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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3448/2023 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: , rappresentato e difeso per Parte_1 CodiceFiscale_1
mandato in atti dall'avv. Roberto Alecci (posta elettronica certificata:
, Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO
(c.f.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (posta elettronica certificata: , Email_2
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale di Tor Marancia n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Morgillo (posta elettronica certificata:
, Email_3
- CONVENUTI -
E NEI CONFRONTI DI
(c.f.: ), rappresentata e difesa per Parte_1 CodiceFiscale_2
mandato in atti dall'avv. Roberto Alecci (posta elettronica certificata: , Email_1
- INTERVENIENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa per Controparte_3 CodiceFiscale_3
mandato in atti dall'avv. Roberto Alecci (posta elettronica certificata:
, Email_1
- INTERVENIENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa per Controparte_4 CodiceFiscale_4
mandato in atti dall'avv. Roberto Alecci (posta elettronica certificata:
. Email_1
- INTERVENIENTE -
OGGETTO: annullamento del ruolo n. 2023/002320 e della cartella di pagamento n. 29520230027048632000, notificata a mezzo pec in data 14/7/2023
*************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 4/9/2023 (c.f.: Parte_1 C.F._1
, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento contraddistinta con
[...]
il n. 29520230027048632000 (e del sotteso ruolo n. 2023/002320), notificatagli in data 14/7/2023 ad istanza dell [e riportante Controparte_5
l'importo complessivo di € 1.005,88 (di cui € 1.000,00 derivante dalla pena pecuniaria comminata con ordinanza della Corte di Appello di Messina del
21/12/2017 - che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata presso quell'Ufficio giudiziario -, ed € 5,88 per spese di notifica della cartella medesima)].
Con detto atto introduttivo l'opponente ha contestato il diritto dell'agente della riscossione a procedere alla minacciata esecuzione forzata per l'ammontare preteso, eccependo (ai sensi degli artt. 617 e 615 c.p.c.): 1) la mancata notifica degli atti sottostanti la cartella di pagamento, nonché la carenza di motivazione di quest'ultima; 2) l'infondatezza della pretesa recuperatoria, atteso che la pena pecuniaria era stata travolta dalla successiva sentenza n. 712/2018 del 19/7/2018 della stessa Corte di Appello di Messina, che aveva compensato integralmente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Sulla base di tali premesse, l'opponente concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta e nel merito la declaratoria di irritualità della procedura seguita dall'agente della riscossione, nonchè di inesistenza del credito intimato, con vittoria delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia Controparte_2
(con comparsa di risposta depositata in data 2/2/2024), sia l Controparte_6
(con comparsa di risposta depositata il 29/2/2024), entrambe eccependo
[...]
in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, e comunque sostenendo la legittimità della procedura di riscossione;
chiedevano pertanto il rigetto delle domande attoree, ivi compresa quella cautelare, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Ancora, con comparsa di risposta depositata in data 6/6/2024, si costituiva in giudizio anche il (Corte di Appello di Messina - Ufficio Controparte_7
Recupero Crediti), chiedendo parimenti il rigetto della domanda attorea.
Proponevano inoltre intervento volontario ex art. 105 c.p.c., con atto depositato in data 27/9/2023, (c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_2 [...]
, nonché con atto depositato in data 8/10/2025, tutti CP_3 Controparte_4
destinatari della medesima pretesa di pagamento quali condebitori solidali, facendo valere i medesimi motivi di opposizione proposti dal ricorrente principale Parte_1
(c.f.: ).
[...] CodiceFiscale_1
Dopo alcuni differimenti, la causa veniva rinviata all'udienza del 17/12/2025, previa la concessione dei termini previsti dall'art. 281 quinquies c.p.c. precedentemente disposta con ordinanza del 6/2/2025, e viene oggi definita sulla base delle seguenti RAGIONI DELLA DECISIONE
In primo luogo occorre procedere alla qualificazione giuridica dei motivi di opposizione proposti dal ricorrente principale, evidenziandosi che le doglianze inerenti la mancata notifica degli atti sottostanti la cartella di pagamento e la carenza di motivazione di quest'ultima, non essendo attinenti al diritto sostanziale del creditore a procedere in via esecutiva, ma alla validità di un atto del procedimento preesecutivo, vanno ricondotti nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
L'ulteriore doglianza riguardante l'infondatezza della pretesa, costituisce invece - in tutta evidenza - una ragione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto attiene al diritto sostanziale del creditore a procedere in via esecutiva.
Ciò posto, in primo luogo va osservato che secondo consolidata giurisprudenza (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. III 28/12/2023 n. 36324 e Cass. Civ. Sez. III 7/3/2023
n. 6779) la sospensione feriale dei termini processuali non si applica, in ogni loro fase e grado, ai giudizi di opposizione esecutiva;
nella fattispecie, essendo stata la cartella di pagamento impugnata notificata in data 14/7/2023, i motivi che costituiscono opposizione agli atti esecutivi sono manifestamente tardivi (essendo stato il ricorso introduttivo depositato in data 4/9/2023, e quindi ben oltre il termine previsto dalla medesima disposizione codicistica), e come tali inammissibili, dato che il termine di venti giorni per la presentazione dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c. è un termine decadenziale, il cui mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
L'ulteriore motivo di doglianza, con il quale si deduce che la pena pecuniaria comminata con ordinanza della Corte di Appello di Messina del 21/12/2017 sarebbe stata travolta dalla successiva sentenza n. 712/2018 della medesima Corte, è invece infondato e deve pertanto essere disatteso.
La questione centrale che al riguardo viene in rilievo attiene alla natura giuridica della pena pecuniaria di € 1.000,00 comminata con la richiamata ordinanza del
21/12/2017, ed al suo rapporto con la successiva compensazione delle spese processuali disposta con la ridetta sentenza n. 712/2018.
Contrariamente a quanto sostenuto sia dal ricorrente principali che dagli intervenuti, la pena pecuniaria comminata ai sensi del terzo comma dell'art. 283 c.p.c. (a norma del quale “…Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio…”) ha natura autonoma e distinta rispetto alle spese processuali e non viene in alcun modo travolta dalla compensazione di queste ultime;
le sanzioni pecuniarie processuali, infatti, hanno carattere autonomo rispetto alle spese di lite (che non hanno natura sanzionatoria, ma sono una conseguenza legale ed obiettiva della soccombenza e seguono pertanto un regime giuridico autonomo e differenziato rispetto alle prime).
Ne consegue che la pronuncia inerente le sanzioni conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa di revoca contenuta nella sentenza di merito, ciò che non si è verificato nella fattispecie;
la distinzione tra spese processuali e sanzioni pecuniarie, del resto, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente affermato l'autonomia delle sanzioni medesime (cfr. sul punto, tra le più recenti, Cass. Pen. Sez.
III 17/10/2025 n. 34170).
Nel caso di specie, la pena pecuniaria è stata comminata per l'inammissibilità dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e costituisce pertanto una sanzione autonoma che non va confusa con la successiva regolamentazione delle spese processuali tra le parti;
la successiva compensazione delle spese disposta dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n. 712/2018 ha riguardato esclusivamente le spese di lite e non ha pertanto inciso sulla validità e sull'esigibilità della pena pecuniaria precedentemente comminata, che non è stata revocata con la sentenza che ha definito il giudizio .
Ciò osservato quanto alle domande spiegate in via principale, con riferimento all'intervento adesivo autonomo proposto da (c.f.: Parte_1 [...]
) e da con atto depositato il 27/9/2023, con il quale C.F._2 Controparte_3
vengono fatti valere i medesimi motivi di opposizione proposti dal ricorrente
[...]
(c.f.: ), richiedendo una pronuncia specifica Parte_1 CodiceFiscale_1
sui diritti dagli stessi fatti valere.
Va osservato, in primis, che la cartella di pagamento (contrassegnata con il n. 29520230027048632002) emessa nei confronti (c.f.: Parte_1 [...]
