CA
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/03/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 39 del Ruolo Generale dell'anno 2021
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CHIESURA NICOLA e dell'avv. CHIESURA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASSO RT P.IVA_1
ERACLIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata e appellante incidentale
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 932/2020 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
03/07/2020 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Integralmente richiamato quanto esposto con l'Atto di Citazione di appello del 07.01.21, e
riproposte anche a sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni e le istanze già rassegnate in primo
grado, da intendersi nel presente giudizio integralmente trascritte e riportate, Voglia l'adita
Corte di Appello, contrariis reiectis:
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliersi, per i motivi tutti dedotti in
narrativa, il presente appello e per l'effetto, in riforma della appellata sentenza n° 932/2020
emessa dal Tribunale di Treviso -pubblicata il 03.07.2020- accogliersi le conclusioni tutte
avanzate in prime cure dall'appellante, che così si riportano:
In via preliminare di merito: si oppone ed eccepisce decadenza e prescrizione da qualsivoglia
richiesta e/o contestazione ex adverso eventualmente formulata in ordine alla presenza di
eventuali vizi e/o difformità nelle schede elettroniche e nel software sviluppati e consegnati da
. Parte_1
Nel merito: rigettarsi le domande tutte formulate da parte attrice, siccome infondate sia in linea
di fatto che di diritto.
In via riconvenzionale: accertato e dichiarato il mancato rispetto dell'onere incombente su
circa la fornitura e messa a disposizione delle necessarie informazioni in RT
materia balistica, acustica, fisica e trigonometrica, tramite dettagliate specifiche tecniche;
accertato altresì il credito per la somma di € 68.320,00 Parte_1
2 (€56.000,00 + € 12.320,00 Iva) dalla convenuta rivendicato a titolo di prestazioni, costi ed oneri
conseguenti alle attività di implementazione hardware e software, aggiornamento,
miglioramento ed evoluzione dei prototipi consegnati, rispetto a quelli di cui alla offerta,
condannarsi la società attrice con sede in San Donà di Piave, in persona RT
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di detta somma pari ad € 68.320,00 (€
56.000,00 + € 12.320,00 Iva), oltre interessi maturati e maturandi, dal dovuto al saldo, ovvero
alla diversa maggiore o minore ritenuta di Giustizia, ex officio quantificabile anche in via
equitativa e liquidabile, in subordine, anche a titolo di risarcimento del danno.
In ogni caso: condannarsi la attrice RT
A) al pagamento/rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, maggiorati del 15% per
spese generali nonché degli accessori di legge, sia del primo che del secondo attuale grado di
giudizio;
B) alla rifusione altresì delle somme dovute erogare dalla convenuta a titolo di spese / compenso
corrisposto al CTU nominato Ing. , giusta fatture in atti. Persona_1
In Via Istruttoria: Si insiste, occorrendo, per l'ammissione delle istanze tutte di cui alla
“Memoria ex art. 183 n° 2 c.p.c.” del 04.06.2019 e di cui “Memoria ex art. 183, VI comma n° 3
c.p.c.” del 24.06.2019, come già articolate nella fase del giudizio di primo grado, in questa sede
letteralmente trascritte e riportate.
Riservata ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione.
- Infine, considerato e richiamato quanto dagli scriventi difensori già dedotto nel presente
giudizio con “Note scritte di Udienza” del 17.05.21 e del 19.05.21, in atti, i procuratori di
chiedono il rigetto delle domande tutte formulate da con Parte_1 RT
3 contestuale rigetto anche dell'appello incidentale dalla stessa articolato, siccome infondato e
destituito di ragionevoli presupposti giuridici.
- Il tutto con espressa dichiarazione di non accettare il contraddittorio in relazione a domande
e/o eccezioni nuove, diverse e/o modificate, se ex adverso “formulate.”
Per parte appellata
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni diversa pretesa,
a) respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
932/2020 del Tribunale di Treviso.
b) in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n.932/2020:
- Accertare l'inadempimento della ditta e per l'effetto Parte_1 Parte_1
dichiarare la risoluzione del contratto oggetto del giudizio.
- Condannare alla restituzione di quanto versato da quale Parte_1 RT
corrispettivo del prezzo e cioè la somma capitale di € 23.180,00, maggiorata degli interessi
moratori di legge dal dovuto al saldo.
- Condannare al risarcimento dei danni tutti patiti da Parte_1
nella misura da accertarsi in corso di causa o comunque ritenuta di RT
giustizia, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Spese del doppio grado di giudizio e spese peritali integralmente rifuse”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione evocava in giudizio l'impresa individuale RT
, deducendo l'inadempimento della stessa all'accordo del 7 Parte_1
4 settembre 2015 intercorso tra le parti (cfr. docc. 2 e 3 di parte attrice) e chiedendo la declaratoria di risoluzione del contratto e la restituzione del corrispettivo versato pari ad € 23.180,00
(comprensivo di iva). Adduceva che “Nessun prototipo, che tale potesse definirsi, infatti, è mai
stato consegnato alla committente” (cfr. pag. 2, atto di citazione). Chiedeva altresì la condanna alla rifusione dei danni economico patrimoniali subiti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta contestava Parte_1
quanto ex adverso dedotto. Eccepiva preliminarmente decadenza e prescrizione di ogni contestazione avversaria circa pretesi vizi o difformità dei prototipi, siccome mai effettuate nel corso dell'intero rapporto contrattuale. Chiedeva, quindi, nel merito, il rigetto delle domande attoree, sostenendo non solo di aver esattamente adempiuto alle prestazioni professionali di propria competenza, come concordate con l'accordo siglato il 4-7 settembre 2015 (ed in particolare la consegna dei prototipi di schede elettroniche destinate a comporre il sistema di rilevamento telemetrico di proiettili), ma di aver anche prestato ulteriore, prolungato ed articolato impegno professionale diretto alla implementazione dei prototipi delle schede elettroniche già realizzate ed integranti il “sistema telemetrico Tbar”, di congiunto sviluppo tra le parti. Evidenziava, ancora, che tale attività dalla medesima fornita, ulteriore rispetto a quella dell'accordo siglato, era stata richiesta e di fatto via via concordata con ed RT
era stata particolarmente gravosa ed onerosa, per aver la predetta società omesso di fornire e di mettere a disposizione le imprescindibili informazioni di natura balistica, acustica,
trigonometrica e fisica, necessarie allo sviluppo del progetto. Formulava, quindi, domanda riconvenzionale, chiedendo che fosse condannata al pagamento della RT
somma di € 56.000,00, oltre Iva, a titolo di onorari e spese per la diversa ed ulteriore attività di
5 ricerca, di sviluppo e di implementazione (sia software che hardware sui prototipi realizzati)
profusa in favore della medesima, a fronte dei sopravvenuti accordi tra le parti, miranti ad ottimizzare ed affinare gli strumenti telemetrici già realizzati e prodotti, ma anche per sopperire alla grave mancanza di informazioni di natura balistica e fisica che la committente, in quanto tale, avrebbe dovuto mettere a disposizione della convenuta per adeguata Parte_1
progettazione dei prototipi delle schede elettroniche.
3. Esperito il procedimento obbligatorio di mediazione e depositate le memorie ex art. 183,
VI comma, c.p.c., con ordinanza del 04.07.2019 il G.I. disponeva, in via preliminare ad ogni decisione in merito alle ulteriori istanze istruttorie, l'espletamento di una CTU, nominando l'Ing.
al quale conferiva il seguente incarico: “il CTU, dopo aver letto gli atti, Persona_1
esaminato la documentazione già acquisita al processo, acquisita l'ulteriore documentazione che
ritenga necessaria – se del caso anche richiedendola alla pubblica amministrazione che la
detiene, alla quale si ordina sin d'ora l'esibizione ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. – ed
eseguite tutte le ulteriori attività di indagine ritenute opportune, si pronunci sul seguente
quesito: Descriva il CTU in base agli accordi intercorsi fra le parti in cosa consistevano dal
punto di vista tecnico le obbligazioni assunte dalle due parti. Descriva il CTU in cosa consistano
le forniture effettuate da nel corso del tempo a favore di per lo Parte_1 RT
sviluppo del progetto fra le parti. Indichi il CTU se le forniture effettuate da fossero Parte_1
conformi agli accordi iniziali intercorsi o a quelli integrativi eventualmente concordati fra le
parti in seguito e di cui vi sia prova documentale.
Accerti il CTU il valore delle forniture comunque effettuate da in base agli accordi Parte_1
contrattuali fra le parti o in subordine in base a tariffe o usi.”
6 Il consulente nominato, svolti accertamenti e valutazioni nel corso delle operazioni peritali,
rispondeva al quesito tecnico con l'elaborato del 06.12.2019, pervenendo alle seguenti conclusioni: “ Il CTU, dopo aver letto gli atti, esaminato la documentazione già acquisita al
processo e dopo aver esaminato i componenti forniti da a ed i Parte_1 RT
componenti prodotti da sui quali vennero installati i dispositivi forniti da RT
, ha potuto accertare quanto segue. Parte_1
1) In base agli accordi sottoscritti tra le parti, come emerge dalle analisi riportate ai par.
4.0 e
4.1 della presente relazione, e collaborarono per la Parte_1 RT
realizzazione di vari prototipi per la realizzazione di una apparecchiatura destinata ad
equipaggiare le postazioni dei poligoni di tiro con armi da fuoco, avente la funzione di
rilevazione telemetrica strumentale della precisione di tiro. Gli accordi tra le parti prevedevano
la fornitura e la realizzazione da parte di dei telai di supporto delle RT
apparecchiature a forma di T complete dei supporti dei sensori, mentre a CP_2
competeva lo “sviluppo, messa a punto, consulenza e fornitura sensori T BAR per rilevamento
telemetrico proiettili”, ovvero la fornitura completa delle apparecchiature elettriche/elettroniche
e software per la realizzazione del sistema funzionante.
Il contratto prevedeva “Sviluppo, messa a punto e fornitura di n. 8 prototipi”. Parte_1
pertanto era obbligata a sviluppare, mettere a punto e fornire n. 8 differenti primi esemplari o
modelli originali di una serie da realizzare successivamente, ognuno dei quali aveva il fine di
ottimizzare i prototipi successivi con migliorie evidenziate con i test effettuati sui prototipi
precedentemente realizzati.
2) In base alla documentazione in atti ed all'analisi esposta al par.
4.1 delle presente relazione:
7 - NON fece un progetto di sistema preliminare alla realizzazione dei prototipi e RT
di conseguenza NON fornì a le specifiche ed informazioni tecniche indispensabili Parte_1
dal punto di vista tecnico a per poter procedere con la propria attività. Risulta Parte_1
agli atti viceversa che si adoperò per raccogliere informazioni ed effettuare test Parte_1
empirici al fine di poter procedere alla messa a punto dei prototipi in assenza delle suddette
specifiche.
- sviluppò ed equipaggiò con apparecchiature elettriche/elettroniche e software i Parte_1
n. 8 prototipi previsti dal contratto sottoscritto tra le parti, anche installando su alcuni di essi
componenti non previsti contrattualmente a seguito delle esperienze fatte sul campo con i test
eseguiti.
- dopo aver realizzato i n. 8 prototipi previsti contrattualmente, sviluppò ed Parte_1
equipaggiò con apparecchiature elettriche/elettroniche e software, n. 3 prototipi NON previsti
contrattualmente, dotati anche di componentistica NON riferibile al contratto sottoscritto tra le
parti. Tale fornitura a giudizio del CTU si configura dal punto di vista tecnico come extra
contratto ed in base a quanto rilevato le caratteristiche tecniche dei suddetti 3 prototipi non
sono riferibili alle specifiche del contratto stipulato tra le parti.
3) Il CTU in base alle analisi esposte ai par. 3.3, 4.0, 4.1, ha potuto accertare che le forniture
effettuate da a dei primi otto prototipi degli 11 realizzati, furono Parte_1 RT
conformi agli accordi di contratto iniziali per i primi sei prototipi realizzati. Per la realizzazione
dei prototipi n. 7, 8, Microtech Eng, a seguito di quanto empiricamente rilevato con i test
eseguiti, utilizzò componenti non previsti a contratto che successivamente vennero utilizzati
anche per i successivi prototipi extra contratto 9, 10, 11.
8 Il CTU in base alle analisi esposte ai par. 3.3, 4.0, 4.1, ha potuto accertare che Parte_1
sviluppò ed equipaggiò con apparecchiature elettriche/elettroniche e software, n. 3 i prototipi
NON previsti contrattualmente, dotati di componentistica NON riferibile al contratto sottoscritto
tra le parti. Tale fornitura a giudizio del CTU si configura dal punto di vista tecnico come extra
contratto.
4) Il CTU in base alla analisi esposta al par. 4.2, ha potuto stimare il valore delle forniture
effettuate da a favore di in una cifra compresa tra 42.000 € + Parte_1 RT
iva e 52.000 € +iva. Valore medio 47.000 € + iva.”.
Con successivo provvedimento del 20.12.2019, emesso a scioglimento di precedente riserva, il
Giudice, viste le deduzioni svolte dalle parti in udienza in ordine alla prosecuzione dell'istruzione probatoria del procedimento e ritenuto che le considerazioni svolte dalla CTU
apparivano condivisibili e immuni da vizi logici, non ammetteva le prove per interrogatorio e testi, rispettivamente richieste dalle parti, rinviando la causa all'udienza del 30.01.2020 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., nelle quali insistevano anche per le richieste istruttorie orali, già formulate e non ammesse.
4. Con la sentenza n. 932/2020 il Tribunale di Treviso accertava il reciproco inadempimento delle parti, senza che lo stesso fosse imputabile prevalentemente ad alcuno dei contraenti e dichiarava risolto il contratto del 7.9.2015 per mancato raggiungimento dello scopo voluto dalle parti, con obbligo di di restituire il corrispettivo già ricevuto, pari ad euro Parte_1
23.180,00. Dichiarava comunque tenuta al pagamento di euro 10.500,00, RT
oltre interessi, a titolo di spese sostenute da , nello svolgimento del proprio Parte_1
9 incarico. Compensava le reciproche partite di dare ed avere nella misura indicata. Compensava le spese di CTU e le spese di lite stante l'esito della perizia e la reciproca soccombenza.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
[...]
5.1 Con il primo motivo censurava la contraddittorietà della motivazione per aver il Giudice
da un lato ritenuto condivisibili gli esiti della perizia e dall'altro averli di fatto sconfessati ritenendo sussistente un implicito inadempimento di che aveva condotto alla Parte_1
declaratoria di risoluzione del contratto e di restituzione dell'acconto versato.
5.2 Con il secondo motivo lamentava l'errata qualifica del rapporto de quo come contratto d'opera ex art. 2222 c.c. con obbligazioni di risultato a carico e l'errato giudizio Parte_1
circa la non sussistenza di alcuna obbligazione a carico per la sua collaborazione RT
al progetto, censurando altresì la mancata ammissione delle prove orali richieste.
5.3 Con il terzo motivo lamentava che a fronte dell'adempimento di , accertato Parte_1
nella perizia, era errata ed irrazionale la declaratoria di non conformità dei prototipi agli scopi delle parti, così come ritenuta sussistente dal Giudice a quo, così come erano da ritenersi erronee sia la dichiarazione di risoluzione del contratto per mancato raggiungimento degli scopi voluti dalle parti sia che la risoluzione fosse stata ritenuta imputabile a entrambe le parti.
5.4 Con il quarto motivo eccepiva il vizio di ultrapetizione in ordine alla ritenuta “non conformità” dei prototipi, non essendo stato richiesto da alcuna delle parti ed in ogni caso precluso dalla tempestiva eccezione preliminare di decadenza/prescrizione formulata dalla convenuta , oltre al vizio di omessa pronuncia su tale domanda e alla violazione, Parte_1
10 quindi, dell'art 112 c.p.c.
5.5 Con il quinto motivo lamentava l'illogicità degli effetti parziali della risoluzione del contratto, comunque erroneamente dichiarata e l'omessa “considerazione” dei prototipi n° 9, 10
e 11, quali lavori extra contratto che dovevano essere pagati dalla , mentre erano RT
stati incomprensibilmente esclusi dal Giudice.
5.6 Con il sesto motivo deduceva l'erroneità ed illogicità della decisione laddove aveva riconosciuto quale presupposto della risoluzione il “mancato raggiungimento di specifiche di funzionamento e/o la mancata realizzazione di risultato pattuito”.
5.7 Con il settimo motivo si doleva che il Giudice, pur avendo accertato l'inadempimento della attrice ancorché non dichiarato espressamente, avesse errato nel RT
successivo mancato accoglimento della domanda riconvenzionale dal medesimo convenuto formulata. Lamentava, altresì, l'illogicità del calcolo relativo alla compensazione delle poste dare-avere tra le parti come attuato dal Giudice in sentenza.
5.8 Con l'ottavo motivo si doleva dell'immotivato ed erroneo giudizio di compensazione delle spese di Ctu e di lite.
6. Si costituiva in giudizio l'appellata, la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e formulava appello incidentale, sulla base dei seguenti motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo l'appellante incidentale censurava l'errata e/o carente motivazione della sentenza nella parte in cui condannava la società attrice al pagamento della somma di euro
10.500,00 a favore di , contestando nel merito la sussistenza del credito e sostenendo Parte_1
che, in ogni caso, tale pronuncia integrava un vizio di ultrapetizione, con conseguente nullità
della sentenza sul punto.
11 6.2 Con il secondo motivo lamentava l'errata/carente motivazione della sentenza nella parte in cui aveva condannato a pagare in solido le spese di CTU. RT
6.3 Con il terzo motivo si doleva dell'errata motivazione della sentenza nella parte in cui condannava a pagare gli interessi moratori calcolati al tasso legale sulla somma RT
di euro 10.500,00 dal 07.09.2015 al 01.07.2020 e sulla stessa somma dal 02.07.2020 al saldo.
6.4 Con il quarto motivo censurava la mancata pronuncia sulla richiesta di risarcimento dei danni proposta da e la carenza di motivazione sul punto. RT
6.5 Con il quinto motivo lamentava l'erroneità della compensazione delle spese di lite.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte per la prima udienza, con ordinanza del
24.5.2021 emessa a scioglimento della riserva sull'istanza di sospensiva formulata, veniva disposta da questa Corte la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
8. All'esito del deposito delle note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione dal
Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
9. Con ordinanza di questa Corte la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, al fine di espletare parte delle prove orali richieste che non erano state ammesse dal Tribunale e su cui la parte appellante principale aveva insistito sia in sede di conclusioni che in sede di impugnazione.
10. Espletato alle udienze del 14.3.2023 e del 12.9.2023 l'interrogatorio formale della parte appellata, l'interrogatorio libero delle parti a fini conciliativi ed escussi alcuni testimoni sui capitoli ammessi, veniva fissata udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni.
11. Depositate da entrambe le parti le note scritte, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate, come integralmente riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e di replica.
12 Esame dei motivi di impugnazione
12. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
13. I primi quattro e il sesto dei motivi di appello principale, da trattarsi congiuntamente in quanto volti a contestare la dichiarata risoluzione per inadempimento implicitamente imputabile e imputato a - e quindi oggettivamente connessi - sono fondati. Deve osservarsi che le Parte_1
parti hanno reciprocamente contestato le inadempienze dell'altra parte, sicché il Giudice, ove accerti la presenza di alcune di esse, deve valutare quella che ha determinato in via prevalente la rottura del rapporto. La stessa è attribuibile a , per quanto di seguito esplicitato, RT
in dissenso dalla pronuncia e come effetto della valutazione dei rispettivi motivi di censura sul punto.
