CASS
Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2024, n. 9650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9650 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI EL nato a [...] il [...] AL EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza nei riguardi di ZZ per essersi il reato estinto per prescrizione e la declaratoria d'inammissibilità del ricorso di CA PE. udito il difensore avvocato SPARANO VINCENZO del foro di SALERNO, in sostituzione, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato COLI FRANCESCO del foro di PESARO in difesa di LI EL, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9650 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Lecce, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Sezione Quinta di questa Corte in data 28 ottobre 2019, ha confermato l'affermazione di responsabilità di PE CA e LE ZZ per il reato di bancarotta fraudolenta documentale riguardo al fallimento della società Euroimpex s.r.I., dichiarato dal Tribunale di Brindisi il 23 marzo 2010, riducendo la durata delle pene accessorie a ciascuno inflitte. 2. La sentenza rescindente aveva rilevato una prima criticità nel percorso logico seguito dal Tribunale, avallato dal Giudice di appello, nella qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta della contabilità senza un'adeguata verifica della esistenza di dati concreti dai quali evincere che non si fosse trattato di un'omissione rilevante ex art. 217 legge fall. e che, di contro, la finalità che aveva mosso gli imputati era necessaria per l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ossia quella di recare pregiudizio ai creditori. Riteneva altresì fondato il secondo motivo di ricorso di ZZ, evidenziando come la Corte territoriale avesse omesso di fornire risposta alla doglianza in punto di contraddittorietà della motivazione del Tribunale, che aveva assolto l'originario coimputato BA, ritenendo provato che questi avesse consegnato a CA le scritture contabili, salvo poi ad affermare - quanto all' affermazione di responsabilità di ZZ - che queste ultime non erano state istituite. Ammoniva, infine, il giudice del rinvio, per il caso di conferma della pronuncia di condanna, a tenere in conto, in punto di pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., applicate dal Tribunale nella misura fissa di dieci anni, della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018. 3. Il giudice del rinvio, dopo aver premesso l'incontestata ricostruzione fattuale dalla quale emergeva la totale mancanza della contabilità alla data del fallimento (con ciò non avendo rilievo la circostanza dell'eventuale avvenuta consegna della stessa da Baglion) CA) e l'ascrivibilità di tale condotta a entrambi gli imputati, poiché soggetti tenuti alla conservazione o alla ricostruzione della stessa - il CA come amministratore di diritto, il ZZ quale amministratore di fatto - quanto all'elemento psicologico, riteneva certamente sussistente il dolo di arrecare pregiudizio ai creditori e, tra questi, il fisco, posto che la società Euroimpex era una "scatola vuota" (inserita in 2 operazioni di triangolazione commerciale tra una società austriaca ed una società in provincia di Bergamo) e non aveva altro scopo se non quello di consentire l'evasione dell'Iva e, quindi, di procurare un profitto ingiusto con pregiudizio all'amministrazione finanziaria. Per tale via, riteneva pertanto integrato l'elemento psicologico del reato contestato in capo ad entrambi gli imputati. 4. Avverso detta sentenza ricorre ZZ LE, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce tre motivi. 4.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza per essere stato il processo trattato in pubblica udienza, con il rito ordinario, in assenza di istanza di discussione orale. Nullità, quella che si è prodotta, che - secondo la tesi del ricorrente - non potrebbe ritenersi sanata con l'avvenuta designazione di un difensore d'ufficio, ex articolo 97, comma 4, cod. proc. pen., peraltro unico per entrambi gli imputati, nonostante l'incompatibilità tra le due posizioni. 4.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni che il Pubblico ministero deve formulare nel termine di dieci giorni precedenti l'udienza. 4.3. Il terzo motivo riguarda l'erronea applicazione della legge penale in punto di mancato rispetto dei principi indicati nella sentenza rescindente. Il giudice del rinvio - al fine di superare la contraddittorietà in cui era incorso il Tribunale che aveva assolto l'originario imputato BA ritenendo che avesse consegnato le scritture contabili a CA, e la condanna dei coimputati per omessa fraudolenta tenuta della contabilità stessa - ha attribuito agli imputati la diversa condotta di «non avere ricostruito la contabilità»; onere inesistente sia a carico dell'imprenditore, sia dell'amministratore e la cui omissione non è in alcun modo sanzionabile ai sensi dell'art. 216 legge fall. 4.4. Con motivi nuovi, depositati in data 14 settembre 2023, la difesa è tornata su tuttifrnotivi processuali del ricorso, ulteriormente articolandoli, altresì eccependo l'intervenuta prescrizione del reato nelle more della trattazione del ricorso per cassazione. 