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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/12/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 29 gennaio 2025, iscritta al n. 226 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Matteotti n. 73, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Trotta che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 29 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 13 maggio 1995 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civitella D'Agliano (VT), parte II, serie B, n. 4).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli ed Per_1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Persona_2 [...]
a Orvieto (TR) il 29 maggio 2007, maggiorenne ma economicamente non Per_3
autosufficiente; che sono separati per effetto della sentenza n. 163/2025 emessa dal
Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 29 aprile 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Civitella D'Agliano, Loc. Casanova n. 1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, al Sig Pt_1
Per_
2. il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento della figlia Pt_1
divenuta nel frattempo maggiorenne ma non ancora autosufficiente. Le spese straordinarie verranno invece ripartite al 50% secondo il seguente criterio: 2a) le spese per la retta scolastica, quelle per l'acquisto dei libri di testo e del corredo nonché quelle per la mensa scolastica e per il servizio scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
3) dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ognuno prov-
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
vederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
5) il conto corrente cointestato sarà chiuso quanto prima e le somme presenti sullo stesso verranno trattenute dal sig . Parte_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Castiglione in Teverina (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 29 gennaio 2025, iscritta al n. 226 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Matteotti n. 73, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Trotta che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 29 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 13 maggio 1995 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civitella D'Agliano (VT), parte II, serie B, n. 4).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli ed Per_1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Persona_2 [...]
a Orvieto (TR) il 29 maggio 2007, maggiorenne ma economicamente non Per_3
autosufficiente; che sono separati per effetto della sentenza n. 163/2025 emessa dal
Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 29 aprile 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Civitella D'Agliano, Loc. Casanova n. 1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, al Sig Pt_1
Per_
2. il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento della figlia Pt_1
divenuta nel frattempo maggiorenne ma non ancora autosufficiente. Le spese straordinarie verranno invece ripartite al 50% secondo il seguente criterio: 2a) le spese per la retta scolastica, quelle per l'acquisto dei libri di testo e del corredo nonché quelle per la mensa scolastica e per il servizio scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
3) dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ognuno prov-
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
vederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti;
5) il conto corrente cointestato sarà chiuso quanto prima e le somme presenti sullo stesso verranno trattenute dal sig . Parte_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Castiglione in Teverina (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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