CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1931/2023 del R.G.A.C. pendente TRA (C.F. e P.VA ), in persona del suo Parte_1 P.VA_1 P.VA_2 procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Federica Sandulli (C.F. ) e Fabio Preziosi (C.F. C.F._1
); C.F._2
APPELLANTE E (P.VA , in persona del legale Controparte_1 P.VA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Nicola De Girolamo (C.F.
); C.F._3
APPELLATA E Co Controparte_2
(P.VA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...] P.VA_4
e difesa dall'Avv. Salvatore Vincenzina ( ), come da procura allegata CodiceFiscale_4 alla comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata in data 18.9.2023; APPELLATA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 486/2023, pubblicata in data 24/03/2023, la quale: ritenuta valida la cessione del credito vantato nei confronti della
[...]
(oggi intervenuta tra la Controparte_3 Parte_1 [...]
e la Controparte_2 [...]
rigettava la domanda proposta dalla in riferimento Controparte_1 Controparte_1 ai contratti di conto corrente nn. 207986 e 28035, dichiarava la nullità delle clausole contrattuali relative alla pattuizione della commissione di massimo scoperto contenute nei contratti di conti
1 corrente nn. 203623, 27255 e 21072 nonchè la nullità delle clausole stipulate in data anteriore all'entrata in vigore della delibera Cicr 2000, per i contratti nn. 203623 e 26255, mentre, per il conto corrente n. 21072, per il solo periodo anteriore alla sostituzione dell'originario contratto avvenuta il 7.09.2000. L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di: 1) dichiarare la nullità della cessione del credito sopra indicata, 2) dichiarare la nullità delle domande proposte in primo grado dall'attrice e dall'interventrice ai sensi degli artt. 163 e 164, co. IV, c.p.c.; 3) rigettare tutte le domande proposte dalle controparti con vittoria di spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si sono costituite in giudizio la e la Controparte_1
contestando la Controparte_2 fondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto. Alla prima udienza di trattazione dell'11.10.2023, la causa è stata rinviata, ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 24.9.2025, poi anticipata al 9.4.2025, su istanza di entrambe le parti;
all'udienza del 9.4.2025 nessuno e comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 16.4.2025; alla predetta udienza del 16.4.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 9.4.2025 ed alla successiva udienza del 16.4.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2010), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 16.04.2025 Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
2