) è stata notificata in data 8/9/2023, come utilmente documentato in C.F._2
atti; di contro la cartella di pagamento (distinta con il n. 29520230027048632001) emessa nei confronti di , è stata asseritamente notificata in data Controparte_3
14/9/2023, senza che però risulti prodotto alcun documento dal quale tale circostanza possa trovare conferma.
Sul punto va evidenziato che l'opponente non può limitarsi ad allegare la data di notifica (od in genere della conoscenza) dell'atto impugnato, dovendo invece fornire idonea prova della stessa, e ciò in quanto, diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di cui all'art. 617 c.p.c., la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, anche d'ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposta;
al riguardo la Corte di Cassazione ha infatti condivisibilmente affermato che “…colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione...” (cfr. in termini Cass. Civ. Sez. III 20/4/2017 n. 9962; conf. ex multis Cass. Civ. Sez III 13/8/2015 n. 16780 e Cass. Civ. Sez. III 9/5/2012
n. 7051). Va pertanto dichiarata la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta da , mentre deve procedersi all'esame nel merito degli Controparte_3
stessi con riferimento alla posizione di (c.f.: Parte_1 C.F._2
).
[...]
Tali motivi non sono tuttavia fondati;
come infatti correttamente evidenziato al riguardo dalla difesa erariale, il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008), ed in particolare il suo art. 52, ha eliminato la fase di redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario previsto dall'art. 212 del D.P.R.
115/2002, modificando la procedura di riscossione delle pene pecuniarie esigibili a seguito del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge il relativo obbligo.
La nuova disciplina prevede che, a cura dell'agente della riscossione, siano notificate al debitore una comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e la contestuale cartella di pagamento con l'intimazione ad adempiere entro i venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine, con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, e tale adempimento nella fattispecie è stato correttamente posto in essere.
In ipotesi analoga, peraltro, la giurisprudenza ha ritenuto che “…in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 che ha modificato l'art. 227-ter del d.P.R.
n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento previsto dall'art. 212 del medesimo decreto, dovendo ritenersi abrogata tale previsione …” (Cass. Civ. Sez. III 26/6/2023 n.18238), e tale principio è estensibile alle pene pecuniarie.
In particolare la Suprema Corte, nell'esaminare specificamente la questione, ha statuito che nel "…procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla , di cui all'art. 227-ter del Controparte_8 d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 30 gennaio 2019, n. 2553, Rv. 652486-01; e per citare solo le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 3 febbraio 2022, n. 3287; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2470; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2469; Cass. Sez.
3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2467; Cass. Sez. 3, ord. 15 dicembre 2021, n. 40255, pronunce tutte non massimate). Conseguentemente deve darsi ulteriore seguito al principio secondo cui, allorché si contesti la validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, è necessario che l'opponente
"alleghi lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali sottesi alla cartella, contenenti le ragioni dei crediti", dovendo costui, altresì, spiegare quale sia,
"in concreto, la lesione del diritto di difesa subita per questo motivo nell'opporsi", ovvero quale sia "l'ulteriore deduzione che in quella sede" egli potrebbe svolgere
"dopo la migliore conoscenza delle statuizioni, invece assunta come inibita" (Cass.
Sez. 6-3, ord. 4 marzo 2022, n. 7234, Rv. 664443-01). Da quanto precede emerge, dunque, che l'onere di motivazione della cartella per pagamento di spese di giustizia deve ritenersi soddisfatto con l'indicazione degli "elementi minimi" sui quali si fondi la pretesa, non occorrendo affatto quella motivazione specifica, ritenuta, invece, necessaria dalla sentenza qui impugnata, la quale ha omesso di indicare quale fosse la lesione del diritto di difesa lamentata dall'opponente…” (cfr. in termini Cass. Civ.
Sez. III 2/3/2023 n. 6240).
Ne consegue che anche l'eccezione inerente la presunta carenza di motivazione della cartella di pagamento risulta infondata, dato che la cartella di pagamento contiene infatti tutti gli elementi identificativi necessari, facendo espresso riferimento agli "atti giudiziari anno 2017" e riportando l'importo di € 1.000,00 corrispondente alla pena pecuniaria comminata con l'ordinanza del 21/12/2017; come emerge dalla documentazione prodotta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'Ufficio Recupero
Crediti della Corte di Appello di Messina ha inoltre regolarmente trasmesso ad la nota A1 n. 000872/2019 con la relativa documentazione Controparte_2
allegata, successivamente integrata con nota B n. 000889/2023.