14. Il ragionamento deve necessariamente prendere le mosse dalla qualificazione del rapporto contrattuale in esame, questione espressamente devoluta a questa Corte a mezzo del secondo motivo di impugnazione principale. Ebbene, ritiene il Collegio che l'accordo configuri un'ipotesi di contratto atipico con un'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale correlata alla fornitura di n. 8 prototipi di sensori originali, fornitura a propria volta finalizzata alla realizzazione congiunta di un sistema complesso, ove però l'elemento dell'aleatorietà connotava l'effettivo esito del programma. Va sul punto osservato che, aldilà della natura comunque intrinsecamente rischiosa dell'operazione concepita, concernente l'ideazione e lo sviluppo di un prodotto innovativo non presente sul mercato, deve attribuirsi rilevanza qualificante alla nota apposta al contratto (“La tipologia del prodotto che si andrà a realizzare contiene una alta
componente di imprevedibilità dovuta alla particolare applicazione del sistema e alle fasi di
13 ricerca, taratura e test sul campo con particolare riferimenti al rilevamento ed elaborazione dei
dati in caso di protettili sub-sonici […]”), quale clausola con cui le parti hanno inteso accettare la natura del progetto innovativo e sperimentale e con cui, soprattutto, intendeva Parte_1
evidenziare l'assenza di vincoli di risultato in relazione alla fornitura, ancorché confidasse seriamente nella buona riuscita del sistema (e, d'altronde, diversamente non potrebbe essere,
stante la necessità di condurre le trattative e dare esecuzione al contratto secondo buona fede). Se
è pur vero che in tema di interpretazione dei contratti debba escludersi una valutazione atomistica dei singoli elementi negoziali, e ciò in quanto “l'elemento letterale, pur assumendo
funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere
riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli
dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art.
1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del
contatto, e quindi della relativa "causa concreta"”(cfr. ex multis massima a Cass. civ. n.
34795/2021), va osservato che nel caso che ci occupa una qualificazione del contratto nei ridetti termini è confortata anche dal contegno tenuto da successivamente alla RT
stipulazione dello stesso, assumendo preminente rilievo sia l'integrale pagamento del corrispettivo dovuto al professionista, occorso nel mese di aprile 2017, vale a dire in una fase molto avanzata del progetto e in un contesto ove erano già stati forniti e collaudati n. 7 prototipi e ove era certo consapevole del fatto che i sensori realizzati, ancorché RT
funzionanti (come del resto la stessa ha dato atto con la terza memoria ex art. 183, co. 6, cpc “Il
sistema concepito dal signor funzionava abbastanza bene solo in condizioni “normali” Pt_1
(tiro perfettamente perpendicolare al sensore, assenza di sbalzi temperatura, assenza di
14 fenomeni di eco ambientale, assenza di rumori di fondo), condizioni che, come è comprensibile,
non sono assolutamente quelle tipiche di un poligono di tiro”), non presentavano il grado di accuratezza sperato. In questo senso, l'avvenuto pagamento del prezzo denota l'assenza di corrispettività con il raggiungimento dei requisiti specifici del sistema e il riconoscimento del lavoro svolto e dell'adempimento dell'obbligazione di mezzi, consistente nel lavoro effettuato per sviluppare il sistema innovativo che le parti intendevano provare a realizzare. Le
considerazioni appena riportate convincono, contrariamente a quanto accertato nella gravata sentenza, che sul punto dovrà essere riformata, che l'obbligazione dedotta in contratto configuri,
per l'imprevedibilità di cui veniva comunicata la sussistenza, un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò si evince dal tenore del contratto sottoscritto e delle obbligazioni assunte,
dall'indicazione che il costo del progetto sarebbe stato sicuramente superiore, ma costituiva per anche una forma di investimento e dal fatto, da ritenersi determinante, che se Parte_1
l'oggetto dedotto in contratto fosse stata la realizzazione di un campione destinato ad essere immesso immediatamente nel mercato (obbligazione di risultato) il prototipo da realizzare sarebbe stato uno, non certamente otto, mentre tale numero di esemplari indica chiaramente l'obbligo di studio, di ricerca e di sperimentazione e l'obbligo di sviluppare prototipi sempre più
evoluti, come dedotto in contratto (obbligazione di mezzi), con l'obiettivo comune di provare a giungere all'invenzione di un nuovo prodotto, la cui mancata realizzazione, tuttavia, non costituisce inadempimento del contratto stipulato dalle parti.
15. Le ricadute applicative di tale qualificazione interessano direttamente le modalità
attraverso cui determinare in concreto l'oggetto della prestazione, nonché i criteri di apprezzamento da utilizzare per valutare il suo corretto adempimento. Infatti, diversamente dalle
15 obbligazioni di dare o facere ove l'esatta esecuzione della prestazione si traduce nel soddisfacimento dell'interesse primario del creditore, nelle obbligazioni di mezzi al corretto adempimento della prestazione corrisponde un interesse solo strumentale a quello creditorio (in argomento, per tutte vedasi Cass. civ. n. 21045/2024) e che potrà ritenersi soddisfatto qualora la condotta tenuta dal professionista nell'esecuzione della propria attività risulti, da un lato,
conforme al parametro della diligenza media qualificata, in base al combinato disposto degli artt.
1176, co. 2 e 2236 cc (norma, giova rammentare, che circoscrive la responsabilità ascrivibile al debitore alle ipotesi di dolo o colpa grave nel caso in cui il professionista si trovi ad affrontare problemi tecnici di grave difficoltà, come recentemente riconosciuto da Cass. civ. n.
34341/2024), dall'altro comunque funzionalmente e concretamente orientata alla realizzazione dell'interesse del creditore.
16. Premesso quanto sopra circa i principi applicabili al caso di specie, va rilevato che la
CTU ha messo in luce che l'attività professionale prestata dallo in esecuzione degli Pt_1
accordi contrattuali era quantitativamente e qualitativamente rispondente ai parametri di diligenza speciale e rafforzata da questi esigibile, vista la difficoltà tecnica connaturata allo sviluppo dei sensori e che il contributo globalmente apportato dal professionista era eziologicamente adeguato al conseguimento dell'utilità voluta dalla controparte, tant'è che è
stato constatato che aveva ultimato un totale di n. 11 prototipi, ciascuno migliorativo Pt_1
della precedente versione, nel tentativo di conformarsi sempre più alle specifiche desiderate, il tutto nella piena e totale trasparenza sull'andamento del loro sviluppo, come dimostrato dai frequenti contatti tra le parti, dai continui confronti su questioni tecniche, nonché dai numerosi test di tiro eseguiti congiuntamente dalle parti nei poligoni di tiro. Giova, infine, analizzare il
16 contesto in cui si è innestata la risoluzione del contratto, o meglio la rottura del rapporto contrattuale, comunicata il 25 gennaio 2018. È documentale che fino al mese di dicembre 2017
le parti hanno portato avanti la realizzazione del progetto (l'ultimo test era stato condotto nel mese di novembre 2017) e che, secondo la ricostruzione di , nella scelta di RT
interrompere il rapporto era stato determinante il rifiuto opposto da alla proposta di Pt_1
coinvolgere altri professionisti all'interno del progetto (vedasi la seconda memoria ex 183 cpc “Il
signor non ha nemmeno preso in considerazione la opportunità offerta a Pt_1 [...]
dall'Università di Padova di collaborare al progetto, con l'effetto di portare le parti CP_1
alla rottura definitiva del loro rapporto.”, tesi comunque ribadita anche nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, pag. 6). Tuttavia, tale ricostruzione risulta contraddetta dalla documentazione prodotta da , in particolare dal documento 113bis Parte_1
recante uno scambio di mail tra le parti avente ad oggetto “Proge_o TSU - nuova collaborazione
con Univ. Padova Ing. ove lo scriveva: “Ciao , ho Testimone_1 Pt_1 Tes_2
aggiornato su quanto ci siamo detti stamattina e non ci sono problemi da parte sua e Pt_2
mia a fornire della documentazione, almeno per il momento quella disponibile. Supponendo che
il nuovo collaboratore sia molto preparato come mi avete detto, io però credo sia scrupoloso da
parte mia procedere nell'approccio di collaborazione con la prassi che oramai utilizzo da molti
anni. Mi spiego meglio: non ci sono problemi sul piano tecnico a coordinare le vari persone e le
varie attività future come detto stamattina, però a fronte di più di due anni di ricerca, sviluppo e
di know-how acquisito con tanta fatica vorrei procedere nei confronti di questo nuovo
collaboratore conoscendolo almeno telefonicamente e sottoponendogli, prima dell'invio di
qualsiasi materiale, un accordo di riservatezza NDA. Se fosse possibile mi piacere anche avere
17 una sua presentazione o un suo curriculum. Come puoi capire non so quali tipi di conoscenze
specifiche abbia e soprattutto non posso sapere se ha già altre collaborazioni in essere magari
per aziende che operano nel settore. La sottoscrizione di un NDA la utilizzo con tutti i miei
collaboratori e a sua volta le aziende lo richiedono a me, questo per tutelare il lavoro di tutti e
garantire la massima serietà.”. Pertanto, nessuna opposizione risulta essere stata sollevata da il quale si è limitato a esporre preliminarmente le condizioni per Parte_1
un'eventuale collaborazione al fine di tutelare la proprietà intellettuale del prodotto fino a quel momento sviluppato, con la conseguenza che la scelta di risolvere il contratto da parte di
, dagli atti, arbitraria. Alla luce delle suesposte ragioni, nessun inadempimento Parte_3
può essere addebitato all'appellante principale, dovendosi per l'effetto riformare la sentenza impugnata laddove ha pronunciato la risoluzione del contratto e dovendosi, pertanto, rigettare la domanda avanzata dall'attrice in primo grado sia di risoluzione del contratto, avendo egli dato causa all'interruzione del rapporto, che di ripetizione di quanto versato a titolo di compenso per l'attività svolta, pari ad € 19.000,00 oltre IVA, importo già integralmente versato.
17. Gli accertamenti sopra descritti e il conseguente accoglimento dei motivi di impugnazione richiamati determinano la necessità di riesaminare la domanda riconvenzionale formulata da in primo grado per il riconoscimento degli ulteriori compensi maturati, Parte_1
siccome riproposta per mezzo del quinto e del settimo motivo di impugnazione, ciò tuttavia limitatamente al profilo relativo al credito per le opere extra contratto, rimandandosi al primo motivo di appello incidentale per l'analisi della questione circa la sussistenza del credito per i costi di progettazione. Anche tali motivi sono parzialmente meritevoli di accoglimento.
