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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/11/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2476/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Raffaela Miranda, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 02.10.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 29.06.2013, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San GI
ES (NA) al n. 33, parte II, serie A, anno 2013.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, (nata a [...] il Per_1
05.12.2013) e (nata a [...] il [...], le parti hanno indicato Per_2
compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 13.11.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
2 In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate nel termine di legge.
Appare conforme agli interessi delle figlie minori, e come sopra Per_1 Per_2
generalizzate, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del
13.11.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
II. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Ottaviano in Viale Dei Pini n.1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla separanda moglie , nell'interesse delle figlie Parte_1 minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Il Sig. ha provveduto a lasciare la casa coniugale libera da ogni Parte_2 suo effetto personale e si è trasferito presso i genitori in Ottaviano alla Via Giugliani n.36, in attesa di trasferirsi presso autonoma abitazione in locazione;
III. le figlie e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le parti si impegnano ad assumere in maniera condivisa e concordata tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie, ivi comprese quelle scolastiche e mediche;
3 Per_ IV. le figlie e restano collocate prevalentemente presso la dimora materna in Ottaviano al Per_1
Viale Dei Pini n.1;
V. Allo scopo di garantire alle figlie il mantenimento del legame col padre e per rendere possibile un armonico e sereno sviluppo della propria personalità, stabilire un regime di frequentazione tra il Sig.
e le figlie minori stabilendone modi e tempi, ma avendo cura di contemperare le esigenze Parte_2 lavorative dei genitori, i coniugi separandi come da volontà espresse e debitamente sottoscritte su foglio separato che si allega, chiedono, altresì, omologare le seguenti:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, comunicando all'altro ogni eventuale variazione di residenza o domicilio con lettera raccomandata almeno un mese prima;
2) la casa coniugale, sita in Ottaviano (NA) alla Via Dei Pini n, 1, di proprietà della sig.ra Pt_1 resterà assegnata a quest'ultima unitamente, in uno al relativo arredo e corredo;
3) Al fine di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali e per inverare il diritto degli stessi alla bigenitorialità, così come sancito dalla L. 54/2006, le figlie minori Per_ e sono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_1 presso la madre;
Parte_1
4) Le parti si impegnano ad assumere in maniera condivisa e concordata tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie, ivi comprese quelle scolastiche e mediche;
5) Allo scopo di garantire alle figlie il mantenimento del legame col padre e per rendere possibile un armonico e sereno sviluppo della propria personalità, stabilire un regime di frequentazione tra il Sig.
e le figlie minori stabilendone modi e tempi, ma avendo cura di contemperare le esigenze Parte_2 lavorative dei genitori l'accordo tra le parti è il seguente:
a. il padre potrà tenere con sé le figlie il martedì e il giovedì in orario da stabilire il tutto compatibilmente con le esigenze personali e lavorative del padre riaccompagnandole poi a casa della madre;
a settimane alterne il sabato dalle 10:00 alle 20.00 e la domenica della 16.00 alle 20.00; per il pernotto con il padre si rimanda al momento in cui lo stesso garantirà una locazione idonea ed adeguata;
4 b. nei giorni restanti le minori saranno collocati presso la madre, con possibilità di sentire il padre anche due volte al giorno anche mediante videochiamata, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche delle minori e lavorative dei genitori;
c. le figlie trascorreranno le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza la vigilia con la madre e il giorno di Natale col padre e viceversa e il 31 dicembre con il padre e il primo gennaio con la madre e viceversa;
ed ancora il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì in albis col padre e viceversa;
il giorno della befana con la madre e il giorno di
Carnevale con il padre e viceversa con alternanza anche rispetto al susseguirsi degli anni;
le restanti festività seguendo il principio dell'alternanza; d. Quanto alle vacanze estive, le figlie trascorreranno con il padre, una settimane nel periodo estivo. Tale periodo, da scegliersi nei mesi di giugno, luglio ed agosto, sarà concordato tra i coniugi entro il 30 aprile di ciascun anno, offrendo reperibilità telefonica e comunicando l'indirizzo di località della vacanza, avendo cura che in tale periodo non s'interrompa il rapporto con l'altro genitore, garantendo almeno una chiamata durante il giorno e una video chiamata alla sera di almeno 10 minuti;
e. le figlie trascorreranno il giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico, con entrambi i genitori almeno due ore per i festeggiamenti, l'orario sarà concordato tra le parti, il tutto compatibilmente con le esigenze personali e lavorative di entrambi i genitori, mentre il resto della giornata verrà trascorsa col genitore spettante;