Con riferimento all'unico motivo che coinvolge la dovutezza o meno della pena pecuniaria comminata, va invece ribadito quanto sopra argomentato in riferimento all medesima domanda avanza dal ricorrente in via principale.
Avuto riguardo, infine, all'intervento proposto da con atto Controparte_4
depositato in data 8/10/2025, va parimenti rilevato che la stessa, quanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi - rubricati sul 1), 2) e 3) nel predetto atto di intervento
- non ha idoneamente provato (come era sua onere a tenore della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) la data di ricezione della cartella contraddistinta dal n. 29520230027048632003, essendosi limitata ad affermarne il ricevimento in data
20/9/2025 senza che tale circostanza di fatto sia idoneamente provata dall'avviso di ricevimento prodotto (ove si legge unicamente la data di spedizione del 29/8/2025 e non anche quella di ricezione), e pertanto tali motivi sono inammissibili;
quanto invece all'unico motivo che coinvolge la dovutezza o meno della pena pecuniaria comminata, ne va nuovamente ribadita l'infondatezza per le ragioni già esposte.
Alle superiori statuizioni, ed all'esito della causa integralmente favorevole alle parti convenute, deve coerentemente conseguire la condanna al rimborso delle spese di lite a carico di ciascuno dei soccombenti, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.; tali spese vanno determinate (avuto riguardo all'importo riportato nelle cartelle di pagamento opposte, e quindi al valore della controversia rientrante nella prima fascia andante sino ad € 1.100,00) - applicando i parametri medi previsti dalla Tab. 2 allegata al D.M. 147/2022 - in complessivi € 662,00 per ciascuno di convenuti ed , mentre Controparte_2 Controparte_6 nessun rimborso spetta in favore del , in quanto Controparte_7
quest'ultimo si è costituito in giudizio senza che ne avesse alcun interesse per non essere stato chiamato in causa né dal ricorrente principale, né dagli intervenuti
(avendo l'uno e gli altri, infatti, espressamente precisato di chiamare in giudizio il
“ , Corte di Appello di Messina e Controparte_9 Controparte_10
per esso, ”), oltre rimborso forfettario spese generali nella Controparte_11
misura del 15% (per la sola non spettando tale rimborso Controparte_2
alla parte difesa dall'Avvocatura erariale), ed altri accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 3448/2023
R.G.A.C. promosso da (c.f.: ) nei confronti Parte_1 CodiceFiscale_1
dell e di con ricorso depositato Controparte_6 Controparte_2
in data 4/9/2023, e con l'intervento volontario di (c.f.: Parte_1 [...]
), e , così provvede: C.F._2 Controparte_3 Controparte_4
1. dichiara inammissibili ed infondate le domande proposte sia dal ricorrente principale che da tutti gli intervenuti, confermando la validità e l'efficacia delle cartelle esattoriali impugnate;
2. condanna (c.f.: ) al pagamento delle Parte_1 CodiceFiscale_1
spese processuali in favore di e dell Controparte_2 [...]
, che liquida per ciascuna di tali parte convenute in Controparte_6
€ 662,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (per la sola , ed altri accessori di legge se dovuti;
Controparte_2
3. condanna in solido (c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_2 [...]
al pagamento delle spese processuali in favore di CP_3 Controparte_2
e dell , che liquida per ciascuna di tali
[...] Controparte_6
parte convenute in € 662,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (per la sola , ed altri accessori di legge Controparte_2
se dovuti;
4. condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_4
di e dell , che liquida Controparte_2 Controparte_6
per ciascuna di tali parte convenute in € 662,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (per la sola , ed Controparte_2
altri accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina il 19/12/2025
Il Giudice avv. Carmela Barbaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3448/2023 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: , rappresentato e difeso per Parte_1 CodiceFiscale_1
mandato in atti dall'avv. Roberto Alecci (posta elettronica certificata:
, Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO
(c.f.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (posta elettronica certificata: , Email_2
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale di Tor Marancia n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Morgillo (posta elettronica certificata:
, Email_3
- CONVENUTI -
E NEI CONFRONTI DI
(c.f.: ), rappresentata e difesa per Parte_1 CodiceFiscale_2
mandato in atti dall'avv. Roberto Alecci (posta elettronica certificata: , Email_1
- INTERVENIENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa per Controparte_3 CodiceFiscale_3
mandato in atti dall'avv. Roberto Alecci (posta elettronica certificata:
, Email_1
- INTERVENIENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa per Controparte_4 CodiceFiscale_4
mandato in atti dall'avv. Roberto Alecci (posta elettronica certificata:
. Email_1
- INTERVENIENTE -
OGGETTO: annullamento del ruolo n. 2023/002320 e della cartella di pagamento n. 29520230027048632000, notificata a mezzo pec in data 14/7/2023
*************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 4/9/2023 (c.f.: Parte_1 C.F._1
, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento contraddistinta con
[...]
il n. 29520230027048632000 (e del sotteso ruolo n. 2023/002320), notificatagli in data 14/7/2023 ad istanza dell [e riportante Controparte_5
l'importo complessivo di € 1.005,88 (di cui € 1.000,00 derivante dalla pena pecuniaria comminata con ordinanza della Corte di Appello di Messina del
21/12/2017 - che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata presso quell'Ufficio giudiziario -, ed € 5,88 per spese di notifica della cartella medesima)].
Con detto atto introduttivo l'opponente ha contestato il diritto dell'agente della riscossione a procedere alla minacciata esecuzione forzata per l'ammontare preteso, eccependo (ai sensi degli artt. 617 e 615 c.p.c.): 1) la mancata notifica degli atti sottostanti la cartella di pagamento, nonché la carenza di motivazione di quest'ultima; 2) l'infondatezza della pretesa recuperatoria, atteso che la pena pecuniaria era stata travolta dalla successiva sentenza n. 712/2018 del 19/7/2018 della stessa Corte di Appello di Messina, che aveva compensato integralmente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Sulla base di tali premesse, l'opponente concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta e nel merito la declaratoria di irritualità della procedura seguita dall'agente della riscossione, nonchè di inesistenza del credito intimato, con vittoria delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia Controparte_2
(con comparsa di risposta depositata in data 2/2/2024), sia l Controparte_6
(con comparsa di risposta depositata il 29/2/2024), entrambe eccependo
[...]
in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, e comunque sostenendo la legittimità della procedura di riscossione;
chiedevano pertanto il rigetto delle domande attoree, ivi compresa quella cautelare, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Ancora, con comparsa di risposta depositata in data 6/6/2024, si costituiva in giudizio anche il (Corte di Appello di Messina - Ufficio Controparte_7
Recupero Crediti), chiedendo parimenti il rigetto della domanda attorea.
Proponevano inoltre intervento volontario ex art. 105 c.p.c., con atto depositato in data 27/9/2023, (c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_2 [...]
, nonché con atto depositato in data 8/10/2025, tutti CP_3 Controparte_4
destinatari della medesima pretesa di pagamento quali condebitori solidali, facendo valere i medesimi motivi di opposizione proposti dal ricorrente principale Parte_1
(c.f.: ).
[...] CodiceFiscale_1
Dopo alcuni differimenti, la causa veniva rinviata all'udienza del 17/12/2025, previa la concessione dei termini previsti dall'art. 281 quinquies c.p.c. precedentemente disposta con ordinanza del 6/2/2025, e viene oggi definita sulla base delle seguenti RAGIONI DELLA DECISIONE
In primo luogo occorre procedere alla qualificazione giuridica dei motivi di opposizione proposti dal ricorrente principale, evidenziandosi che le doglianze inerenti la mancata notifica degli atti sottostanti la cartella di pagamento e la carenza di motivazione di quest'ultima, non essendo attinenti al diritto sostanziale del creditore a procedere in via esecutiva, ma alla validità di un atto del procedimento preesecutivo, vanno ricondotti nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
L'ulteriore doglianza riguardante l'infondatezza della pretesa, costituisce invece - in tutta evidenza - una ragione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto attiene al diritto sostanziale del creditore a procedere in via esecutiva.
Ciò posto, in primo luogo va osservato che secondo consolidata giurisprudenza (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. III 28/12/2023 n. 36324 e Cass. Civ. Sez. III 7/3/2023
n. 6779) la sospensione feriale dei termini processuali non si applica, in ogni loro fase e grado, ai giudizi di opposizione esecutiva;
nella fattispecie, essendo stata la cartella di pagamento impugnata notificata in data 14/7/2023, i motivi che costituiscono opposizione agli atti esecutivi sono manifestamente tardivi (essendo stato il ricorso introduttivo depositato in data 4/9/2023, e quindi ben oltre il termine previsto dalla medesima disposizione codicistica), e come tali inammissibili, dato che il termine di venti giorni per la presentazione dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c. è un termine decadenziale, il cui mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
L'ulteriore motivo di doglianza, con il quale si deduce che la pena pecuniaria comminata con ordinanza della Corte di Appello di Messina del 21/12/2017 sarebbe stata travolta dalla successiva sentenza n. 712/2018 della medesima Corte, è invece infondato e deve pertanto essere disatteso.
La questione centrale che al riguardo viene in rilievo attiene alla natura giuridica della pena pecuniaria di € 1.000,00 comminata con la richiamata ordinanza del
21/12/2017, ed al suo rapporto con la successiva compensazione delle spese processuali disposta con la ridetta sentenza n. 712/2018.
Contrariamente a quanto sostenuto sia dal ricorrente principali che dagli intervenuti, la pena pecuniaria comminata ai sensi del terzo comma dell'art. 283 c.p.c. (a norma del quale “…Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio…”) ha natura autonoma e distinta rispetto alle spese processuali e non viene in alcun modo travolta dalla compensazione di queste ultime;
le sanzioni pecuniarie processuali, infatti, hanno carattere autonomo rispetto alle spese di lite (che non hanno natura sanzionatoria, ma sono una conseguenza legale ed obiettiva della soccombenza e seguono pertanto un regime giuridico autonomo e differenziato rispetto alle prime).
Ne consegue che la pronuncia inerente le sanzioni conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa di revoca contenuta nella sentenza di merito, ciò che non si è verificato nella fattispecie;
la distinzione tra spese processuali e sanzioni pecuniarie, del resto, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente affermato l'autonomia delle sanzioni medesime (cfr. sul punto, tra le più recenti, Cass. Pen. Sez.
III 17/10/2025 n. 34170).
Nel caso di specie, la pena pecuniaria è stata comminata per l'inammissibilità dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e costituisce pertanto una sanzione autonoma che non va confusa con la successiva regolamentazione delle spese processuali tra le parti;
la successiva compensazione delle spese disposta dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n. 712/2018 ha riguardato esclusivamente le spese di lite e non ha pertanto inciso sulla validità e sull'esigibilità della pena pecuniaria precedentemente comminata, che non è stata revocata con la sentenza che ha definito il giudizio .
Ciò osservato quanto alle domande spiegate in via principale, con riferimento all'intervento adesivo autonomo proposto da (c.f.: Parte_1 [...]
) e da con atto depositato il 27/9/2023, con il quale C.F._2 Controparte_3
vengono fatti valere i medesimi motivi di opposizione proposti dal ricorrente
[...]
(c.f.: ), richiedendo una pronuncia specifica Parte_1 CodiceFiscale_1
sui diritti dagli stessi fatti valere.
Va osservato, in primis, che la cartella di pagamento (contrassegnata con il n. 29520230027048632002) emessa nei confronti (c.f.: Parte_1 [...]
) è stata notificata in data 8/9/2023, come utilmente documentato in C.F._2
atti; di contro la cartella di pagamento (distinta con il n. 29520230027048632001) emessa nei confronti di , è stata asseritamente notificata in data Controparte_3
14/9/2023, senza che però risulti prodotto alcun documento dal quale tale circostanza possa trovare conferma.
