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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1389/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1490/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 454/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 3
e pubblicata il 08/09/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ02E400341 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2025 depositato il
31/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Il difensore degli appellati insiste nelle svolte controdeduzionei come evidenziate in via principale e subordinata e chiede la condanna dell'Ufficio alle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso notificato il 07.03.2022, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, a seguito di controllo della posizione fiscale della società Società_1 s.a.s., accertava, per l'anno di imposta 2016: a) il reddito di impresa, rideterminando in € 2.654,00 la perdita di impresa a fronte della perdita dichiarata di € 73.549,00; b) una maggiore IVA per € 15.597,00, in relazione a talune operazioni imponibili non documentate e non dichiarate per € 70.895,00; c) in € 3.506,00 il valore della produzione rilevante ai fini della base imponibile a fronte di un valore negativo dichiarato in € 74.401,00 e d) irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria in € 21.055,95.
Con sentenza n. 454/2023 del 02.03.2023, depositata il 08.09.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Ragusa, in accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata dai soci ricorrenti, Resistente_2 e Resistente_1, rispettivamente, socio accomandatario e socio accomandante della società Società_1
s.a.s., cessata a far data dal 17.01.2017, annullava l'impugnato avviso, perché decaduto, l'Ufficio, dall'azionata pretesa, ai sensi dell'art. 28, D. Lgs. n.175 del 21.11.2014, essendo già trascorsi, al momento della notifica dello stesso, cinque anni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese e compensava tra le parti le spese di giudizio.
L' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, ha proposto appello, insistendo nella legittimità dell'impugnato avviso di accertamento, atteso che, delle maggiori imposte accertate nei confronti della cessata Società_1 s.a.s., erano chiamati a rispondere i singoli soci, ha chiesto, pertanto, in riforma della appellata sentenza, rigettarsi l'avverso ricorso e confermarsi l'avviso impugnato, con la condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.
In sede di controdeduzioni e successiva memoria illustrativa, gli appellati, eccepita, in via pregiudiziale, la inammissibilità, perché nuovo, del rilievo sulla pretesa responsabilità personale dei soci, una volta cessata la società, hanno insistito, nel merito, sui motivi di illegittimità dell'impugnato avviso sollevati con il ricorso introduttivo ed hanno chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con le spese.
Alla pubblica udienza del 21.03.2025, la causa, sulle conclusioni delle parti, si è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto nei termini di cui in appresso.
I. Sulla pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell'appello – Si è eccepito dagli appellati la inammissibilità, perché nuova, della censura mossa da ADE alla impugnata sentenza, per non aver considerato che delle obbligazioni tributarie accertate nei confronti della società, cessata da oltre cinque anni, erano chiamati a rispondere i singoli soci , la eccezione è infondata, atteso che il rilievo così sollevato dall'Ufficio, non costituisce un motivo nuovo addotto a sostegno dell'impugnato avviso, ma che si ritrova nello stesso avviso come conferma l'avvenuta notifica dello stesso non solo alla società ma anche ai singoli soci, così chiamati a rispondere dell'azionata pretesa finanziaria , così da aver dato causa alla impugnativa proposta dai suddetti soci.
La censura mossa dall'Ufficio, ammissibile, è, poi, fondata, si è, invero, precisato dalla Corte Suprema, che
“ai sensi dell'art. 2495 c.c., (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003), a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.” (Cass. civ., Sez.VI,20.12.2018, n.33087 e sentenze ivi richiamate Cass., Sez. U, n. 6070 del 2013; Cass.civ. n. 2444 /2017), nel caso di specie, pertanto, trattandosi di società di persone, rispondono comunque delle obbligazioni sociali, una volta cessata la società, sia il socio accomandatario in via solidale ed illimitata che il socio accomandante, questi, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (Cass. civ., Sez.VI, n.33087/2018 citata).
II. Sulla nullità dell'avviso impugnato – Non può neppure farsi questione di nullità dell'avviso di accertamento per preteso difetto di valida delega, avendo documentato l'Ufficio che, di siffatto potere, il funzionario sottoscrittore era stato investito con atto dispositivo n. 1/2022 depositato agli atti.
