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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 01/12/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice est.
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato in data 21/10/2025 da:
1) , nato a [...] il [...], residente in [...]
Margherita n. 126, Codice Fiscale , C.F._1
2) nata a [...] il [...] residente in [...] Parte_2
Via Regina Margherita n. 126 Codice Fiscale C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia ROGGERO
per l'apertura della procedura Familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dai debitori che quindi non appare necessaria la loro audizione;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 21/10/2025, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'apertura nei loro confronti della , ai sensi degli artt. 66 e 268 Controparte_1
e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo “Ass.
1 Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo” i sigg. e hanno Pt_1 Pt_2 richiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata familiare e l'Organismo ha nominato la dott. , quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Persona_1
Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;
- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che i ricorrenti hanno una situazione debitoria comune e sono conviventi ai fini di cui all'art. 66
CCII; che i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Rilevato che la situazione debitoria ascrivibile ai ricorrenti ammonta a complessivi euro
885.461,27; che in particolare le passività in capo al sig. ammontano complessivamente ad euro Pt_1
367.757,03, che i debiti della sig. ammontano ad euro 281.676,36 e che i debiti Pt_2 comuni sono pari ad euro 236.027,88; che la situazione debitoria deriva in gran parte dai finanziamenti accesi dai ricorrenti per l'acquisto degli immobili, di cui uno adibito a casa di abitazione, nonché per il conferimento in conto capitale nella società Da MA SR di cui il è socio e amministratore, e dal mancato Pt_1 versamento di tributi e contributi;
CP_2 che a tali importi devono aggiungersi i costi della procedura, compenso dell'OCC e dell'Advisor ed ulteriori spese di procedura;
rilevato che il sig ha dichiarato per l'anno 2024 (CUD 2025) un reddito lordo pari ad € Pt_1
31.796,40, mentre per l'anno 2023 (CUD 2024) un reddito lordo pari ad € 31.796,40 e che tale reddito deriva dal compenso per l'attività di amministratore della società Da MA s.r.l.; che la sig.ra svolge attività lavorativa dipendente presso la suddetta società ed ha Pt_2 dichiarato per l'anno 2024 (CUD 2025) un reddito lordo pari ad € 33.468,09, mentre per l'anno
2023 (CUD 2024) un reddito lordo pari ad € 33.372,84; rilevato, quanto all'attivo in capo ai ricorrenti, che la sig.ra è proprietaria Parte_2 dell'autovettura Ford targata FL082MB oggetto di fermo amministrativo apposto da Agenzia
del 18.10.2024, un secondo fermo amministrativo apposto da Ge. in Controparte_3 CP_4 data 07.01.2025, un terzo fermo amministrativo apposto da Soget s.p.a. in data 27.08.2025; che i sigg. e sono comproprietari al 50 % dell'immobile sito in Bernezzo via Pt_1 Pt_2
Regina Margherita n. 126 piano 1, mentre il sig. risulta proprietario al 100% Pt_1 dell'immobile sito in Bernezzo Via Regina Margherita piano 2; che non vi sono trattenute sullo stipendio del sig. mentre è presente un pignoramento del Pt_1
2 terzo di sullo stipendio percepito dalla sig.ra del 27.06.2025 come Controparte_5 Pt_2 risulta dalle buste paga;
che entrambi i ricorrenti sono titolari di rapporti bancari;
Rilevato che, quanto all'attivo da mettere a disposizione della procedura, i sigg.ri e Pt_1 mettono a disposizione dei creditori: Pt_2
a. il reddito netto mensile derivante dai compensi percepiti dal in qualità di amministratore Pt_1 della società Da MA SR e quello percepito dalla a titolo di retribuzione, dedotto Pt_2
l'importo necessario per il mantenimento personale e della famiglia sul reddito di entrambi;
b. le quote di piena ed intera proprietà di n. 2 immobili in Bernezzo (CN) in capo al Pt_1
c. le quote di proprietà di ½ di n. 2 immobili in Bernezzo (CN) in capo a ciascuno dei ricorrenti;
d. l'importo derivante dalla liquidazione della quota sociale detenuta dal Sig. Parte_1 nella società Da MA SR al valore commerciale;
e. autoveicolo Ford Kuga targato FL082MB in piena proprietà della Pt_2
e. eventuale saldo attivo presente sui conti correnti personali e/o cointestati.
Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Rilevato che nella specie i ricorrenti risiedono stabilmente in Bernezzo Via Regina Margherita n.
126 in un immobile di loro proprietà con la figlia minore nata a [...] il Persona_2
20.09.2019;
Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, possa essere fissato in complessivi euro 2250,00 netti mensili – da ripartirsi in misura proporzionale all'ammontare dei redditi rispettivamente percepiti, in euro
1103,00 per il RIZZI ed euro 1147,00 per la - somma che, considerato l'apporto Pt_2 economico di entrambi, appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti per il nucleo familiare, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
va infatti osservato che l'importo di euro 2800,00, indicato dai debitori come importo necessario per il mantenimento del nucleo familiare appare sovrastimato con specifico riferimento alle spese per
3 alimenti, per vestiario e cura della persona, delle spese per attività sportiva e corsi di lingua, nonché alle spese mediche (da presumersi non coperte dal SSN), alle spese veterinarie e alle spese “per varie ed eventuali”;
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visti gli artt. 66 e 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della procedura LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE nei confronti di:
1) , nato a [...] il [...], residente in [...]
Margherita n. 126, Codice Fiscale , C.F._1
2) nata a [...] il [...] residente in [...] Parte_2
Via Regina Margherita n. 126 Codice Fiscale C.F._2
NOMINA
Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dott. , con Persona_1 studio in Cuneo, Via Statuto n. 11;
ORDINA ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo indicando la relativa massa, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A.; visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
4 che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 1103,00 netti mensili e della debitrice in Parte_1 Parte_2 euro 1147,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tali importi sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalle debitrici;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alle ricorrenti ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cuneo, lì 6/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paola Elefante Dott. Roberta Bonaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice est.
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato in data 21/10/2025 da:
1) , nato a [...] il [...], residente in [...]
Margherita n. 126, Codice Fiscale , C.F._1
2) nata a [...] il [...] residente in [...] Parte_2
Via Regina Margherita n. 126 Codice Fiscale C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia ROGGERO
per l'apertura della procedura Familiare di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dai debitori che quindi non appare necessaria la loro audizione;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 21/10/2025, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'apertura nei loro confronti della , ai sensi degli artt. 66 e 268 Controparte_1
e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo “Ass.
1 Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo” i sigg. e hanno Pt_1 Pt_2 richiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata familiare e l'Organismo ha nominato la dott. , quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Persona_1
Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;
- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che i ricorrenti hanno una situazione debitoria comune e sono conviventi ai fini di cui all'art. 66
CCII; che i ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Rilevato che la situazione debitoria ascrivibile ai ricorrenti ammonta a complessivi euro
885.461,27; che in particolare le passività in capo al sig. ammontano complessivamente ad euro Pt_1
367.757,03, che i debiti della sig. ammontano ad euro 281.676,36 e che i debiti Pt_2 comuni sono pari ad euro 236.027,88; che la situazione debitoria deriva in gran parte dai finanziamenti accesi dai ricorrenti per l'acquisto degli immobili, di cui uno adibito a casa di abitazione, nonché per il conferimento in conto capitale nella società Da MA SR di cui il è socio e amministratore, e dal mancato Pt_1 versamento di tributi e contributi;
CP_2 che a tali importi devono aggiungersi i costi della procedura, compenso dell'OCC e dell'Advisor ed ulteriori spese di procedura;
rilevato che il sig ha dichiarato per l'anno 2024 (CUD 2025) un reddito lordo pari ad € Pt_1
