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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3278/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/03/2025 da
Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PITTINI FRANCESCO
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (23.02.1999), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
30/05/1999 in TRICESIMO (UD), con atto trascritto al n. 9 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno
1999, tra e , alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. nulla per assegni tra i coniugi, atteso che gli stessi sono economicamente autonomi;
2. dispone, quale contributo al mantenimento del figlio , che il Per_1
sig. versi mensilmente brevi manu alla sig.ra Parte_1 Parte_2
(con riserva di quietanza), così come avviene a far tempo dalla separazione, la somma di € 200,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
3. pone le spese straordinarie relative al figlio a carico di Per_1
entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, i quali si richiamano, quanto al resto, a quanto stabilito in materia dal Protocollo d'Intesa spese straordinarie del Tribunale di Udine.
4. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRICESIMO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.9, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1999.
Udine, li 06.05.2025
Il Presidente relatore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3278/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/03/2025 da
Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PITTINI FRANCESCO
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (23.02.1999), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
30/05/1999 in TRICESIMO (UD), con atto trascritto al n. 9 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno
1999, tra e , alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. nulla per assegni tra i coniugi, atteso che gli stessi sono economicamente autonomi;
2. dispone, quale contributo al mantenimento del figlio , che il Per_1
sig. versi mensilmente brevi manu alla sig.ra Parte_1 Parte_2
(con riserva di quietanza), così come avviene a far tempo dalla separazione, la somma di € 200,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
3. pone le spese straordinarie relative al figlio a carico di Per_1
entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, i quali si richiamano, quanto al resto, a quanto stabilito in materia dal Protocollo d'Intesa spese straordinarie del Tribunale di Udine.
4. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRICESIMO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.9, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1999.
Udine, li 06.05.2025
Il Presidente relatore
(dott.ssa Annamaria Antonini)