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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/10/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
Il Giudice istruttore
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 4725/2022 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dagli Avv. F. Fabiani e R. Rubbianie
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Bonanno
in punto a: conto corrente, pagamento somma.
All'udienza del 4/6/2025 la causa è stata posta in decisione, con termine fino al 3/9/2025 per le comparse conclusionali e al 23/9/2025 per le memorie di replica, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Nel merito Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa al rapporto de quo;
b) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
e ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di
€ 32.651,62 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione della illegittimità di addebito di somme per interessi passivi maggiori al dovuto, perché prodotti dal saldo debitore periodico nominale composto e maggiorato dagli indebiti contestati ed oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio convenzionale, come quantificati in sede di istruttoria;
2) condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 32.651,62 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. Salvis iuribus. In via istruttoria Voglia il sig. G.I., disporre C.T.U. volta a quantificare:
l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;
l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista dalla prima alla ultima documentazione disponibile a titolo di spese fisse per chiusura periodica;
l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca all'attrice a titolo di commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni di disponibilità fondi dalla prima all'ultima contabile;
l'ammontare complessivo degli interessi debitori calcolati al saggio convenzionalmente pattuito ma conteggiati ed addebitati su quella parte del montante trimestrale frutto del periodico addebito di interessi composti, spese di chiusura periodica e commissioni;
l'ammontare degli interessi creditori, conteggiati al saggio contrattualmente pattuito, che sarebbero maturati a favore dell'attrice nel caso e sui saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori;
Salvis iuribus”:
per parte convenuta:
“VOGLIA IL TRIBUNALE
- rigettare, con qualunque statuizione, in tutto o in parte, le domande formulate
contro
CP_1 inammissibili, improcedibili, infondate, in fatto e diritto;
[...]
- in subordine, se nel corso del giudizio il saldo del conto bancario per cui è causa divenisse negativo compensare il dare avere fra le parti.
- condannare controparte alle spese legali con la maggiorazione ex art. 4, co.1 bis, del D.M. 55/2014 modificato dal D.M. della Giustizia 37/2018”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Preliminarmente va rilevato che -come già rilevato nell'ordinanza del
22/3/2023- risulta assolta la condizione di procedibilità -essendo la materia oggetto del giudizio compresa fra quelle per le quali è previsto tentativo obbligatorio di mediazione per la conciliazione- in quanto parte attrice ha invitato, nel marzo 2019, la banca convenuta e questa non ha partecipato alla mediazione (doc. 5 e 104 att.).
Motivi della decisione.
2. Nella specie, parte attrice asserisce di avere indebitamente versato somme nel corso di un rapporto di conto corrente di corrispondenza, con due affidamenti tramite la concessione di un credito da fido di cassa, in eccedenza su quanto dovuto,
2 per effetto in particolare del fatto che nel corso del lungo rapporto sul predetto conto corrente (n. 1799, poi n. 17707) la banca ha illegittimamente addebitato al correntista somme di denaro a titolo di capitalizzazione di interessi usurari, anatocismo, interessi ultralegali, e spese e costi eccessivi, per commissioni in realtà non dovute, e chiede la ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 C.c..
Parte attrice allega, quindi, la nullità di ogni pattuizione in violazione dell'art. 1284 C.c., per effetto di varie clausole contrattuali illegittime, relative alla pattuizione del tasso d'interesse ed alla capitalizzazione periodica degli stessi, nonché antergazione e postergazione delle valute, commissioni di massimo scoperto (CMS), commissioni di istruttoria veloce (CIV) e commissioni disponibilità fondi (CDF); conseguentemente parte attrice, previ accertamento ed eliminazione di qualsiasi anatocismo, interessi composti, spese fisse di chiusura trimestrale, sulla base di una consulenza tecnica di parte, chiede la rettificazione del salo (ovvero la restituzione della complessiva somma nel caso di chiusura del conto) per l'importo di €
32.651,62.
3. Nel merito va primariamente rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio previsto dall'art. 2697 C.c., per via della mancata produzione della sequenza integrale di tutti gli estratti conto e dei contratti di apertura di conto corrente;
il correntista che intenda agire per la ripetizione dell'indebito deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della propria domanda, e l'esecuzione di un pagamento non dovuto, quindi assolve al suo onere probatorio solo depositando tutta la documentazione contrattuale e l'intera sequenza degli estratti conto (analitici ed a scalare) di svolgimento del rapporto, non essendo possibile, in mancanza, una esatta, integrale e veritiera ricostruzione delle poste di dare/avere; invece, nel caso concreto, parte attrice non ha prodotto la sequenza completa (dalla accensione) degli estratti conto;
parte attrice ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente del
13/9/1996, che la prima del giudizio, su richiesta del cliente, ha messo a CP_2 disposizione, ed una serie di contratti successivi: cinque contratti di apertura di credito a far data dal 2009 e due scritture di “addendum contrattuale per la modifica consensuale delle condizioni”, entrambi del 2010; tuttavia, la sequenza degli estratti conto inizia dal 1999, essendo il primo e/c prodotto quella relativo al primo trimestre 1999.
3 4. Al riguardo, quindi, va fatta applicazione dei criteri interpretativi sull'onere della prova seguiti da giurisprudenza consolidata, anche di questo ufficio, per la quale: <ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione, o comunque l'accertamento, delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su costui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti, e tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari>> (cfr. tra le molte: Trib. EN
(Cividali) 19/1/18, n. 97; Trib. EN (Grandi) 13/3/18, n. 458; Trib. EN
(Salvatore) 22/5/18, n. 905; Trib. EN (Grandi) 25/5/18, n. 943; Trib. EN
(Grandi) 30/5/18, n. 978; Trib. EN (Cortelloni) 15/6/18, n. 1100; Trib. EN
(Pagliani) 21/6/18, n. 1139; Trib. EN (Salvatore) 27/6/18, n. 1190; Trib. EN
(Salvatore) 6/8/18, n. 1424; Trib. EN (Primiceri) 7/8/18, n. 1435; Trib. EN
(Pagliani) 6/11/18, n. 1824; Trib. EN (Primiceri) 26/10/18, n. 1760; Trib.
EN (Primiceri) 26/11/18, n. 1928; Trib. EN (Primiceri) 17/12/18, n. 2062);
Trib. EN (Grandi) 12/3/19, n. 351; Trib. EN (Cortelloni) 27/3/19, n. 435;
Trib. EN (Pagliani) 29/3/19, n. 501; Trib. EN (Pagliani) 16/5/19, n. 771;
Trib. EN (Pagliani) 3/1/20, n. 5; Trib. EN (Pagliani) 15/6/20, n. 684; Trib.
EN (Pagliani) 9/7/20, n. 790; Trib. EN (Pagliani) 4/1/21, n. 15; Trib.
EN (Pagliani) 29/6/22, n. 845; Trib. EN (Pagliani) 3/11/22, n. 1319; Trib.
EN (Pagliani) 4/1/21, n. 15;); <in tema di contratto conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione indebito, tenuto a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti della mancanza, rispetto ad essi, una valida causa debendi, è onerato documentare l'andamento del rapporto con produzione estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse riferirsi importi non dovuti, sono suscettibili>> (Trib. EN (Salvatore), 22/5/18, n. 905; Trib.
EN (Pagliani) 18/7/23, n. 1239);
4 <il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca
è tenuto ad allegare in modo specifico e provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata ed ha l'obbligo di produrre i contratti e gli estratti conto ricevuti dalla banca nel corso del rapporto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 119 TUB, il cliente ha diritto ad ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni “ al fine di poter dare prova dei fatti contestati>> (Trib. EN (Salvatore), 13/11/18, n. 1860; Trib. EN
(Primiceri) 18/12/17, n. 2227; Trib. EN (Primiceri) 26/11/18, n. 1928, cit.); <il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca
Il cliente o chiunque gli succede nell'amministrazione dei suoi beni ha il diritto di ottenere dalla banca a proprie spese «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» (art. 119 co. 4 T.U.B.) e non, quindi, dei contratti, potendo il cliente esigerne la consegna al momento della sottoscrizione (art. 117 co. 1 T.U.B.)>> (Trib. EN (Grandi) 21/3/19, n. 351); <il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca
Conseguentemente, una volta accertata la nullità delle clausole determinative di interessi, commissioni e spese di un conto corrente bancario, il solvens ha l'onere di documentare l'intero andamento contabile del rapporto per poter provare i pagamenti sine causa da espungere nella ricostruzione del saldo. Se la produzione
è incompleta, il giudice – valutate le allegazioni delle parti – può integrare la prova carente dei rapporti di dare e avere disponendo una consulenza sulla frazione del
5 rapporto continuativamente documentata>> (Trib. EN (Grandi) 5/3/20, n.
335);
“Sia laddove il correntista abbia proposto un'azione di accertamento negativo del credito della , sia allorquando abbia richiesto la ripetizione delle somme CP_2 indebitamente percepite da quest'ultima, grava sul medesimo l'onere di indicare e di produrre sia il titolo (negoziale) sulla base del quale assume la nullità di talune clausole contrattuali – (ad esempio, per la violazione del disposto di cui all'art. 120
TUB in tema di anatocismo, così come della determinazione dei tassi di interesse, attivi o passivi, delle c.m.s., ecc.) – oltre che tutti gli estratti di conto corrente. Solo su tale base, è infatti possibile la ricostruzione dell'andamento completo del rapporto intercorso fra il medesimo correntista e la banca, dall'accensione dello stesso sino alla sua chiusura, con la rideterminazione del saldo finale di conto corrente. Ugualmente e simmetricamente dicasi nel caso in cui sia la banca ad agire (in sede di cognizione ordinaria o mediante la richiesta di un decreto ingiuntivo poi opposto dal correntista) – per ottenere il pagamento di un determinato credito: in tale caso, è onere di quest'ultima dare prova dell'intero andamento del rapporto, dall'inizio alla sua conclusione e senza cesure di continuità” (Trib. EN (Cividali) 19/1/18, n. 97; Trib. EN (Grandi) 13/3/18,
n. 458; Trib. EN (Grandi) 17/4/18, n. 691; Trib. EN (Salvatore) 22/5/18, n.
905; Trib. EN (Grandi) 25/5/18, n. 943; Trib. EN (Grandi) 30/5/18, n.
978; Trib. EN (Cortelloni) 15/6/18, n. 1100; Trib. EN (Pagliani) 21/6/18, n.
1139; Trib. EN (Salvatore) 27/6/18, n. 1190; Trib. EN (Cortelloni) 19/9/18,
n. 1561; Trib. EN (Salvatore) 6/8/18, n. 1424; Trib. EN (Primiceri)
26/10/18, n. 1760; Trib. EN (Primiceri) 17/12/18, n. 2062; Trib. EN
(Pagliani) 16/5/19, n. 771; Trib. EN (Pagliani) 3/1/20, n. 5; Trib. EN
(Pagliani) 4/1/21, n. 15; Trib. EN (Pagliani) 29/6/22, n. 845; Trib. EN
(Pagliani) 8/7/23, n. 1239);
“Nei giudizi in cui si faccia domanda di ricostruzione dei rapporti di conto corrente,
l'attore ha sempre l'onere di provare per intero il rapporto dedotto. La ricostruzione contabile del rapporto effettuata in mancanza anche di un solo estratto conto è del tutto inammissibile in quanto inidonea a ricostruire il rapporto nella sua interezza, non potendosi provare per presunzioni quanto accaduto nel periodo in relazione al quale è assente la documentazione di riferimento. Una ricostruzione solo parziale del rapporto deve considerarsi inammissibile sia in quanto non potrebbe determinarsi un giudicato stabile relativo al rapporto dedotto,
6 non potendosi precludere alla parte l'avvio di un nuovo e diverso giudizio sulla base dei documenti mancanti, sia perché altrimenti si rimetterebbe alla libera iniziativa delle parti l'individuazione degli estratti conto da esibire, giungendo a risultati parziali contrastanti e comunque inidonei a definire in modo chiaro e certo il saldo finale oggetto della domanda di accertamento. La ricostruzione del rapporto deve dunque essere effettuata in base a dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, essendo inutilizzabili, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi”
(Trib. EN (Bagnoli) 11/4/23, n. 586; Trib. EN (Pagliani) 15/9/23, n. 1449); <il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca l'intera serie degli estratti conto a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente e sino alla data della domanda o, alternativamente, di chiusura del conto medesimo. Ed invero solo la produzione degli estratti conto analitici consente di pervenire per il tramite dell'integrale ricostruzione dei rapporti di dare-avere e con la corretta applicazione del tasso di interesse, all'esatta determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere sul conto. Di tal guisa, non sono sufficienti i soli estratti conto scalari, in quanto rappresentanti unicamente i conteggi degli interessi attivi e passivi, non consentendo l'individuazione delle operazioni determinanti le annotazioni degli interessi e la ricostruzione di tutti i movimenti effettuati, nell'arco temporale attenzionato. Infatti, la mancanza degli estratti conto analitici non consente di verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre, ovvero se siano stati per qualche ragione stornati, così come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, con la conseguenza che non avrebbero più prodotto a loro volta interessi. La produzione degli estratti
“scalari” non consente nemmeno di accertare se nei periodi successivi ad ogni liquidazione trimestrale il saldo contabile sia ritornato attivo, magari anche per un solo giorno, sì da interrompere il flusso anatocistico. Del resto, il correntista che agisce giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo deve farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto;
con tale produzione, difatti, esso assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi>> (Trib. EN (Bagnoli) 5/9/23, n. 1370);
7 ne consegue anche che, quando -come nella specie- la parte onerata non ha prodotto integralmente gli estratti conto per l'intero periodo e senza soluzione di continuità, è preclusa al giudice ogni attività integratrice o supplente delle carenze istruttorie di parte, anche mediante ordine di esibizione: <l'art. 210 cpc è uno strumento residuale che non può essere usato per colmare lacune di allegazione e prova (salvo queste sia dimostrata una giustificazione del tutto peculiare o capovolgere l'assetto dei rapporti sostanziali (nel caso specie, la parte aveva chiesto l'ordine esibizione documenti bancari, cui in precedenza mai fatto richiesta ex art. 119
TUB)>> (Trib. EN (Siracusano) 6/12/17, n. 2148; Trib. EN (Grandi)
13/3/18, n. 468; Trib. EN (Grandi) 17/4/18, n. 691; Trib. EN (Grandi)
30/5/18, n. 978); <l'esibizione ex art. 210 cpc non può mai supplire alle carenze probatorie della parte interessata e deve concernere atti o documenti specificamente individuati individuabili di cui sia noto assertivamente indicato un contenuto indispensabile alla decisione causa. tra questi possono includersi gli estratti conto dei rapporti bancari ove genericamente miranti ricostruzione contabilità del rapporto corrente senza che si ipotizzi la rilevanza dell'acquisizione ai fini dell'accoglimento domanda>>(EN (Grandi)
12/3/19, n. 351); <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460>>.
5. Oltretutto, la mancata produzione di documenti relativi al periodo iniziale assume valore decisivo laddove siano dedotte nullità negoziali, occorrendo la verifica dei primi effetti delle menzionate clausole contrattuali;
sicché la mancata produzione degli estratti conto con scalari impedisce la ricostruzione complessiva del rapporto nel suo svolgimento.