5. Ricorre altresì PE CA, per il tramite del difensore di fiducia avv. PE ON, e deduce due motivi. 5.1. Il primo motivo censura l'inosservanza o l'erronea applicazione degli art. 216 e 223 legge. fall., in punto di elemento psicologico. La Corte territoriale ha affermato la sussistenza del dolo senza indicare alcuno degli indici che la giurisprudenza di legittimità richiede per ritenere in 3 54 capo al ricorrente, amministratore formale della società, «la consapevolezza dei propositi distrattivi j eip-ol e dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso (Sez 5, n. 8276/2016)». 5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di applicazione delle pene accessorie. E' lamentata la circostanza che, nella determinazione della pena accessoria, il Giudice di appello avrebbe tenuto conto esclusivamente della gravità del fatto, sicché la pena accessoria comminata non sarebbe commisurata ai criteri di equità previsti dal codice penale che, ove seguiti dalla Corte territoriale, avrebbero condotto a una diversa e più favorevole quantificazione. si 6. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, anche mediante l'esplicito richiamo alla requisitoria scritta depositata in data 19 settembre 2023, reputato fondato nei riguardi di ZZ il primo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato. Ha, invece, prospettato l'inammissibilità del ricorso di CA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato e assorbente il primo motivo del ricorso di ZZ, mentre il ricorso di CA non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo del ricorso di LE ZZ non può dirsi manifestamente infondato. 2.1. L'esame degli atti, imposto dal dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), evidenzia che: - il decreto di citazione per il giudizio di appello era inizialmente emesso per il solo imputato CA per il quale, il 26 ottobre 2021, chiedeva la trattazione orale;
- la citazione per il giudizio di appello era, dunque, svolta con successivo decreto, emesso unicamente nei suoi riguardi, ma per la stessa udienza del coimputato, in data 10 novembre 2021; - alla pubblica udienza del 23 febbraio 2022, presenti la Parte Pubblica ed il difensore avv. Enrico Capurso, nominato ai sensi dell'art. 94, comma 4, cod. proc. pen., ha avuto luogo la discussione orale. 4 2.2. Com'è noto, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato emanato il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (entrato in vigore lo stesso giorno) recante, all'art. 23, disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello, vigente fino al 24 dicembre 2020. Esso è stato abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ed ha espressamente previsto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti nella vigenza del medesimo d.l. 149 (cfr. art. 1, comma 2, legge n. 176 cit.); nonché - per quel che qui rileva - ha posto all'art. 23-bis la stessa disciplina per i giudizi di appello nel periodo di emergenziale. In forza di tale normativa, nel periodo successivo al 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di legge (da ultimo prorogato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, da formularsi per iscritto e da trasmettersi (nel termine perentorio di rito) quando avanzata dall'imputato, a mezzo del difensore. In mancanza di richiesta di discussione orale è previsto un contraddittorio cartolare (in particolare, entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le proprie conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica o a mezzo dei sistemi individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati;
la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente all'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica), cui segue la deliberazione. A fronte del rilievo che tale disposizione non stabilisce alcuna particolare formalità per notiziare le parti di un eventuale mutamento del rito da cartolare a trattazione orale, questa Corte ha statuito che «Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 5, 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, N., Rv. 282897; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750). 2.3. Nel caso di specie è accaduto che, per la trattazione dell'appello proposto dall'imputato ZZ la Corte di appello di Lecce aveva fissato, con decreto emesso nel settembre del 10 novembre 2021, l'udienza del 23 febbraio 2022 che, in virtù della normativa appena richiamata, sarebbe dovuta avvenire nelle forme del contraddittorio cartolare;