18. Va in primo luogo rilevato che il titolo del preteso credito è da rinvenirsi nella mail di
18 accompagnamento alla proposta contrattuale (doc. 2 ) con cui veniva avvisata la Parte_1
controparte che “i costi saranno sicuramente superiori a quanto messo in offerta” ed avendo alla stessa replicato affermando “andiamo avanti”, così accettando un RT
potenziale aggravio di costi. Inoltre, nel contratto era precisato che “Per rendere efficace e
affidabile il sistema si potrebbero rendere necessari parecchi interventi di messa a punto sia
hardware che software che allo stato attuale sono impossibili da quantificare. Sarà nostra cura
discutere con voi gli aspetti di possibili imprevisti in fase di sviluppo del progetto in modo da
decidere insieme la strategia migliore”. Ebbene, secondo le prospettazioni di RT
tali modifiche non sarebbero poi mai state accordate, tuttavia non solo tale assunto appare inverosimile alla luce del fatto che erano stati testati congiuntamente i nuovi prototipi tra i mesi di marzo e novembre 2017 e, in ogni caso, della sinergica collaborazione tra le due aziende che aveva caratterizzato in generale lo sviluppo del progetto, ma risulta smentito dalla testimonianza di . A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle dichiarazioni rese dal Testimone_3
teste, richiamandosi comunque integralmente il verbale d'udienza del 12 settembre 2023: in riferimento al capitolo 21 “Vero che le parti in causa avevano deciso concordemente di apportare le modifiche della struttura del sistema di cui al capitolo precedente, al fine di evitare che i sensori rilevassero vibrazioni di tipo meccanico provocate dall'onda d'urto del proiettile sulla struttura stessa” rispondeva “Questa era l'idea iniziale ma poi ha proposto di cambiare Pt_1
i sensori per risolvere i problemi riscontrati”; al cap. 34 “Vero che nella stessa sessione del
10.03.2017, utilizzato anche il prototipo “Tipo7”, di veniva richiesta da Parte_1 Pt_1
di abbandonare l'utilizzo dei sensori ultrasonici dalla stessa RT [...]
per copiare l'originario campione Delcon, e che quindi, su accordo delle parti, Controparte_3
19 venivano adottati i sensori MEMS” rispondeva “Preciso che fu una proposta di per Pt_1
implementare le performance rispetto all'originario campione Delcon, su cui noi demmo
l'assenso, ma specifico che comunque a quel momento non avevamo raggiunto le performance
di cui al contratto del 4 settembre”; al cap. 35 “Vero che successivamente al 10.03.2017,
assecondava le richieste di riprogettando interamente la parte di Parte_1 RT
ingresso dei segnali dei sensori tramite nuova scheda elettronica dotata anche di amplificazione regolabile via software, progettando anche delle piccole schede elettroniche su cui montare i micro-sensori MEMS, come da documenti 55) e 55bis che si esibiscono” rispondeva “Preciso
che la proposta non venne da noi, ma da e noi accettammo ed altresì che le schede Pt_1
furono modificate per adattarsi ai suddetti sensori”; al cap. 50 “Vero che le parti, avendo deciso di proseguire nel progetto avviato, in data 31.08.17, presso , Parte_1 Parte_1
e assemblavano i sensori Mems, cablaggi ed elettronica nella
[...] Testimone_3
nuova meccanica predisposta e costruita da e che tale struttura meccanica, con RT
gli elementi elettronici assemblati, denominata prototipo “Tipo10”, è rappresentata nelle fotografie 66), 67), 68), 69), 70) e 71) di parte convenuta che si esibiscono al teste” rispondeva
“Confermo che fu realizzata questa struttura (la parte in lamiera da , la RT
modifica della parte elettronica già esistente da e insieme facemmo l'assemblaggio) e Parte_1
che furono aggiunti tre sensori perché con le versioni precedenti non si rilevava l'inclinazione
del proiettile, mentre questo dato poteva determinare delle variazioni sulla sensibilità del
sistema”. Dalla lettura delle dichiarazioni rese, come riportate, si evince che tutte le modifiche,
evidentemente migliorative, venivano debitamente proposte e accettate per fatti concludenti da
, la quale, come già rilevato, seguiva scrupolosamente lo sviluppo dei sensori e RT
20 partecipava alle sessioni ed alle prove per l'implementazione dei prototipi sviluppati. Si ritiene,
dunque, che a spetti il compenso per gli ulteriori prototipi sviluppati. Quanto alla Parte_1
determinazione del compenso dovuto per le predette opere, relative agli ulteriori prototipi sviluppati rispetto agli otto contrattualmente pattuiti, si rileva che il valore delle stesse è stato stimato dal consulente tecnico, con argomentazione e valutazione che il Collegio ritiene di condividere, nella somma di € 15.000,00, oltre IVA (quale valore minimo indicato a pagina 48
della perizia del CTU).
19. I rimanenti motivi di appello restano assorbiti dall'accoglimento, nei termini sopra esposti, del gravame.
20. Passando all'analisi dell'appello incidentale, si ritiene fondato il primo motivo di impugnazione, con il quale ha chiesto di riformare il capo di sentenza laddove è CP_4
stata riconosciuta la debenza di un importo pari a € 10.500,00 a titolo di “rimborso” per le spese sostenute in fase di progettazione.
21. Infatti, la tesi sostenuta da (e confermata dal CTU) secondo cui sussisterebbe Parte_1
un credito correlato ai costi ingiustamente sostenuti dallo sviluppatore in fase di progettazione in ragione di un inadempimento di , che avrebbe asseritamente omesso di fornire le RT
indispensabili informazioni di natura acustica, fisica e balistica, risulta invece smentita dalla documentazione versata in atti, in particolare in considerazione del contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti. Vedasi in particolare il testo della mail di cui al doc. 84 di
, inviata prima della stipula del contratto (il 18 agosto 2015) e che per ragioni di Parte_1
chiarezza espositiva si riporta: “Ciao , stiamo facendo ancora alcune valutazioni per Tes_2
quel che riguarda il progetto della scheda sensore T-BAR. Vogliamo fare in modo che il sistema
21 si autocalibri in base alla densità dell'aria per cui abbiamo predisposto un sensore barometrico
e un sensore di temperatura. Ci chiediamo se sia necessario anche un sensore di umidità per
avere un dato il più preciso possibile. Sai anche dirmi dove posso trovare in rete info su come
effettuare questa compensazione? Tipo delle formule matematiche che vanno ad interpolare
questi parametri? Ci sarebbe molto utile in quanto riguarda il 'cuore' del sistema e di
conseguenza la precisione della misura;
vorrei riuscire ad ottenere il massimo risultato anche
alla variazione della condizione di utilizzo della T-BAR”. Alla predetta richiesta rispondeva tempestivamente fornendo le indicazioni richieste. Ad avviso del Collegio, il RT
tenore della mail è inequivocabile nel dimostrare che si era impegnato in prima persona Pt_1
a progettare i sensori, pur necessitando in ciò della collaborazione della controparte, sicché tale fase di progettazione, prodromica alla realizzazione dei prototipi, doveva ritenersi comunque ricompresa nel corrispettivo pattuito. Ciò è ulteriormente confortato dal rilievo per cui se non v'è
prova che nel corso della collaborazione venivano avanzate nei confronti di né RT
rivendicazioni in relazione a ulteriori costi di progettazione né contestazioni circa presunti inadempimenti al dovere di collaborazione, dall'analisi dei documenti di causa emerge, invece -
e come già più volte rilevato - che le parti avevano proficuamente collaborato con costanti confronti e scambi in merito alle problematiche di natura tecnica (vedasi ex multis i doc. 88, 89,
90, 95, 96 di parte ). È alla luce di queste premesse che deve in ultima analisi leggersi Parte_1
la clausola del contratto per cui rimaneva esclusa dalla fornitura la “progettazione delle schede
elettroniche o parti di esse”, non quindi da intendersi nel senso che tale onere incombeva su
, la quale non disponeva evidentemente delle competenze tecniche necessarie, RT
bensì che la progettazione delle schede non poteva essere da quest'ultima pretesa in quanto
22 oggetto di diritto d'autore riservato al professionista che l'aveva sviluppata. La gravata sentenza va, quindi, sul punto riformata.
22. I rimanenti motivi di impugnazione incidentale risultano assorbiti dall'accoglimento dell'appello principale. Rispetto al quarto profilo di gravame incidentale, si precisa che esso va rigettato non solo non essendo stato provato l'inadempimento di , ma anche in quanto Parte_1
deve osservarsi che non ha fornito, come invece suo onere, allegazioni e prove a RT
dimostrazione della sussistenza dei presunti danni che essa assume di aver patito in ragione della mancata realizzazione dei sistemi oggetto di accordo, sicché la domanda risulterebbe comunque generica.
Conclusioni e spese di lite
23. Va, quindi, accolto l'appello principale e parzialmente accolto quello incidentale nei termini indicati in motivazione, con integrale riforma della sentenza impugnata.
24. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi a carico di e vengono liquidate in RT
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del decisum. Le spese di CTU devono poi essere poste definitivamente a carico di RT
Va sul punto rilevato che il limitato accoglimento dell'appello incidentale non incide sulla condizione di prevalente soccombenza di in quanto la riforma della RT
sentenza ha comportato il rigetto integrale delle domande da questa formulate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in
23 epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in totale riforma dell'impugnata sentenza:
a) Rigetta la domanda di risoluzione del contratto avanzata da e per l'effetto RT
rigetta la domanda di restituzione della somma pagata a titolo di compenso pari ad euro
19.000,00 oltre IVA;
b) Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da nei limiti e nei termini Parte_1
indicati in motivazione e per l'effetto condanna al pagamento a favore di RT
di , della somma di euro 15.000,00, oltre IVA, oltre Parte_1 Parte_1
interessi legali dalla data della domanda al saldo.
