Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario, dott.ssa Rosanna Scillone ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 31351 del RGAC dell'anno 2017 avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento e vertente TRA
in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e Parte_1 difeso, dall'Avv. N. Giuliano;
ATTORE E
(P.I. ), in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti A.M. Paladino e Saverio Molica
,ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale del , sito alla Via Controparte_1
Jannoni – Palazzo De Nobili - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO NONCHE' (c.f./P.I. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata dall'Avv. Domenico Lasalvia, presso il cui studio sito in , alla Via Venezia n. 49, è elettivamente domiciliata, come da CP_1 procura separata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA CONCLUSIONI delle parti: come da atti di causa. CONSIDERATO IN FATTO 1. con atto di citazione del 23.06.2017, il , in persona Parte_2 dell'Amministratore pro tempore sig. proponeva opposizione all'ingiunzione Parte_3 di pagamento n° 0068157 del 15/05/2017 notificata dalla in data 25/05/2017 Parte_4 ed intesa al recupero, per conto del , della somma di € 5.649,24 Controparte_1 relativa a Fattura n. 3286 del 15/10/2012 Contr. 34436 Ubic. in , concernente Parte_2 canone acqua 2011, formulando le seguenti conclusioni: - in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito: in accoglimento dell'opposizione spiegata e per le argomentazioni esposte, annullare e comunque dichiarare inefficace l'ingiunzione di pagamento impugnata n. 0068157 del 15.05.2017. Con condanna alle spese e competenze di giudizio, anche in considerazione del comportamento assunto dall'ente creditore a seguito dell'invio dell'istanza di annullamento in autotutela. Si costituivano i convenuti e, in particolare il con comparsa del CP_1 CP_1
3.11.2017 affermava, che il ricorrente aveva effettuato tardivamente ed in modo del tutto parziale ed arbitrario un pagamento di € 400,00 a titolo di acconto su avviso di pagamento n. 90020160039577376 a fronte dei 5.636,00 effettivamente dovuti, e, successivamente all'instaurarsi dell'odierno giudizio altri 3 versamenti spontanei (da € 200,00 ciascuno) da
1.3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio, istruito documentalmente, veniva più volte rinviato per la precisazione delle conclusioni per far fronte alle esigenze di riorganizzazione del gravoso carico di ruolo. Quindi, assegnata la causa allo scrivente Magistrato, all'udienza del 14 maggio 2024, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal
, fondata sulla asserita carenza dell'interesse ad agire di parte attrice. Controparte_1
Nel dettaglio, l'ente comunale afferma che, l'attore ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento di un atto, che in realtà non avrebbe prodotto effetti giuridici in grado di ledere un interesse attuale e concreto dell'attore, in quanto il condominio aveva iniziato a pagare il debito portato in cartella. L'eccezione risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata. L'interesse ad agire è una condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere al momento della proposizione della domanda volta ad ottenere tutela giurisdizionale. Trattasi, dunque, dell'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice. Orbene, nell'ambito specifico delle azioni di accertamento, ossia quelle che tendono ad eliminare una situazione di incertezza, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o ai diritti ed obblighi che da esso ne derivano, l'interesse ad agire costituisce un vero e proprio di limite di ammissibilità dell'azione medesima, poiché è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela. Quanto detto è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione che, sulla questione, si è così espressa: “In tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice”. (Cass. Sez. III, sentenza n. 12893 del 23 giugno 2015). Fatte tali premesse, deve rilevarsi che l'eccezione proposta nel caso di specie, risulta infondata: da un'attenta disamina dell'atto introduttivo e dalle conclusioni rassegnate dall'attore, appare evidente che quest'ultimo, nell'impugnare l'ordinanza ingiunzione di pagamento, contestava l'esatto ammontare del credito da parte del e il mancato CP_1 calcolo dell'acconto di € 400.00 versati dal . Parte_1
3. Nel merito, ritiene lo scrivente Magistrato che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuto totale pagamento delle somme richieste. Al fine di valutare la soccombenza virtuale deve esprimersi un giudizio prognostico che in base agli atti può far emergere quali delle parti abbia ragione. Secondo la prospettazione attorea, (verificabile attraverso la produzione documentale di tutte le parti), si evince, chiaramente, che, diversamente da quanto sostenuto dal
[...]
nella sua comparsa, al momento della iscrizione a ruolo, esisteva un interesse CP_1 ad agire del e, pertanto, non poteva sollevarsi alcun profilo di inammissibilità Parte_1 dell'azione e del resto, la stessa predetta circostanza della rideterminazione della somma dovuta, avvenuta solo successivamente all'iscrizione a ruolo dell'opposizione è di per sé prova della circostanza che per il è stato necessario notificare l'opposizione Parte_1 ed iscrivere la causa a ruolo in quanto in assenza di tali iniziative (cioè con la sola istanza in autotutela del 16.06.2017) nessuna rideterminazione vi era stata da parte del CP_1
Vi è da dire comunque che la rideterminazione del credito e ll conseguente esatto calcolo del dovuto, ha riguardato una esigua parte dell'intero debito in capo al , che in Parte_1 seguito ha provveduto a saldare. A ben vedere questa è una causa che non avrebbe dovuto proprio essere introdotta. A tal fine, si pronuncia la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe emarginato, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese tra tutte le parti. Catanzaro, 16 gennaio 2024
Il G.O.
Dott.ssa Rosanna Scillone