Decreto cautelare 14 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Sentenza 7 novembre 2023
Decreto cautelare 1 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 11 luglio 2025
Parere definitivo 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/07/2025, n. 6095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6095 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06095/2025REG.PROV.COLL.
N. 00853/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2024, proposto da EL AR, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Greco, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
AG -Agenzia per le erogazioni in agricoltura e DE- Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la TA (Sezione prima) n. 645 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria di AG -Agenzia per le erogazioni in agricoltura e DE -Agenzia delle entrate riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 630/2024 di reiezione dell’istanza cautelare proposta dall’appellante;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 15 maggio 2025 gli avvocati Luigi Greco e Massimo Di Benedetto;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Il signor EL AR impugnava, in prime cure, con richiesta di annullamento, la cartella di pagamento n. 06720210009289429/000 dell’importo di € 14.962,65, notificata il 26 novembre 2021. Oggetto della cartella erano « tributi coattivi » relativi alle annualità 1996 e 1997, in relazione a debiti relativi alle c.d. « quote latte ».
Il ricorrente deduceva l’illegittimità di siffatta cartella per la compiuta prescrizione del credito e per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
1.2.- Con sentenza n. 645 del 2023, il T.a.r. per la TA rigettava il ricorso sul rilievo che a) « la mancata o erronea indicazione del Giudice da adire o del termine per proporre ricorso, non comporta l’illegittimità dell’atto impugnato, risolvendosi in una mera irregolarità »; b) quanto alla prescrizione, sostenendo che « la durata dei giudizi relativi ai crediti contestati debba essere considerata ai sensi dell’art. 2945 c.c., e come la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, con conseguente richiesta di rigetto del ricorso, vada considerata atto idoneo alla interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. »; c) sempre in punto di prescrizione, « i termini di decadenza e di prescrizione sono stati prorogati di ventiquattro mesi nel periodo della pandemia per i carichi affidati all'agente della riscossione dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 », c) « gli interessi non sono scindibili dal capitale sotto il profilo della prescrizione » decennale; d) in relazione alla « intangibilità del giudicato formatosi sui ripetuti ricorsi già proposti dal AR […] inammissibile risulta la doglianza relativa all’erronea iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare », e) « l’esclusione della facoltà di rateizzazione dell’importo dovuto è testualmente contemplata dall’art. 8-quater, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 9 aprile 2009, n. 33, per le somme non inferiori a € 25000,00 »; f) l’atto impugnato sarebbe congruamente motivato; g) « quanto all’erronea individuazione del soggetto-contribuente, relativa all’annualità 1996, essendo la relativa comunicazione al CI RA RE e non al AR, si è già osservato innanzi come quest’ultimo abbia avuto piena conoscenza dell’atto, tant’è che ha promosso tempestivo ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sicché la cennata comunicazione ha nei fatti e concretamente raggiunto il suo scopo e in alcun modo risulta leso il diritto di difesa della parte ».
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il sig. EL AR il quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Error in iudicando in relazione ai punti 5 e 5.2 della sentenza, violazione e falsa applicazione art.3, comma 4, l. 241 del 1990. Erroneamente il T.a.r. avrebbe considerato il provvedimento impugnato nella parte in cui non indicherebbe con chiarezza l’autorità cui ricorrere, ravvisandosi, in tesi, « una lesione della situazione giuridico-soggettiva vantata dall’interessato-amministrato »;
2) Error in iudicando in relazione ai punti 5.2.1, 5.2.1.1, 5.2.1.2 e 5.2.1.3. della sentenza; violazione e falsa applicazione della normativa in materia di prescrizione. Sostiene, in punto di prescrizione, l’appellante che:
- soltanto il ruolo (atto impugnabile ex art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992) costituirebbe il titolo della pretesa nei confronti del contribuente, senza che alcun rilievo assuma, in tesi, la successiva e distinta attività di notifica della cartella;