2) Condanna parte appellata al pagamento a favore della parte RT
appellante delle spese di lite di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 5.077,00 per compensi professionali,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, e per il presente grado in euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di con RT
condanna della stessa alla rifusione a di quanto dalla Parte_1 Parte_1
stessa pagato al consulente a tale titolo.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 39 del Ruolo Generale dell'anno 2021
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CHIESURA NICOLA e dell'avv. CHIESURA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASSO RT P.IVA_1
ERACLIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata e appellante incidentale
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 932/2020 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
03/07/2020 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Integralmente richiamato quanto esposto con l'Atto di Citazione di appello del 07.01.21, e
riproposte anche a sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni e le istanze già rassegnate in primo
grado, da intendersi nel presente giudizio integralmente trascritte e riportate, Voglia l'adita
Corte di Appello, contrariis reiectis:
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliersi, per i motivi tutti dedotti in
narrativa, il presente appello e per l'effetto, in riforma della appellata sentenza n° 932/2020
emessa dal Tribunale di Treviso -pubblicata il 03.07.2020- accogliersi le conclusioni tutte
avanzate in prime cure dall'appellante, che così si riportano:
In via preliminare di merito: si oppone ed eccepisce decadenza e prescrizione da qualsivoglia
richiesta e/o contestazione ex adverso eventualmente formulata in ordine alla presenza di
eventuali vizi e/o difformità nelle schede elettroniche e nel software sviluppati e consegnati da
. Parte_1
Nel merito: rigettarsi le domande tutte formulate da parte attrice, siccome infondate sia in linea
di fatto che di diritto.
In via riconvenzionale: accertato e dichiarato il mancato rispetto dell'onere incombente su
circa la fornitura e messa a disposizione delle necessarie informazioni in RT
materia balistica, acustica, fisica e trigonometrica, tramite dettagliate specifiche tecniche;
accertato altresì il credito per la somma di € 68.320,00 Parte_1
2 (€56.000,00 + € 12.320,00 Iva) dalla convenuta rivendicato a titolo di prestazioni, costi ed oneri
conseguenti alle attività di implementazione hardware e software, aggiornamento,
miglioramento ed evoluzione dei prototipi consegnati, rispetto a quelli di cui alla offerta,
condannarsi la società attrice con sede in San Donà di Piave, in persona RT
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di detta somma pari ad € 68.320,00 (€
56.000,00 + € 12.320,00 Iva), oltre interessi maturati e maturandi, dal dovuto al saldo, ovvero
alla diversa maggiore o minore ritenuta di Giustizia, ex officio quantificabile anche in via
equitativa e liquidabile, in subordine, anche a titolo di risarcimento del danno.
In ogni caso: condannarsi la attrice RT
A) al pagamento/rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite, maggiorati del 15% per
spese generali nonché degli accessori di legge, sia del primo che del secondo attuale grado di
giudizio;
B) alla rifusione altresì delle somme dovute erogare dalla convenuta a titolo di spese / compenso
corrisposto al CTU nominato Ing. , giusta fatture in atti. Persona_1
In Via Istruttoria: Si insiste, occorrendo, per l'ammissione delle istanze tutte di cui alla
“Memoria ex art. 183 n° 2 c.p.c.” del 04.06.2019 e di cui “Memoria ex art. 183, VI comma n° 3
c.p.c.” del 24.06.2019, come già articolate nella fase del giudizio di primo grado, in questa sede
letteralmente trascritte e riportate.
Riservata ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione.
- Infine, considerato e richiamato quanto dagli scriventi difensori già dedotto nel presente
giudizio con “Note scritte di Udienza” del 17.05.21 e del 19.05.21, in atti, i procuratori di
chiedono il rigetto delle domande tutte formulate da con Parte_1 RT
3 contestuale rigetto anche dell'appello incidentale dalla stessa articolato, siccome infondato e
destituito di ragionevoli presupposti giuridici.
- Il tutto con espressa dichiarazione di non accettare il contraddittorio in relazione a domande
e/o eccezioni nuove, diverse e/o modificate, se ex adverso “formulate.”
Per parte appellata
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni diversa pretesa,
a) respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
932/2020 del Tribunale di Treviso.
b) in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n.932/2020:
- Accertare l'inadempimento della ditta e per l'effetto Parte_1 Parte_1
dichiarare la risoluzione del contratto oggetto del giudizio.
- Condannare alla restituzione di quanto versato da quale Parte_1 RT
corrispettivo del prezzo e cioè la somma capitale di € 23.180,00, maggiorata degli interessi
moratori di legge dal dovuto al saldo.
- Condannare al risarcimento dei danni tutti patiti da Parte_1
nella misura da accertarsi in corso di causa o comunque ritenuta di RT
giustizia, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Spese del doppio grado di giudizio e spese peritali integralmente rifuse”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione evocava in giudizio l'impresa individuale RT
, deducendo l'inadempimento della stessa all'accordo del 7 Parte_1
4 settembre 2015 intercorso tra le parti (cfr. docc. 2 e 3 di parte attrice) e chiedendo la declaratoria di risoluzione del contratto e la restituzione del corrispettivo versato pari ad € 23.180,00
(comprensivo di iva). Adduceva che “Nessun prototipo, che tale potesse definirsi, infatti, è mai
stato consegnato alla committente” (cfr. pag. 2, atto di citazione). Chiedeva altresì la condanna alla rifusione dei danni economico patrimoniali subiti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta contestava Parte_1
quanto ex adverso dedotto. Eccepiva preliminarmente decadenza e prescrizione di ogni contestazione avversaria circa pretesi vizi o difformità dei prototipi, siccome mai effettuate nel corso dell'intero rapporto contrattuale. Chiedeva, quindi, nel merito, il rigetto delle domande attoree, sostenendo non solo di aver esattamente adempiuto alle prestazioni professionali di propria competenza, come concordate con l'accordo siglato il 4-7 settembre 2015 (ed in particolare la consegna dei prototipi di schede elettroniche destinate a comporre il sistema di rilevamento telemetrico di proiettili), ma di aver anche prestato ulteriore, prolungato ed articolato impegno professionale diretto alla implementazione dei prototipi delle schede elettroniche già realizzate ed integranti il “sistema telemetrico Tbar”, di congiunto sviluppo tra le parti. Evidenziava, ancora, che tale attività dalla medesima fornita, ulteriore rispetto a quella dell'accordo siglato, era stata richiesta e di fatto via via concordata con ed RT
era stata particolarmente gravosa ed onerosa, per aver la predetta società omesso di fornire e di mettere a disposizione le imprescindibili informazioni di natura balistica, acustica,
trigonometrica e fisica, necessarie allo sviluppo del progetto. Formulava, quindi, domanda riconvenzionale, chiedendo che fosse condannata al pagamento della RT
somma di € 56.000,00, oltre Iva, a titolo di onorari e spese per la diversa ed ulteriore attività di
5 ricerca, di sviluppo e di implementazione (sia software che hardware sui prototipi realizzati)
profusa in favore della medesima, a fronte dei sopravvenuti accordi tra le parti, miranti ad ottimizzare ed affinare gli strumenti telemetrici già realizzati e prodotti, ma anche per sopperire alla grave mancanza di informazioni di natura balistica e fisica che la committente, in quanto tale, avrebbe dovuto mettere a disposizione della convenuta per adeguata Parte_1
progettazione dei prototipi delle schede elettroniche.
3. Esperito il procedimento obbligatorio di mediazione e depositate le memorie ex art. 183,
VI comma, c.p.c., con ordinanza del 04.07.2019 il G.I. disponeva, in via preliminare ad ogni decisione in merito alle ulteriori istanze istruttorie, l'espletamento di una CTU, nominando l'Ing.
al quale conferiva il seguente incarico: “il CTU, dopo aver letto gli atti, Persona_1
esaminato la documentazione già acquisita al processo, acquisita l'ulteriore documentazione che
ritenga necessaria – se del caso anche richiedendola alla pubblica amministrazione che la
detiene, alla quale si ordina sin d'ora l'esibizione ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. – ed
eseguite tutte le ulteriori attività di indagine ritenute opportune, si pronunci sul seguente
quesito: Descriva il CTU in base agli accordi intercorsi fra le parti in cosa consistevano dal
punto di vista tecnico le obbligazioni assunte dalle due parti. Descriva il CTU in cosa consistano
le forniture effettuate da nel corso del tempo a favore di per lo Parte_1 RT
sviluppo del progetto fra le parti. Indichi il CTU se le forniture effettuate da fossero Parte_1
conformi agli accordi iniziali intercorsi o a quelli integrativi eventualmente concordati fra le
parti in seguito e di cui vi sia prova documentale.
Accerti il CTU il valore delle forniture comunque effettuate da in base agli accordi Parte_1
contrattuali fra le parti o in subordine in base a tariffe o usi.”
6 Il consulente nominato, svolti accertamenti e valutazioni nel corso delle operazioni peritali,
rispondeva al quesito tecnico con l'elaborato del 06.12.2019, pervenendo alle seguenti conclusioni: “ Il CTU, dopo aver letto gli atti, esaminato la documentazione già acquisita al
processo e dopo aver esaminato i componenti forniti da a ed i Parte_1 RT
componenti prodotti da sui quali vennero installati i dispositivi forniti da RT
, ha potuto accertare quanto segue. Parte_1
1) In base agli accordi sottoscritti tra le parti, come emerge dalle analisi riportate ai par.
4.0 e
4.1 della presente relazione, e collaborarono per la Parte_1 RT
realizzazione di vari prototipi per la realizzazione di una apparecchiatura destinata ad
equipaggiare le postazioni dei poligoni di tiro con armi da fuoco, avente la funzione di
rilevazione telemetrica strumentale della precisione di tiro. Gli accordi tra le parti prevedevano
la fornitura e la realizzazione da parte di dei telai di supporto delle RT
apparecchiature a forma di T complete dei supporti dei sensori, mentre a CP_2
competeva lo “sviluppo, messa a punto, consulenza e fornitura sensori T BAR per rilevamento
telemetrico proiettili”, ovvero la fornitura completa delle apparecchiature elettriche/elettroniche
e software per la realizzazione del sistema funzionante.
Il contratto prevedeva “Sviluppo, messa a punto e fornitura di n. 8 prototipi”. Parte_1
pertanto era obbligata a sviluppare, mettere a punto e fornire n. 8 differenti primi esemplari o
modelli originali di una serie da realizzare successivamente, ognuno dei quali aveva il fine di
ottimizzare i prototipi successivi con migliorie evidenziate con i test effettuati sui prototipi
precedentemente realizzati.
