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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
TURCO dr. Vincenzo - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 1° ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 3277 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
con l'Avv. Saverio Cosi Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Bruno Controparte_1
NZ EC
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 215/2024 pubblicata il
28/11/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Nel merito: Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del
1 ricorrente ex art. 91 c.p.c. Ancora nel merito: Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, respingere integralmente il ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro, n. 215/2024 pubblicata in data 28 novembre 2024, confermando la medesima per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da quantificare ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor aveva proposto opposizione avverso un provvedimento di diniego di Pt_1 sgravio di titoli impositivi di competenza dell' , per un importo totale di euro 11.884,24, CP_1 deducendo di avere scoperto di avere debiti con l' per pretese ormai estinte e comunque CP_1 mai comunicate e di avere vanamente esperito una istanza di autotutela per lo sgravio d'ufficio, al fine di compensare tali partite con partite contrapposte. Aveva chiesto di dichiarare nulli i titoli per omessa o non provata notifica, decadenza, prescrizione anche successiva, quantomeno con riferimento a sanzioni ed interessi.
Si era costituito l' che aveva eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso CP_1 in ragione della non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
nel merito, il mancato decorso della prescrizione anche in ragione delle sospensioni dovute al Terremoto del Centro Italia e al
Covid-19.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il difetto di interesse ad agire, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 146/2021 in merito alla diretta impugnabilità solo in alcuni specifici casi dell'estratto di ruolo, novità legislativa che la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26283/2022 ha ritenuto applicabile anche ai giudizi pendenti;
specificando che i casi di diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo devono ricorrere anche nell'ipotesi in cui l'oggetto dell'impugnativa sia il rigetto o il silenzio avverso una istanza di sgravio con la connessa domanda di accertamento negativo del credito, laddove non siano avviate o preannunciate azioni esecutive;
e che fra i casi concreti eccettuati dal legislatore non può farsi rientrare la generica e non documentata intenzione di compensare i propri crediti di natura tributaria e previdenziale.
2 In conclusione, il Tribunale di Rieti ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' . CP_1 ha appellato la sentenza. Resiste l' . Parte_1 CP_1
All'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti (che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe) la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è redatto in modo poco perspicuo, in gran parte non conferente né rispetto alla domanda introduttiva né rispetto alle ragioni della decisione, non articolato in motivi di censura di questa;
bensì riproponendo le stesse argomentazioni spese in primo grado, con ampi richiami normativi e giurisprudenziali, sovente inconferenti (anche perché in gran parte relativi all'opposizione ad atti impositivi fiscali e non contributivi).
In (difficoltosa) sintesi, l'appellante si diffonde, non sistematicamente:
1. “sull'onere probatorio, decadenza dell'azione e omessa indicazione di interessi”, contestando variamente e genericamente il ruolo, la sua esistenza, il procedimento della sua formazione, l'intervenuta decadenza “per le imposte” (sic), anche nel caso
(prospettato del tutto ipoteticamente) in cui sia emessa una nuova cartella in sostituzione della precedente, l'ipotetica assenza di sottoscrizione, l'ipotetica assenza di delega del sottoscrittore, l'assenza di limite economico della delega ove presente,
l'assenza del criterio di calcolo degli interessi;
2. “sul rilievo d'ufficio (dell'inesistenza del titolo esecutivo, ndr) e incompetenza territoriale”, argomentando in merito alla rilevabilità d'ufficio della prescrizione e della difformità dell'atto dallo schema legale, l'ipotetica incompetenza territoriale ove fosse emesso provvedimento di fermo da autorità che operi in territorio diverso dal domicilio fiscale del contribuente;
3. “sui vizi delle notificazioni ex artt. 137 e ss. c.p.c.”, che si chiede di riscontrare, a fronte del mancato assolvimento dell'onere della prova che grava sull'ente riscossore (non evocato in giudizio) al fine di dare la possibilità di impugnare l'atto consequenziale;
l'appellante prende generica posizione su un ventaglio di ipotesi di nullità delle notificazioni;
4. “sulla prescrizione ex art. 2948 c.c.”: argomenta in ordine alla durata solo quinquennale del termine di prescrizione dopo la notifica degli avvisi.
3 Alla vera e propria critica del motivo di inammissibilità, ovvero la carenza dell'interesse ad agire, sono dedicate le ultime righe dell'appello, che, sfrondate dei riferimenti giurisprudenziali, sono del seguente tenore: “L'interesse dovrà essere dato, preliminarmente, dall'impossibilità di ricevere pagamenti dalla PA e di compensare i propri crediti, per via dei ruoli scaduti”, perché vi sarebbe un “principio di impugnabilità e manifestazione di interesse ex art. 100 c.p.c. verso qualsiasi atto contenente pretese tributarie espresse in forma autoritativa;
richiamandosi anche gli artt. 97 e 23 della Costituzione. Di tal che “Questa
Autorità dovrà ritenere configurato interesse ex art. 100 c.p.c., per le seguenti circostanze: I.