Nel caso in esame la stessa parte attrice asserisce che il rapporto di conto corrente è in corso dal 1996 eppure i primi documenti prodotti sono gli estratti conto, come già ricordato, per il periodo che va dal 1999 al 2022, con totale assenza di documentazione di quanto avvenuto nel primo triennio.
8 La lacuna concernente i primi anni del rapporto dopo la sua accensione, in particolare, rende inattendibile l'analisi, non essendo possibile determinare i criteri di regolazione dei rispettivi rapporti di dare e avere in fase iniziale e per un periodo significativo;
pertanto, il ricalcolo del saldo effettuato da una consulenza eventualmente espletata è comunque inattendibile. Ciò non soltanto per quanto riguarda il ricalcolo del saldo, ma anche per la determinazione di interessi anatocistici e usurari. Nella descritta situazione la consulenza tecnica d'ufficio non rappresenta un mezzo di prova e non può essere disposta dal giudice al fine di supplire alle carenti allegazioni probatorie (Trib. EN (Rovatti) 14/9/17, n. 1573;
Trib. EN (Del Borrello) 14/3/18, n. 460; Trib. EN (Pagliani) 6/11/18, n.
1824; Trib. EN (Primiceri) 18/12/17, n. 2227; Trib. EN (Primiceri)
13/11/18, n. 1855). Nel caso di specie, infatti, lo strumento tecnico mostra inevitabilmente limiti insuperabili.
Di specifico rilievo è, dunque, la mancanza di tutto il periodo iniziale del rapporto, specie considerando che non solo la mancata produzione assume valore decisivo laddove siano dedotte nullità negoziali, occorrendo la verifica dell'applicazione delle clausole contrattuali, ma anche l'assenza degli estratti conto nella fase iniziale del rapporto - quando si cominciano ad applicare le condizioni contrattualmente stabilite, e si perviene al primo saldo di estratto conto disponibile- impedisce la ricostruzione complessiva del rapporto nel suo svolgimento, rendendo altresì impossibile ricostruire come si arrivi al primo saldo documentato, e ciò per tre anni, ovvero un periodo troppo ampio per consentire una ricostruzione a posteriori dotata di un minimo di attendibilità.
6. Parte attrice fonda la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sulla giurisprudenza di legittimità che individua la possibilità di effettuare una consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione parziale del rapporto, anche in mancanza di completezza di produzioni documentali.
Al riguardo va rilevato che nella giurisprudenza di legittimità si considera “ius receptum” il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. I,
25/7/2023, n. 22290, in motiv.; Cass. I, 2/5/2019, n. 11543; Cass. n. 9526 del 2019;
9 Cass. S.U. 15/2/2024, n. 4214). La prova dei movimenti del conto può essere, pertanto, desunta anche “aliunde” (v. anche Cass. VI, 21/12/2020, n. 29190), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che comunque debbono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati
(cf'r., da ultimo, Cass. n. 22290/2023, cit.; Cass. I, 19/7/2021, n. 20621).
Si è, di conseguenza, ritenuto che “la produzione dell'estratto canto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del canto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali” e che “là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori"”(Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 16837 del 2022, in motiv.).
Al riguardo, l'ufficio è consapevole di questo condivisibile orientamento ermeneutico;
tuttavia, in tutte le sentenze di questo tenore ricorre comunque la precisazione: “purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete”; il che significa che è ragionevole disporre dell'ausilio di un accertamento tecnico se le lacune della documentazione sono comunque colmabili in via logica e sul piano tecnico. Se, invece, il periodo iniziale -o la lacuna intermedia- è temporalmente troppo ampio per poter dare risultati affidabili, sempre sul piano tecnico, non ha senso disporre nemmeno la consulenza.
Nel caso in oggetto, come già rilevato, si tratta di una lacuna temporale troppo ampia, rispetto alla quale, dunque, nessun ausilio tecnico sarebbe attendibile.
In ogni caso la mancanza di estratti conto, per svariati anni nel periodo iniziale, rende inutilizzabile la produzione circa l'attività successiva, anche se successivamente documentata con continuità per ampio periodo.
7. Al riguardo vanno opportunamente esplicitate le ragioni sostanziali che, come ritenuto nell'ordinanza in data 2/7/2024- precludono -determinandone l'inammissibilità- lo svolgimento dell'ulteriore istruttoria richiesta in corso di causa, ossia che, appunto, la parte interessata non ha prodotto per intero la documentazione necessaria, e tale fattispecie comporta conseguenze ineludibili, secondo giurisprudenza consolidata, anche di questo ufficio, già ampiamente ricordata.
10 In quest'ottica resta, in particolare, del tutto vana la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, che in ogni caso non potrebbe condurre alla introduzione in causa della documentazione mancante, né risultare idoneo succedaneo di tale documentazione.
Nella descritta situazione non è, infatti, consentito per il giudice fare ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio, che risulterebbe illegittimamente effettuata in quanto totalmente esplorativa, in violazione degli oneri legali di allegazione e prova: <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460/>o circostanze non provati>> (Trib. EN -Rovatti- 12/9/2017, n. 1448); <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460>>
(Trib. EN -Ramacciotti- 10/5/2018, n. 824); <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460>> (Trib. EN -Del Borrello- 14/3/2018, n. 460;
Trib. EN -Pagliani- 9/7/2020, n. 790); <il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca
> (Trib. EN -Pagliani- 4/1/2021, n. 15).
11 8. Inoltre, quanto alla pattuizione di interessi superiori al tasso soglia usura, le allegazioni dell'opponente si fondano esclusivamente sulle risultanze di una perizia di parte che applica una metodologia di calcolo dei parametri che non è condivisibile, in quanto in contrasto con le istruzioni della Banca d'Italia in materia in quanto in essa non viene applicato il principio c.d. di simmetria tra il criterio di rilevazione e calcolo adottato dalla Banca d'Italia, in sede di rilevazione del TEGM, e quello da utilizzare per la verifica del TEG.
In proposito, parte convenuta espressamente eccepisce che non è condivisibile l'applicazione alla verifica del rispetto del tasso soglia dei criteri indicati dall'attore.
In materia, l'orientamento costante di questo ufficio -anche nella formulazione dei quesiti di consulenza tecnica d'ufficio- fa sempre riferimento alla formula da utilizzare per il calcolo del TEG (che è alla base della determinazione del tasso soglia ai fini di usura) nonché ai chiarimenti circa gli oneri da comprendere nel calcolo, contenuti nelle istruzioni di Banca d'Italia, alle quali gli istituti di credito sono tenuti a conformarsi, così come statuito esplicitamente dai Decreti Ministeriali di rilevazione dei tassi trimestrali ai fini dell'usura, che dispongono che gli stessi <si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio sensi della legge sull'usura” emanate dalla banca d'italia>>.
Infatti, si ritiene che: <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460/> 12 astratto) e quello che si deve utilizzare a posteriori, per la verifica del TEG contrattuale (dato concreto)>> (Trib. EN -Cortelloni- 10/1/19, n. 38; Trib.
EN -Grandi- 16/4/19, n. 621; Trib. EN -Siracusano- 8/5/19, n. 675; Trib.
EN -Cortelloni- 24/12/2019, n. 2002; Trib. EN -Cortelloni- 7/5/20, n. 531;
Trib. EN -Grandi- 13/5/20, n. 558; Trib. EN -Pagliani- 16/6/20, n. 690;
Trib. EN -Grandi- 1/7/20, n. 746); <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460/>Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sula scorta delle metodologie indicate dalle Istruzioni che la stessa emana>> (Trib. EN -Cortelloni- 12/2/18, n. 240); <le istruzioni dettate dalla banca d'italia per la rilevazione dei tassi usurari escludono espressamente dal computo del teg “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti il caso inadempimento un obbligo” ciò in quanto formula calcolo richiede conoscenza via anticipata degli da pagare non è evidentemente possibile quelli mora, quali si conosce né base calcolo, durata poiché creditore può essere a della eventuale debitore. diversa natura funzione delle due categorie corrispettivi ed moratori consente pertanto mero cumulo tra i due, deve quindi ritenersi escluso superamento tasso soglia>> (Trib. EN -Salvatore- 20/12/11, n.