in caso di disaccordo ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
f. le figlie trascorreranno col padre il giorno della festa del papà, l'onomastico e compleanno dello stesso;
g. le figlie trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma, l'onomastico e compleanno della stessa;
h. Le parti di comune accordo possono tenere con sé i figli anche in tempi ed occasioni diverse da quelle specificamente stabilite;
i. Le parti dichiarano di aver precedentemente regolamentato ogni rapporto patrimoniale tra loro, ad eccezione dell'autovettura in uso al Sig. Tg. DC345YL, intestata alla sig.ra , il sig. Parte_2 Pt_1
si impegna a provvedere al trasferimento di proprietà dell'autovettura stessa a suo nome entro Parte_2
e non oltre la fine dell'anno in corso (2025). Dichiarano, altresì di non aver nulla a pretendere l'uno
5 dall'altro e che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
j. I coniugi reciprocamente si danno, fin d'ora, il consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto;
k. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra entro il giorno 31 di Parte_2 Parte_1
ogni mese, la somma di € 400,00 quale contributo al mantenimento delle figlie minori, nonché la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, preventivamente concordate e documentate come da Protocollo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola e del
C.N.F., che si intende pedissequamente trascritto, tenuto conto delle capacità reddituali di entrambi i coniugi. Le parti espressamente concordano che l'importo dell'assegno Unico per le figlie minori sarà al
100% a favore della sig.ra , ed a tal fine si impegnano al rilascio di qualsivoglia assenso e/o Pt_1 documentazione necessaria.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto delle minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 - pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...]_1
GI IA (NA) il 20.10.1988, e , Parte_2
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a SA GI IA (NA) il 29.06.2013
(atto n. 33, Parte II, Serie A, anno 2013);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San GI
RS (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2476/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Raffaela Miranda, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
-ricorrenti- con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 02.10.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 29.06.2013, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San GI
ES (NA) al n. 33, parte II, serie A, anno 2013.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, (nata a [...] il Per_1
05.12.2013) e (nata a [...] il [...], le parti hanno indicato Per_2
compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 13.11.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
2 In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate nel termine di legge.
Appare conforme agli interessi delle figlie minori, e come sopra Per_1 Per_2
generalizzate, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del
13.11.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
II. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Ottaviano in Viale Dei Pini n.1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla separanda moglie , nell'interesse delle figlie Parte_1 minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Il Sig. ha provveduto a lasciare la casa coniugale libera da ogni Parte_2 suo effetto personale e si è trasferito presso i genitori in Ottaviano alla Via Giugliani n.36, in attesa di trasferirsi presso autonoma abitazione in locazione;
III. le figlie e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le parti si impegnano ad assumere in maniera condivisa e concordata tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie, ivi comprese quelle scolastiche e mediche;
3 Per_ IV. le figlie e restano collocate prevalentemente presso la dimora materna in Ottaviano al Per_1
Viale Dei Pini n.1;
V. Allo scopo di garantire alle figlie il mantenimento del legame col padre e per rendere possibile un armonico e sereno sviluppo della propria personalità, stabilire un regime di frequentazione tra il Sig.
e le figlie minori stabilendone modi e tempi, ma avendo cura di contemperare le esigenze Parte_2 lavorative dei genitori, i coniugi separandi come da volontà espresse e debitamente sottoscritte su foglio separato che si allega, chiedono, altresì, omologare le seguenti:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, comunicando all'altro ogni eventuale variazione di residenza o domicilio con lettera raccomandata almeno un mese prima;
2) la casa coniugale, sita in Ottaviano (NA) alla Via Dei Pini n, 1, di proprietà della sig.ra Pt_1 resterà assegnata a quest'ultima unitamente, in uno al relativo arredo e corredo;
3) Al fine di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali e per inverare il diritto degli stessi alla bigenitorialità, così come sancito dalla L. 54/2006, le figlie minori Per_ e sono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata Per_1 presso la madre;
Parte_1
4) Le parti si impegnano ad assumere in maniera condivisa e concordata tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie, ivi comprese quelle scolastiche e mediche;
5) Allo scopo di garantire alle figlie il mantenimento del legame col padre e per rendere possibile un armonico e sereno sviluppo della propria personalità, stabilire un regime di frequentazione tra il Sig.