il difensore dell'appellante ZZ aveva, dunque, legittimamente maturato l'aspettativa che il rito cartolare non sarebbe mutato, tenuto conto che non aveva ricevuto altra diversa notizia ovvero comunicazione. L'assenza di comunicazioni all'imputato e al suo difensore che il processo sarebbe stato trattato in presenza e in pubblica udienza per la richiesta in tal senso svolta dal coimputato CA e lo svolgimento dell'udienza alla presenza del solo Procuratore generale, hanno comportato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., una nullità a regime intermedio degli atti compiuti e della decisione adottata. Ciò senza che abbia avuto alcun rilievo il fatto che nel corso di quella udienza la Corte designò un difensore per l'assistenza dell'imputato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione del difensore di fiducia assente, in quanto è pacifico che l'omesso avviso al difensore di fiducia determina una invalidità che non può essere sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio del difensore principale che non sia stato avvisato (tra le tante, Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037). Di qui, l'ammissibilità del profilo di critica introdotto dal ricorrente. 2.4. Tanto, a prescindere dai restanti motivi, è sufficiente per pervenire - a mente degli artt. 129 cod. proc. pen. e 620 cod. proc. pen., comma 1, lett a) - alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, commesso il 23 marzo 2010. Per esso, infatti, il termine massimo di prescrizione di dodici anni, anche avuto riguardo alla sospensione emergenzia le della prescrizione di sessantaquattro giorni, è venuto a scadenza il 26 maggio 2022 e la prescrizione del reato non risulta esser stata oggetto di rinuncia. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 3. Come anticipato, il ricorso di PE CA è manifestamente infondato. 3.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione (p. 5 e 6 della sentenza impugnata) con cui la Corte territoriale ha adeguatamente dato conto della sussistenza in capo a CA del profilo soggettivo del reato, specificando come nella fattispecie in esame fosse indiscutibile la 6 configurazione del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un danno ingiusto o di rendere impossibile o di ostacolare la ricostruzione della contabilità. Con motivazione non manifestamente illogica, il giudice del rinvio (p. 5) ha in primo luogo richiamato l'accertamento, rimasto incontestato, che la società Euroimpex fosse una "scatola vuota", che non svolgeva alcuna attività d'impresa e aveva quale unico scopo quello di consentire, attraverso false fatturazioni, l'evasione dell'Iva. Da tale dato ha inferito che la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili da parte della società che fungeva da acquirente fittizio fosse chiaramente finalizzata a rendere difficoltosa l'individuazione dei reali acquirenti che portavano in detrazione l'imposta e, per tale via, a frodare il fisco. Tale motivazione si pone nel solco della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In tema di reati fallimentari, è sufficiente a integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto. (Fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una società "cartiera", in cui la prova del dolo dell'amministratore di diritto è stata desunta dalla dichiarata conoscenza della indisponibilità di un magazzino a fronte di un elevato fatturato) (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831; Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Serpetti, Rv. 263225). E appena il caso di evidenziare come, invece, l'arresto citato nel ricorso (Sez. 5, n. 8276 del 06/11/2015, dep. 2016, Curtopelle, Rv. 267724) non si attagli al caso che ci occupa, siccome riguardante la diversa ipotesi del concorso, quale extraneus, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, del legale o del consulente incaricato della tenuta della contabilità di varie società fallite. 3.2. Del tutto destituita di fondamento è la censura inerente alla commisurazione delle pene accessorie. La Corte di Appello ha, invero, parametrato la pena in base alla gravità del reato, all'entità del danno e del profitto ingiusto, con ciò mostrando di aderire al principio espresso da Sez. U n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01, secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. 