- la cartella notificata al sig. AR, successiva di oltre venti anni alle relative comunicazioni di pagamento delle annate lattiere 1996 e 1997, recherebbe una pretesa prescritta;
- sussisterebbe una differenza tra cartelle emesse a seguito di ruolo fondato su sentenza e quella emessa a seguito di ruolo fondato su tributi (assetto che sarebbe identificato nella « partita »);
- se è vero che AG possa ancora riscuotere le somme indicate in cartella perché fondate sulla sentenza 8518/2012 per le annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, il relativo ruolo n.1, riportato in cartella avrebbe dovuto indicare in partita, gli estremi di tale sentenza, mentre la partita del ruolo n. 1 recherebbe la seguente dicitura: « rateizz. L. 119/03 revocata il 20.03.2006 » (assetto che investirebbe anche l’annata lattiera 1997); parimenti, se il ruolo n. 2 si fosse fondato sul decreto di perenzione n. 8802/2011 (sulla cui natura di giudicato dubbi vi sarebbero), il relativo ruolo n.2, riportato in cartella avrebbe dovuto corrispondentemente indicare in partita gli estremi di tale decreto e invece recherebbe « rateizz. L. 119/03 revocata il 20.03.2006.-ricorso giurisdizionale del 3.11.2011 »;
- ove, pertanto, si dovesse ritenere che in merito ai « tributi » richiesti in cartella si sia formato giudicato, ne deriverebbe automaticamente l’illegittimità e la nuLItà insanabile della cartella stessa, per il semplice fatto che il titolo esecutivo non sarebbe più rappresentato da quello indicato;
- anche a voler considerare come interruttivi della prescrizione i provvedimenti giurisdizionali, gli stessi non potrebbero essere considerati titoli esecutivi fondanti la pretesa creditoria, perché non sarebbe stata fornita prova della notifica in forma esecutiva dei predetti provvedimenti;
- i decreti di perenzione non sarebbero suscettibili di formare giudicato e di interrompere la prescrizione;
3) Error in procedendo in relazione al punto 5.2.1; violazione e falsa applicazione della normativa di cui agli artt. 63, 64 e 65 in materia di principio dispositivo e acquisitivo; violazione del principio di uguaglianza delle parti in giudizio. Sostiene l’appellante che il T.a.r. avrebbe violato le regole processuali e il principio di parità delle parti concedendo termini alla resistente AG per fornire la prova contraria (non a favore del ricorrente) e per la contestazione dell’eccezioni sollevate dal ricorrente, con particolare riguardo alla prescrizione del presunto vantato credito;
4) Error in iudicando in relazione al punto 5.2.1.2; violazione e falsa applicazione della normativa in materia di prescrizione. Ad avviso dell’appellante la prescrizione sarebbe decorsa dalle comunicazioni indicate in ruolo o, al più, in partita di ruolo, sia in riferimento alla sorta capitale che agli interessi e, nel caso di specie, gli interessi avrebbero dovuto ritenersi prescritti una volta maturato il termine quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4 cod. civ.;
5) Error in procedendo in relazione ai punti 5.2.1.3. e 5.2.2 della sentenza; motivazione apparente. Il T.a.r. non avrebbe motivato – in tal senso vi sarebbe un difetto assoluto di motivazione della sentenza – la reiezione delle censure riguardanti idoneità del titolo esecutivo a costituire atto interruttivo della prescrizione;
6) Error in iudicando in relazione al punto 5.2.2 della sentenza; violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria e del rapporto con il giudicato interno. Sarebbe errata l’affermazione del T.a.r. secondo cui l’effetto di inoppugnabilità delle intimazioni di pagamento discendente da tali provvedimenti giurisdizionali non può essere superato dalla disapplicazione della normativa nazionale da cui deriva l’imposizione del prelievo supplementare, sul rilievo che, per un verso, i provvedimenti giurisdizionali prodotti in giudizio da AG, come detto, costituirebbero titolo esecutivo della pretesa creditoria, pur se divenuti irrevocabili, e, per altro verso, a fronte di violazioni della disciplina comunitaria da parte del giudicato, se il giudice nazionale ha la possibilità di intervenire in senso correttivo / integrativo sullo stesso giudicato, in base al « principio di equivalenza » sarebbe tenuto ad esercitare tali poteri;
7) Error in iudicando in relazione al punto 5.2.3 della sentenza; violazione e falsa applicazione art.3 Cost. Sarebbe errata la intervenuta esclusione, ad opera del T.ar., della rateizzazione della pretesa creditoria azionata, considerato che la cartella avrebbe contemplato la facoltà del contribuente di rateizzare il pagamento posto in riscossione;