31.796,40, mentre per l'anno 2023 (CUD 2024) un reddito lordo pari ad € 31.796,40 e che tale reddito deriva dal compenso per l'attività di amministratore della società Da MA s.r.l.; che la sig.ra svolge attività lavorativa dipendente presso la suddetta società ed ha Pt_2 dichiarato per l'anno 2024 (CUD 2025) un reddito lordo pari ad € 33.468,09, mentre per l'anno
2023 (CUD 2024) un reddito lordo pari ad € 33.372,84; rilevato, quanto all'attivo in capo ai ricorrenti, che la sig.ra è proprietaria Parte_2 dell'autovettura Ford targata FL082MB oggetto di fermo amministrativo apposto da Agenzia
del 18.10.2024, un secondo fermo amministrativo apposto da Ge. in Controparte_3 CP_4 data 07.01.2025, un terzo fermo amministrativo apposto da Soget s.p.a. in data 27.08.2025; che i sigg. e sono comproprietari al 50 % dell'immobile sito in Bernezzo via Pt_1 Pt_2
Regina Margherita n. 126 piano 1, mentre il sig. risulta proprietario al 100% Pt_1 dell'immobile sito in Bernezzo Via Regina Margherita piano 2; che non vi sono trattenute sullo stipendio del sig. mentre è presente un pignoramento del Pt_1
2 terzo di sullo stipendio percepito dalla sig.ra del 27.06.2025 come Controparte_5 Pt_2 risulta dalle buste paga;
che entrambi i ricorrenti sono titolari di rapporti bancari;
Rilevato che, quanto all'attivo da mettere a disposizione della procedura, i sigg.ri e Pt_1 mettono a disposizione dei creditori: Pt_2
a. il reddito netto mensile derivante dai compensi percepiti dal in qualità di amministratore Pt_1 della società Da MA SR e quello percepito dalla a titolo di retribuzione, dedotto Pt_2
l'importo necessario per il mantenimento personale e della famiglia sul reddito di entrambi;
b. le quote di piena ed intera proprietà di n. 2 immobili in Bernezzo (CN) in capo al Pt_1
c. le quote di proprietà di ½ di n. 2 immobili in Bernezzo (CN) in capo a ciascuno dei ricorrenti;
d. l'importo derivante dalla liquidazione della quota sociale detenuta dal Sig. Parte_1 nella società Da MA SR al valore commerciale;
e. autoveicolo Ford Kuga targato FL082MB in piena proprietà della Pt_2
e. eventuale saldo attivo presente sui conti correnti personali e/o cointestati.
Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Rilevato che nella specie i ricorrenti risiedono stabilmente in Bernezzo Via Regina Margherita n.
126 in un immobile di loro proprietà con la figlia minore nata a [...] il Persona_2
20.09.2019;
Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, possa essere fissato in complessivi euro 2250,00 netti mensili – da ripartirsi in misura proporzionale all'ammontare dei redditi rispettivamente percepiti, in euro
1103,00 per il RIZZI ed euro 1147,00 per la - somma che, considerato l'apporto Pt_2 economico di entrambi, appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti per il nucleo familiare, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
va infatti osservato che l'importo di euro 2800,00, indicato dai debitori come importo necessario per il mantenimento del nucleo familiare appare sovrastimato con specifico riferimento alle spese per
3 alimenti, per vestiario e cura della persona, delle spese per attività sportiva e corsi di lingua, nonché alle spese mediche (da presumersi non coperte dal SSN), alle spese veterinarie e alle spese “per varie ed eventuali”;
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visti gli artt. 66 e 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della procedura LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE nei confronti di:
1) , nato a [...] il [...], residente in [...]
Margherita n. 126, Codice Fiscale , C.F._1
2) nata a [...] il [...] residente in [...] Parte_2
Via Regina Margherita n. 126 Codice Fiscale C.F._2
NOMINA
Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dott. , con Persona_1 studio in Cuneo, Via Statuto n. 11;
ORDINA ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo indicando la relativa massa, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A.; visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
4 che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 1103,00 netti mensili e della debitrice in Parte_1 Parte_2 euro 1147,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tali importi sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalle debitrici;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alle ricorrenti ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cuneo, lì 6/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paola Elefante Dott. Roberta Bonaudi
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