2239); con la conseguenza che anche un'eventuale perizia di parte (nella specie peraltro assente) che determini il TEG con formule diverse dalle Istruzioni della Banca
d'Italia è necessariamente viziata: <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460/>«norme tecniche autorizzate» a integrare la legge civile e penale) è necessariamente viziata, giacché è ragionevole attendersi simmetria tra le metodologie di calcolo rispettivamente seguite per il tasso effettivo globale medio
(cd. t.e.g.m.) nelle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'Economia (art. 2 L.
108/1996) per lo specifico t.e.g. contrattuale, atteso che il giudizio di usurarietà presunta esige il raffronto di un valore concreto (il t.e.g. del contratto oggetto di contenzioso) con un dato astratto (il t.e.g.m. della corrispondente tipologia di
13 operazione creditizia)>>( Trib. EN -Grandi- 9/4/19, n. 561); Trib. EN -
Grandi- 16/4/19, n. 620);
e con la ulteriore conseguenza che <le istruzioni dettate dalla banca d'italia per la rilevazione dei tassi usurari escludono espressamente dal computo del teg “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti il caso inadempimento un obbligo” ciò in quanto formula calcolo richiede conoscenza via anticipata degli da pagare non è evidentemente possibile quelli mora, quali si conosce né base calcolo, durata poiché creditore può essere a della eventuale debitore. diversa natura funzione delle due categorie corrispettivi ed moratori consente pertanto mero cumulo tra i due, deve quindi ritenersi escluso superamento tasso soglia>> (Trib. EN (Pagliani), 8/5/19, 664); in sintesi: <<le istruzioni dettate dalla banca d'italia per la rilevazione dei tassi usurari escludono espressamente dal computo del teg “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti il caso inadempimento un obbligo” ciò in quanto formula calcolo richiede conoscenza via anticipata degli da pagare non è evidentemente possibile quelli mora, quali si conosce né base calcolo, durata poiché creditore può essere a della eventuale debitore. diversa natura funzione delle due categorie corrispettivi ed moratori consente pertanto mero cumulo tra i due, deve quindi ritenersi escluso superamento tasso soglia/>Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile>> (Trib.
EN (Rimondini), 27/11/2027, n. 2096; <È ragionevole attendersi simmetria delle metodologie di calcolo del tasso effettivo globale medio (c.d. t.e.g.m.), applicate nelle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'Economia (art. 2 L. n.
108/1996), e dello specifico tasso effettivo globale del contratto esaminato
(c.d. t.e.g.), atteso che il valore determinato da un raffronto eseguito secondo diverse metodologie di calcolo è necessariamente viziato>> (Trib. EN (Grandi),
27/6/19, n. 1034; Trib. EN (Grandi), 28/6/19, n. 1042; Trib. EN (Grandi),
5/3/20, n. 335; Trib. EN (Grandi), 15/7/20, n. 841).
Infatti, in questo caso la perizia di parte viene efficacemente contrastata da parte convenuta proprio perché “Si contesta che la Banca abbia convenuto o applicato interessi usurari al conto de quo essendosi la stessa attenuta alle
Istruzioni della Banca d'Italia in vigore tempo per tempo recepite dai sistemi informatici interni per il controllo dei tassi”; inoltre: “La non può CP_2 condividere adozione di diverse formule riferite alla verifica del TAEG intanto, perché comporterebbe, inammissibilmente, la disapplicazione dei decreti ministeriali richiamati alla L.108/1996, che fanno espresso riferimento ai T.E.G.M., nonché delle Istruzioni della Banca d'Italia emanate nel tempo e, quindi, alla formula per il calcolo del T.E.G. ivi prevista”; parte convenuta eccepisce, quindi, che la perizia di parte attorea è inattendibile, in quanto redatta con metodologia difforme dalle Istruzioni di Banca d'Italia, con le ulteriori specificazioni che: “Il metodo di calcolo che include la c.m.s nella formula relativa al TEG anche per il periodo antecedente alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2009 (con effetti dall'1.1.2010) non è per nulla condivisibile”: “Inoltre, l'inclusione delle c.m.s. nella corretta formula di calcolo per il periodo anteriore all'1.1 2010 non è condivisibile,
14 proprio giusta il disposto di cui all'art. 2 bis del D.L. 185/2008 conv. in legge
2/2009”; infine: <le istruzioni dettate dalla banca d'italia per la rilevazione dei tassi usurari escludono espressamente dal computo del teg “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti il caso inadempimento un obbligo” ciò in quanto formula calcolo richiede conoscenza via anticipata degli da pagare non è evidentemente possibile quelli mora, quali si conosce né base calcolo, durata poiché creditore può essere a della eventuale debitore. diversa natura funzione delle due categorie corrispettivi ed moratori consente pertanto mero cumulo tra i due, deve quindi ritenersi escluso superamento tasso soglia/>TEG hanno disposto, in linea con le suddette disposizioni, che gli intermediari, fino al 31.12.2009, “devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca
d'Italia e del UIC pubblicate rispettivamente in G.U. n.74 del 24 marzo 2006 e n.102 del 4 maggio 2006”. Per quanto sopra, è evidente che è stato lo stesso legislatore a prevedere l'inclusione della c.m.s. tra gli oneri, disposta dal citato art. 2 bis soltanto a far tempo dall'1.1.2010>>.
9. La domanda attorea è risultata, pertanto, infondata sul piano probatorio, e come tale va respinta.
Attesa la verificata infondatezza nel merito delle domande, non occorre esaminare le altre questioni -quali specificamente quelle di prescrizione delle rimesse solutorie e di avvenuta sostituzione delle CMS, sollevate da parte convenuta- dibattute dalle parti, in attuazione del criterio di giudizio correntemente applicato da quanto ufficio secondo il quale secondo il quale <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460/>c.p.c.>> (Trib. EN -Rimondini- 25/9/2017, n. 1677; Trib. EN -Castagnini-
13/1/2018, n. 454; Trib. EN –Del Borrello- 19/3/2018, n. 475; Trib. EN -
Ramacciotti- 26/9/2018, n. 1582; Trib. EN -Pagliani- 9/1/2019, n. 21; Trib.
EN -Pagliani- 10/1/2019, n. 37; Trib. EN -Pagliani- 17/1/2019, n. 89; Trib.
EN -Pagliani- 22/1/2019, n. 107; Trib. EN -Castagnini- 26/1/2019, n. 143;
Trib. EN -Pagliani- 15/2/2019, n. 232; Trib. EN -Pagliani- 22/3/2019, n.
412; Trib. EN -Siracusano- 8/5/2019, n. 672).
Per quanto, in particolare, riguarda l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, va ricordato che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “alla banca che ha eccepito – nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista – la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse” (Cass. VI, 22/2/2018, n. 4372); ciò in quanto la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore
15 nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio;
la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio;
se ciò -come nella specie- non accade il problema nemmeno si pone, posto che manca la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice va respinta senza neppure necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione.
10. Le spese processuali seguono la soccombenza e -per valore dichiarato come in atto introduttivo e complessità bassa- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, rigetta le domande svolte da con atto di citazione notificato a Parte_1 mezzo pec in data 27/7/2022 n Controparte_1 dichiara tenuta e condanna a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali, che liquida 80,35, di cui oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in EN, il giorno 30/10/2025, e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
Il Giudice istruttore
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 4725/2022 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dagli Avv. F. Fabiani e R. Rubbianie
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Bonanno
in punto a: conto corrente, pagamento somma.
