Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di titolare dell’impresa individuale -OMISSIS- di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Sommovigo e Alessio Pianigiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
- del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale n. -OMISSIS- del 20.2.2025;
- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi inclusi il verbale di primo accesso ispettivo n. -OMISSIS- del 20.2.2025 ed il verbale di accertamento di reati e di prescrizione obbligatoria n. SN/AG del 20.2.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione del Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026, la dott.ssa LI LE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 17 aprile 2025 e depositato il 3 maggio 2025 il signor -OMISSIS-, titolare dell’impresa individuale -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale emanato in data 20 febbraio 2025 dall’Ispettorato territoriale del lavoro di -OMISSIS-, per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, lett. g), e 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti. Ingiustizia manifesta . L’affermazione che il signor -OMISSIS- fosse dipendente della ditta del signor -OMISSIS-, riportata nel verbale ispettivo, costituirebbe il frutto di una mera supposizione dei funzionari dell’Ispettorato, i quali non avrebbero svolto attività istruttoria sul punto, né sentito le persone presenti sul cantiere ed il preteso lavoratore. In realtà, come dichiarato dalla proprietaria dell’appartamento e dallo stesso signor -OMISSIS-, quest’ultimo sarebbe un amico di famiglia, anziano ed in pensione, che, vestito in abiti da casa, si premurava di tenere pulito il luogo spazzando il pavimento.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti. Ingiustizia manifesta . Il titolare dell’impresa dovrebbe essere inquadrato come lavoratore autonomo prestatore d’opera ai sensi dell’art. 2222 cod. civ., con la conseguenza che non sarebbe tenuto alla redazione del piano operativo di sicurezza. Ciò in quanto l’elenco dei doveri in capo a tale figura, contenuto nell’art. 21 del d.lgs. n. 81/2008, dovrebbe essere inteso come tassativo, anche perché sarebbe illogico obbligare alla predisposizione del POS un soggetto che non impiega lavoratori subordinati.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Ispettorato territoriale del lavoro di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, titolare dell’impresa individuale -OMISSIS-, contesta il provvedimento con cui l’Ispettorato territoriale del lavoro di -OMISSIS- gli ha inflitto la sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I e, segnatamente, per la mancata redazione del piano operativo di sicurezza, con irrogazione della sanzione pecuniaria aggiuntiva di € 2.500,00.
2. Per una migliore comprensione della controversia, è opportuno esporre gli snodi salienti della vicenda.
Il 20 febbraio 2025 i funzionari dell’Ispettorato territoriale del lavoro hanno effettuato un accesso presso l’appartamento di proprietà della signora -OMISSIS- in -OMISSIS-, dove l’impresa -OMISSIS- di -OMISSIS- eseguiva lavori di ristrutturazione del bagno. Nell’immobile operavano il signor -OMISSIS- ed il signor -OMISSIS-, il quale stava pulendo l’area di cantiere. Gli ispettori del lavoro hanno riscontrato che il signor -OMISSIS- non risultava regolarmente assunto, che l’impresa era sprovvista della c.d. patente a crediti e che non aveva elaborato il piano operativo di sicurezza (POS).
Pertanto, con verbale di primo accesso ispettivo del 20 febbraio 2025, i funzionari hanno contestato le suddette violazioni all’impresa -OMISSIS-, intimandole di allontanarsi dal cantiere e di trasmettere entro 15 giorni la lettera di assunzione e la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (doc. 3 delle produzioni del ricorrente del 3.5.2025). Con verbale di accertamento di reati e prescrizione obbligatoria in pari data gli ispettori hanno ordinato all’impresa di sottoporre il lavoratore a visita medica di idoneità entro 15 giorni ed avviarlo al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché di elaborare il piano operativo di sicurezza nel medesimo termine (doc. 2 delle produzioni del ricorrente del 3.5.2025).
Infine, con provvedimento del 20 febbraio 2025, l’Ispettorato del lavoro ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale per omessa redazione del POS ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008, comminando a -OMISSIS- la sanzione pecuniaria di € 2.500,00 (doc. 1 delle produzioni del ricorrente del 3.5.2025).
In mancanza di riscontro nei termini assegnati, con verbale interlocutorio del 25 marzo 2025 l’Amministrazione ha diffidato l’impresa ad esibire la documentazione già richiesta (doc. 4 resistente). Dato il perdurante silenzio di -OMISSIS-, con verbale unico di accertamento del 9 aprile 2025 l’Ispettorato le ha addebitato l’irregolare occupazione del lavoratore dal 10 febbraio 2025 ed il mancato possesso della patente a crediti, irrogandole le sanzioni amministrative, rispettivamente, di € 3.900,00 e di € 2.000,00 (doc. 5 resistente).
In data 13 maggio 2025 il signor -OMISSIS- ha impugnato quest’ultimo atto con ricorso ex art. 17 del d.lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro istituito presso la Direzione Interregionale, sostenendo che gli ispettori avessero erroneamente supposto che il signor -OMISSIS- stesse lavorando nel cantiere come dipendente irregolare, mentre, in realtà, sarebbe stato un pensionato amico di famiglia offertosi di dare una mano (doc. 17 resistente). Con delibera del 26 agosto 2025 l’organo adito ha respinto l’impugnativa, evidenziando che, dalle dichiarazioni acquisite agli atti, risultava che il signor -OMISSIS- prestasse attività lavorativa per conto della ditta ricorrente, in assenza di formale assunzione, sin dal 10 febbraio 2025 (doc. 8 resistente).