e le figlie minori stabilendone modi e tempi, ma avendo cura di contemperare le esigenze Parte_2 lavorative dei genitori l'accordo tra le parti è il seguente:
a. il padre potrà tenere con sé le figlie il martedì e il giovedì in orario da stabilire il tutto compatibilmente con le esigenze personali e lavorative del padre riaccompagnandole poi a casa della madre;
a settimane alterne il sabato dalle 10:00 alle 20.00 e la domenica della 16.00 alle 20.00; per il pernotto con il padre si rimanda al momento in cui lo stesso garantirà una locazione idonea ed adeguata;
4 b. nei giorni restanti le minori saranno collocati presso la madre, con possibilità di sentire il padre anche due volte al giorno anche mediante videochiamata, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche delle minori e lavorative dei genitori;
c. le figlie trascorreranno le festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza la vigilia con la madre e il giorno di Natale col padre e viceversa e il 31 dicembre con il padre e il primo gennaio con la madre e viceversa;
ed ancora il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì in albis col padre e viceversa;
il giorno della befana con la madre e il giorno di
Carnevale con il padre e viceversa con alternanza anche rispetto al susseguirsi degli anni;
le restanti festività seguendo il principio dell'alternanza; d. Quanto alle vacanze estive, le figlie trascorreranno con il padre, una settimane nel periodo estivo. Tale periodo, da scegliersi nei mesi di giugno, luglio ed agosto, sarà concordato tra i coniugi entro il 30 aprile di ciascun anno, offrendo reperibilità telefonica e comunicando l'indirizzo di località della vacanza, avendo cura che in tale periodo non s'interrompa il rapporto con l'altro genitore, garantendo almeno una chiamata durante il giorno e una video chiamata alla sera di almeno 10 minuti;
e. le figlie trascorreranno il giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico, con entrambi i genitori almeno due ore per i festeggiamenti, l'orario sarà concordato tra le parti, il tutto compatibilmente con le esigenze personali e lavorative di entrambi i genitori, mentre il resto della giornata verrà trascorsa col genitore spettante;
in caso di disaccordo ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
f. le figlie trascorreranno col padre il giorno della festa del papà, l'onomastico e compleanno dello stesso;
g. le figlie trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma, l'onomastico e compleanno della stessa;
h. Le parti di comune accordo possono tenere con sé i figli anche in tempi ed occasioni diverse da quelle specificamente stabilite;
i. Le parti dichiarano di aver precedentemente regolamentato ogni rapporto patrimoniale tra loro, ad eccezione dell'autovettura in uso al Sig. Tg. DC345YL, intestata alla sig.ra , il sig. Parte_2 Pt_1
si impegna a provvedere al trasferimento di proprietà dell'autovettura stessa a suo nome entro Parte_2
e non oltre la fine dell'anno in corso (2025). Dichiarano, altresì di non aver nulla a pretendere l'uno
5 dall'altro e che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
j. I coniugi reciprocamente si danno, fin d'ora, il consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto;
k. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra entro il giorno 31 di Parte_2 Parte_1
ogni mese, la somma di € 400,00 quale contributo al mantenimento delle figlie minori, nonché la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, preventivamente concordate e documentate come da Protocollo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola e del
C.N.F., che si intende pedissequamente trascritto, tenuto conto delle capacità reddituali di entrambi i coniugi. Le parti espressamente concordano che l'importo dell'assegno Unico per le figlie minori sarà al
100% a favore della sig.ra , ed a tal fine si impegnano al rilascio di qualsivoglia assenso e/o Pt_1 documentazione necessaria.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto delle minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 - pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...]_1
GI IA (NA) il 20.10.1988, e , Parte_2
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a SA GI IA (NA) il 29.06.2013
(atto n. 33, Parte II, Serie A, anno 2013);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San GI
RS (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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