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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4847/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/10/2024 da:
1) nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, residente in [...]S. GIACOMO, n. 27/E, 30026, PORTOGRUARO, con C.F._1
l'Avv. MARZETTI MIRCA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...]S. GIACOMO, n. 27/E, 30026, PORTOGRUARO con C.F._2
l'Avv. SPADOTTO GIULIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 28/06/2014 con rito civile, trascritto al n. 13, Parte II, Serie A,
Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Portogruaro in separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- n. il 15.5.2003, maggiorenne non economicamente indipendente;
Parte_3
- n. il 3.4.2007 Parte_4
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La figlia minore , oggi 17 enne, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori Parte_4 con collocamento prevalente presso la madre nella abitazione coniugale sita in Portogruaro Via San Giacomo n. 27/E, nella quale continua a vivere anche il figlio maggiorenne non Pt_3 ancora economicamente indipendente;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, sport, etc verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) la casa familiare sita in Portogruaro, Via S. Giacomo n. 27/E rimane assegnata alla RA
con la quale continueranno ad abitare i figli;
Parte_1
4) il padre potrà vedere e stare con la figlia a pranzo e/o a cena 2/3 volte a settimana, pernottando presso il padre una volta a settimana previa realizzazione della camera da letto per la figlia nella casa paterna sottostante e comunque, attesa l'età, secondo i desideri della ragazza;
Natale e Vigilia alternati negli anni così come Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, ovvero l'intero periodo alternato e sempre secondo i desideri della ragazza;
2 settimane anche non consecutive d'estate da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
Ponti e altre Festività alternati negli anni presso ciascun genitore;
5) Il Signor si obbliga a corrispondere alla RA a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli, l'importo complessivo mensile di € 350,00, rivalutabili secondo gli indici
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla RA alle coordinate Pt_1 bancarie che la stessa fornirà;
6) le spese straordinarie scolastiche e sportive dei figli restano a carico del 50% per ciascun genitore e per la loro individuazione le parti faranno riferimento al relativo Protocollo del
Tribunale di Pordenone;
le parti concordano che l'Assegno Unico Universale resta assegnato nella misura del 100% alla RA;
Pt_1
7) le spese di lite stragiudiziali e del procedimento di separazione restano integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 28/06/2014 presso il comune di Portogruaro.
[...]
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Compensa tra le parti le spese di procedura.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portogruaro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2014, n. 13, parte II, serie A).
Così deciso in Pordenone, il 21/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/10/2024 da:
1) nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, residente in [...]S. GIACOMO, n. 27/E, 30026, PORTOGRUARO, con C.F._1
l'Avv. MARZETTI MIRCA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...]S. GIACOMO, n. 27/E, 30026, PORTOGRUARO con C.F._2
l'Avv. SPADOTTO GIULIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 28/06/2014 con rito civile, trascritto al n. 13, Parte II, Serie A,
Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Portogruaro in separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- n. il 15.5.2003, maggiorenne non economicamente indipendente;
Parte_3
- n. il 3.4.2007 Parte_4
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La figlia minore , oggi 17 enne, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori Parte_4 con collocamento prevalente presso la madre nella abitazione coniugale sita in Portogruaro Via San Giacomo n. 27/E, nella quale continua a vivere anche il figlio maggiorenne non Pt_3 ancora economicamente indipendente;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, sport, etc verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) la casa familiare sita in Portogruaro, Via S. Giacomo n. 27/E rimane assegnata alla RA
con la quale continueranno ad abitare i figli;
Parte_1
4) il padre potrà vedere e stare con la figlia a pranzo e/o a cena 2/3 volte a settimana, pernottando presso il padre una volta a settimana previa realizzazione della camera da letto per la figlia nella casa paterna sottostante e comunque, attesa l'età, secondo i desideri della ragazza;
Natale e Vigilia alternati negli anni così come Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, ovvero l'intero periodo alternato e sempre secondo i desideri della ragazza;
2 settimane anche non consecutive d'estate da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
Ponti e altre Festività alternati negli anni presso ciascun genitore;
5) Il Signor si obbliga a corrispondere alla RA a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli, l'importo complessivo mensile di € 350,00, rivalutabili secondo gli indici
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla RA alle coordinate Pt_1 bancarie che la stessa fornirà;
6) le spese straordinarie scolastiche e sportive dei figli restano a carico del 50% per ciascun genitore e per la loro individuazione le parti faranno riferimento al relativo Protocollo del
Tribunale di Pordenone;
le parti concordano che l'Assegno Unico Universale resta assegnato nella misura del 100% alla RA;
Pt_1
7) le spese di lite stragiudiziali e del procedimento di separazione restano integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 28/06/2014 presso il comune di Portogruaro.
[...]
• Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Compensa tra le parti le spese di procedura.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portogruaro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2014, n. 13, parte II, serie A).
Così deciso in Pordenone, il 21/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa