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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.6770/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.6770/2023 promossa da
(C.F. ), Società con Socio unico, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, dott.ssa elettivamente domiciliata in VIA Parte_2
FATEBENEFRATELLI 15, MILANO, presso lo studio dell'avv. MICHELE CALLERI, rappresentata e difesa, per procura notarile allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv.
VALSECCHI FRANCESCO ) VIA CESARE BECCARIA 84 ROMA C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
C.F./P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante in carica Controparte_1 P.IVA_2
sig. , elettivamente domiciliato in VIA MEDINA 63, NAPOLI, presso lo studio Parte_3 dell'avv. MONTEMURRO FRANCESCO ( ), che lo rappresenta e difende per C.F._2
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. ANDREA PELELLA
) C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui al presente atto, revocare il decreto ingiuntivo n.20757/2022 del 30.12.2022 e comunque pagina 1 di 7 dichiarare che nulla deve a Con vittoria di spese, competenze e Parte_1 Controparte_1
onorari di lite.
Per il convenuto opposto:
In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 20757/2022 emesso in data 30.12.2022 dal Tribunale di Milano;
rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile e comunque destituita di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.20757/2022 emesso in data 30.12.2022 dal
Tribunale di Milano. In ogni caso, vittoria di spese di giudizio e compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 10.02.2023 la ha opposto il Parte_1
decreto ingiuntivo n.20757/2022, del 30.12.2022, notificato in data 04.01.2023, a cura del ricorrente qui opposto, concludendo come in epigrafe. Controparte_1
Costituitasi con comparsa depositata in data 15.06.23, l'opposta ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto in parola.
Concessa, all'udienza del 18.07.2023, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo anzidetto, limitatamente al minor importo capitale di euro 273.463,07, la causa, istruita per via documentale, è passata in decisione all'udienza del 18.09.2024, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso su ricorso di , con sede in Milano, per la ripetizione CP_1 dell'importo versato ad per addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel Parte_1 biennio 2010/2011, in relazione all'energia elettrica erogata dall'opponente all'opposta presso i POD allocati negli oltre duecento punti vendita dell'opposto in tutta Italia, sul presupposto dell'illegittimità della normativa statale istitutiva dell'imposta in parola, cioè dell'art.6 DL n.511/1988 -convertito in L.
n.20/1989 -per contrarietà al diritto eurounitario.
Ciò posto, osserva questo giudice che la domanda attorea è infondata e deve, perciò, essere respinta.
A seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE, dell'11.04.2024, in causa C-316/22, questo giudice ha maturato, per così dire, un revirement di giurisprudenza, nel senso che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le ragioni illustrate nelle proprie sentenze, n.5402/2024 del 24.05.2024, n.6342/2024, del 21.06.2024 -entrambe in tema di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica -e n.7922/2024, del 10.09.2024 -in tema di pagina 2 di 7 addizionale regionale alle accise sul gas -cui, ex art.118 disp. att. al codice di rito, è qui possibile rinviare, senz'altro obbligo di motivazione (in tema, Cass.n.29017/'21).
Giova, tuttavia, svolgere i seguenti ulteriori rilievi, tenuto conto dei successivi arresti in tema, sia della giurisprudenza di merito che di legittimità.
Con riguardo, anzitutto, alla questione -oggetto del primo dictum della sentenza CGUE dell'11 aprile
2024 -se l'articolo 288, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta (ivi, par.21), la Corte europea ha risposto nel senso che, “se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto” (ivi, par.24) e, altresì, che, “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale” (ivi, par.25) -l'altra ipotesi, che, qui, pacificamente non ricorre, in cui un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, è che “l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati” (ivi, par.27).
Orbene: diversamente dal caso, qui non ricorrente, in cui il contrasto abbia luogo tra norme interne e norme europee direttamente applicabili (cd efficacia verticale della direttiva) -nel qual caso il giudice procede a disapplicazione delle prime e applica le seconde -laddove si verifichi, come nel caso concreto, un contrasto tra norme interne e norme europee non direttamente applicabili (cioè, appunto, nel caso di controversie tra privati, in cui la direttiva non ha efficacia cd orizzontale) -il giudice deve sollevare questione di costituzionalità per contrasto con gli artt.11 e 117 Costituzione: “quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione europea prive di effetti diretti, occorre sollevare una questione di legittimità costituzionale, riservata alla esclusiva competenza di questa pagina 3 di 7 Corte, senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto europeo”; spetta, cioè, soltanto al Giudice delle leggi di valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario” (così Corte Costituzionale, sentenza n.269/2017, par.
5.1 del considerato in diritto).
Con riguardo, poi, alla portata delle sentenze CGUE interpretative della Direttiva comunitaria
2008/118/CE -così come per l'altra Direttiva pure rilevante, 92/12/CEE -non pare condivisibile l'affermazione per cui le pronunce della Corte di giustizia europea relative alle due Direttive hanno efficacia anche orizzontale nei rapporti tra privati.
Per un verso, infatti, le sentenze in parola hanno la finalità di interpretare la portata delle dette Direttive
-che, com'è noto, non hanno efficacia orizzontale -non anche quella di creare diritto ex novo, come sarebbe se le sentenze avessero efficacia precettiva più ampia rispetto alle Direttive medesime e, per altro verso, non pare di poter rinvenire alcuna pronuncia CGUE, interpretativa delle dette Direttive, adottata nell'ambito di una controversia tra privati -oltre alle sentenze citate nei precedenti arresti di questo giudice, sopra richiamati, anche le sentenze 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, 24 febbraio
2000, in causa C-434/97 e 9 marzo 2000, in causa C-437/97) (tutte relative alla Direttiva del 1992, in cui una delle parti è ente statale o, comunque, pubblico).
Non occorre, peraltro, qui sollevare, secondo questo giudice, questione di costituzionalità dell'art.6
D.L.n.511/'88, convertito in L.n.20/'89, per l'applicazione della norma in parola nella presente controversia tra privati, dato che il secondo dictum della CGUE nella più volte citata sentenza 11 aprile
2024, facendo applicazione del principio di effettività -cioè della tutela giurisdizionale effettiva, per cui alle azioni fondate sul diritto unionale si applicano i medesimi mezzi di ricorso e le medesime norme processuali disponibili per le azioni analoghe di natura puramente nazionale, e che si pone, insieme col principio di equivalenza, a limite all'autonomia procedurale degli stati membri -permette al somministrato di agire per condictio indebiti direttamente nei confronti dello Stato -cioè, dell'ente
Contr impositore, qui -rendendo non più necessario il previo passaggio, prima reputato indispensabile, della domanda al fornitore.
Giova ancora osservare che la Suprema Corte, con sentenza n.24373/'24, pubblicata in data
11.09.2024, sottolinea -ivi, punto 4, pagg.10-13 -che la decisione della Corte della Corte di giustizia europea, dell'11 aprile 2024, in causa C-316/22, “costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone…una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art.6, secondo comma, D.L. n.511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE”. pagina 4 di 7 Cont La Suprema Corte muove, a tal proposito, dal “principio di diritto, costantemente affermato dalla secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia “orizzontale” o diretta di una direttiva non attuata”, e, osservando che tale principio “ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia” nella causa C-316/22 (ivi, par.36), afferma che “l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo
Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di , in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa”.
Ebbene: la Suprema Corte, nell'arresto appena citato, evidenzia che il secondo dictum della decisione
CGUE 11 aprile 2024, attinente all'interpretazione del principio di effettività -laddove il Giudice europeo afferma che detto principio “osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico” in questione (cioè, appunto, l'addizionale) -rimuove la preclusione gravante sul consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dello Stato che siffatta imposta abbia adottato per via normativa.
Secondo la Suprema Corte, “la ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore”; sicché, “indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria -del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte CP_4 indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”, e “costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo”.
Ancora, con la pronuncia n.24208/'24, la Corte di Cassazione ha superato il proprio tradizionale orientamento, maturato nel 2019 (ex multis, Cass.n.15198/'19), secondo cui i rapporti tra fornitore e
Agenzia dogane e monopoli e tra fornitore e utente somministrato sono distinti e non interferiscono tra loro -nel senso che l'uno ha rilievo tributario e l'altro civilistico, senza che tra fornitore e consumatore sorga un rapporto di sostituzione dal momento che la rivalsa non è obbligatoria;
perciò, in caso di imposta in rivalsa indebitamente pagata, il consumatore finale non ha diritto di richiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Agenzia medesima.