III.Nel merito – Legittimamente, dall'altra, l'Ufficio ha proceduto a detto accertamento in via induttiva a termini dell'art.39 , c.2°, lett.d), D.P.R. n.600/1973, non è, infatti, in discussione che i ricorrenti non abbiano documentato le rimanenze iniziali e finali dell'anno 2016 ed, in tale ipotesi, come si è precisato dalla Corte
Suprema, la mancata esibizione, da parte del contribuente, delle “distinte inventariali, contenenti le rimanenze di magazzino raggruppate per categorie omogenee (non già presenti nel libro inventari), è grave a tal punto da rendere inattendibile la contabilità, integrando perciò il presupposto che consente all'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento induttivo puro.” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/01/2025, n. 1861), accertamento induttivo cui l'Ufficio potrà ricorrere anche nella ipotesi di imprese minori soggette a regime contabilità semplificata , ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, essendo fatto obbligo alle stesse di indicare nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, distinguendo i beni per categorie omogenee e secondo quantità e valore delle singole categorie di beni in giacenza alla fine dell'esercizio ed i criteri di valutazione, così che e tale è la ipotesi di specie, la mancata presentazione di tali dettagli giustifica l'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione finanziaria (Cass.Civ., Sez.V, Ordinanza n.1861/2025 citata).
Nella specie, l'Ufficio ha accertato che si erano dichiarati ricavi per € 44.506,00 e si era dichiarata una perdita di impresa di € 73.549,00, a fronte di un totale costo del venduto di € 115.401,00, quale è dato dalle rimanenze iniziali all'anno 2016 di € 113.500,00, costituite dalle rimanenze finali all' anno 2015 e di altra merce acquistata, nell' anno 2016, per € 1.901,00, operazione, secondo l'Ufficio, che comprovava trattarsi di vendite effettuate sottocosto, non giustificata per trattarsi di rimanenze di magazzino, peraltro, neppure dettagliate, considerato, attesa l'attività esercitata dalla impresa, che trattavasi di prodotti non soggetti a rapida obsolescenza e tanto meno di merce deperibile, condizioni, secondo l'Ufficio, che sono indice di una antieconomicità dell' attività di impresa, non giustificata per trattarsi dell'ultimo anno di esercizio dell'attività ed in ragione dell'età anagrafica dei soci, peraltro, già pensionati.
I rilievi così mossi dall'Ufficio, fondati essenzialmente sulla antieconomicità delle contestate operazioni, non appaiono fondati.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, il solo rilievo inerente l'antieconomicità del rapporto costo/ricavi, non può ritenersi sufficiente a legittimare la valutazione dell'Ufficio e a sconfessare le scelte dell'impresa.
Nella specie, dinanzi alla contestazione dell'Ufficio, i ricorrenti hanno fornito le necessarie spiegazioni atte a giustificare quanto operato, trovando causa lo smobilizzo delle rimanenze 2015, nella particolare situazione di criticità oggettiva e soggettiva in cui versava la società, per operare, la stessa, in un contesto di progressivo peggioramento delle condizioni di mercato, per la necessità di smobilizzare i rimanenti prodotti che, seppure, come osserva ADE, non soggetti a rapida obsolescenza, potevano non reggere il confronto con i nuovi prodotti immessi nel mercato, sicchè la contestata operazione di vendita se non ebbe a coprire il costo del venduto, valse, comunque, ad arginare le perdite di un'attività che i soci, ormai di età avanzata e già pensionati, non intendevano più oltre proseguire e, per la quale, può ritenersi che non si siano prospettate altre più favorevoli soluzioni. Ne discende che l'impugnato avviso di accertamento per l'assorbente motivo che non può ravvedersi una operazione antieconomica nella sopradetta operazione di vendita, va, pertanto, annullato, accogliendosi il ricorso dei contribuenti.
Sulle spese di giudizio ne appare giustificata la compensazione tra le parti, tenuto conto, da un lato, che va accolto per quanto sopra, l'appello dell'Ufficio e riformata la impugnata sentenza per avere dichiarato inammissibile il cennato accertamento e, va tenuto conto, dall'altra, della infondatezza della azionata pretesa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio ed, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso dei contribuenti, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 21 marzo 2025 IL PRESIDENTE RELATORE
IS HI
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1490/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 454/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 3
e pubblicata il 08/09/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ02E400341 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 423/2025 depositato il
31/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Il difensore degli appellati insiste nelle svolte controdeduzionei come evidenziate in via principale e subordinata e chiede la condanna dell'Ufficio alle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso notificato il 07.03.2022, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, a seguito di controllo della posizione fiscale della società Società_1 s.a.s., accertava, per l'anno di imposta 2016: a) il reddito di impresa, rideterminando in € 2.654,00 la perdita di impresa a fronte della perdita dichiarata di € 73.549,00; b) una maggiore IVA per € 15.597,00, in relazione a talune operazioni imponibili non documentate e non dichiarate per € 70.895,00; c) in € 3.506,00 il valore della produzione rilevante ai fini della base imponibile a fronte di un valore negativo dichiarato in € 74.401,00 e d) irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria in € 21.055,95.
Con sentenza n. 454/2023 del 02.03.2023, depositata il 08.09.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Ragusa, in accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata dai soci ricorrenti, Resistente_2 e Resistente_1, rispettivamente, socio accomandatario e socio accomandante della società Società_1
s.a.s., cessata a far data dal 17.01.2017, annullava l'impugnato avviso, perché decaduto, l'Ufficio, dall'azionata pretesa, ai sensi dell'art. 28, D. Lgs. n.175 del 21.11.2014, essendo già trascorsi, al momento della notifica dello stesso, cinque anni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese e compensava tra le parti le spese di giudizio.
L' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, ha proposto appello, insistendo nella legittimità dell'impugnato avviso di accertamento, atteso che, delle maggiori imposte accertate nei confronti della cessata Società_1 s.a.s., erano chiamati a rispondere i singoli soci, ha chiesto, pertanto, in riforma della appellata sentenza, rigettarsi l'avverso ricorso e confermarsi l'avviso impugnato, con la condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.
In sede di controdeduzioni e successiva memoria illustrativa, gli appellati, eccepita, in via pregiudiziale, la inammissibilità, perché nuovo, del rilievo sulla pretesa responsabilità personale dei soci, una volta cessata la società, hanno insistito, nel merito, sui motivi di illegittimità dell'impugnato avviso sollevati con il ricorso introduttivo ed hanno chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con le spese.
Alla pubblica udienza del 21.03.2025, la causa, sulle conclusioni delle parti, si è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto nei termini di cui in appresso.
I. Sulla pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell'appello – Si è eccepito dagli appellati la inammissibilità, perché nuova, della censura mossa da ADE alla impugnata sentenza, per non aver considerato che delle obbligazioni tributarie accertate nei confronti della società, cessata da oltre cinque anni, erano chiamati a rispondere i singoli soci , la eccezione è infondata, atteso che il rilievo così sollevato dall'Ufficio, non costituisce un motivo nuovo addotto a sostegno dell'impugnato avviso, ma che si ritrova nello stesso avviso come conferma l'avvenuta notifica dello stesso non solo alla società ma anche ai singoli soci, così chiamati a rispondere dell'azionata pretesa finanziaria , così da aver dato causa alla impugnativa proposta dai suddetti soci.
La censura mossa dall'Ufficio, ammissibile, è, poi, fondata, si è, invero, precisato dalla Corte Suprema, che
“ai sensi dell'art. 2495 c.c., (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003), a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.” (Cass. civ., Sez.VI,20.12.2018, n.33087 e sentenze ivi richiamate Cass., Sez. U, n. 6070 del 2013; Cass.civ. n. 2444 /2017), nel caso di specie, pertanto, trattandosi di società di persone, rispondono comunque delle obbligazioni sociali, una volta cessata la società, sia il socio accomandatario in via solidale ed illimitata che il socio accomandante, questi, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (Cass. civ., Sez.VI, n.33087/2018 citata).
II. Sulla nullità dell'avviso impugnato – Non può neppure farsi questione di nullità dell'avviso di accertamento per preteso difetto di valida delega, avendo documentato l'Ufficio che, di siffatto potere, il funzionario sottoscrittore era stato investito con atto dispositivo n. 1/2022 depositato agli atti.
