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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/06/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4876/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4876/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Senatore Giuseppe, Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Nocera Superiore alla Via Nazionale n. 461;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Longobardi Fausta, domiciliata in Napoli alla via B. Cavallino n. 87
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.09.2022 ha contestato la proposta di Controparte_1
compensazione ex art. 28 ter d.p.r. n. 602/1973 ad ella notificata il 15.07.2022 da parte dell'
[...]
(d'ora in poi . Controparte_2 CP_3
Con la citata proposta l'a.d.e.r. ha proposto una compensazione dell'importo di euro 829,00, a fronte di un maggior debito di complessivi euro 13.461.17 in capo a derivante da Controparte_1
numerose cartelle di pagamento notificate tra il 13.09.2011 ed il 09.05.2022.
Parte attrice ha chiesto dichiararsi l'estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle seguenti cartelle pari a complessivi euro 8.992,86:
1 1) cartella n. 10020110053393385000, notificata il 13.09.2011, ente impositore
[...]
per euro 2.408,11; CP_4
2) cartella n.10020120027025343000, notificata il 07.05.2012, ente impositore
[...]
per euro 1.480,49; CP_4
3) cartella n. 10020130005844168000, notificata il 29.01.2013, ente impositore Comune di Nocera
Superiore per euro 89,38,
4) cartella esattoriale n.10020130011906657000, notificata il 15.03.2013, ente impositore
[...]
per euro 3.238,44, Controparte_4
5) cartella n.10020140034044074000, notificata il 11.10.2014, ente impositore
[...]
euro 1.776,44. CP_4
Con comparsa depositata il 21.12.2022 si è costituita l' la quale ha eccepito il difetto di CP_3
giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice speciale relativamente ai crediti di natura tributaria, l'incompetenza per materia del Tribunale in favore del giudice di pace relativamente ai crediti derivanti da infrazioni al codice della strada, l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del giudice di pace relativamente ai crediti derivanti dal mancato pagamento del cd. canone acqua nonché, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, per avere l' notificato atti interruttivi CP_3
della prescrizione successivamente alle citate cartelle.
Con ordinanza del 19.01.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.03.2025, all'esito della quale il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nessuna delle parti ha depositato gli atti conclusivi.
Tanto premesso, giova preliminarmente osservare che quella proposta dall'attrice è un'azione di accertamento negativo dei crediti oggetto delle cartelle indicate nell'atto introduttivo.
Sempre in via preliminare è opportuno precisare che parte attrice non ha contestato la ricezione delle cartelle alle date riportate nella proposta di compensazione, bensì ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti in ragione dell'omessa notifica di un atto interruttivo dei termini tra la notifica delle cartelle (l'ultima delle quali avvenuta in data 11.10.2014) e la notifica dell'atto contenente la proposta di compensazione (avvenuta il 15.07.2022).
Orbene, dall'estratto di ruolo prodotto dall' e dalla proposta di compensazione si evince CP_3
che:
1) la cartella n. 10020110053393385000 - notificata il 13.09.11 – si riferisce in parte al mancato pagamento del cd. canone acqua anno 2005 (credito non tributario), in parte al mancato pagamento della tarsu anno 2008 (credito tributario);
2) la cartella n.10020120027025343000 - notificata il 07.05.2012 – si riferisce al mancato
2 pagamento della cd. ici dal 2007 al 2010 (credito tributario);
3) la cartella n. 10020130005844168000 - notificata il 29.01.2013 – si riferisce al mancato pagamento di sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada comminate dal di CP_4
Nocera Superiore e risalenti all'anno 2011(credito non tributario);
4) la cartella esattoriale n.10020130011906657000 - notificata il 15.03.2013 – si riferisce in parte al mancato pagamento del canone acqua negli anni 2008 e 2010(credito non tributario), in parte al mancato pagamento della tarsu negli anni 2008 e 2010(credito tributario);
5) la cartella n.10020140034044074000 - notificata il 11.10.2014 – si riferisce al mancato pagamento del cd. canone acqua nell'anno 2011 (credito non tributario).
Con riferimento ai crediti di natura tributaria, è fondata l'eccezione dell' di difetto di CP_3
giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione al giudice tributario.
Tanto si ricava dal dato normativo e giurisprudenziale di seguito riportato:
- l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57
“nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art.
50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”.
Come chiarito anche dalla Corte di Cassazione (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 7822/2020, n.
21642/2021, n. 16986/2022, n. 10896/2023, n. 23894/2023, n. 26817/2024, n. 32539/2024, n.
8069/2025, etc.), la giurisdizione tributaria sussiste ogni qual volta l'azione abbia ad oggetto crediti tributari e non sia ancora iniziata l'esecuzione forzata tributaria (rectius, non sia ancora stato notificato il pignoramento); difatti, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura
3 tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (in questi termini cfr. Cass. civ. n.
32539/2024).
Alla luce di quanto osservato, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, relativamente alla domanda di accertamento negativo della tarsu anno
2008 (oggetto della cartella n. 10020110053393385000), della cd. ici dal 2007 al 2010 (oggetto della cartella n.10020120027025343000) e della tarsu negli anni 2008 e 2010 (oggetto della cartella esattoriale n.10020130011906657000).
Fondata è anche l'eccezione di incompetenza per materia dell'intestato Tribunale adito relativamente al credito per sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada comminate dal
Comune di Nocera Superiore ed oggetto della cartella n. 10020130005844168000.
Difatti, avendo parte attrice proposto un'azione di accertamento negativo del credito, la competenza spetta al Giudice di Pace di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011
(peraltro, la competenza sarebbe spettata a quest'ultimo anche ove la domanda avesse integrato un'opposizione ex art. 615 c.p.c.: tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 29383/2024).
Da ultimo, fondata e tempestivamente sollevata dall' è l'eccezione di incompetenza per CP_3
valore del Giudice adito relativamente ai restanti crediti derivanti dal mancato pagamento del cd. canone acquo, non superando gli stessi il limite di valore previsto dall'art. 7 c.p.c..
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, relativamente alla domanda di accertamento negativo della tarsu anno 2008 (oggetto della cartella n. 10020110053393385000), della cd. ici dal 2007 al 2010 (oggetto della cartella n.10020120027025343000) e della tarsu negli anni 2008 e 2010 (oggetto della cartella esattoriale n.10020130011906657000).
Con riferimento ai restanti crediti, la competenza a decidere la causa spetta al Giudice di Pace di
Nocera Inferiore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014.
La chiusura in rito del giudizio, la semplicità della decisione ed il mancato deposito degli atti conclusivi giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, relativamente alla domanda di accertamento negativo della tarsu anno 2008 (oggetto della cartella n.
10020110053393385000), della cd. ici dal 2007 al 2010 (oggetto della cartella n.10020120027025343000) e della tarsu negli anni 2008 e 2010 (oggetto della cartella esattoriale n.10020130011906657000);
2) per il resto, dichiara l'incompetenza per materia e per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore parte dell' Controparte_1 [...]
, che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e Controparte_2
c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 18/06/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4876/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Senatore Giuseppe, Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Nocera Superiore alla Via Nazionale n. 461;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Longobardi Fausta, domiciliata in Napoli alla via B. Cavallino n. 87
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.09.2022 ha contestato la proposta di Controparte_1
compensazione ex art. 28 ter d.p.r. n. 602/1973 ad ella notificata il 15.07.2022 da parte dell'
[...]
(d'ora in poi . Controparte_2 CP_3
Con la citata proposta l'a.d.e.r. ha proposto una compensazione dell'importo di euro 829,00, a fronte di un maggior debito di complessivi euro 13.461.17 in capo a derivante da Controparte_1
numerose cartelle di pagamento notificate tra il 13.09.2011 ed il 09.05.2022.
Parte attrice ha chiesto dichiararsi l'estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle seguenti cartelle pari a complessivi euro 8.992,86:
1 1) cartella n. 10020110053393385000, notificata il 13.09.2011, ente impositore
[...]
per euro 2.408,11; CP_4
2) cartella n.10020120027025343000, notificata il 07.05.2012, ente impositore
[...]
per euro 1.480,49; CP_4
3) cartella n. 10020130005844168000, notificata il 29.01.2013, ente impositore Comune di Nocera
Superiore per euro 89,38,
4) cartella esattoriale n.10020130011906657000, notificata il 15.03.2013, ente impositore
[...]
per euro 3.238,44, Controparte_4
5) cartella n.10020140034044074000, notificata il 11.10.2014, ente impositore
[...]
euro 1.776,44. CP_4
Con comparsa depositata il 21.12.2022 si è costituita l' la quale ha eccepito il difetto di CP_3
giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice speciale relativamente ai crediti di natura tributaria, l'incompetenza per materia del Tribunale in favore del giudice di pace relativamente ai crediti derivanti da infrazioni al codice della strada, l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del giudice di pace relativamente ai crediti derivanti dal mancato pagamento del cd. canone acqua nonché, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, per avere l' notificato atti interruttivi CP_3
della prescrizione successivamente alle citate cartelle.
Con ordinanza del 19.01.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.03.2025, all'esito della quale il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nessuna delle parti ha depositato gli atti conclusivi.
Tanto premesso, giova preliminarmente osservare che quella proposta dall'attrice è un'azione di accertamento negativo dei crediti oggetto delle cartelle indicate nell'atto introduttivo.
Sempre in via preliminare è opportuno precisare che parte attrice non ha contestato la ricezione delle cartelle alle date riportate nella proposta di compensazione, bensì ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti in ragione dell'omessa notifica di un atto interruttivo dei termini tra la notifica delle cartelle (l'ultima delle quali avvenuta in data 11.10.2014) e la notifica dell'atto contenente la proposta di compensazione (avvenuta il 15.07.2022).
Orbene, dall'estratto di ruolo prodotto dall' e dalla proposta di compensazione si evince CP_3
che:
1) la cartella n. 10020110053393385000 - notificata il 13.09.11 – si riferisce in parte al mancato pagamento del cd. canone acqua anno 2005 (credito non tributario), in parte al mancato pagamento della tarsu anno 2008 (credito tributario);
2) la cartella n.10020120027025343000 - notificata il 07.05.2012 – si riferisce al mancato
2 pagamento della cd. ici dal 2007 al 2010 (credito tributario);
3) la cartella n. 10020130005844168000 - notificata il 29.01.2013 – si riferisce al mancato pagamento di sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada comminate dal di CP_4
Nocera Superiore e risalenti all'anno 2011(credito non tributario);
4) la cartella esattoriale n.10020130011906657000 - notificata il 15.03.2013 – si riferisce in parte al mancato pagamento del canone acqua negli anni 2008 e 2010(credito non tributario), in parte al mancato pagamento della tarsu negli anni 2008 e 2010(credito tributario);
5) la cartella n.10020140034044074000 - notificata il 11.10.2014 – si riferisce al mancato pagamento del cd. canone acqua nell'anno 2011 (credito non tributario).
Con riferimento ai crediti di natura tributaria, è fondata l'eccezione dell' di difetto di CP_3
giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione al giudice tributario.
Tanto si ricava dal dato normativo e giurisprudenziale di seguito riportato:
- l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57
“nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art.
50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”.
Come chiarito anche dalla Corte di Cassazione (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 7822/2020, n.
21642/2021, n. 16986/2022, n. 10896/2023, n. 23894/2023, n. 26817/2024, n. 32539/2024, n.
8069/2025, etc.), la giurisdizione tributaria sussiste ogni qual volta l'azione abbia ad oggetto crediti tributari e non sia ancora iniziata l'esecuzione forzata tributaria (rectius, non sia ancora stato notificato il pignoramento); difatti, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura
3 tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (in questi termini cfr. Cass. civ. n.
32539/2024).
Alla luce di quanto osservato, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, relativamente alla domanda di accertamento negativo della tarsu anno
2008 (oggetto della cartella n. 10020110053393385000), della cd. ici dal 2007 al 2010 (oggetto della cartella n.10020120027025343000) e della tarsu negli anni 2008 e 2010 (oggetto della cartella esattoriale n.10020130011906657000).
Fondata è anche l'eccezione di incompetenza per materia dell'intestato Tribunale adito relativamente al credito per sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada comminate dal
Comune di Nocera Superiore ed oggetto della cartella n. 10020130005844168000.
Difatti, avendo parte attrice proposto un'azione di accertamento negativo del credito, la competenza spetta al Giudice di Pace di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011
(peraltro, la competenza sarebbe spettata a quest'ultimo anche ove la domanda avesse integrato un'opposizione ex art. 615 c.p.c.: tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 29383/2024).
Da ultimo, fondata e tempestivamente sollevata dall' è l'eccezione di incompetenza per CP_3
valore del Giudice adito relativamente ai restanti crediti derivanti dal mancato pagamento del cd. canone acquo, non superando gli stessi il limite di valore previsto dall'art. 7 c.p.c..
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, relativamente alla domanda di accertamento negativo della tarsu anno 2008 (oggetto della cartella n. 10020110053393385000), della cd. ici dal 2007 al 2010 (oggetto della cartella n.10020120027025343000) e della tarsu negli anni 2008 e 2010 (oggetto della cartella esattoriale n.10020130011906657000).
Con riferimento ai restanti crediti, la competenza a decidere la causa spetta al Giudice di Pace di
Nocera Inferiore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014.
La chiusura in rito del giudizio, la semplicità della decisione ed il mancato deposito degli atti conclusivi giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, relativamente alla domanda di accertamento negativo della tarsu anno 2008 (oggetto della cartella n.
10020110053393385000), della cd. ici dal 2007 al 2010 (oggetto della cartella n.10020120027025343000) e della tarsu negli anni 2008 e 2010 (oggetto della cartella esattoriale n.10020130011906657000);
2) per il resto, dichiara l'incompetenza per materia e per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore parte dell' Controparte_1 [...]
, che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e Controparte_2
c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 18/06/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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