Dopo la pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, la Suprema Corte afferma che anche quando il consumatore finale, estraneo al rapporto d'imposta, chiede al fornitore la ripetizione dell'indebito pagina 5 di 7 versato per imposta, ciò non fa sorgere nei confronti del consumatore medesimo alcun rapporto d'imposta, dato che la rivalsa resta sul piano civilistico del rapporto contrattuale;
dunque, il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per la restituzione di una quota indebita di corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere verso un soggetto, cioè l'Agenzia
Dogane e Monopoli che ha incamerato tale quota di corrispettivo a titolo d'imposta e che diviene legittimato passivo dell'azione di ripetizione d'indebito per il principio d'effettività applicato dalla
Corte di giustizia UE con la sentenza dell'aprile 2024 (così, Cass.n.24208/'24, citata).
Deriva da ciò che il fornitore -quale soggetto che riceve il pagamento ma non ne beneficia, poiché deve obbligatoriamente versare quanto riscosso per addizionale all'Agenzia dogane e monopoli, trattandosi di importo versato a titolo d'imposta, nel rapporto negoziale col consumatore finale -è, per la riscossione dell'addizionale, mero rappresentante dell'ente pubblico impositore, incaricato della riscossione dell'imposta, sicché l'azione di ripetizione d'indebito -dopo la pronuncia CGUE dell'aprile
2024, che ha rimosso il divieto per il consumatore finale di agire direttamente nei confronti di CP_2
può essere proposta soltanto nei confronti del rappresentato, quale unico effettivo beneficiario dell'imposta, essendo divenuto, per contro, il fornitore carente di legittimazione passiva.
I rilievi che precedono valgono in tutta evidenza ad assorbire senz'altro tutte le ulteriori questioni.
In punto spese processuali, infine, trattandosi di questione giuridica nuova, soprattutto per i rilevanti mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per la totale compensazione delle medesime tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n.20757/2022, del 30.12.2022, emesso in favore di e respinge la domanda di Controparte_1
condanna del convenuto opposto alla ripetizione dell'importo di euro 575.386,40, oltre interessi moratori come da domanda monitoria, versato da per addizionale provinciale CP_1 all'accisa sull'energia elettrica;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
pagina 6 di 7 Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.6770/2023 promossa da
(C.F. ), Società con Socio unico, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, dott.ssa elettivamente domiciliata in VIA Parte_2
FATEBENEFRATELLI 15, MILANO, presso lo studio dell'avv. MICHELE CALLERI, rappresentata e difesa, per procura notarile allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv.
VALSECCHI FRANCESCO ) VIA CESARE BECCARIA 84 ROMA C.F._1
ATTORE OPPONENTE contro
C.F./P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante in carica Controparte_1 P.IVA_2
sig. , elettivamente domiciliato in VIA MEDINA 63, NAPOLI, presso lo studio Parte_3 dell'avv. MONTEMURRO FRANCESCO ( ), che lo rappresenta e difende per C.F._2
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all'avv. ANDREA PELELLA
) C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui al presente atto, revocare il decreto ingiuntivo n.20757/2022 del 30.12.2022 e comunque pagina 1 di 7 dichiarare che nulla deve a Con vittoria di spese, competenze e Parte_1 Controparte_1
onorari di lite.
Per il convenuto opposto:
In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 20757/2022 emesso in data 30.12.2022 dal Tribunale di Milano;
rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile e comunque destituita di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.20757/2022 emesso in data 30.12.2022 dal
Tribunale di Milano. In ogni caso, vittoria di spese di giudizio e compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 10.02.2023 la ha opposto il Parte_1
decreto ingiuntivo n.20757/2022, del 30.12.2022, notificato in data 04.01.2023, a cura del ricorrente qui opposto, concludendo come in epigrafe. Controparte_1
Costituitasi con comparsa depositata in data 15.06.23, l'opposta ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto in parola.
Concessa, all'udienza del 18.07.2023, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo anzidetto, limitatamente al minor importo capitale di euro 273.463,07, la causa, istruita per via documentale, è passata in decisione all'udienza del 18.09.2024, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso su ricorso di , con sede in Milano, per la ripetizione CP_1 dell'importo versato ad per addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel Parte_1 biennio 2010/2011, in relazione all'energia elettrica erogata dall'opponente all'opposta presso i POD allocati negli oltre duecento punti vendita dell'opposto in tutta Italia, sul presupposto dell'illegittimità della normativa statale istitutiva dell'imposta in parola, cioè dell'art.6 DL n.511/1988 -convertito in L.
n.20/1989 -per contrarietà al diritto eurounitario.
Ciò posto, osserva questo giudice che la domanda attorea è infondata e deve, perciò, essere respinta.
A seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE, dell'11.04.2024, in causa C-316/22, questo giudice ha maturato, per così dire, un revirement di giurisprudenza, nel senso che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le ragioni illustrate nelle proprie sentenze, n.5402/2024 del 24.05.2024, n.6342/2024, del 21.06.2024 -entrambe in tema di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica -e n.7922/2024, del 10.09.2024 -in tema di pagina 2 di 7 addizionale regionale alle accise sul gas -cui, ex art.118 disp. att. al codice di rito, è qui possibile rinviare, senz'altro obbligo di motivazione (in tema, Cass.n.29017/'21).
Giova, tuttavia, svolgere i seguenti ulteriori rilievi, tenuto conto dei successivi arresti in tema, sia della giurisprudenza di merito che di legittimità.
Con riguardo, anzitutto, alla questione -oggetto del primo dictum della sentenza CGUE dell'11 aprile
2024 -se l'articolo 288, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta (ivi, par.21), la Corte europea ha risposto nel senso che, “se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto” (ivi, par.24) e, altresì, che, “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale” (ivi, par.25) -l'altra ipotesi, che, qui, pacificamente non ricorre, in cui un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, è che “l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati” (ivi, par.27).
Orbene: diversamente dal caso, qui non ricorrente, in cui il contrasto abbia luogo tra norme interne e norme europee direttamente applicabili (cd efficacia verticale della direttiva) -nel qual caso il giudice procede a disapplicazione delle prime e applica le seconde -laddove si verifichi, come nel caso concreto, un contrasto tra norme interne e norme europee non direttamente applicabili (cioè, appunto, nel caso di controversie tra privati, in cui la direttiva non ha efficacia cd orizzontale) -il giudice deve sollevare questione di costituzionalità per contrasto con gli artt.11 e 117 Costituzione: “quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione europea prive di effetti diretti, occorre sollevare una questione di legittimità costituzionale, riservata alla esclusiva competenza di questa pagina 3 di 7 Corte, senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto europeo”; spetta, cioè, soltanto al Giudice delle leggi di valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario” (così Corte Costituzionale, sentenza n.269/2017, par.
5.1 del considerato in diritto).
Con riguardo, poi, alla portata delle sentenze CGUE interpretative della Direttiva comunitaria
2008/118/CE -così come per l'altra Direttiva pure rilevante, 92/12/CEE -non pare condivisibile l'affermazione per cui le pronunce della Corte di giustizia europea relative alle due Direttive hanno efficacia anche orizzontale nei rapporti tra privati.
Per un verso, infatti, le sentenze in parola hanno la finalità di interpretare la portata delle dette Direttive
-che, com'è noto, non hanno efficacia orizzontale -non anche quella di creare diritto ex novo, come sarebbe se le sentenze avessero efficacia precettiva più ampia rispetto alle Direttive medesime e, per altro verso, non pare di poter rinvenire alcuna pronuncia CGUE, interpretativa delle dette Direttive, adottata nell'ambito di una controversia tra privati -oltre alle sentenze citate nei precedenti arresti di questo giudice, sopra richiamati, anche le sentenze 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, 24 febbraio
2000, in causa C-434/97 e 9 marzo 2000, in causa C-437/97) (tutte relative alla Direttiva del 1992, in cui una delle parti è ente statale o, comunque, pubblico).
Non occorre, peraltro, qui sollevare, secondo questo giudice, questione di costituzionalità dell'art.6
D.L.n.511/'88, convertito in L.n.20/'89, per l'applicazione della norma in parola nella presente controversia tra privati, dato che il secondo dictum della CGUE nella più volte citata sentenza 11 aprile
2024, facendo applicazione del principio di effettività -cioè della tutela giurisdizionale effettiva, per cui alle azioni fondate sul diritto unionale si applicano i medesimi mezzi di ricorso e le medesime norme processuali disponibili per le azioni analoghe di natura puramente nazionale, e che si pone, insieme col principio di equivalenza, a limite all'autonomia procedurale degli stati membri -permette al somministrato di agire per condictio indebiti direttamente nei confronti dello Stato -cioè, dell'ente
Contr impositore, qui -rendendo non più necessario il previo passaggio, prima reputato indispensabile, della domanda al fornitore.
Giova ancora osservare che la Suprema Corte, con sentenza n.24373/'24, pubblicata in data
11.09.2024, sottolinea -ivi, punto 4, pagg.10-13 -che la decisione della Corte della Corte di giustizia europea, dell'11 aprile 2024, in causa C-316/22, “costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e impone…una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art.6, secondo comma, D.L. n.511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE”. pagina 4 di 7 Cont La Suprema Corte muove, a tal proposito, dal “principio di diritto, costantemente affermato dalla secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia “orizzontale” o diretta di una direttiva non attuata”, e, osservando che tale principio “ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia” nella causa C-316/22 (ivi, par.36), afferma che “l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo
Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del Contr consumatore finale nei confronti di , in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa”.
Ebbene: la Suprema Corte, nell'arresto appena citato, evidenzia che il secondo dictum della decisione
CGUE 11 aprile 2024, attinente all'interpretazione del principio di effettività -laddove il Giudice europeo afferma che detto principio “osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico” in questione (cioè, appunto, l'addizionale) -rimuove la preclusione gravante sul consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dello Stato che siffatta imposta abbia adottato per via normativa.
Secondo la Suprema Corte, “la ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore”; sicché, “indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei limiti della prescrizione ordinaria -del proprio diritto a vedersi manlevato dall' delle imposte CP_4 indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”, e “costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo”.
Ancora, con la pronuncia n.24208/'24, la Corte di Cassazione ha superato il proprio tradizionale orientamento, maturato nel 2019 (ex multis, Cass.n.15198/'19), secondo cui i rapporti tra fornitore e
Agenzia dogane e monopoli e tra fornitore e utente somministrato sono distinti e non interferiscono tra loro -nel senso che l'uno ha rilievo tributario e l'altro civilistico, senza che tra fornitore e consumatore sorga un rapporto di sostituzione dal momento che la rivalsa non è obbligatoria;
perciò, in caso di imposta in rivalsa indebitamente pagata, il consumatore finale non ha diritto di richiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Agenzia medesima.
Dopo la pronuncia della CGUE dell'aprile 2024, la Suprema Corte afferma che anche quando il consumatore finale, estraneo al rapporto d'imposta, chiede al fornitore la ripetizione dell'indebito pagina 5 di 7 versato per imposta, ciò non fa sorgere nei confronti del consumatore medesimo alcun rapporto d'imposta, dato che la rivalsa resta sul piano civilistico del rapporto contrattuale;
dunque, il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per la restituzione di una quota indebita di corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere verso un soggetto, cioè l'Agenzia
Dogane e Monopoli che ha incamerato tale quota di corrispettivo a titolo d'imposta e che diviene legittimato passivo dell'azione di ripetizione d'indebito per il principio d'effettività applicato dalla
Corte di giustizia UE con la sentenza dell'aprile 2024 (così, Cass.n.24208/'24, citata).
Deriva da ciò che il fornitore -quale soggetto che riceve il pagamento ma non ne beneficia, poiché deve obbligatoriamente versare quanto riscosso per addizionale all'Agenzia dogane e monopoli, trattandosi di importo versato a titolo d'imposta, nel rapporto negoziale col consumatore finale -è, per la riscossione dell'addizionale, mero rappresentante dell'ente pubblico impositore, incaricato della riscossione dell'imposta, sicché l'azione di ripetizione d'indebito -dopo la pronuncia CGUE dell'aprile
2024, che ha rimosso il divieto per il consumatore finale di agire direttamente nei confronti di CP_2
può essere proposta soltanto nei confronti del rappresentato, quale unico effettivo beneficiario dell'imposta, essendo divenuto, per contro, il fornitore carente di legittimazione passiva.
I rilievi che precedono valgono in tutta evidenza ad assorbire senz'altro tutte le ulteriori questioni.
In punto spese processuali, infine, trattandosi di questione giuridica nuova, soprattutto per i rilevanti mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per la totale compensazione delle medesime tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n.20757/2022, del 30.12.2022, emesso in favore di e respinge la domanda di Controparte_1
condanna del convenuto opposto alla ripetizione dell'importo di euro 575.386,40, oltre interessi moratori come da domanda monitoria, versato da per addizionale provinciale CP_1 all'accisa sull'energia elettrica;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
pagina 6 di 7 Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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