All'udienza del 4/6/2025 la causa è stata posta in decisione, con termine fino al 3/9/2025 per le comparse conclusionali e al 23/9/2025 per le memorie di replica, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Nel merito Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa al rapporto de quo;
b) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
e ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di
€ 32.651,62 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione della illegittimità di addebito di somme per interessi passivi maggiori al dovuto, perché prodotti dal saldo debitore periodico nominale composto e maggiorato dagli indebiti contestati ed oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio convenzionale, come quantificati in sede di istruttoria;
2) condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 32.651,62 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, ovvero qualora nelle more del giudizio il conto corrente venisse estinto, a pagare alla attrice la anzidetta somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. Salvis iuribus. In via istruttoria Voglia il sig. G.I., disporre C.T.U. volta a quantificare:
l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;
l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista dalla prima alla ultima documentazione disponibile a titolo di spese fisse per chiusura periodica;
l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca all'attrice a titolo di commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni di disponibilità fondi dalla prima all'ultima contabile;
l'ammontare complessivo degli interessi debitori calcolati al saggio convenzionalmente pattuito ma conteggiati ed addebitati su quella parte del montante trimestrale frutto del periodico addebito di interessi composti, spese di chiusura periodica e commissioni;
l'ammontare degli interessi creditori, conteggiati al saggio contrattualmente pattuito, che sarebbero maturati a favore dell'attrice nel caso e sui saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori;
Salvis iuribus”:
per parte convenuta:
“VOGLIA IL TRIBUNALE
- rigettare, con qualunque statuizione, in tutto o in parte, le domande formulate
contro
CP_1 inammissibili, improcedibili, infondate, in fatto e diritto;
[...]
- in subordine, se nel corso del giudizio il saldo del conto bancario per cui è causa divenisse negativo compensare il dare avere fra le parti.
- condannare controparte alle spese legali con la maggiorazione ex art. 4, co.1 bis, del D.M. 55/2014 modificato dal D.M. della Giustizia 37/2018”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Preliminarmente va rilevato che -come già rilevato nell'ordinanza del
22/3/2023- risulta assolta la condizione di procedibilità -essendo la materia oggetto del giudizio compresa fra quelle per le quali è previsto tentativo obbligatorio di mediazione per la conciliazione- in quanto parte attrice ha invitato, nel marzo 2019, la banca convenuta e questa non ha partecipato alla mediazione (doc. 5 e 104 att.).
Motivi della decisione.
2. Nella specie, parte attrice asserisce di avere indebitamente versato somme nel corso di un rapporto di conto corrente di corrispondenza, con due affidamenti tramite la concessione di un credito da fido di cassa, in eccedenza su quanto dovuto,
2 per effetto in particolare del fatto che nel corso del lungo rapporto sul predetto conto corrente (n. 1799, poi n. 17707) la banca ha illegittimamente addebitato al correntista somme di denaro a titolo di capitalizzazione di interessi usurari, anatocismo, interessi ultralegali, e spese e costi eccessivi, per commissioni in realtà non dovute, e chiede la ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 C.c..
Parte attrice allega, quindi, la nullità di ogni pattuizione in violazione dell'art. 1284 C.c., per effetto di varie clausole contrattuali illegittime, relative alla pattuizione del tasso d'interesse ed alla capitalizzazione periodica degli stessi, nonché antergazione e postergazione delle valute, commissioni di massimo scoperto (CMS), commissioni di istruttoria veloce (CIV) e commissioni disponibilità fondi (CDF); conseguentemente parte attrice, previ accertamento ed eliminazione di qualsiasi anatocismo, interessi composti, spese fisse di chiusura trimestrale, sulla base di una consulenza tecnica di parte, chiede la rettificazione del salo (ovvero la restituzione della complessiva somma nel caso di chiusura del conto) per l'importo di €
32.651,62.
3. Nel merito va primariamente rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio previsto dall'art. 2697 C.c., per via della mancata produzione della sequenza integrale di tutti gli estratti conto e dei contratti di apertura di conto corrente;
il correntista che intenda agire per la ripetizione dell'indebito deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della propria domanda, e l'esecuzione di un pagamento non dovuto, quindi assolve al suo onere probatorio solo depositando tutta la documentazione contrattuale e l'intera sequenza degli estratti conto (analitici ed a scalare) di svolgimento del rapporto, non essendo possibile, in mancanza, una esatta, integrale e veritiera ricostruzione delle poste di dare/avere; invece, nel caso concreto, parte attrice non ha prodotto la sequenza completa (dalla accensione) degli estratti conto;
parte attrice ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente del
13/9/1996, che la prima del giudizio, su richiesta del cliente, ha messo a CP_2 disposizione, ed una serie di contratti successivi: cinque contratti di apertura di credito a far data dal 2009 e due scritture di “addendum contrattuale per la modifica consensuale delle condizioni”, entrambi del 2010; tuttavia, la sequenza degli estratti conto inizia dal 1999, essendo il primo e/c prodotto quella relativo al primo trimestre 1999.
3 4. Al riguardo, quindi, va fatta applicazione dei criteri interpretativi sull'onere della prova seguiti da giurisprudenza consolidata, anche di questo ufficio, per la quale: <ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione, o comunque l'accertamento, delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su costui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti, e tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari>> (cfr. tra le molte: Trib. EN
(Cividali) 19/1/18, n. 97; Trib. EN (Grandi) 13/3/18, n. 458; Trib. EN
(Salvatore) 22/5/18, n. 905; Trib. EN (Grandi) 25/5/18, n. 943; Trib. EN
(Grandi) 30/5/18, n. 978; Trib. EN (Cortelloni) 15/6/18, n. 1100; Trib. EN
(Pagliani) 21/6/18, n. 1139; Trib. EN (Salvatore) 27/6/18, n. 1190; Trib. EN
(Salvatore) 6/8/18, n. 1424; Trib. EN (Primiceri) 7/8/18, n. 1435; Trib. EN
(Pagliani) 6/11/18, n. 1824; Trib. EN (Primiceri) 26/10/18, n. 1760; Trib.
EN (Primiceri) 26/11/18, n. 1928; Trib. EN (Primiceri) 17/12/18, n. 2062);
Trib. EN (Grandi) 12/3/19, n. 351; Trib. EN (Cortelloni) 27/3/19, n. 435;
Trib. EN (Pagliani) 29/3/19, n. 501; Trib. EN (Pagliani) 16/5/19, n. 771;
Trib. EN (Pagliani) 3/1/20, n. 5; Trib. EN (Pagliani) 15/6/20, n. 684; Trib.
EN (Pagliani) 9/7/20, n. 790; Trib. EN (Pagliani) 4/1/21, n. 15; Trib.
EN (Pagliani) 29/6/22, n. 845; Trib. EN (Pagliani) 3/11/22, n. 1319; Trib.
EN (Pagliani) 4/1/21, n. 15;); <in tema di contratto conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione indebito, tenuto a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti della mancanza, rispetto ad essi, una valida causa debendi, è onerato documentare l'andamento del rapporto con produzione estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse riferirsi importi non dovuti, sono suscettibili>> (Trib. EN (Salvatore), 22/5/18, n. 905; Trib.