8) Error in procedendo in relazione al punto 5.2.4 della sentenza- motivazione apparente. La cartella avrebbe dovuto essere motivata con chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto da cui trarrebbe origine la pretesa; quanto al calcolo degli interessi, non sarebbero stati forniti dettagli circa il relativo calcolo, l’effettivo periodo in relazione al quale sono stati addebitati, il tasso applicato, il metodo impiegato;
9) Error in iudicando in relazione al punto 5.2.5. della sentenza; violazione e falsa applicazione art. 111 Cost. Premesso che la somma iscritta al ruolo n. 2021/001595 relativa ai tributi coattivi dell’anno 1996 non sarebbe stata preceduta da alcuna comunicazione/notificazione al sig. AR EL, sarebbe errata l’affermazione del T.a.r. secondo cui « quanto all’erronea individuazione del soggetto-contribuente, relativa all’annualità 1996, essendo la relativa comunicazione al CI RA RE e non al AR, si è già osservato innanzi come quest’ultimo abbia avuto piena conoscenza dell’atto, tant’è che ha promosso tempestivo ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio, sicché la cennata comunicazione ha nei fatti e concretamente raggiunto il suo scopo e in alcun modo risulta leso il diritto di difesa della parte ». A parte la circostanza che la proposizione del suddetto ricorso, mai prodotto agli atti, sarebbe stata evinta dal T.a.r. dal tenore letterale della sentenza n. 8518/2012 del T.a.r. per il Lazio, atto prodotto da AG, non sarebbe possibile desumere che il giudicato si sia formato proprio in relazione alle quote latte odierne proprio perché l’atto introduttivo non risulta essere stato prodotto. L’agire dell’ente pubblico in via coattiva nei confronti del solo produttore integrerebbe un abuso dei mezzi processuali quantunque in presenza di un vincolo di solidarietà tra produttore e acquirente, che il CI F.LI RE, in qualità di acquirente, non avrebbe versato ad AG gli importi trattenuti;
10) Error in procedendo in relazione al punto 6 della sentenza- violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. Il Collegio di prime cure non si sarebbe pronunciato con sufficiente chiarezza su alcune delle questioni dedotte;
11) Error in procedendo in relazione al punto 7 della sentenza; disposizioni in materia di soccombenza. Erroneamente sarebbe stata disposta la condanna alla rifusione delle spese a carico della parte ricorrente.
3.- Si sono costituiti in giudizio AG e DE che, con memoria, hanno concluso per l’infondatezza dell’appello.
4.- All’udienza pubblica del 15 maggio 2025, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, l’appello, su richiesta degli stessi, è stato posto in decisione.
5.- L’appello è fiondato limitatamente alla dedotta prescrizione degli interessi mentre, per il resto, deve essere rigettato.
6.- Premesso che la prescrizione decennale della pretesa a titolo di sorte capitale non risulta essere maturata in ragione, come si vedrà, della successione della pregressa iniziativa giurisdizionale assunta dal ricorrente, seguendo la tassonomia dei motivi prospettati deve essere affermato (e ribadito) che:
- premesso che l’art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990 secondo cui ‘in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere’, è norma di natura procedimentale, che «impone all'Amministrazione, nell'ambito del più generale principio di trasparenza dell’azione amministrativa, un dovere di cooperazione con il privato, al fine di agevolarlo nell'individuazione degli strumenti apprestati dall'ordinamento per la tutela delle proprie posizioni soggettive, ritenute lese da tale azione» (Cons, Stato, Ad. plen. n. 2 del 2001) e premesso, altresì che « la prescrizione in parola è preordinata essenzialmente, come è dimostrato dal generico riferimento alla “autorità cui è possibile ricorrere”, a facilitare il destinatario nell’individuazione del soggetto competente a pronunciarsi e dei termini per la proposizione delle impugnative, specie nei settori in cui tale ricerca appare più difficile » (Cons. Stato, Ad. plen. n. 2 del 2001), la mancata o non chiara di tale indicazione non dà luogo alla invalidità del provvedimento ma ad una mera irregolarità garantendo, sussistendone i presupposti in caso di tardiva impugnazione, un riconoscimento dell’errore scusabile e una conseguente rimessione in termini;- il titolo sul quale si fonda la riscossione è la cartella esattoriale, emessa in conseguenza del ruolo la cui notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento la quale, nel caso di specie, muove dall’accertamento del credito di AG in ragione anche – su piano sostanziale – dei pregressi provvedimenti giurisdizionali;
- la cartella indica esattamente gli atti dai quali discende la pretesa e il ruolo, non potendosi farsi discendere effetti invalidanti su tale titolo dalla omessa specificazione del pregresso giudicato formatosi sulla pretesa;