2) In base alla documentazione in atti ed all'analisi esposta al par.
4.1 delle presente relazione:
7 - NON fece un progetto di sistema preliminare alla realizzazione dei prototipi e RT
di conseguenza NON fornì a le specifiche ed informazioni tecniche indispensabili Parte_1
dal punto di vista tecnico a per poter procedere con la propria attività. Risulta Parte_1
agli atti viceversa che si adoperò per raccogliere informazioni ed effettuare test Parte_1
empirici al fine di poter procedere alla messa a punto dei prototipi in assenza delle suddette
specifiche.
- sviluppò ed equipaggiò con apparecchiature elettriche/elettroniche e software i Parte_1
n. 8 prototipi previsti dal contratto sottoscritto tra le parti, anche installando su alcuni di essi
componenti non previsti contrattualmente a seguito delle esperienze fatte sul campo con i test
eseguiti.
- dopo aver realizzato i n. 8 prototipi previsti contrattualmente, sviluppò ed Parte_1
equipaggiò con apparecchiature elettriche/elettroniche e software, n. 3 prototipi NON previsti
contrattualmente, dotati anche di componentistica NON riferibile al contratto sottoscritto tra le
parti. Tale fornitura a giudizio del CTU si configura dal punto di vista tecnico come extra
contratto ed in base a quanto rilevato le caratteristiche tecniche dei suddetti 3 prototipi non
sono riferibili alle specifiche del contratto stipulato tra le parti.
3) Il CTU in base alle analisi esposte ai par. 3.3, 4.0, 4.1, ha potuto accertare che le forniture
effettuate da a dei primi otto prototipi degli 11 realizzati, furono Parte_1 RT
conformi agli accordi di contratto iniziali per i primi sei prototipi realizzati. Per la realizzazione
dei prototipi n. 7, 8, Microtech Eng, a seguito di quanto empiricamente rilevato con i test
eseguiti, utilizzò componenti non previsti a contratto che successivamente vennero utilizzati
anche per i successivi prototipi extra contratto 9, 10, 11.
8 Il CTU in base alle analisi esposte ai par. 3.3, 4.0, 4.1, ha potuto accertare che Parte_1
sviluppò ed equipaggiò con apparecchiature elettriche/elettroniche e software, n. 3 i prototipi
NON previsti contrattualmente, dotati di componentistica NON riferibile al contratto sottoscritto
tra le parti. Tale fornitura a giudizio del CTU si configura dal punto di vista tecnico come extra
contratto.
4) Il CTU in base alla analisi esposta al par. 4.2, ha potuto stimare il valore delle forniture
effettuate da a favore di in una cifra compresa tra 42.000 € + Parte_1 RT
iva e 52.000 € +iva. Valore medio 47.000 € + iva.”.
Con successivo provvedimento del 20.12.2019, emesso a scioglimento di precedente riserva, il
Giudice, viste le deduzioni svolte dalle parti in udienza in ordine alla prosecuzione dell'istruzione probatoria del procedimento e ritenuto che le considerazioni svolte dalla CTU
apparivano condivisibili e immuni da vizi logici, non ammetteva le prove per interrogatorio e testi, rispettivamente richieste dalle parti, rinviando la causa all'udienza del 30.01.2020 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., nelle quali insistevano anche per le richieste istruttorie orali, già formulate e non ammesse.
4. Con la sentenza n. 932/2020 il Tribunale di Treviso accertava il reciproco inadempimento delle parti, senza che lo stesso fosse imputabile prevalentemente ad alcuno dei contraenti e dichiarava risolto il contratto del 7.9.2015 per mancato raggiungimento dello scopo voluto dalle parti, con obbligo di di restituire il corrispettivo già ricevuto, pari ad euro Parte_1
23.180,00. Dichiarava comunque tenuta al pagamento di euro 10.500,00, RT
oltre interessi, a titolo di spese sostenute da , nello svolgimento del proprio Parte_1
9 incarico. Compensava le reciproche partite di dare ed avere nella misura indicata. Compensava le spese di CTU e le spese di lite stante l'esito della perizia e la reciproca soccombenza.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
[...]
5.1 Con il primo motivo censurava la contraddittorietà della motivazione per aver il Giudice
da un lato ritenuto condivisibili gli esiti della perizia e dall'altro averli di fatto sconfessati ritenendo sussistente un implicito inadempimento di che aveva condotto alla Parte_1
declaratoria di risoluzione del contratto e di restituzione dell'acconto versato.
5.2 Con il secondo motivo lamentava l'errata qualifica del rapporto de quo come contratto d'opera ex art. 2222 c.c. con obbligazioni di risultato a carico e l'errato giudizio Parte_1
circa la non sussistenza di alcuna obbligazione a carico per la sua collaborazione RT
al progetto, censurando altresì la mancata ammissione delle prove orali richieste.
5.3 Con il terzo motivo lamentava che a fronte dell'adempimento di , accertato Parte_1
nella perizia, era errata ed irrazionale la declaratoria di non conformità dei prototipi agli scopi delle parti, così come ritenuta sussistente dal Giudice a quo, così come erano da ritenersi erronee sia la dichiarazione di risoluzione del contratto per mancato raggiungimento degli scopi voluti dalle parti sia che la risoluzione fosse stata ritenuta imputabile a entrambe le parti.
5.4 Con il quarto motivo eccepiva il vizio di ultrapetizione in ordine alla ritenuta “non conformità” dei prototipi, non essendo stato richiesto da alcuna delle parti ed in ogni caso precluso dalla tempestiva eccezione preliminare di decadenza/prescrizione formulata dalla convenuta , oltre al vizio di omessa pronuncia su tale domanda e alla violazione, Parte_1
10 quindi, dell'art 112 c.p.c.
5.5 Con il quinto motivo lamentava l'illogicità degli effetti parziali della risoluzione del contratto, comunque erroneamente dichiarata e l'omessa “considerazione” dei prototipi n° 9, 10
e 11, quali lavori extra contratto che dovevano essere pagati dalla , mentre erano RT
stati incomprensibilmente esclusi dal Giudice.
5.6 Con il sesto motivo deduceva l'erroneità ed illogicità della decisione laddove aveva riconosciuto quale presupposto della risoluzione il “mancato raggiungimento di specifiche di funzionamento e/o la mancata realizzazione di risultato pattuito”.
5.7 Con il settimo motivo si doleva che il Giudice, pur avendo accertato l'inadempimento della attrice ancorché non dichiarato espressamente, avesse errato nel RT
successivo mancato accoglimento della domanda riconvenzionale dal medesimo convenuto formulata. Lamentava, altresì, l'illogicità del calcolo relativo alla compensazione delle poste dare-avere tra le parti come attuato dal Giudice in sentenza.
5.8 Con l'ottavo motivo si doleva dell'immotivato ed erroneo giudizio di compensazione delle spese di Ctu e di lite.
6. Si costituiva in giudizio l'appellata, la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e formulava appello incidentale, sulla base dei seguenti motivi di appello.
6.1 Con il primo motivo l'appellante incidentale censurava l'errata e/o carente motivazione della sentenza nella parte in cui condannava la società attrice al pagamento della somma di euro
10.500,00 a favore di , contestando nel merito la sussistenza del credito e sostenendo Parte_1
che, in ogni caso, tale pronuncia integrava un vizio di ultrapetizione, con conseguente nullità
della sentenza sul punto.
11 6.2 Con il secondo motivo lamentava l'errata/carente motivazione della sentenza nella parte in cui aveva condannato a pagare in solido le spese di CTU. RT
6.3 Con il terzo motivo si doleva dell'errata motivazione della sentenza nella parte in cui condannava a pagare gli interessi moratori calcolati al tasso legale sulla somma RT
di euro 10.500,00 dal 07.09.2015 al 01.07.2020 e sulla stessa somma dal 02.07.2020 al saldo.
6.4 Con il quarto motivo censurava la mancata pronuncia sulla richiesta di risarcimento dei danni proposta da e la carenza di motivazione sul punto. RT
6.5 Con il quinto motivo lamentava l'erroneità della compensazione delle spese di lite.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte per la prima udienza, con ordinanza del
24.5.2021 emessa a scioglimento della riserva sull'istanza di sospensiva formulata, veniva disposta da questa Corte la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
8. All'esito del deposito delle note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione dal
Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
9. Con ordinanza di questa Corte la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, al fine di espletare parte delle prove orali richieste che non erano state ammesse dal Tribunale e su cui la parte appellante principale aveva insistito sia in sede di conclusioni che in sede di impugnazione.
10. Espletato alle udienze del 14.3.2023 e del 12.9.2023 l'interrogatorio formale della parte appellata, l'interrogatorio libero delle parti a fini conciliativi ed escussi alcuni testimoni sui capitoli ammessi, veniva fissata udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni.
11. Depositate da entrambe le parti le note scritte, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate, come integralmente riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e di replica.
12 Esame dei motivi di impugnazione
12. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
13. I primi quattro e il sesto dei motivi di appello principale, da trattarsi congiuntamente in quanto volti a contestare la dichiarata risoluzione per inadempimento implicitamente imputabile e imputato a - e quindi oggettivamente connessi - sono fondati. Deve osservarsi che le Parte_1
parti hanno reciprocamente contestato le inadempienze dell'altra parte, sicché il Giudice, ove accerti la presenza di alcune di esse, deve valutare quella che ha determinato in via prevalente la rottura del rapporto. La stessa è attribuibile a , per quanto di seguito esplicitato, RT
in dissenso dalla pronuncia e come effetto della valutazione dei rispettivi motivi di censura sul punto.
