Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio da sé medesimo degli artt. 22 comma 1 e 23 c.p.a., con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria e Istituto Tecnico Commerciale “G. Marconi” di Siderno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'accertamento
del diritto all'esibizione e all'estrazione di copia integrale dei verbali del Consiglio di Classe del -OMISSIS-richiesti con istanza dell’11-12 gennaio 2026 con risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria e dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Marconi” di Siderno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. CO OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1-Con atto notificato l’11.2.2026 e depositato in pari data -OMISSIS- ha presentato ricorso ex art. 116 c.p.a. per l'accertamento del suo diritto all'esibizione ed estrazione di copia integrale dei verbali del Consiglio di Classe dell’Istituto Commerciale “Marconi” di Siderno del -OMISSIS- e di ogni atto presupposto relativo alla sanzione disciplinare prot. -OMISSIS-, rappresentando che -avendo l’Amministrazione scolastica riscontrato l’istanza di accesso dell’11.1.2026 solo in data 4.2.2026 (nota prot. -OMISSIS-) fissando l’appuntamento per l’ostensione nella data del 10.2.2026- la collocazione della data indicata per l’accesso alla vigilia del deposito del presente ricorso configurerebbe una situazione di incertezza e tardiva difesa con compressione dei tempi tecnici per una piena tutela giurisdizionale nel senso che, qualora l'accesso venisse ulteriormente negato in tale data con rinvii verbali, sarebbe integrata definitivamente un’ipotesi di silenzio-rigetto.
Il ricorrente ha altresì ribadito la propria condotta eccellente e l’illogicità della sanzione applicata dall’Istituto scolastico, per cui chiede anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della lesione della sua dignità personale e professionale.
2-In data 6.3.2026 si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria e l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Marconi” di Siderno.
3- In data 24.3.2026 l’amministrazione resistente ha depositato la nota di riscontro all’istanza di accesso del 4.2.2026 e i documenti oggetto di richiesta di accesso.
4-In data 21.3.2026 e 25.3.2026 il ricorrente ha depositato distinte memorie nelle quali ha contestato il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti relativamente al predetto verbale del Consiglio di Classe posto a base della sanzione disciplinare irrogatagli.
5-Con memoria depositata il 28.3.2026 le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità sia del ricorso avverso l’accesso per carenza dei relativi presupposti sia dell’ulteriore domanda risarcitoria per difetto dello ius postulandi , deducendo comunque l’infondatezza del ricorso stesso.
6-In data 29.3.2026 il ricorrente ha depositato note difensive.
7- Alla camera di consiglio del 15.4.2026 il ricorso è stato tratto in decisione.
8- Il ricorso è manifestamente inammissibile.
9- L’art. 116 comma 1 c.p.a. inquadra il ricorso come diretto avverso le determinazioni ovvero il silenzio serbato sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi forgiando un giudizio calibrato non sull’atto ma sul rapporto, nel senso che il giudice non si limita a verificare l'esistenza di vizi del provvedimento che abbia negato e/o limitato l'accesso ma deve a monte verificare se sussistano concretamente i requisiti richiesti dalla legge.
In tale ottica, tra i presupposti per l’esercizio dell’azione ex art. 116 c.p.a. vi sono la reiezione, anche solo parziale, dell’istanza di accesso ovvero l’infruttuoso decorso del termine di legge -pari a 30 giorni- dalla presentazione della domanda e conseguenziale formazione del silenzio-rigetto.
Dal canto suo, l’art. 7 del D.P.R. n. 184 del 2006, recante “ Accoglimento della richiesta e modalità di accesso ” dispone che “ 1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. 3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. […]” .
10- Nel caso controverso, a fronte di un’istanza presentata in data 11.1.2026 ed integrata il successivo 12.1.2026 con la produzione del documento di identità del ricorrente, il successivo 4.2.2026 l’amministrazione ha comunicato al ricorrente che questi o un suo delegato avrebbero potuto prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti presso i locali adibiti a segreteria alunni dell’Istituto in data 10.2.2026 dalle ore 12,00 alle ore 13,00 e il rilascio di copie sarebbe stato soggetto al pagamento dei costi di riproduzione per come ivi indicato.
In sostanza, l’amministrazione ha provveduto, nel termine di 30 giorni assegnatole dalla legge e prima ancora della stessa notifica del ricorso, ad accogliere l’istanza di accesso presentata dal ricorrente, indicando anche giorno, ora e sede per l’esibizione della documentazione, come consentito dalla normativa vigente, ragion per cui difetta in radice il presupposto di ammissibilità del ricorso, non sussistendo né un provvedimento di diniego (anche parziale) espresso né la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso.
11- Quanto poi alla congruità della tempistica indicata dall’amministrazione scolastica per l’esibizione della documentazione richiesta e il rilascio di copia, le contestazioni del ricorrente -ossia l’asserita coincidenza temporale della data fissata per l’accesso dall’Istituto Scolastico (10.2.2026) con la data di deposito del ricorso che, a suo avviso, avrebbe potuto determinare incertezza e tardiva difesa nel caso di mancata esibizione dei documenti richiesti- sono prive di fondamento.
In primo luogo, la questione sollevata dal ricorrente non ha ragion d’essere, non risultando dal tenore del riscontro dell’amministrazione che essa abbia opposto alcuna esclusione, anche solo parziale, all’accesso agli atti richiesti dal ricorrente, ragion per cui ogni eventuale controversia avrebbe potuto attenere, a tutto concedere, le sole modalità esecutive, ma non anche al riconoscimento della spettanza del diritto di accesso agli atti richiesti, già avvenuto.
Ma anche a prescindere da tale dato, l’enunciata coincidenza tra la data di ostensione e la data di notifica (da cui discende il termine per il deposito) del ricorso è dipesa unicamente dalla libera scelta del ricorrente che ha scelto per notificare il ricorso la data dell’11.2.2026, quando già era a conoscenza dell’accoglimento dell’accesso e della data prevista per l’ostensione.
Tale data, si precisa, non era necessitata, dal momento che:
-) ipotizzando, a tutto concedere, che l’atto lesivo fosse da individuarsi nel riscontro dell’amministrazione, il ricorrente avrebbe avuto 30 giorni di tempo per impugnarlo a decorrere dal 4.2.2026, e dunque termine fino al 6.3.2026, ben oltre cioè la tempistica individuata dalla scuola per l’accesso;
-) ove la questione fosse invece posta in termini di silenzio-rigetto sull’istanza di accesso esso, a tutto concedere, si sarebbe formato il 10.2.2026 (atteso che il perfezionamento dell’istanza, completa di documento di identità, è avvenuto con pec del 12.1.2026) e dal giorno successivo sarebbe decorso il termine decadenziale di 30 giorni per proporre ricorso, che, a sua volta, sarebbe spirato il 13.3.2026.
In un caso come nell’altro nulla è da imputare all’amministrazione scolastica ma a determinazioni volontarie del ricorrente.
Per completezza -e pur attenendo, si ripete, tale profilo al concreto esercizio dell’accesso e non anche al suo riconoscimento- dalle allegazioni in atti non risulta neanche che il ricorrente abbia sollevato all’amministrazione scolastica impedimenti a recarsi presso gli uffici di segreteria alunni nel giorno e orario indicato per l’accesso, ovvero abbia chiesto un differimento o un’anticipazione della data di ostensione dei documenti richiesti.
12- Quanto poi alle ulteriori contestazioni, contenute negli scritti difensivi, attinenti la legittimità dell’operato dell’amministrazione a mezzo della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, esse oltrepassano il perimetro del ricorso ex art. 116 c.p.a. e sono inammissibili per difetto di ius postulandi del ricorrente, il quale, per il combinato disposto degli artt. 22 comma 1 e 23 c.p.a., è legittimato a difendersi in proprio unicamente nel primo grado del giudizio in materia di accesso agli atti, senza che ciò comporti un’indebita estensione alle differenti contestazioni inerenti in generale alla legittimità dell’azione amministrativa, attratte invece all’ordinario giudizio di legittimità nell’ambito del quale l’interessato può agire in giudizio con il necessario ministero del difensore.
13- La domanda risarcitoria è parimenti inammissibile essenzialmente per difetto dello ius postulandi del ricorrente oltre che stante l’esito dell’azione proposta dal ricorrente ex art. 116 c.p.a., da cui non è dato evincere alcun atto o comportamento amministrativo illecito.
14- Le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
La manifesta inammissibilità del ricorso (ex art. 126 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) comporta il definitivo rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente.
Quanto poi alla domanda di esenzione dal contributo unificato, essa è in ogni caso inammissibile, in quanto non delibabile nel giudizio amministrativo e la questione appartiene alla giurisdizione tributaria, rientrando la stessa nel perimetro delineato dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui “ Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati ”, essendo pacifica la natura di tributo del contributo unificato (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 19.7.2024, n. 887).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Rigetta in via definitiva la richiesta di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER CE, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
CO OT, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| CO OT | ER CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.