'ordinanza ingiunzione n. Ol-001998044, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 722,50;
Rigetta nel resto l'opposizione e conferma detta ultima ordinanza ingiunzione;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania il 22 gennaio 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmela Letizia Formaggio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 devono ritenersi tardivi. Conseguentemente, deve ritenersi fondato l'assunto di parte resistente