14. Il ragionamento deve necessariamente prendere le mosse dalla qualificazione del rapporto contrattuale in esame, questione espressamente devoluta a questa Corte a mezzo del secondo motivo di impugnazione principale. Ebbene, ritiene il Collegio che l'accordo configuri un'ipotesi di contratto atipico con un'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale correlata alla fornitura di n. 8 prototipi di sensori originali, fornitura a propria volta finalizzata alla realizzazione congiunta di un sistema complesso, ove però l'elemento dell'aleatorietà connotava l'effettivo esito del programma. Va sul punto osservato che, aldilà della natura comunque intrinsecamente rischiosa dell'operazione concepita, concernente l'ideazione e lo sviluppo di un prodotto innovativo non presente sul mercato, deve attribuirsi rilevanza qualificante alla nota apposta al contratto (“La tipologia del prodotto che si andrà a realizzare contiene una alta
componente di imprevedibilità dovuta alla particolare applicazione del sistema e alle fasi di
13 ricerca, taratura e test sul campo con particolare riferimenti al rilevamento ed elaborazione dei
dati in caso di protettili sub-sonici […]”), quale clausola con cui le parti hanno inteso accettare la natura del progetto innovativo e sperimentale e con cui, soprattutto, intendeva Parte_1
evidenziare l'assenza di vincoli di risultato in relazione alla fornitura, ancorché confidasse seriamente nella buona riuscita del sistema (e, d'altronde, diversamente non potrebbe essere,
stante la necessità di condurre le trattative e dare esecuzione al contratto secondo buona fede). Se
è pur vero che in tema di interpretazione dei contratti debba escludersi una valutazione atomistica dei singoli elementi negoziali, e ciò in quanto “l'elemento letterale, pur assumendo
funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere
riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli
dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art.
1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del
contatto, e quindi della relativa "causa concreta"”(cfr. ex multis massima a Cass. civ. n.
34795/2021), va osservato che nel caso che ci occupa una qualificazione del contratto nei ridetti termini è confortata anche dal contegno tenuto da successivamente alla RT
stipulazione dello stesso, assumendo preminente rilievo sia l'integrale pagamento del corrispettivo dovuto al professionista, occorso nel mese di aprile 2017, vale a dire in una fase molto avanzata del progetto e in un contesto ove erano già stati forniti e collaudati n. 7 prototipi e ove era certo consapevole del fatto che i sensori realizzati, ancorché RT
funzionanti (come del resto la stessa ha dato atto con la terza memoria ex art. 183, co. 6, cpc “Il
sistema concepito dal signor funzionava abbastanza bene solo in condizioni “normali” Pt_1
(tiro perfettamente perpendicolare al sensore, assenza di sbalzi temperatura, assenza di
14 fenomeni di eco ambientale, assenza di rumori di fondo), condizioni che, come è comprensibile,
non sono assolutamente quelle tipiche di un poligono di tiro”), non presentavano il grado di accuratezza sperato. In questo senso, l'avvenuto pagamento del prezzo denota l'assenza di corrispettività con il raggiungimento dei requisiti specifici del sistema e il riconoscimento del lavoro svolto e dell'adempimento dell'obbligazione di mezzi, consistente nel lavoro effettuato per sviluppare il sistema innovativo che le parti intendevano provare a realizzare. Le
considerazioni appena riportate convincono, contrariamente a quanto accertato nella gravata sentenza, che sul punto dovrà essere riformata, che l'obbligazione dedotta in contratto configuri,
per l'imprevedibilità di cui veniva comunicata la sussistenza, un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò si evince dal tenore del contratto sottoscritto e delle obbligazioni assunte,
dall'indicazione che il costo del progetto sarebbe stato sicuramente superiore, ma costituiva per anche una forma di investimento e dal fatto, da ritenersi determinante, che se Parte_1
l'oggetto dedotto in contratto fosse stata la realizzazione di un campione destinato ad essere immesso immediatamente nel mercato (obbligazione di risultato) il prototipo da realizzare sarebbe stato uno, non certamente otto, mentre tale numero di esemplari indica chiaramente l'obbligo di studio, di ricerca e di sperimentazione e l'obbligo di sviluppare prototipi sempre più
evoluti, come dedotto in contratto (obbligazione di mezzi), con l'obiettivo comune di provare a giungere all'invenzione di un nuovo prodotto, la cui mancata realizzazione, tuttavia, non costituisce inadempimento del contratto stipulato dalle parti.
15. Le ricadute applicative di tale qualificazione interessano direttamente le modalità
attraverso cui determinare in concreto l'oggetto della prestazione, nonché i criteri di apprezzamento da utilizzare per valutare il suo corretto adempimento. Infatti, diversamente dalle
15 obbligazioni di dare o facere ove l'esatta esecuzione della prestazione si traduce nel soddisfacimento dell'interesse primario del creditore, nelle obbligazioni di mezzi al corretto adempimento della prestazione corrisponde un interesse solo strumentale a quello creditorio (in argomento, per tutte vedasi Cass. civ. n. 21045/2024) e che potrà ritenersi soddisfatto qualora la condotta tenuta dal professionista nell'esecuzione della propria attività risulti, da un lato,
conforme al parametro della diligenza media qualificata, in base al combinato disposto degli artt.
1176, co. 2 e 2236 cc (norma, giova rammentare, che circoscrive la responsabilità ascrivibile al debitore alle ipotesi di dolo o colpa grave nel caso in cui il professionista si trovi ad affrontare problemi tecnici di grave difficoltà, come recentemente riconosciuto da Cass. civ. n.
34341/2024), dall'altro comunque funzionalmente e concretamente orientata alla realizzazione dell'interesse del creditore.
16. Premesso quanto sopra circa i principi applicabili al caso di specie, va rilevato che la
CTU ha messo in luce che l'attività professionale prestata dallo in esecuzione degli Pt_1
accordi contrattuali era quantitativamente e qualitativamente rispondente ai parametri di diligenza speciale e rafforzata da questi esigibile, vista la difficoltà tecnica connaturata allo sviluppo dei sensori e che il contributo globalmente apportato dal professionista era eziologicamente adeguato al conseguimento dell'utilità voluta dalla controparte, tant'è che è
stato constatato che aveva ultimato un totale di n. 11 prototipi, ciascuno migliorativo Pt_1
della precedente versione, nel tentativo di conformarsi sempre più alle specifiche desiderate, il tutto nella piena e totale trasparenza sull'andamento del loro sviluppo, come dimostrato dai frequenti contatti tra le parti, dai continui confronti su questioni tecniche, nonché dai numerosi test di tiro eseguiti congiuntamente dalle parti nei poligoni di tiro. Giova, infine, analizzare il
16 contesto in cui si è innestata la risoluzione del contratto, o meglio la rottura del rapporto contrattuale, comunicata il 25 gennaio 2018. È documentale che fino al mese di dicembre 2017
le parti hanno portato avanti la realizzazione del progetto (l'ultimo test era stato condotto nel mese di novembre 2017) e che, secondo la ricostruzione di , nella scelta di RT
interrompere il rapporto era stato determinante il rifiuto opposto da alla proposta di Pt_1
coinvolgere altri professionisti all'interno del progetto (vedasi la seconda memoria ex 183 cpc “Il
signor non ha nemmeno preso in considerazione la opportunità offerta a Pt_1 [...]
dall'Università di Padova di collaborare al progetto, con l'effetto di portare le parti CP_1
alla rottura definitiva del loro rapporto.”, tesi comunque ribadita anche nella comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio, pag. 6). Tuttavia, tale ricostruzione risulta contraddetta dalla documentazione prodotta da , in particolare dal documento 113bis Parte_1
recante uno scambio di mail tra le parti avente ad oggetto “Proge_o TSU - nuova collaborazione
con Univ. Padova Ing. ove lo scriveva: “Ciao , ho Testimone_1 Pt_1 Tes_2
aggiornato su quanto ci siamo detti stamattina e non ci sono problemi da parte sua e Pt_2
mia a fornire della documentazione, almeno per il momento quella disponibile. Supponendo che
il nuovo collaboratore sia molto preparato come mi avete detto, io però credo sia scrupoloso da
parte mia procedere nell'approccio di collaborazione con la prassi che oramai utilizzo da molti
anni. Mi spiego meglio: non ci sono problemi sul piano tecnico a coordinare le vari persone e le
varie attività future come detto stamattina, però a fronte di più di due anni di ricerca, sviluppo e
di know-how acquisito con tanta fatica vorrei procedere nei confronti di questo nuovo
collaboratore conoscendolo almeno telefonicamente e sottoponendogli, prima dell'invio di
qualsiasi materiale, un accordo di riservatezza NDA. Se fosse possibile mi piacere anche avere
17 una sua presentazione o un suo curriculum. Come puoi capire non so quali tipi di conoscenze
specifiche abbia e soprattutto non posso sapere se ha già altre collaborazioni in essere magari
per aziende che operano nel settore. La sottoscrizione di un NDA la utilizzo con tutti i miei
collaboratori e a sua volta le aziende lo richiedono a me, questo per tutelare il lavoro di tutti e
garantire la massima serietà.”. Pertanto, nessuna opposizione risulta essere stata sollevata da il quale si è limitato a esporre preliminarmente le condizioni per Parte_1
un'eventuale collaborazione al fine di tutelare la proprietà intellettuale del prodotto fino a quel momento sviluppato, con la conseguenza che la scelta di risolvere il contratto da parte di
, dagli atti, arbitraria. Alla luce delle suesposte ragioni, nessun inadempimento Parte_3
può essere addebitato all'appellante principale, dovendosi per l'effetto riformare la sentenza impugnata laddove ha pronunciato la risoluzione del contratto e dovendosi, pertanto, rigettare la domanda avanzata dall'attrice in primo grado sia di risoluzione del contratto, avendo egli dato causa all'interruzione del rapporto, che di ripetizione di quanto versato a titolo di compenso per l'attività svolta, pari ad € 19.000,00 oltre IVA, importo già integralmente versato.
17. Gli accertamenti sopra descritti e il conseguente accoglimento dei motivi di impugnazione richiamati determinano la necessità di riesaminare la domanda riconvenzionale formulata da in primo grado per il riconoscimento degli ulteriori compensi maturati, Parte_1
siccome riproposta per mezzo del quinto e del settimo motivo di impugnazione, ciò tuttavia limitatamente al profilo relativo al credito per le opere extra contratto, rimandandosi al primo motivo di appello incidentale per l'analisi della questione circa la sussistenza del credito per i costi di progettazione. Anche tali motivi sono parzialmente meritevoli di accoglimento.
