Articolo 13 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 12Articolo 14
Versione
29 dicembre 1995
Art. 13. (Contributi agli enti locali) 1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonche' per le misure previste nei piani di risanamento.
2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo, e' data priorita' ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1995