Sul punto va evidenziato che l'opponente non può limitarsi ad allegare la data di notifica (od in genere della conoscenza) dell'atto impugnato, dovendo invece fornire idonea prova della stessa, e ciò in quanto, diversamente ragionando, risulterebbe vanificata la prescritta perentorietà del termine di cui all'art. 617 c.p.c., la cui osservanza deve essere pacificamente vagliata, anche d'ufficio, in via pregiudiziale rispetto al merito delle domande proposta;
al riguardo la Corte di Cassazione ha infatti condivisibilmente affermato che “…colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione...” (cfr. in termini Cass. Civ. Sez. III 20/4/2017 n. 9962; conf. ex multis Cass. Civ. Sez III 13/8/2015 n. 16780 e Cass. Civ. Sez. III 9/5/2012
n. 7051). Va pertanto dichiarata la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta da , mentre deve procedersi all'esame nel merito degli Controparte_3
stessi con riferimento alla posizione di (c.f.: Parte_1 C.F._2
).
[...]
Tali motivi non sono tuttavia fondati;
come infatti correttamente evidenziato al riguardo dalla difesa erariale, il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008), ed in particolare il suo art. 52, ha eliminato la fase di redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario previsto dall'art. 212 del D.P.R.
115/2002, modificando la procedura di riscossione delle pene pecuniarie esigibili a seguito del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge il relativo obbligo.
La nuova disciplina prevede che, a cura dell'agente della riscossione, siano notificate al debitore una comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e la contestuale cartella di pagamento con l'intimazione ad adempiere entro i venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine, con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, e tale adempimento nella fattispecie è stato correttamente posto in essere.
In ipotesi analoga, peraltro, la giurisprudenza ha ritenuto che “…in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 che ha modificato l'art. 227-ter del d.P.R.
n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento previsto dall'art. 212 del medesimo decreto, dovendo ritenersi abrogata tale previsione …” (Cass. Civ. Sez. III 26/6/2023 n.18238), e tale principio è estensibile alle pene pecuniarie.
In particolare la Suprema Corte, nell'esaminare specificamente la questione, ha statuito che nel "…procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla , di cui all'art. 227-ter del Controparte_8 d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 30 gennaio 2019, n. 2553, Rv. 652486-01; e per citare solo le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 3 febbraio 2022, n. 3287; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2470; Cass. Sez. 3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2469; Cass. Sez.
3, ord. 27 gennaio 2022, n. 2467; Cass. Sez. 3, ord. 15 dicembre 2021, n. 40255, pronunce tutte non massimate). Conseguentemente deve darsi ulteriore seguito al principio secondo cui, allorché si contesti la validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, è necessario che l'opponente
"alleghi lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali sottesi alla cartella, contenenti le ragioni dei crediti", dovendo costui, altresì, spiegare quale sia,
"in concreto, la lesione del diritto di difesa subita per questo motivo nell'opporsi", ovvero quale sia "l'ulteriore deduzione che in quella sede" egli potrebbe svolgere
"dopo la migliore conoscenza delle statuizioni, invece assunta come inibita" (Cass.
Sez. 6-3, ord. 4 marzo 2022, n. 7234, Rv. 664443-01). Da quanto precede emerge, dunque, che l'onere di motivazione della cartella per pagamento di spese di giustizia deve ritenersi soddisfatto con l'indicazione degli "elementi minimi" sui quali si fondi la pretesa, non occorrendo affatto quella motivazione specifica, ritenuta, invece, necessaria dalla sentenza qui impugnata, la quale ha omesso di indicare quale fosse la lesione del diritto di difesa lamentata dall'opponente…” (cfr. in termini Cass. Civ.
Sez. III 2/3/2023 n. 6240).
