Articolo 1 della Legge 20 aprile 1956, n. 291
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27 aprile 1956
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47 , recante provvidenze per i Comuni piu' gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, con la seguente modificazione:
"All'art. 1, primo comma, le parole: 15 marzo 1956, sono sostituite dalle parole: 31 marzo 1956".

Entrata in vigore il 27 aprile 1956