3.4. Il ricorso di PE CA deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle 7 spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LE ZZ perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di PE CA e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza nei riguardi di ZZ per essersi il reato estinto per prescrizione e la declaratoria d'inammissibilità del ricorso di CA PE. udito il difensore avvocato SPARANO VINCENZO del foro di SALERNO, in sostituzione, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato COLI FRANCESCO del foro di PESARO in difesa di LI EL, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9650 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Lecce, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Sezione Quinta di questa Corte in data 28 ottobre 2019, ha confermato l'affermazione di responsabilità di PE CA e LE ZZ per il reato di bancarotta fraudolenta documentale riguardo al fallimento della società Euroimpex s.r.I., dichiarato dal Tribunale di Brindisi il 23 marzo 2010, riducendo la durata delle pene accessorie a ciascuno inflitte. 2. La sentenza rescindente aveva rilevato una prima criticità nel percorso logico seguito dal Tribunale, avallato dal Giudice di appello, nella qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta della contabilità senza un'adeguata verifica della esistenza di dati concreti dai quali evincere che non si fosse trattato di un'omissione rilevante ex art. 217 legge fall. e che, di contro, la finalità che aveva mosso gli imputati era necessaria per l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ossia quella di recare pregiudizio ai creditori. Riteneva altresì fondato il secondo motivo di ricorso di ZZ, evidenziando come la Corte territoriale avesse omesso di fornire risposta alla doglianza in punto di contraddittorietà della motivazione del Tribunale, che aveva assolto l'originario coimputato BA, ritenendo provato che questi avesse consegnato a CA le scritture contabili, salvo poi ad affermare - quanto all' affermazione di responsabilità di ZZ - che queste ultime non erano state istituite. Ammoniva, infine, il giudice del rinvio, per il caso di conferma della pronuncia di condanna, a tenere in conto, in punto di pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., applicate dal Tribunale nella misura fissa di dieci anni, della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018. 3. Il giudice del rinvio, dopo aver premesso l'incontestata ricostruzione fattuale dalla quale emergeva la totale mancanza della contabilità alla data del fallimento (con ciò non avendo rilievo la circostanza dell'eventuale avvenuta consegna della stessa da Baglion) CA) e l'ascrivibilità di tale condotta a entrambi gli imputati, poiché soggetti tenuti alla conservazione o alla ricostruzione della stessa - il CA come amministratore di diritto, il ZZ quale amministratore di fatto - quanto all'elemento psicologico, riteneva certamente sussistente il dolo di arrecare pregiudizio ai creditori e, tra questi, il fisco, posto che la società Euroimpex era una "scatola vuota" (inserita in 2 operazioni di triangolazione commerciale tra una società austriaca ed una società in provincia di Bergamo) e non aveva altro scopo se non quello di consentire l'evasione dell'Iva e, quindi, di procurare un profitto ingiusto con pregiudizio all'amministrazione finanziaria. Per tale via, riteneva pertanto integrato l'elemento psicologico del reato contestato in capo ad entrambi gli imputati. 4. Avverso detta sentenza ricorre ZZ LE, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce tre motivi. 4.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza per essere stato il processo trattato in pubblica udienza, con il rito ordinario, in assenza di istanza di discussione orale. Nullità, quella che si è prodotta, che - secondo la tesi del ricorrente - non potrebbe ritenersi sanata con l'avvenuta designazione di un difensore d'ufficio, ex articolo 97, comma 4, cod. proc. pen., peraltro unico per entrambi gli imputati, nonostante l'incompatibilità tra le due posizioni. 4.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza per omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni che il Pubblico ministero deve formulare nel termine di dieci giorni precedenti l'udienza. 4.3. Il terzo motivo riguarda l'erronea applicazione della legge penale in punto di mancato rispetto dei principi indicati nella sentenza rescindente. Il giudice del rinvio - al fine di superare la contraddittorietà in cui era incorso il Tribunale che aveva assolto l'originario imputato BA ritenendo che avesse consegnato le scritture contabili a CA, e la condanna dei coimputati per omessa fraudolenta tenuta della contabilità stessa - ha attribuito agli imputati la diversa condotta di «non avere ricostruito la contabilità»; onere inesistente sia a carico dell'imprenditore, sia dell'amministratore e la cui omissione non è in alcun modo sanzionabile ai sensi dell'art. 216 legge fall. 4.4. Con motivi nuovi, depositati in data 14 settembre 2023, la difesa è tornata su tuttifrnotivi processuali del ricorso, ulteriormente articolandoli, altresì eccependo l'intervenuta prescrizione del reato nelle more della trattazione del ricorso per cassazione. 5. Ricorre altresì PE CA, per il tramite del difensore di fiducia avv. PE ON, e deduce due motivi. 5.1. Il primo motivo censura l'inosservanza o l'erronea applicazione degli art. 216 e 223 legge. fall., in punto di elemento psicologico. La Corte territoriale ha affermato la sussistenza del dolo senza indicare alcuno degli indici che la giurisprudenza di legittimità richiede per ritenere in 3 54 capo al ricorrente, amministratore formale della società, «la consapevolezza dei propositi distrattivi j eip-ol e dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso (Sez 5, n. 8276/2016)». 5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di applicazione delle pene accessorie. E' lamentata la circostanza che, nella determinazione della pena accessoria, il Giudice di appello avrebbe tenuto conto esclusivamente della gravità del fatto, sicché la pena accessoria comminata non sarebbe commisurata ai criteri di equità previsti dal codice penale che, ove seguiti dalla Corte territoriale, avrebbero condotto a una diversa e più favorevole quantificazione. si 6. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, anche mediante l'esplicito richiamo alla requisitoria scritta depositata in data 19 settembre 2023, reputato fondato nei riguardi di ZZ il primo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato. Ha, invece, prospettato l'inammissibilità del ricorso di CA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato e assorbente il primo motivo del ricorso di ZZ, mentre il ricorso di CA non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo del ricorso di LE ZZ non può dirsi manifestamente infondato. 2.1. L'esame degli atti, imposto dal dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), evidenzia che: - il decreto di citazione per il giudizio di appello era inizialmente emesso per il solo imputato CA per il quale, il 26 ottobre 2021, chiedeva la trattazione orale;
- la citazione per il giudizio di appello era, dunque, svolta con successivo decreto, emesso unicamente nei suoi riguardi, ma per la stessa udienza del coimputato, in data 10 novembre 2021; - alla pubblica udienza del 23 febbraio 2022, presenti la Parte Pubblica ed il difensore avv. Enrico Capurso, nominato ai sensi dell'art. 94, comma 4, cod. proc. pen., ha avuto luogo la discussione orale. 4 2.2. Com'è noto, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato emanato il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (entrato in vigore lo stesso giorno) recante, all'art. 23, disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello, vigente fino al 24 dicembre 2020. Esso è stato abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ed ha espressamente previsto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti nella vigenza del medesimo d.l. 149 (cfr. art. 1, comma 2, legge n. 176 cit.); nonché - per quel che qui rileva - ha posto all'art. 23-bis la stessa disciplina per i giudizi di appello nel periodo di emergenziale. In forza di tale normativa, nel periodo successivo al 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di legge (da ultimo prorogato dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, da formularsi per iscritto e da trasmettersi (nel termine perentorio di rito) quando avanzata dall'imputato, a mezzo del difensore. In mancanza di richiesta di discussione orale è previsto un contraddittorio cartolare (in particolare, entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le proprie conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica o a mezzo dei sistemi individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati;
la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente all'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica), cui segue la deliberazione. A fronte del rilievo che tale disposizione non stabilisce alcuna particolare formalità per notiziare le parti di un eventuale mutamento del rito da cartolare a trattazione orale, questa Corte ha statuito che «Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 5, 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, N., Rv. 282897; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750). 2.3. Nel caso di specie è accaduto che, per la trattazione dell'appello proposto dall'imputato ZZ la Corte di appello di Lecce aveva fissato, con decreto emesso nel settembre del 10 novembre 2021, l'udienza del 23 febbraio 2022 che, in virtù della normativa appena richiamata, sarebbe dovuta avvenire nelle forme del contraddittorio cartolare;
il difensore dell'appellante ZZ aveva, dunque, legittimamente maturato l'aspettativa che il rito cartolare non sarebbe mutato, tenuto conto che non aveva ricevuto altra diversa notizia ovvero comunicazione. L'assenza di comunicazioni all'imputato e al suo difensore che il processo sarebbe stato trattato in presenza e in pubblica udienza per la richiesta in tal senso svolta dal coimputato CA e lo svolgimento dell'udienza alla presenza del solo Procuratore generale, hanno comportato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., una nullità a regime intermedio degli atti compiuti e della decisione adottata. Ciò senza che abbia avuto alcun rilievo il fatto che nel corso di quella udienza la Corte designò un difensore per l'assistenza dell'imputato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione del difensore di fiducia assente, in quanto è pacifico che l'omesso avviso al difensore di fiducia determina una invalidità che non può essere sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio del difensore principale che non sia stato avvisato (tra le tante, Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037). Di qui, l'ammissibilità del profilo di critica introdotto dal ricorrente. 2.4. Tanto, a prescindere dai restanti motivi, è sufficiente per pervenire - a mente degli artt. 129 cod. proc. pen. e 620 cod. proc. pen., comma 1, lett a) - alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, commesso il 23 marzo 2010. Per esso, infatti, il termine massimo di prescrizione di dodici anni, anche avuto riguardo alla sospensione emergenzia le della prescrizione di sessantaquattro giorni, è venuto a scadenza il 26 maggio 2022 e la prescrizione del reato non risulta esser stata oggetto di rinuncia. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 3. Come anticipato, il ricorso di PE CA è manifestamente infondato. 3.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione (p. 5 e 6 della sentenza impugnata) con cui la Corte territoriale ha adeguatamente dato conto della sussistenza in capo a CA del profilo soggettivo del reato, specificando come nella fattispecie in esame fosse indiscutibile la 6 configurazione del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un danno ingiusto o di rendere impossibile o di ostacolare la ricostruzione della contabilità. Con motivazione non manifestamente illogica, il giudice del rinvio (p. 5) ha in primo luogo richiamato l'accertamento, rimasto incontestato, che la società Euroimpex fosse una "scatola vuota", che non svolgeva alcuna attività d'impresa e aveva quale unico scopo quello di consentire, attraverso false fatturazioni, l'evasione dell'Iva. Da tale dato ha inferito che la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili da parte della società che fungeva da acquirente fittizio fosse chiaramente finalizzata a rendere difficoltosa l'individuazione dei reali acquirenti che portavano in detrazione l'imposta e, per tale via, a frodare il fisco. Tale motivazione si pone nel solco della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In tema di reati fallimentari, è sufficiente a integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto. (Fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una società "cartiera", in cui la prova del dolo dell'amministratore di diritto è stata desunta dalla dichiarata conoscenza della indisponibilità di un magazzino a fronte di un elevato fatturato) (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831; Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Serpetti, Rv. 263225). E appena il caso di evidenziare come, invece, l'arresto citato nel ricorso (Sez. 5, n. 8276 del 06/11/2015, dep. 2016, Curtopelle, Rv. 267724) non si attagli al caso che ci occupa, siccome riguardante la diversa ipotesi del concorso, quale extraneus, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, del legale o del consulente incaricato della tenuta della contabilità di varie società fallite. 3.2. Del tutto destituita di fondamento è la censura inerente alla commisurazione delle pene accessorie. La Corte di Appello ha, invero, parametrato la pena in base alla gravità del reato, all'entità del danno e del profitto ingiusto, con ciò mostrando di aderire al principio espresso da Sez. U n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01, secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. 3.4. Il ricorso di PE CA deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle 7 spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LE ZZ perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di PE CA e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023