Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 31/07/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02509/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2025, proposto da
SO RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, domiciliata in TA, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 249/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro in data 21.04.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Uff. Scolastico Reg. Sicilia, dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13 marzo 2025 la ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in epigrafe con cui il Tribunale di Siracusa ha ingiunto all’intimato Ministero di pagare in favore della stessa, a titolo di “carta docenti” per gli anni scolastici 2017/2018 -2018/2019 -2019/2020 - 2020/2021, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
3. All’udienza in camera di consiglio del 16 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
4.2. Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 8464 del 30 agosto 2023, è stato notificato presso la sede dell’Ente il 10 ottobre 2023.
Da tale data è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
4.3. Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Ministero intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle suddette somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II - Contenzioso e disciplina del personale del Ministero della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Ministero.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
5. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dell’avvocato Valentina Cappello che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa sez. lavoro, n. 249 del 21 aprile 2023 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II - Contenzioso e disciplina del personale del Ministero della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore dell’avvocato Valentina Cappello, dichiaratasi antistataria;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Ministero resistente ed al dirigente dell’Ufficio II - Contenzioso e disciplina del personale del Ministero della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO