Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/12/2025, n. 21615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21615 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21615/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12410/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12410 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Iavarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto, prot. n. -OMISSIS- ^ -OMISSIS- recante data -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS- - con il quale il Questore della Provincia di Roma ha emesso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
e per ottenere
- la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80), la dott.ssa EL IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1 – L’odierno ricorrente è titolare di licenza di porto di fucile per uso venatorio sin dal -OMISSIS-.
Espone che con atto del -OMISSIS- la Questura di Roma ha comunicato il “ preavviso di rigetto” a seguito della presentazione da parte del Sig. -OMISSIS- di denuncia-querela nei confronti del ricorrente per lesioni personali.
Nonostante che con memoria il ricorrente avesse rappresentato l’intervenuta remisssione delle reciproche querele, intervenute in un contesto di conflittualità familiare, è stata respinta “ l’istanza di rinnovo ”.
Deduce avverso il gravato provvedimento i seguenti motivi di censura:
I - Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 3, 10 e 10 bis della legge 241 del 1990.
Lamenta parte ricorrente l’assenza di adeguata motivazione in ordine alle circostanze allegate nella propria memoria partecipativa quanto ad inconsistenza degli addebiti ed alla loro inidoneità ad assurgere quali indici di possibile abuso del porto d’armi, denunciando altresì la mancata convocazione per una audizione, vanificando così i principi di partecipazione procedimentale.
Mancherebbe, inoltre, una idonea motivazione quanto a sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.
Afferma, inoltre, come non sia “ dato in alcun modo intendere, infatti, il percorso attraverso il quale la P.A., dalla sussistenza dei detti presupposti (un biglietto nel quale si facevano intendere gesti inconsulti, suicidari), sia poi pervenuta ad un giudizio di “cattiva condotta” e di “pericolo di abuso del titolo” ”.
II - Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 10, 11, 42 e 43 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) .
Nel riportare il contenuto del gravato provvedimento nei seguenti termini: “La Questura di Roma, accertato che “ a carico del richiedente risulta solamente una mera valutazione discrezionale , ha ritenuto che “ il sig. -OMISSIS- non sia al momento in possesso dei requisiti previsti dalla legge per essere titolare di autorizzazioni di polizia in materia di armi, in particolare della buona condotta ” ” afferma l’inidoneità del rappresentato presupposto a giustificare il diniego dell’autorizzazione, seppur a contenuto discrezionale.
2 – Si è costituita in resistenza l’intimata Questura di Roma, depositando relazione in ordine ai fatti di causa.
3 – Parte ricorrente ha depositato in giudizio il decreto di archiviazione emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri, mentre in data 4 novembre 2025 ha depositato memoria con la quale ha affermato, a sostegno dell’illegittimità del provvedimento impugnato “ con il quale veniva rigettata la richiesta di rinnovo della licenza del porto di armi per uso venatorio a seguito di una denuncia querela presentata dal fratello dell’istante a seguito di una banale lite avvenuta in data 19.09.2021 ”, l’intervenuta riappacificazione tra i due fratelli, e l’assenza di fatti significativi nel periodo successivo alla querela, come attestato dal certificato dei carichi pendenti.
4 – All’udienza di smaltimento del 14 novembre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1 – Come sopra dato atto dell’oggetto del presente giudizio, ritiene il Collegio l’infondatezza del ricorso alla luce delle considerazioni che si andranno ad illustrare.
2 – Giova premettere che nel corpo del ricorso, nonché nella memoria da ultimo depositata da parte ricorrente, vi sono delle errate qualificazioni sia quanto alla natura del gravato atto che quanto ai relativi presupposti e contenuti, tanto da far ritenere che l’azione sia proposta – o comunque articolata - avverso un diverso atto.
Parte ricorrente, difatti, qualifica, sia nel ricorso che in memoria, il provvedimento impugnato quale rigetto o alternativamente diniego della richiesta di rinnovo della licenza del porto di armi per uso venatorio – laddove in realtà viene in rilievo un provvedimento di revoca della licenza d’armi già precedentemente rilasciata – errando altresì nella qualificazione dell’atto del -OMISSIS- quale “preavviso di rigetto”, laddove trattasi invece di avviso di avvio del procedimento su impulso d’ufficio e non ad iniziativa di parte.
Fa inoltre parte ricorrente riferimento a specifici contenuti del provvedimento impugnato in realtà assenti, affermando come non sia “ dato in alcun modo intendere, infatti, il percorso attraverso il quale la P.A., dalla sussistenza dei detti presupposti (un biglietto nel quale si facevano intendere gesti inconsulti, suicidari), sia poi pervenuta ad un giudizio di “cattiva condotta” e di “pericolo di abuso del titolo” ” – laddove non vi è, nel provvedimento, alcun riferimento a biglietti e intenti suicidari, nè a cattiva condotta – ribadendo come l’atto impugnato si baserebbe sull’assenza del requisito della “ buona condotta ”, mai citata nel relativo testo.
Elementi, questi, che possono fa ritenere come il ricorso sia da riferirsi a fattispecie diversa rispetto a quella inerente l’atto impugnato.
2.1 - Volendo, tuttavia – a fini di giustizia sostanziale - superare i profili potenzialmente incidenti sulla stessa ammissibilità del ricorso in ragione della non pertinenza della descrizione del contenuto degli atti e della loro natura, che determinano una contraddittorietà intrinseca tra contenuto dell’impugnazione e argomentazioni difensive svolte, occorre preliminarmente procedere alla esatta ricostruzione della fattispecie, in cui viene in rilievo un provvedimento di revoca del porto di fucile ad uso venatorio precedentemente rilasciato al ricorrente alla luce delle vicende inerenti l’intervenuta aggressione del ricorrente a danno del fratello, in una situazione di conflittualità familiare, come descritte nella denuncia querela da quest’ultimo presentata descrittiva delle lesioni riportate.
Su tale base è stato formulato un giudizio prognostico di non affidabilità del ricorrente sul corretto uso delle armi, nell’ottica di una tutela preventiva della sicurezza pubblica e dell’incolumità dei cittadini, a prescindere dal rilievo penale dei fatti.
2.2 – La controversia in esame va riguardata alla luce dei principi affermati in materia di porto d’armi, come da consolidata giurisprudenza, secondo cui la detenzione e il porto d’armi costituiscono eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 del codice penale e all’art. 4 comma 1 della legge n. 110/1975, non esistendo alcuna posizione di diritto soggettivo al riguardo.
Il rivestire l’autorizzazione alla detenzione delle armi carattere eccezionale trova il proprio fondamento nella prevalente esigenza di incolumità di tutti i cittadini, da ritenersi prioritaria rispetto all’interesse del privato al rilascio del titolo, essendo la possibilità di autorizzare l’uso di armi da parte dei privati conseguentemente improntata alla logica della massima cautela e del massimo rigore (Cons. St., III, n. 65/2020), rispetto alla quale la posizione dei privati, soprattutto con riguardo all’uso delle armi per attività di tipo ludico e non per difesa personale, risulta necessariamente cedevole.
Occorre, quindi, ai fini della titolarità della licenza del porto d’armi, che i soggetti interessati offrano la completa e perfetta sicurezza circa “il buon uso” delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività ( ex multis , Cons. Stato sez. III, n. 4868/2019), postulando il concetto di affidabilità richiesto dalla disciplina in materia la contestuale presenza di una condotta assolutamente irreprensibile del richiedente e di un assoluto equilibrio psicofisico dello stesso.
2.3 - La materia della detenzione e del porto di armi è disciplinata, per quanto di interesse ai fini della presente causa, dagli articoli 11 e 43 del r. d. 18/06/1931, n. 773 (TULPS).
In particolare, l’art. 11, ai commi 2 e 3 del TULPS dispone che “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
L’art. 43 comma 2 del TULPS, norma quest’ultima richiamata anche nel provvedimento impugnato, prevede infine che “ la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Il concetto di affidabilità richiesto dalla disciplina menzionata postula inter alia il concorso di una condotta assolutamente irreprensibile del richiedente e di un assoluto equilibrio psicofisico dello stesso.
In particolare, l’art. 43, comma 2 del TULPS consente alla competente Autorità, in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi, di valutare non solo la capacità di abuso delle armi da parte del privato, ma anche l’assenza di affidabilità per la commissione di fatti (pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti) che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (Cons. Stato, III, n. 3879/2016) e non diano adeguata garanzia di non abusare delle armi, sulla base di un giudizio connotato da ampia discrezionalità.
La latitudine della discrezionalità sottesa ai provvedimenti inibitori materia di armi riduce la rilevanza dell’onere motivazionale posto a carico dell’Amministrazione, giacché è sufficiente che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l’apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore (cfr. Cons. St., VI, n. 6508/2023) purchè questo sia basato su elementi concreti e non su mere congetture, rispettando criteri di adeguatezza istruttoria, veridicità fattuale, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e partecipazione procedimentale.
È perciò necessaria e sufficiente l’esistenza di elementi che fondino una ragionevole previsione di un uso inappropriato (cfr. Cons. St., III, n. 4334/2017; T.A.R. Piemonte, III, n. 161/2025), secondo un giudizio prognostico, dovendo e potendo la valutazione dell’Amministrazione trovare fondamento in circostanze attuali e concrete, chiaramente esplicitate nella motivazione del provvedimento, dalle quali sia possibile evincere la sussistenza di un rischio di abuso delle armi – o, in negativo, la mancanza di garanzia sul loro corretto uso - da parte del privato o comunque di non affidabilità, evincibili da fatti e comportamenti che non necessariamente debbono raggiungere la soglia del disvalore penale.
2.4 - Calando tali coordinate nella fattispecie in esame, non emergono profili di illegittimità del gravato provvedimento di revoca del porto d’armi, il quale trova idoneo fondamento nei fatti che hanno formato oggetto di denunzia querela – irrilevante essendo la successiva sua remissione ed archiviazione del procedimento penale – dai quali è emersa una situazione di conflittualità familiare che ha dato origine a comportamenti reattivi giunti fino all’aggressione fisica, che costituiscono ragionevole indice di non affidabilità nell’ambito di un giudizio prognostico volto ad una tutela preventiva ad anticipata della sicurezza e della incolumità pubbliche.
Il rilievo da annettere ai fatti materiali prescinde dalla loro eventuale valenza penale, trattandosi di valutazioni attinenti ad ambiti diversi e basate su distinti presupposti, con conseguente irrilevanza della intervenuta remissione della querela da parte del fratello del ricorrente, della successiva archiviazione del procedimento penale e dell’assenza di carichi pendenti in capo al ricorrente, restando comunque intatta la valenza del fatto storico attinente a situazioni comportamentali significative quanto ad affidabilità.
Le licenze di porto d'armi, in quanto fondate su valutazioni discrezionali di affidabilità del richiedente da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, possono infatti essere denegate o revocate sulla base di fatti e circostanze che, pur non avendo rilevanza penale, indicano un rischio potenziale di abuso nell'uso delle armi, da solo sufficiente per l’adozione di un provvedimento limitativo, avendo le relative valutazioni natura prognostica e preventiva in quanto volte a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il provvedimento impugnato trova quindi adeguata giustificazione in un episodio che, seppur isolato, è idoneo a rappresentare un indice attuale di inaffidabilità soggettiva del ricorrente nell’ambito dell’ampio margine di discrezionalità di cui gode l'autorità di pubblica sicurezza a fronte di una condotta del richiedente ragionevolmente incidente sulla sua affidabilità.
3 - Alla luce di quanto illustrato, il provvedimento impugnato si sottrae anche alle critiche sollevate quanto a difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai presupposti per la sua adozione, essendo puntualmente indicate le ragioni e le valutazioni poste a suo fondamento, pienamente coerenti sia con il quadro fattuale che con la natura e la ratio del potere esercitato secondo un rapporto di congruità, coerenza e ragionevolezza, essendo le circostanze ivi rappresentate pienamente idonee, per le sue componenti fattuali, a pregiudicare l’affidabilità soggettiva del ricorrente e quindi ad assumere valenza ostativa al mantenimento della licenza.
4 - Parimenti infondata risulta la censura inerente il mancato adeguato esame della memoria partecipativa presentata dal ricorrente e delle circostanze ivi rappresentate quanto ad intervenuta remissione delle querele reciprocamente presentate dai due fratelli e quanto al contesto fattuale in cui si sono originate le vicende che vi hanno dato corso.
Premesso che, come sopra già illustrato, non viene in rilievo un atto di preavviso di diniego di porto d’armi – per come erroneamente affermato da parte ricorrente, che presuppone la presentazione di un’istanza in realtà assente, essendo stato il procedimento avviato d’ufficio – ma una comunicazione di avvio del procedimento volto alla revoca della licenza di cui il ricorrente è titolare, occorre ricordare come né l'art. 7, né l'art. 10, né l'art. 10- bis della l. n. 241/1990 impongono all’Amministrazione di assolvere all’obbligo di esaminare il contributo conoscitivo offerto dall’istante, riportando nel provvedimento finale la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo all’uopo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno della decisione assunta (cfr. ex multis , Cons. St., VI, n.158/2022; id., III, n. 4753/2023), e ciò in omaggio al principio costituzionale di buon andamento – cui sono sottese le esigenze di celerità e snellezza dell’azione amministrativa, nonché il divieto di aggravamento del procedimento - che esclude che l’Amministrazione debba necessariamente confutare, punto per punto, le osservazioni prodotte dal privato (cfr., ex multis , Cons. St., IV, n. 6770/2022).
Tanto premesso, deve rilevarsi come il gravato provvedimento, nel dare atto della presentazione di una memoria partecipativa, contenga una motivazione che consente di complessivamente comprendere le ragioni della decisione assunta e di verificare la loro ontologica incompatibilità con le argomentazioni dedotte dal ricorrente, irrilevante essendo la remissione della querela, la lievità delle lesioni riportate dal fratello del ricorrente, l’assenza di conseguenze penali e di successivi comportamenti suscettibili di rilievo.
4.1 – Del tutto destituita di fondamento è la censura, anch’essa inerente l’asserita violazione delle garanzie partecipative in sede procedimentale, inerente la mancata convocazione del ricorrente per l’audizione.
Il procedimento amministrativo, per come disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, non prevede alcun diritto di audizione dei privati, appartenendo tale strumento solo a determinate tipologie procedimentali, quali i procedimenti sanzionatori, in cui le esigenze difensive rivestono particolare pregnanza e sono assistite da un più intenso livello di garanzia anche quanto ad articolazione del contraddittorio procedimentale, e dovendo peraltro tale strumento partecipativo essere espressamente previsto dalla disciplina di riferimento, il che non avviene nella fattispecie in esame.
La doglianza si rivela quindi non essere pertinente con la tipologia di procedimento che viene in rilievo, in cui non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione procedente di procedere ad audizione del soggetto interessato.
5 - In conclusione, il ricorso in esame, alla luce delle considerazioni illustrate – tralasciando i segnalati profili di contraddittorietà ed erroneità intrinseca che affliggono la proposta azione, potenzialmente incidenti sulla sua ammissibilità - deve essere rigettato stante la rilevata infondatezza delle censure con lo stesso proposte.
6 – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Prima Ter
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo rigetta;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della resistente Amministrazione, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL IZ, Presidente, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Massimiliano Scalise, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.