EN (Pagliani) 18/7/23, n. 1239);
4 <il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca
è tenuto ad allegare in modo specifico e provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata ed ha l'obbligo di produrre i contratti e gli estratti conto ricevuti dalla banca nel corso del rapporto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 119 TUB, il cliente ha diritto ad ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni “ al fine di poter dare prova dei fatti contestati>> (Trib. EN (Salvatore), 13/11/18, n. 1860; Trib. EN
(Primiceri) 18/12/17, n. 2227; Trib. EN (Primiceri) 26/11/18, n. 1928, cit.); <il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca
Il cliente o chiunque gli succede nell'amministrazione dei suoi beni ha il diritto di ottenere dalla banca a proprie spese «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» (art. 119 co. 4 T.U.B.) e non, quindi, dei contratti, potendo il cliente esigerne la consegna al momento della sottoscrizione (art. 117 co. 1 T.U.B.)>> (Trib. EN (Grandi) 21/3/19, n. 351); <il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca
Conseguentemente, una volta accertata la nullità delle clausole determinative di interessi, commissioni e spese di un conto corrente bancario, il solvens ha l'onere di documentare l'intero andamento contabile del rapporto per poter provare i pagamenti sine causa da espungere nella ricostruzione del saldo. Se la produzione
è incompleta, il giudice – valutate le allegazioni delle parti – può integrare la prova carente dei rapporti di dare e avere disponendo una consulenza sulla frazione del
5 rapporto continuativamente documentata>> (Trib. EN (Grandi) 5/3/20, n.
335);
“Sia laddove il correntista abbia proposto un'azione di accertamento negativo del credito della , sia allorquando abbia richiesto la ripetizione delle somme CP_2 indebitamente percepite da quest'ultima, grava sul medesimo l'onere di indicare e di produrre sia il titolo (negoziale) sulla base del quale assume la nullità di talune clausole contrattuali – (ad esempio, per la violazione del disposto di cui all'art. 120
TUB in tema di anatocismo, così come della determinazione dei tassi di interesse, attivi o passivi, delle c.m.s., ecc.) – oltre che tutti gli estratti di conto corrente. Solo su tale base, è infatti possibile la ricostruzione dell'andamento completo del rapporto intercorso fra il medesimo correntista e la banca, dall'accensione dello stesso sino alla sua chiusura, con la rideterminazione del saldo finale di conto corrente. Ugualmente e simmetricamente dicasi nel caso in cui sia la banca ad agire (in sede di cognizione ordinaria o mediante la richiesta di un decreto ingiuntivo poi opposto dal correntista) – per ottenere il pagamento di un determinato credito: in tale caso, è onere di quest'ultima dare prova dell'intero andamento del rapporto, dall'inizio alla sua conclusione e senza cesure di continuità” (Trib. EN (Cividali) 19/1/18, n. 97; Trib. EN (Grandi) 13/3/18,
n. 458; Trib. EN (Grandi) 17/4/18, n. 691; Trib. EN (Salvatore) 22/5/18, n.
905; Trib. EN (Grandi) 25/5/18, n. 943; Trib. EN (Grandi) 30/5/18, n.
978; Trib. EN (Cortelloni) 15/6/18, n. 1100; Trib. EN (Pagliani) 21/6/18, n.
1139; Trib. EN (Salvatore) 27/6/18, n. 1190; Trib. EN (Cortelloni) 19/9/18,
n. 1561; Trib. EN (Salvatore) 6/8/18, n. 1424; Trib. EN (Primiceri)
26/10/18, n. 1760; Trib. EN (Primiceri) 17/12/18, n. 2062; Trib. EN
(Pagliani) 16/5/19, n. 771; Trib. EN (Pagliani) 3/1/20, n. 5; Trib. EN
(Pagliani) 4/1/21, n. 15; Trib. EN (Pagliani) 29/6/22, n. 845; Trib. EN
(Pagliani) 8/7/23, n. 1239);
“Nei giudizi in cui si faccia domanda di ricostruzione dei rapporti di conto corrente,
l'attore ha sempre l'onere di provare per intero il rapporto dedotto. La ricostruzione contabile del rapporto effettuata in mancanza anche di un solo estratto conto è del tutto inammissibile in quanto inidonea a ricostruire il rapporto nella sua interezza, non potendosi provare per presunzioni quanto accaduto nel periodo in relazione al quale è assente la documentazione di riferimento. Una ricostruzione solo parziale del rapporto deve considerarsi inammissibile sia in quanto non potrebbe determinarsi un giudicato stabile relativo al rapporto dedotto,
6 non potendosi precludere alla parte l'avvio di un nuovo e diverso giudizio sulla base dei documenti mancanti, sia perché altrimenti si rimetterebbe alla libera iniziativa delle parti l'individuazione degli estratti conto da esibire, giungendo a risultati parziali contrastanti e comunque inidonei a definire in modo chiaro e certo il saldo finale oggetto della domanda di accertamento. La ricostruzione del rapporto deve dunque essere effettuata in base a dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, essendo inutilizzabili, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi”
(Trib. EN (Bagnoli) 11/4/23, n. 586; Trib. EN (Pagliani) 15/9/23, n. 1449); <il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca l'intera serie degli estratti conto a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente e sino alla data della domanda o, alternativamente, di chiusura del conto medesimo. Ed invero solo la produzione degli estratti conto analitici consente di pervenire per il tramite dell'integrale ricostruzione dei rapporti di dare-avere e con la corretta applicazione del tasso di interesse, all'esatta determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere sul conto. Di tal guisa, non sono sufficienti i soli estratti conto scalari, in quanto rappresentanti unicamente i conteggi degli interessi attivi e passivi, non consentendo l'individuazione delle operazioni determinanti le annotazioni degli interessi e la ricostruzione di tutti i movimenti effettuati, nell'arco temporale attenzionato. Infatti, la mancanza degli estratti conto analitici non consente di verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre, ovvero se siano stati per qualche ragione stornati, così come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, con la conseguenza che non avrebbero più prodotto a loro volta interessi. La produzione degli estratti
“scalari” non consente nemmeno di accertare se nei periodi successivi ad ogni liquidazione trimestrale il saldo contabile sia ritornato attivo, magari anche per un solo giorno, sì da interrompere il flusso anatocistico. Del resto, il correntista che agisce giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo deve farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto;
con tale produzione, difatti, esso assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi>> (Trib. EN (Bagnoli) 5/9/23, n. 1370);
7 ne consegue anche che, quando -come nella specie- la parte onerata non ha prodotto integralmente gli estratti conto per l'intero periodo e senza soluzione di continuità, è preclusa al giudice ogni attività integratrice o supplente delle carenze istruttorie di parte, anche mediante ordine di esibizione: <l'art. 210 cpc è uno strumento residuale che non può essere usato per colmare lacune di allegazione e prova (salvo queste sia dimostrata una giustificazione del tutto peculiare o capovolgere l'assetto dei rapporti sostanziali (nel caso specie, la parte aveva chiesto l'ordine esibizione documenti bancari, cui in precedenza mai fatto richiesta ex art. 119
TUB)>> (Trib. EN (Siracusano) 6/12/17, n. 2148; Trib. EN (Grandi)
13/3/18, n. 468; Trib. EN (Grandi) 17/4/18, n. 691; Trib. EN (Grandi)
30/5/18, n. 978); <l'esibizione ex art. 210 cpc non può mai supplire alle carenze probatorie della parte interessata e deve concernere atti o documenti specificamente individuati individuabili di cui sia noto assertivamente indicato un contenuto indispensabile alla decisione causa. tra questi possono includersi gli estratti conto dei rapporti bancari ove genericamente miranti ricostruzione contabilità del rapporto corrente senza che si ipotizzi la rilevanza dell'acquisizione ai fini dell'accoglimento domanda>>(EN (Grandi)
12/3/19, n. 351); <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460>>.
5. Oltretutto, la mancata produzione di documenti relativi al periodo iniziale assume valore decisivo laddove siano dedotte nullità negoziali, occorrendo la verifica dei primi effetti delle menzionate clausole contrattuali;
sicché la mancata produzione degli estratti conto con scalari impedisce la ricostruzione complessiva del rapporto nel suo svolgimento.
Nel caso in esame la stessa parte attrice asserisce che il rapporto di conto corrente è in corso dal 1996 eppure i primi documenti prodotti sono gli estratti conto, come già ricordato, per il periodo che va dal 1999 al 2022, con totale assenza di documentazione di quanto avvenuto nel primo triennio.