18. Va in primo luogo rilevato che il titolo del preteso credito è da rinvenirsi nella mail di
18 accompagnamento alla proposta contrattuale (doc. 2 ) con cui veniva avvisata la Parte_1
controparte che “i costi saranno sicuramente superiori a quanto messo in offerta” ed avendo alla stessa replicato affermando “andiamo avanti”, così accettando un RT
potenziale aggravio di costi. Inoltre, nel contratto era precisato che “Per rendere efficace e
affidabile il sistema si potrebbero rendere necessari parecchi interventi di messa a punto sia
hardware che software che allo stato attuale sono impossibili da quantificare. Sarà nostra cura
discutere con voi gli aspetti di possibili imprevisti in fase di sviluppo del progetto in modo da
decidere insieme la strategia migliore”. Ebbene, secondo le prospettazioni di RT
tali modifiche non sarebbero poi mai state accordate, tuttavia non solo tale assunto appare inverosimile alla luce del fatto che erano stati testati congiuntamente i nuovi prototipi tra i mesi di marzo e novembre 2017 e, in ogni caso, della sinergica collaborazione tra le due aziende che aveva caratterizzato in generale lo sviluppo del progetto, ma risulta smentito dalla testimonianza di . A titolo esemplificativo, si riportano alcune delle dichiarazioni rese dal Testimone_3
teste, richiamandosi comunque integralmente il verbale d'udienza del 12 settembre 2023: in riferimento al capitolo 21 “Vero che le parti in causa avevano deciso concordemente di apportare le modifiche della struttura del sistema di cui al capitolo precedente, al fine di evitare che i sensori rilevassero vibrazioni di tipo meccanico provocate dall'onda d'urto del proiettile sulla struttura stessa” rispondeva “Questa era l'idea iniziale ma poi ha proposto di cambiare Pt_1
i sensori per risolvere i problemi riscontrati”; al cap. 34 “Vero che nella stessa sessione del
10.03.2017, utilizzato anche il prototipo “Tipo7”, di veniva richiesta da Parte_1 Pt_1
di abbandonare l'utilizzo dei sensori ultrasonici dalla stessa RT [...]
per copiare l'originario campione Delcon, e che quindi, su accordo delle parti, Controparte_3
19 venivano adottati i sensori MEMS” rispondeva “Preciso che fu una proposta di per Pt_1
implementare le performance rispetto all'originario campione Delcon, su cui noi demmo
l'assenso, ma specifico che comunque a quel momento non avevamo raggiunto le performance
di cui al contratto del 4 settembre”; al cap. 35 “Vero che successivamente al 10.03.2017,
assecondava le richieste di riprogettando interamente la parte di Parte_1 RT
ingresso dei segnali dei sensori tramite nuova scheda elettronica dotata anche di amplificazione regolabile via software, progettando anche delle piccole schede elettroniche su cui montare i micro-sensori MEMS, come da documenti 55) e 55bis che si esibiscono” rispondeva “Preciso
che la proposta non venne da noi, ma da e noi accettammo ed altresì che le schede Pt_1
furono modificate per adattarsi ai suddetti sensori”; al cap. 50 “Vero che le parti, avendo deciso di proseguire nel progetto avviato, in data 31.08.17, presso , Parte_1 Parte_1
e assemblavano i sensori Mems, cablaggi ed elettronica nella
[...] Testimone_3
nuova meccanica predisposta e costruita da e che tale struttura meccanica, con RT
gli elementi elettronici assemblati, denominata prototipo “Tipo10”, è rappresentata nelle fotografie 66), 67), 68), 69), 70) e 71) di parte convenuta che si esibiscono al teste” rispondeva
“Confermo che fu realizzata questa struttura (la parte in lamiera da , la RT
modifica della parte elettronica già esistente da e insieme facemmo l'assemblaggio) e Parte_1
che furono aggiunti tre sensori perché con le versioni precedenti non si rilevava l'inclinazione
del proiettile, mentre questo dato poteva determinare delle variazioni sulla sensibilità del
sistema”. Dalla lettura delle dichiarazioni rese, come riportate, si evince che tutte le modifiche,
evidentemente migliorative, venivano debitamente proposte e accettate per fatti concludenti da
, la quale, come già rilevato, seguiva scrupolosamente lo sviluppo dei sensori e RT
20 partecipava alle sessioni ed alle prove per l'implementazione dei prototipi sviluppati. Si ritiene,
dunque, che a spetti il compenso per gli ulteriori prototipi sviluppati. Quanto alla Parte_1
determinazione del compenso dovuto per le predette opere, relative agli ulteriori prototipi sviluppati rispetto agli otto contrattualmente pattuiti, si rileva che il valore delle stesse è stato stimato dal consulente tecnico, con argomentazione e valutazione che il Collegio ritiene di condividere, nella somma di € 15.000,00, oltre IVA (quale valore minimo indicato a pagina 48
della perizia del CTU).
19. I rimanenti motivi di appello restano assorbiti dall'accoglimento, nei termini sopra esposti, del gravame.
20. Passando all'analisi dell'appello incidentale, si ritiene fondato il primo motivo di impugnazione, con il quale ha chiesto di riformare il capo di sentenza laddove è CP_4
stata riconosciuta la debenza di un importo pari a € 10.500,00 a titolo di “rimborso” per le spese sostenute in fase di progettazione.
21. Infatti, la tesi sostenuta da (e confermata dal CTU) secondo cui sussisterebbe Parte_1
un credito correlato ai costi ingiustamente sostenuti dallo sviluppatore in fase di progettazione in ragione di un inadempimento di , che avrebbe asseritamente omesso di fornire le RT
indispensabili informazioni di natura acustica, fisica e balistica, risulta invece smentita dalla documentazione versata in atti, in particolare in considerazione del contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti. Vedasi in particolare il testo della mail di cui al doc. 84 di
, inviata prima della stipula del contratto (il 18 agosto 2015) e che per ragioni di Parte_1
chiarezza espositiva si riporta: “Ciao , stiamo facendo ancora alcune valutazioni per Tes_2
quel che riguarda il progetto della scheda sensore T-BAR. Vogliamo fare in modo che il sistema
21 si autocalibri in base alla densità dell'aria per cui abbiamo predisposto un sensore barometrico
e un sensore di temperatura. Ci chiediamo se sia necessario anche un sensore di umidità per
avere un dato il più preciso possibile. Sai anche dirmi dove posso trovare in rete info su come
effettuare questa compensazione? Tipo delle formule matematiche che vanno ad interpolare
questi parametri? Ci sarebbe molto utile in quanto riguarda il 'cuore' del sistema e di
conseguenza la precisione della misura;
vorrei riuscire ad ottenere il massimo risultato anche
alla variazione della condizione di utilizzo della T-BAR”. Alla predetta richiesta rispondeva tempestivamente fornendo le indicazioni richieste. Ad avviso del Collegio, il RT
tenore della mail è inequivocabile nel dimostrare che si era impegnato in prima persona Pt_1
a progettare i sensori, pur necessitando in ciò della collaborazione della controparte, sicché tale fase di progettazione, prodromica alla realizzazione dei prototipi, doveva ritenersi comunque ricompresa nel corrispettivo pattuito. Ciò è ulteriormente confortato dal rilievo per cui se non v'è
prova che nel corso della collaborazione venivano avanzate nei confronti di né RT
rivendicazioni in relazione a ulteriori costi di progettazione né contestazioni circa presunti inadempimenti al dovere di collaborazione, dall'analisi dei documenti di causa emerge, invece -
e come già più volte rilevato - che le parti avevano proficuamente collaborato con costanti confronti e scambi in merito alle problematiche di natura tecnica (vedasi ex multis i doc. 88, 89,
90, 95, 96 di parte ). È alla luce di queste premesse che deve in ultima analisi leggersi Parte_1
la clausola del contratto per cui rimaneva esclusa dalla fornitura la “progettazione delle schede
elettroniche o parti di esse”, non quindi da intendersi nel senso che tale onere incombeva su
, la quale non disponeva evidentemente delle competenze tecniche necessarie, RT
bensì che la progettazione delle schede non poteva essere da quest'ultima pretesa in quanto
22 oggetto di diritto d'autore riservato al professionista che l'aveva sviluppata. La gravata sentenza va, quindi, sul punto riformata.
22. I rimanenti motivi di impugnazione incidentale risultano assorbiti dall'accoglimento dell'appello principale. Rispetto al quarto profilo di gravame incidentale, si precisa che esso va rigettato non solo non essendo stato provato l'inadempimento di , ma anche in quanto Parte_1
deve osservarsi che non ha fornito, come invece suo onere, allegazioni e prove a RT
dimostrazione della sussistenza dei presunti danni che essa assume di aver patito in ragione della mancata realizzazione dei sistemi oggetto di accordo, sicché la domanda risulterebbe comunque generica.
Conclusioni e spese di lite
23. Va, quindi, accolto l'appello principale e parzialmente accolto quello incidentale nei termini indicati in motivazione, con integrale riforma della sentenza impugnata.
24. Alla riforma della sentenza consegue la riforma della statuizione delle spese di lite che devono essere poste per entrambi i gradi a carico di e vengono liquidate in RT
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie del valore del decisum. Le spese di CTU devono poi essere poste definitivamente a carico di RT
Va sul punto rilevato che il limitato accoglimento dell'appello incidentale non incide sulla condizione di prevalente soccombenza di in quanto la riforma della RT
sentenza ha comportato il rigetto integrale delle domande da questa formulate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in
23 epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in totale riforma dell'impugnata sentenza:
a) Rigetta la domanda di risoluzione del contratto avanzata da e per l'effetto RT
rigetta la domanda di restituzione della somma pagata a titolo di compenso pari ad euro
19.000,00 oltre IVA;
b) Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da nei limiti e nei termini Parte_1
indicati in motivazione e per l'effetto condanna al pagamento a favore di RT
di , della somma di euro 15.000,00, oltre IVA, oltre Parte_1 Parte_1
interessi legali dalla data della domanda al saldo.
2) Condanna parte appellata al pagamento a favore della parte RT
appellante delle spese di lite di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 5.077,00 per compensi professionali,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, e per il presente grado in euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di con RT
condanna della stessa alla rifusione a di quanto dalla Parte_1 Parte_1
stessa pagato al consulente a tale titolo.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
24