III.Nel merito – Legittimamente, dall'altra, l'Ufficio ha proceduto a detto accertamento in via induttiva a termini dell'art.39 , c.2°, lett.d), D.P.R. n.600/1973, non è, infatti, in discussione che i ricorrenti non abbiano documentato le rimanenze iniziali e finali dell'anno 2016 ed, in tale ipotesi, come si è precisato dalla Corte
Suprema, la mancata esibizione, da parte del contribuente, delle “distinte inventariali, contenenti le rimanenze di magazzino raggruppate per categorie omogenee (non già presenti nel libro inventari), è grave a tal punto da rendere inattendibile la contabilità, integrando perciò il presupposto che consente all'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento induttivo puro.” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/01/2025, n. 1861), accertamento induttivo cui l'Ufficio potrà ricorrere anche nella ipotesi di imprese minori soggette a regime contabilità semplificata , ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, essendo fatto obbligo alle stesse di indicare nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, distinguendo i beni per categorie omogenee e secondo quantità e valore delle singole categorie di beni in giacenza alla fine dell'esercizio ed i criteri di valutazione, così che e tale è la ipotesi di specie, la mancata presentazione di tali dettagli giustifica l'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione finanziaria (Cass.Civ., Sez.V, Ordinanza n.1861/2025 citata).
Nella specie, l'Ufficio ha accertato che si erano dichiarati ricavi per € 44.506,00 e si era dichiarata una perdita di impresa di € 73.549,00, a fronte di un totale costo del venduto di € 115.401,00, quale è dato dalle rimanenze iniziali all'anno 2016 di € 113.500,00, costituite dalle rimanenze finali all' anno 2015 e di altra merce acquistata, nell' anno 2016, per € 1.901,00, operazione, secondo l'Ufficio, che comprovava trattarsi di vendite effettuate sottocosto, non giustificata per trattarsi di rimanenze di magazzino, peraltro, neppure dettagliate, considerato, attesa l'attività esercitata dalla impresa, che trattavasi di prodotti non soggetti a rapida obsolescenza e tanto meno di merce deperibile, condizioni, secondo l'Ufficio, che sono indice di una antieconomicità dell' attività di impresa, non giustificata per trattarsi dell'ultimo anno di esercizio dell'attività ed in ragione dell'età anagrafica dei soci, peraltro, già pensionati.
I rilievi così mossi dall'Ufficio, fondati essenzialmente sulla antieconomicità delle contestate operazioni, non appaiono fondati.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, il solo rilievo inerente l'antieconomicità del rapporto costo/ricavi, non può ritenersi sufficiente a legittimare la valutazione dell'Ufficio e a sconfessare le scelte dell'impresa.
Nella specie, dinanzi alla contestazione dell'Ufficio, i ricorrenti hanno fornito le necessarie spiegazioni atte a giustificare quanto operato, trovando causa lo smobilizzo delle rimanenze 2015, nella particolare situazione di criticità oggettiva e soggettiva in cui versava la società, per operare, la stessa, in un contesto di progressivo peggioramento delle condizioni di mercato, per la necessità di smobilizzare i rimanenti prodotti che, seppure, come osserva ADE, non soggetti a rapida obsolescenza, potevano non reggere il confronto con i nuovi prodotti immessi nel mercato, sicchè la contestata operazione di vendita se non ebbe a coprire il costo del venduto, valse, comunque, ad arginare le perdite di un'attività che i soci, ormai di età avanzata e già pensionati, non intendevano più oltre proseguire e, per la quale, può ritenersi che non si siano prospettate altre più favorevoli soluzioni. Ne discende che l'impugnato avviso di accertamento per l'assorbente motivo che non può ravvedersi una operazione antieconomica nella sopradetta operazione di vendita, va, pertanto, annullato, accogliendosi il ricorso dei contribuenti.
Sulle spese di giudizio ne appare giustificata la compensazione tra le parti, tenuto conto, da un lato, che va accolto per quanto sopra, l'appello dell'Ufficio e riformata la impugnata sentenza per avere dichiarato inammissibile il cennato accertamento e, va tenuto conto, dall'altra, della infondatezza della azionata pretesa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio ed, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso dei contribuenti, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 21 marzo 2025 IL PRESIDENTE RELATORE
IS HI