8 La lacuna concernente i primi anni del rapporto dopo la sua accensione, in particolare, rende inattendibile l'analisi, non essendo possibile determinare i criteri di regolazione dei rispettivi rapporti di dare e avere in fase iniziale e per un periodo significativo;
pertanto, il ricalcolo del saldo effettuato da una consulenza eventualmente espletata è comunque inattendibile. Ciò non soltanto per quanto riguarda il ricalcolo del saldo, ma anche per la determinazione di interessi anatocistici e usurari. Nella descritta situazione la consulenza tecnica d'ufficio non rappresenta un mezzo di prova e non può essere disposta dal giudice al fine di supplire alle carenti allegazioni probatorie (Trib. EN (Rovatti) 14/9/17, n. 1573;
Trib. EN (Del Borrello) 14/3/18, n. 460; Trib. EN (Pagliani) 6/11/18, n.
1824; Trib. EN (Primiceri) 18/12/17, n. 2227; Trib. EN (Primiceri)
13/11/18, n. 1855). Nel caso di specie, infatti, lo strumento tecnico mostra inevitabilmente limiti insuperabili.
Di specifico rilievo è, dunque, la mancanza di tutto il periodo iniziale del rapporto, specie considerando che non solo la mancata produzione assume valore decisivo laddove siano dedotte nullità negoziali, occorrendo la verifica dell'applicazione delle clausole contrattuali, ma anche l'assenza degli estratti conto nella fase iniziale del rapporto - quando si cominciano ad applicare le condizioni contrattualmente stabilite, e si perviene al primo saldo di estratto conto disponibile- impedisce la ricostruzione complessiva del rapporto nel suo svolgimento, rendendo altresì impossibile ricostruire come si arrivi al primo saldo documentato, e ciò per tre anni, ovvero un periodo troppo ampio per consentire una ricostruzione a posteriori dotata di un minimo di attendibilità.
6. Parte attrice fonda la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sulla giurisprudenza di legittimità che individua la possibilità di effettuare una consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione parziale del rapporto, anche in mancanza di completezza di produzioni documentali.
Al riguardo va rilevato che nella giurisprudenza di legittimità si considera “ius receptum” il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. I,
25/7/2023, n. 22290, in motiv.; Cass. I, 2/5/2019, n. 11543; Cass. n. 9526 del 2019;
9 Cass. S.U. 15/2/2024, n. 4214). La prova dei movimenti del conto può essere, pertanto, desunta anche “aliunde” (v. anche Cass. VI, 21/12/2020, n. 29190), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che comunque debbono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati
(cf'r., da ultimo, Cass. n. 22290/2023, cit.; Cass. I, 19/7/2021, n. 20621).
Si è, di conseguenza, ritenuto che “la produzione dell'estratto canto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del canto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali” e che “là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori"”(Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 16837 del 2022, in motiv.).
Al riguardo, l'ufficio è consapevole di questo condivisibile orientamento ermeneutico;
tuttavia, in tutte le sentenze di questo tenore ricorre comunque la precisazione: “purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete”; il che significa che è ragionevole disporre dell'ausilio di un accertamento tecnico se le lacune della documentazione sono comunque colmabili in via logica e sul piano tecnico. Se, invece, il periodo iniziale -o la lacuna intermedia- è temporalmente troppo ampio per poter dare risultati affidabili, sempre sul piano tecnico, non ha senso disporre nemmeno la consulenza.
Nel caso in oggetto, come già rilevato, si tratta di una lacuna temporale troppo ampia, rispetto alla quale, dunque, nessun ausilio tecnico sarebbe attendibile.
In ogni caso la mancanza di estratti conto, per svariati anni nel periodo iniziale, rende inutilizzabile la produzione circa l'attività successiva, anche se successivamente documentata con continuità per ampio periodo.
7. Al riguardo vanno opportunamente esplicitate le ragioni sostanziali che, come ritenuto nell'ordinanza in data 2/7/2024- precludono -determinandone l'inammissibilità- lo svolgimento dell'ulteriore istruttoria richiesta in corso di causa, ossia che, appunto, la parte interessata non ha prodotto per intero la documentazione necessaria, e tale fattispecie comporta conseguenze ineludibili, secondo giurisprudenza consolidata, anche di questo ufficio, già ampiamente ricordata.
10 In quest'ottica resta, in particolare, del tutto vana la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, che in ogni caso non potrebbe condurre alla introduzione in causa della documentazione mancante, né risultare idoneo succedaneo di tale documentazione.
Nella descritta situazione non è, infatti, consentito per il giudice fare ricorso a una consulenza tecnica d'ufficio, che risulterebbe illegittimamente effettuata in quanto totalmente esplorativa, in violazione degli oneri legali di allegazione e prova: <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460/>o circostanze non provati>> (Trib. EN -Rovatti- 12/9/2017, n. 1448); <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460>>
(Trib. EN -Ramacciotti- 10/5/2018, n. 824); <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460>> (Trib. EN -Del Borrello- 14/3/2018, n. 460;
Trib. EN -Pagliani- 9/7/2020, n. 790); <il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca
> (Trib. EN -Pagliani- 4/1/2021, n. 15).
11 8. Inoltre, quanto alla pattuizione di interessi superiori al tasso soglia usura, le allegazioni dell'opponente si fondano esclusivamente sulle risultanze di una perizia di parte che applica una metodologia di calcolo dei parametri che non è condivisibile, in quanto in contrasto con le istruzioni della Banca d'Italia in materia in quanto in essa non viene applicato il principio c.d. di simmetria tra il criterio di rilevazione e calcolo adottato dalla Banca d'Italia, in sede di rilevazione del TEGM, e quello da utilizzare per la verifica del TEG.
In proposito, parte convenuta espressamente eccepisce che non è condivisibile l'applicazione alla verifica del rispetto del tasso soglia dei criteri indicati dall'attore.
In materia, l'orientamento costante di questo ufficio -anche nella formulazione dei quesiti di consulenza tecnica d'ufficio- fa sempre riferimento alla formula da utilizzare per il calcolo del TEG (che è alla base della determinazione del tasso soglia ai fini di usura) nonché ai chiarimenti circa gli oneri da comprendere nel calcolo, contenuti nelle istruzioni di Banca d'Italia, alle quali gli istituti di credito sono tenuti a conformarsi, così come statuito esplicitamente dai Decreti Ministeriali di rilevazione dei tassi trimestrali ai fini dell'usura, che dispongono che gli stessi <si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio sensi della legge sull'usura” emanate dalla banca d'italia>>.
Infatti, si ritiene che: <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460/> 12 astratto) e quello che si deve utilizzare a posteriori, per la verifica del TEG contrattuale (dato concreto)>> (Trib. EN -Cortelloni- 10/1/19, n. 38; Trib.
EN -Grandi- 16/4/19, n. 621; Trib. EN -Siracusano- 8/5/19, n. 675; Trib.
EN -Cortelloni- 24/12/2019, n. 2002; Trib. EN -Cortelloni- 7/5/20, n. 531;
Trib. EN -Grandi- 13/5/20, n. 558; Trib. EN -Pagliani- 16/6/20, n. 690;
Trib. EN -Grandi- 1/7/20, n. 746); <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460/>Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sula scorta delle metodologie indicate dalle Istruzioni che la stessa emana>> (Trib. EN -Cortelloni- 12/2/18, n. 240); <le istruzioni dettate dalla banca d'italia per la rilevazione dei tassi usurari escludono espressamente dal computo del teg “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti il caso inadempimento un obbligo” ciò in quanto formula calcolo richiede conoscenza via anticipata degli da pagare non è evidentemente possibile quelli mora, quali si conosce né base calcolo, durata poiché creditore può essere a della eventuale debitore. diversa natura funzione delle due categorie corrispettivi ed moratori consente pertanto mero cumulo tra i due, deve quindi ritenersi escluso superamento tasso soglia>> (Trib. EN -Salvatore- 20/12/11, n.
2239); con la conseguenza che anche un'eventuale perizia di parte (nella specie peraltro assente) che determini il TEG con formule diverse dalle Istruzioni della Banca
d'Italia è necessariamente viziata: <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460/>«norme tecniche autorizzate» a integrare la legge civile e penale) è necessariamente viziata, giacché è ragionevole attendersi simmetria tra le metodologie di calcolo rispettivamente seguite per il tasso effettivo globale medio
(cd. t.e.g.m.) nelle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'Economia (art. 2 L.
108/1996) per lo specifico t.e.g. contrattuale, atteso che il giudizio di usurarietà presunta esige il raffronto di un valore concreto (il t.e.g. del contratto oggetto di contenzioso) con un dato astratto (il t.e.g.m. della corrispondente tipologia di
13 operazione creditizia)>>( Trib. EN -Grandi- 9/4/19, n. 561); Trib. EN -
Grandi- 16/4/19, n. 620);
e con la ulteriore conseguenza che <le istruzioni dettate dalla banca d'italia per la rilevazione dei tassi usurari escludono espressamente dal computo del teg “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti il caso inadempimento un obbligo” ciò in quanto formula calcolo richiede conoscenza via anticipata degli da pagare non è evidentemente possibile quelli mora, quali si conosce né base calcolo, durata poiché creditore può essere a della eventuale debitore. diversa natura funzione delle due categorie corrispettivi ed moratori consente pertanto mero cumulo tra i due, deve quindi ritenersi escluso superamento tasso soglia>> (Trib. EN (Pagliani), 8/5/19, 664); in sintesi: <<le istruzioni dettate dalla banca d'italia per la rilevazione dei tassi usurari escludono espressamente dal computo del teg “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti il caso inadempimento un obbligo” ciò in quanto formula calcolo richiede conoscenza via anticipata degli da pagare non è evidentemente possibile quelli mora, quali si conosce né base calcolo, durata poiché creditore può essere a della eventuale debitore. diversa natura funzione delle due categorie corrispettivi ed moratori consente pertanto mero cumulo tra i due, deve quindi ritenersi escluso superamento tasso soglia/>Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile>> (Trib.
EN (Rimondini), 27/11/2027, n. 2096; <È ragionevole attendersi simmetria delle metodologie di calcolo del tasso effettivo globale medio (c.d. t.e.g.m.), applicate nelle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'Economia (art. 2 L. n.
108/1996), e dello specifico tasso effettivo globale del contratto esaminato
(c.d. t.e.g.), atteso che il valore determinato da un raffronto eseguito secondo diverse metodologie di calcolo è necessariamente viziato>> (Trib. EN (Grandi),
27/6/19, n. 1034; Trib. EN (Grandi), 28/6/19, n. 1042; Trib. EN (Grandi),
5/3/20, n. 335; Trib. EN (Grandi), 15/7/20, n. 841).
Infatti, in questo caso la perizia di parte viene efficacemente contrastata da parte convenuta proprio perché “Si contesta che la Banca abbia convenuto o applicato interessi usurari al conto de quo essendosi la stessa attenuta alle
Istruzioni della Banca d'Italia in vigore tempo per tempo recepite dai sistemi informatici interni per il controllo dei tassi”; inoltre: “La non può CP_2 condividere adozione di diverse formule riferite alla verifica del TAEG intanto, perché comporterebbe, inammissibilmente, la disapplicazione dei decreti ministeriali richiamati alla L.108/1996, che fanno espresso riferimento ai T.E.G.M., nonché delle Istruzioni della Banca d'Italia emanate nel tempo e, quindi, alla formula per il calcolo del T.E.G. ivi prevista”; parte convenuta eccepisce, quindi, che la perizia di parte attorea è inattendibile, in quanto redatta con metodologia difforme dalle Istruzioni di Banca d'Italia, con le ulteriori specificazioni che: “Il metodo di calcolo che include la c.m.s nella formula relativa al TEG anche per il periodo antecedente alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2009 (con effetti dall'1.1.2010) non è per nulla condivisibile”: “Inoltre, l'inclusione delle c.m.s. nella corretta formula di calcolo per il periodo anteriore all'1.1 2010 non è condivisibile,
14 proprio giusta il disposto di cui all'art. 2 bis del D.L. 185/2008 conv. in legge
2/2009”; infine: <le istruzioni dettate dalla banca d'italia per la rilevazione dei tassi usurari escludono espressamente dal computo del teg “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti il caso inadempimento un obbligo” ciò in quanto formula calcolo richiede conoscenza via anticipata degli da pagare non è evidentemente possibile quelli mora, quali si conosce né base calcolo, durata poiché creditore può essere a della eventuale debitore. diversa natura funzione delle due categorie corrispettivi ed moratori consente pertanto mero cumulo tra i due, deve quindi ritenersi escluso superamento tasso soglia/>TEG hanno disposto, in linea con le suddette disposizioni, che gli intermediari, fino al 31.12.2009, “devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca
d'Italia e del UIC pubblicate rispettivamente in G.U. n.74 del 24 marzo 2006 e n.102 del 4 maggio 2006”. Per quanto sopra, è evidente che è stato lo stesso legislatore a prevedere l'inclusione della c.m.s. tra gli oneri, disposta dal citato art. 2 bis soltanto a far tempo dall'1.1.2010>>.
9. La domanda attorea è risultata, pertanto, infondata sul piano probatorio, e come tale va respinta.
Attesa la verificata infondatezza nel merito delle domande, non occorre esaminare le altre questioni -quali specificamente quelle di prescrizione delle rimesse solutorie e di avvenuta sostituzione delle CMS, sollevate da parte convenuta- dibattute dalle parti, in attuazione del criterio di giudizio correntemente applicato da quanto ufficio secondo il quale secondo il quale <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma, senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine, ctu non rappresenta un mezzo di e può essere disposta dal giudice al fine supplire alle carenti allegazioni probatorie” (trib. modena (del borrello) 14 3 18, n. 460/>c.p.c.>> (Trib. EN -Rimondini- 25/9/2017, n. 1677; Trib. EN -Castagnini-
13/1/2018, n. 454; Trib. EN –Del Borrello- 19/3/2018, n. 475; Trib. EN -
Ramacciotti- 26/9/2018, n. 1582; Trib. EN -Pagliani- 9/1/2019, n. 21; Trib.
EN -Pagliani- 10/1/2019, n. 37; Trib. EN -Pagliani- 17/1/2019, n. 89; Trib.
EN -Pagliani- 22/1/2019, n. 107; Trib. EN -Castagnini- 26/1/2019, n. 143;
Trib. EN -Pagliani- 15/2/2019, n. 232; Trib. EN -Pagliani- 22/3/2019, n.
412; Trib. EN -Siracusano- 8/5/2019, n. 672).
Per quanto, in particolare, riguarda l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, va ricordato che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “alla banca che ha eccepito – nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista – la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse” (Cass. VI, 22/2/2018, n. 4372); ciò in quanto la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista, attore
15 nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio;
la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'eccepita prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere probatorio;
se ciò -come nella specie- non accade il problema nemmeno si pone, posto che manca la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la domanda attrice va respinta senza neppure necessità di prendere in esame l'eccezione di prescrizione.
10. Le spese processuali seguono la soccombenza e -per valore dichiarato come in atto introduttivo e complessità bassa- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, rigetta le domande svolte da con atto di citazione notificato a Parte_1 mezzo pec in data 27/7/2022 n Controparte_1 dichiara tenuta e condanna a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali, che liquida 80,35, di cui oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in EN, il giorno 30/10/2025, e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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