- l’asserita omessa notificazione, nei confronti dell’appellante, dei titoli giurisdizionali nessun effetto spiega sulla operatività del meccanismo ex art. 2945 c.c. fondato sulla proposizione dell’impugnazione e non sul provvedimento a valle: « il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “[l]a prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945 c.c., commi 1 e 2 (a mente dei quali, rispettivamente, “[p]er effetto dell'interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “[s]e l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore […] ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento). Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l’interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell’atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso)»; l’estinzione del processo, a cui è assimilabile la perenzione nel processo amministrativo non provoca la perdita dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione in danno dell’amministrazione convenuta (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. VI, n. 2451 del 2025);
- i poteri istruttori impiegati dal T.a.r. si mostrano essere stati esercitati in linea con la disciplina codicistica di riferimento;
- pacificamente i provvedimenti rimasti inoppugnati,, ovvero consolidatisi non sono suscettibili di disapplicazione per contrarietà all’ordinamento UE: la giurisprudenza europea ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e OF La Roche del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori). Fermo quindi restando il granitico principio per il quale il consolidamento del provvedimento inibisce in questa sede l’invocata disapplicazione, è in ogni caso demandata all’Amministrazione, i cui poteri di intervento in autotutela, come già affermato in giurisprudenza restano fermi (Cons. Stato, sez. VI, n. 9338 del 2024), la valutazione circa opportunità di procedervi;
- correttamente il T.a.r. ha escluso la rateizzazione, con decisione conforme alla disciplina di riferimento dallo stesso T.a.r. richiamata irrilevante la indicata facoltà di procedervi segnalata dall’appellante;
- quanto agli interessi di mora applicati, sono stati determinati secondo regole fissate per legge, per cui nessuna motivazione sul calcolo degli interessi era dovuta oltre quanto già indicato a pag. 1 della cartella, sezione « interessi di mora », né, ancora, parte appellante ha indicato eventuali errori in cui sia in corso il concessionario della riscossione (indicazione di cui l’appellante era onerata), fermo restando che la pretesa azionata in cartella discende da pregressi atti ben conosciuti e tali da poter consentire la verifica della corretta determinazione degli interessi (ma qui non contestata dalla stessa parte privata);
- in relazione alla mancata produzione dell’atto impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio e oggetto della sentenza del medesimo T.a.r. n. 8518 del 2012, la doglianza si rivela formalistica, non avendo parte appellante negato ( id est : contestato) di aver proposto quel ricorso;
- infondata è la doglianza circa l’assenza di chiarezza della sentenza impugnata avendo essa compiutamente e chiaramente risposto alle proposte doglianze.
7.- Fin qui l’appello deve essere rigettato.
8.- A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla prescrizione degli interessi. Sul punto – e in relazione ai soli interessi – questo Consiglio di Stato con la più recente giurisprudenza, alla quale il Collegio intende dare continuità, ha ritenuto doversi applicare il diverso termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. posto che, come anche in questo caso già affermato dalla Sezione, « il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi » (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3103). In mancanza di atti interruttivi nel quinquennio precedente la cartella, pur considerando le sospensioni e interruzioni ex lege del termine ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c . , la pretesa a titolo di interessi si mostra fondata.
9.- Per questa parte, in parziale accoglimento dell’appello, la sentenza va riformata con accoglimento, in parte qua del ricorso di primo grado e declaratoria di prescrizione della somma a titolo di interessi.
10.- Il complessivo assetto della vicenda contenziosa consente la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunziando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei limiti specificati in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accoglie nei corrispondenti limiti il ricorso di primo grado e dichiara prescritta la pretesa a titolo di interessi; rigetta, per il resto, l’appello.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO