TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 340
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancanza del presupposto di diniego espresso o silenzio-rigetto sull'istanza di accesso

    L'amministrazione ha accolto l'istanza di accesso entro i 30 giorni previsti dalla legge, indicando una data specifica per l'esibizione dei documenti. Pertanto, non sussiste né un provvedimento di diniego espresso né la formazione del silenzio-rigetto, elementi necessari per l'ammissibilità del ricorso ex art. 116 c.p.a.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di ius postulandi nelle contestazioni sulla legittimità della sanzione disciplinare e sulla domanda risarcitoria

    Le contestazioni relative alla legittimità della sanzione disciplinare e la domanda risarcitoria eccedono l'ambito del ricorso per accesso agli atti (art. 116 c.p.a.) e sono inammissibili per difetto dello ius postulandi del ricorrente, che non può agire autonomamente in queste materie senza il ministero di un difensore. Inoltre, non è stato dimostrato un atto o comportamento amministrativo illecito che giustifichi la domanda risarcitoria.

  • Inammissibile
    Domanda risarcitoria inammissibile per difetto di ius postulandi e assenza di illecito amministrativo

    La domanda risarcitoria è inammissibile sia per difetto dello ius postulandi del ricorrente, sia perché non è stato accertato alcun atto o comportamento amministrativo illecito che possa fondare tale richiesta, dato l'esito del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 340
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 340
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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