L'aver esperito preventiva richiesta di sgravio amministrativa, II. Aver eccepito la prescrizione successiva ex art. 615 c.p.c., III. Negazione della prescrizione dalle amministrazioni resistenti, IV. Per la presenza di atti coattivi di recupero del credito, V.
Situazione di incertezza non superabile se non con l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.”.
Viene impugnata anche la condanna al rimborso delle spese di lite, sia sotto il profilo e quale conseguenza dell'erroneità della sentenza, sia per la natura dell'affare.
La sentenza appellata ha fatto buon governo dei principi in materia di interesse ad opporre la pretesa contributiva racchiusa in un estratto di ruolo (o in un diniego espresso o tacito di sgravio in autotutela, che è in tutto assimilabile per natura ed effetti).
Occorre premettere in fatto (e ad abundantiam rispetto alla correttezza del rilievo di carenza di interesse ad agire) che l' ha documentato l'avvenuta notifica degli atti sottesi CP_1 al diniego di sgravio e che l'appellante non ha ulteriormente censurato tale dimostrazione.
Si fa qui riferimento e si richiamano le sentenze di questa Corte nn. 4637/2022,
1027/2023, 3031/2024, 44/2025 (di questo Collegio), rese in analoghe fattispecie.
Quanto all'eccezione di prescrizione delle pretese, invero, di fronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria pur in assenza di un'azione esecutiva o comunque del preannuncio della stessa e nell'ampio panorama di strumenti processuali offerti al debitore per tutelare sempre e comunque le proprie ragioni, strumenti puntualmente ricostruiti dalle
Sezioni Unite nella nota pronuncia n. 26283/2022, non può ritenersi ammissibile un'azione giudiziaria che in assenza di iniziative esecutive o della minaccia di esse sia volta esclusivamente a vedere affermata l'estinzione del credito per prescrizione, così come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del
4 credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” (Cass. n. 6723/2019 oltre in particolare Cass nn. 20618 e 22946 del 2016, alle motivazioni delle quali per brevità si rinvia). Ed ancora più di recente, “L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Cass. n.7353/2022).
Il debitore, pertanto, può attivare gli strumenti processuali tipizzati dall'ordinamento, quali l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e/o l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., al fine di paralizzare l'azione esecutiva avviata o preannunciata dall'agente di riscossione (quindi a fronte di una concreta minaccia del concessionario alla riscossione), così espressamente impugnando l'iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo ovvero gli atti ad essi prodromici;
altrimenti, in assenza di un'azione esecutiva o del preannuncio di questa, non è legittimato ad agire giudizialmente sul solo presupposto di avere acquisito di propria iniziativa un estratto di ruolo e di averne chiesto lo sgravio in autotutela e al fine di far valere la prescrizione o qualsiasi altro fatto impeditivo, estintivo o modificativo sopravvenuto che attenga comunque al merito della pretesa dell'ente creditore consacrata in un ruolo divenuto definitivo per omessa impugnazione.
Al più potrebbe essere riconosciuta al debitore la facoltà di agire in giudizio con un'azione di accertamento negativo solo nella sussistenza di un'obiettiva condizione che ne attesti l'interesse perché integrante una delle ipotesi previste del nuovo comma 4 bis dell'art. 12
DPR n. 602/1973, intervenuto proprio a “plasmare l'interesse ad agire” in una prospettiva che a questo Collegio appare di ampia portata sì da assumere rilievo anche in fattispecie diverse da quella descritta dalla nuova norma.
Per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'istante non può limitarsi ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga quello stato d'incertezza che sorregge, sostanziando l'interesse ad agire, l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo e questa conformazione della domanda perimetra le difese che la controparte può svolgere sin dalle prime cure di merito;
in difetto, residuerà un'azione di accertamento "pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale come tale non riconoscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale” (Cass. n. 7353/2022).
5 Quanto, poi, alla censura di mancata notifica degli atti di accertamento (laddove l'impugnativa del diniego di sgravio avrebbe, in tesi, funzione recuperatoria dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito ivi indicati), anche questa azione ha contenuto e natura di opposizione avverso l'estratto di ruolo. E sull'inammissibilità di un'azione siffatta si è già pronunciata, come si ripete, la Cassazione a Sezioni Unite.
In altre parole, la statuizione di inammissibilità ex art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973 pronunciata dal primo giudice è conforme a diritto, poiché da un lato, ha Parte_1 dedotto in primo grado - e continua a dedurre in appello - la nullità/inesistenza della notificazione dei «ruoli» (trattasi in realtà di avvisi di addebito) da lui contestati e, dall'altro, come già rilevato dal primo giudice, non ha prospettato - e continua a non a prospettare - nessuna delle ipotesi tassative che, ai sensi della norma appena citata, renderebbero ammissibile la diretta contestazione del «ruolo e dell'avviso di addebito che si assume invalidamente notificato».
L'inammissibilità della diretta impugnazione del ruolo e della cartella (o avviso di addebito) che si assume invalidamente notificata, poi, inibisce l'esame delle contestazioni dirette a negare la sussistenza della pretesa contributiva anche sotto un ulteriore profilo: rettamente il Tribunale non ha esaminato le deduzioni dell'originario ricorrente dirette a postulare la decadenza e la prescrizione dei crediti iscritti ruolo, atteso che l'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1073 non consente l'artificioso frazionamento dell'unitaria impugnazione diretta (del ruolo o di una cartella che sia assume non notificata in due distinti accertamenti),
l'uno diretto ad accertare l'estinzione per prescrizione come maturata alla data di pretesa notificazione della cartella di pagamento e l'altro ad identico accertamento temporalmente limitato però al solo periodo successivo, essendo entrambi preclusi dall'inammissibilità dell'unitaria azione diretta.
È appena il caso di ricordare (ma questo specifico punto non è oggetto di gravame) che, come accennato, tali conclusioni non mutano se il debitore abbia avanzato stragiudizialmente un'istanza di sgravio rimasta inevasa e/o esplicitamente respinta. Anche tali ipotesi non sollevano il debitore dal dedurre e dimostrare la sussistenza, nei termini sopra ricostruiti, di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo laddove l'agente di riscossione non abbia successivamente attivato alcuna azione esecutiva e/o ne abbia preannunciato l'avvio. Il silenzio del concessionario, in assenza di diversa previsione di legge, non può assumere alcun significato giuridicamente rilevante, mentre l'espresso rigetto non seguito da alcun comportamento concludente della volontà di procedere all'esecuzione
6 non determina di per sé alcuna situazione di pregiudiziale incertezza necessitante l'intervento giudiziario, dovendo questa trovare fondamento in ben altre condizioni.
Nel caso di specie poi, in primo grado l' si era limitato a eccepire l'inammissibilità CP_1 del ricorso, a documentare la notifica degli avvisi di addebito e a ricordare che la normativa aveva, nella specie, previsto sospensioni eccezionali del termine di prescrizione, senza preannunciare alcuna azione di recupero, sicché da un lato, nemmeno per questa via si può rintracciare una contestazione del merito delle difese dell'opponente idonea a radicare, almeno ex post, il suo interesse ad agire;
dall'altro lato, il ricorso sarebbe, in ogni caso, infondato anche nel merito, risalendo il titolo più vecchio al 2018 ed essendo, notoriamente, intervenute plurime ipotesi normative di sospensione della prescrizione.
Nemmeno risulta che l'appellante abbia proposto, con l'atto introduttivo, una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., benché abbia evocato quella giurisprudenza (Cass.
5590/2008) che ravvisa l'interesse ex art. 100 c.p.c. dell'opponente ad ottenere una sentenza di accertamento negativo in ordine alla pretesa creditoria del concessionario della riscossione atteso che la domanda è volta a impedire ex artt. 615- 617 c.p.c. l'esecuzione di provvedimenti cautelari/espropriativi.
Anche a voler qualificare l'azione proposta ai sensi e ai fini dell'art. 615 c.p.c., nemmeno richiamato, comunque, l'azione è ancora una volta inammissibile per carenza d'interesse ad agire in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass. 6723/2019) Più incisivamente, Cass 25781/2023 ha precisato che per conformarsi al principio enunciato dalle
Sezioni Unite n. 26283 del 2022, è necessario superamento di quanto questa Sezione aveva affermato con Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto.
In conclusione, l'opposizione all'esecuzione proposta dal è e resta inammissibile. Pt_1
Ogni altro motivo assorbito, l'appello è, dunque, infondato va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, parametrate sul valore della controversia
7 In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 28.11.2024 da avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 215/2024 pubblicata il 28/11/2024 Parte_1 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare l'appellato le spese di lite del grado, liquidate in euro
3.000,00, oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 8.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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