Ne consegue che anche l'eccezione inerente la presunta carenza di motivazione della cartella di pagamento risulta infondata, dato che la cartella di pagamento contiene infatti tutti gli elementi identificativi necessari, facendo espresso riferimento agli "atti giudiziari anno 2017" e riportando l'importo di € 1.000,00 corrispondente alla pena pecuniaria comminata con l'ordinanza del 21/12/2017; come emerge dalla documentazione prodotta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'Ufficio Recupero
Crediti della Corte di Appello di Messina ha inoltre regolarmente trasmesso ad la nota A1 n. 000872/2019 con la relativa documentazione Controparte_2
allegata, successivamente integrata con nota B n. 000889/2023.
Con riferimento all'unico motivo che coinvolge la dovutezza o meno della pena pecuniaria comminata, va invece ribadito quanto sopra argomentato in riferimento all medesima domanda avanza dal ricorrente in via principale.
Avuto riguardo, infine, all'intervento proposto da con atto Controparte_4
depositato in data 8/10/2025, va parimenti rilevato che la stessa, quanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi - rubricati sul 1), 2) e 3) nel predetto atto di intervento
- non ha idoneamente provato (come era sua onere a tenore della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) la data di ricezione della cartella contraddistinta dal n. 29520230027048632003, essendosi limitata ad affermarne il ricevimento in data
20/9/2025 senza che tale circostanza di fatto sia idoneamente provata dall'avviso di ricevimento prodotto (ove si legge unicamente la data di spedizione del 29/8/2025 e non anche quella di ricezione), e pertanto tali motivi sono inammissibili;
quanto invece all'unico motivo che coinvolge la dovutezza o meno della pena pecuniaria comminata, ne va nuovamente ribadita l'infondatezza per le ragioni già esposte.
Alle superiori statuizioni, ed all'esito della causa integralmente favorevole alle parti convenute, deve coerentemente conseguire la condanna al rimborso delle spese di lite a carico di ciascuno dei soccombenti, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c.; tali spese vanno determinate (avuto riguardo all'importo riportato nelle cartelle di pagamento opposte, e quindi al valore della controversia rientrante nella prima fascia andante sino ad € 1.100,00) - applicando i parametri medi previsti dalla Tab. 2 allegata al D.M. 147/2022 - in complessivi € 662,00 per ciascuno di convenuti ed , mentre Controparte_2 Controparte_6 nessun rimborso spetta in favore del , in quanto Controparte_7
quest'ultimo si è costituito in giudizio senza che ne avesse alcun interesse per non essere stato chiamato in causa né dal ricorrente principale, né dagli intervenuti
(avendo l'uno e gli altri, infatti, espressamente precisato di chiamare in giudizio il
“ , Corte di Appello di Messina e Controparte_9 Controparte_10
per esso, ”), oltre rimborso forfettario spese generali nella Controparte_11
misura del 15% (per la sola non spettando tale rimborso Controparte_2
alla parte difesa dall'Avvocatura erariale), ed altri accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 3448/2023
R.G.A.C. promosso da (c.f.: ) nei confronti Parte_1 CodiceFiscale_1
dell e di con ricorso depositato Controparte_6 Controparte_2
in data 4/9/2023, e con l'intervento volontario di (c.f.: Parte_1 [...]
), e , così provvede: C.F._2 Controparte_3 Controparte_4
1. dichiara inammissibili ed infondate le domande proposte sia dal ricorrente principale che da tutti gli intervenuti, confermando la validità e l'efficacia delle cartelle esattoriali impugnate;
2. condanna (c.f.: ) al pagamento delle Parte_1 CodiceFiscale_1
spese processuali in favore di e dell Controparte_2 [...]
, che liquida per ciascuna di tali parte convenute in Controparte_6
€ 662,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (per la sola , ed altri accessori di legge se dovuti;
Controparte_2
3. condanna in solido (c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_2 [...]
al pagamento delle spese processuali in favore di CP_3 Controparte_2
e dell , che liquida per ciascuna di tali
[...] Controparte_6
parte convenute in € 662,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (per la sola , ed altri accessori di legge Controparte_2
se dovuti;
4. condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_4
di e dell , che liquida Controparte_2 Controparte_6
per ciascuna di tali parte convenute in € 662,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (per la sola , ed Controparte_2
altri accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina il 19/12/2025
Il Giudice avv. Carmela Barbaro