3. Tanto premesso, il primo motivo di gravame è destituito di fondamento, perché l’accertamento dell’Amministrazione si fonda su un’istruttoria completa ed approfondita, avendo i funzionari pubblici ispezionato il cantiere ed acquisito informazioni dal datore di lavoro e dal lavoratore.
In particolare, nel verbale del 20 febbraio 2025 gli ispettori del lavoro hanno attestato di avere trovato sul cantiere, oltre al signor -OMISSIS-, titolare dell’impresa -OMISSIS-, anche il signor -OMISSIS-, il quale, indossando gli appositi abiti da lavoro, si occupava di pulire l’ambiente e rimuovere i calcinacci originati dalle lavorazioni (doc. 3 delle produzioni del ricorrente del 3.5.2025).
Inoltre, nel corso della verifica ispettiva i funzionari hanno interrogato sia il signor -OMISSIS-, sia il signor -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 138, comma 1, lett. c), del r.d. n. 1422/1924 e dell’art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983, ricevendo risposte perfettamente concordanti circa il fatto che, dal 10 febbraio 2025, il titolare dell’impresa impiegava irregolarmente il lavoratore nel cantiere come operaio comune e, quindi, con modalità riconducibili alla prestazione di lavoro subordinato. Segnatamente, il signor -OMISSIS- ha dichiarato: “ sono titolare artigiano nel settore edile dal 2009 - non occupo dipendenti - ho preso questi lavori di ristrutturazione bagno e pavimentazione dalla famiglia -OMISSIS- - non sono in possesso del DURC e non ho chiesto la patente a crediti - preciso che da lunedì 10.02.2025 ho chiamato a farmi dare una mano il sig. -OMISSIS- - non abbiamo ancora firmato alcun contratto di lavoro - oggi darò mandato al mio consulente di procedere all’assunzione del sig. -OMISSIS- ” (docc. 2 e 18 resistente). A sua volta, il signor -OMISSIS- ha dichiarato: “ Sono pensionato INPS da circa 20 anni - dal 10.02.2025 sono presente in questo cantiere per dare una mano al sig. -OMISSIS- - non ho firmato alcun contratto - non ho ricevuto alcuna retribuzione ” (doc. 2 resistente). Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente nella memoria conclusionale, sia il signor -OMISSIS- che il signor -OMISSIS- hanno sottoscritto le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro, assumendone così la paternità (v. doc. 18 resistente).
I verbali redatti dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro o degli enti previdenziali (al pari di quelli degli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Le altre circostanze fattuali che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, ad esempio sulla base di dichiarazioni provenienti da terzi quali i lavoratori, non sono coperte da fede privilegiata, ma il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (in argomento cfr., ex multis , Cass. civ., sez. VI, 27 luglio 2018, n. 20019; Cass. civ., sez. lav., 2 ottobre 2008, n. 24416; App. -OMISSIS-, sez. II, 9 ottobre 2025, n. 382; App. -OMISSIS-, sez. lav., 23 maggio 2022, n. 1847; Trib. -OMISSIS-, sez. lav., 7 maggio 2019, n. 192).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che gli elementi oggettivi raccolti dagli ispettori del lavoro formino un quadro complessivo concordante di emergenze idonee a dimostrare che il signor -OMISSIS- era impiegato “in nero” dall’impresa -OMISSIS- di -OMISSIS- per lavorare nel cantiere di cui è causa. Infatti, il signor -OMISSIS- è stato trovato in tenuta da lavoro; inoltre, sia il datore sia il lavoratore hanno ammesso i fatti e, addirittura, il signor -OMISSIS- si era impegnato ad assumere il signor -OMISSIS- con regolare contratto.
Per contro, si rivelano immeritevoli di credito le dichiarazioni scritte in data 20 marzo 2025 con cui la committente signora -OMISSIS- ed il signor -OMISSIS-, dopo un mese dall’ispezione, hanno affermato che la mattina del 20 febbraio 2025 il -OMISSIS- sarebbe stato presente nella qualità di amico di famiglia, aiutando la proprietaria a ripulire l’appartamento durante i lavori (doc. 4 delle produzioni del ricorrente del 3.5.2025). Invero, come sancito dalla giurisprudenza, le dichiarazioni rese agli ispettori “a caldo” e nell’immediatezza della verifica sono ben più attendibili di quelle rilasciate a distanza di tempo (Cass. civ., sez. lav., 2 ottobre 2008, n. 24416, cit.; Trib. -OMISSIS-, sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 149; Trib. -OMISSIS-, sez. lav., 18 maggio 2020, n. 178; Trib. -OMISSIS-, sez. lav., 18 aprile 2019, n. 3975).
È, poi, irrilevante che il signor -OMISSIS- sia in pensione o che, secondo quanto allegato (ma non provato) dalla parte ricorrente, soffra di un’invalidità, giacché tali circostanze non impedivano le prestazioni lavorative in discussione.
4. Da quanto esposto discende l’inaccoglibilità anche del secondo mezzo di ricorso.
L’impresa -OMISSIS- era tenuta a redigere il piano operativo di sicurezza non per il suo titolare -OMISSIS-, ma per il lavoratore -OMISSIS-.
Infatti, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori nei cantieri temporanei, anche se abbia meno di dieci addetti, ha l’obbligo di predisporre il piano operativo di sicurezza, contenente la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con i contenuti indicati nell’Allegato XV.
Poiché il ricorrente non aveva provveduto ad elaborare tale fondamentale documento, legittimamente l’Ispettorato del lavoro ha assunto il provvedimento di sospensione, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, trattandosi di grave violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro elencata al punto 5 dell’Allegato I.
5. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
6. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA OR, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
LI LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI LE | CA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.