Articolo 6 della Legge 21 dicembre 1977, n. 967
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 gennaio 1978
Art. 6.
I decreti di cui all' articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'articolo 1 della presente legge, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.
Gli atti che dispongono l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla loro adozione.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1978