TAR Genova, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 296
TAR
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, lett. g), e 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti. Ingiustizia manifesta

    L'accertamento dell'Amministrazione si fonda su un'istruttoria completa, avendo i funzionari ispezionato il cantiere e acquisito informazioni dal datore di lavoro e dal lavoratore. I verbali redatti dai funzionari fanno piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e dei fatti attestati. Le dichiarazioni rese 'a caldo' dagli ispettori sono più attendibili di quelle rilasciate a distanza di tempo. Gli elementi oggettivi raccolti dimostrano che il signor -OMISSIS- era impiegato 'in nero'.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti. Ingiustizia manifesta

    L'impresa era tenuta a redigere il piano operativo di sicurezza non per il suo titolare, ma per il lavoratore impiegato nel cantiere. Ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori nei cantieri temporanei ha l'obbligo di predisporre il POS. Poiché il ricorrente non aveva provveduto a elaborare tale documento, legittimamente l'Ispettorato del lavoro ha disposto la sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 296
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 296
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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