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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Isabella Martin Presidente
Tullio Joppi Consigliere
Federico Paciolla Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 63/2023 R.G.
promossa
da
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- (C.F. ) Parte_2 C.F._2
- Parte_3
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. D'ADDARIO FILOMENA (C.F.
) C.F._3
- appellanti -
contro
1 - (C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv.
QUINTIERI PAOLA (C.F. C.F._4
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 851/2022 del
Tribunale di Bolzano pubblicata in data 23/09/2022.
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza dell'11.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore delle parti appellanti:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva
dell'ammissibilità del gravame, riformare integralmente la
sentenza n. 851/2022, pronunciata dal Tribunale di Bolzano nel
giudizio distinto al n. R.G. 390/2020 e, per l'effetto:
in rito, dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di
Bolzano in favore del Tribunale di Taranto;
nel merito, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare e/o
revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in
quanto inammissibile, improponibile, improcedibile;
nonché del
tutto infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto alla società intimante,
in quanto il credito è inesistente;
vinte le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
del procuratore di parte appellata:
2 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
in rito: rigettare l'avversaria eccezione di incompetenza territoriale
del Tribunale di Bolzano e per l'effetto confermare la competenza
dello stesso;
in via principale e di merito, rigettare l'appello di riforma della
sentenza nr. 851/2022 del Tribunale di Bolzano, pubblicata in
data 23.09.22, sub R.G. n. 390/20, proposto da Parte_1
e , poiché infondato nel merito in fatto e diritto, per Parte_2
tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la stessa
sentenza in ogni sua statuizione.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre
a spese generali in misura del 15%, oltre a IVA e CAP come per
legge
RAGIONI DI FATTO DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia è delineato nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
2142/2019 emesso dal Tribunale di Bolzano in persona del
Giudice dott.ssa Fischer in data 05.12.2019 per l'importo di Euro
16.506,20- a titolo di capitale, oltre interessi e spese, per fornitura
di merce come da fatture rimaste insolute dd. 18.01.2020, la s.n.c.
CO nonché personalmente le signore Pt_3 [...]
e nella loro qualità di socie Parte_1 Parte_2
amministratrici, hanno citato in giudizio dinnanzi al CP_1
Tribunale di Bolzano per ottenere la revoca/l'annullamento del
3 decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare, eccepivano
l'incompetenza territoriale di questo giudice e nel merito
l'inesistenza del credito azionato.
Con comparsa dd. 06.10.2020 si costituiva la ditta , CP_1
contestando quanto evidenziato nell'atto di opposizione,
ribadendo, in via preliminare, la sussistenza della competenza
territoriale di questo giudice e, nel merito, la sussistenza del
credito azionato, essendo evidente che le parti intrattenevano
rapporti commerciali come ampiamente documentato in atti.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'assunzione delle prove orali offerte dalle parti.
All'esito del procedimento di primo grado, il Tribunale di Bolzano,
con la sentenza gravata, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna delle opponenti soccombenti alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Avverso la suddetta sentenza, le odierne appellanti, Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3
hanno interposto appello
[...]
articolato in tre motivi di impugnazione, così rubricati:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 c.p.c. e 1183
c.c.
2. Infondatezza della domanda.
3. Il Quantum.
4 Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data
15.6.2023, l'appellata ha resistito all'impugnazione CP_1
chiedendone la reiezione.
All'esito della prima udienza, il Collegio fissava udienza ai sensi dell'art. 352 c.p.c. per il giorno 11.12.2024; la causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
2. Con il primo motivo di impugnazione, le appellanti censurano la sentenza del Tribunale di Bolzano nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, ritenendo applicabile il foro facoltativo del domicilio del creditore in forza del combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma
3, c.c., sul presupposto che l'obbligazione dedotta in giudizio fosse liquida ed esigibile.
A sostegno della censura, le appellanti richiamano la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
17989/2016, secondo cui le obbligazioni pecuniarie sono da considerarsi liquide solo quando il titolo ne determina l'esatto ammontare, e rilevano che, nel caso di specie, difetterebbe il requisito della liquidità, essendo la pretesa creditoria fondata su documenti di formazione unilaterale quali le fatture.
Di conseguenza, in assenza di un titolo giudiziale o negoziale attestante la certezza e liquidità del credito, la competenza avrebbe dovuto essere individuata nel foro del debitore, ossia presso il Tribunale di Taranto, risultando quindi errata la
5 declaratoria di competenza del Tribunale di Bolzano.
Il motivo è infondato.
In materia di competenza per territorio, occorre preliminarmente richiamare l'ordinanza n. 4792 del 23/02/2021 con cui la Corte
di Cassazione ha stabilito che, quando l'attore domanda la
condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come
liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del
domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi
se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il
convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; per contro, ove il
convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia
"portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata
dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli
atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito
della causa (Cass. civile, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del
23/02/2021, Rv. 660674 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, la convenuta-opposta ha richiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'ammontare di euro 16.506,20 riferito ad un credito derivante dalla fornitura di merce di varia tipologia ed addebiti per servizi connessi;
il credito azionato è dunque indicato nella domanda come liquido ed esigibile;
le opponenti contestano l'esistenza di tale credito,
sostenendo di non avere mai ordinato e comunque ricevuto la merce fatturata dall'odierna appellata.
A fronte di tale contestazione, in applicazione del principio sopra
6 richiamato, la competenza territoriale va individuata ex art. 1182, comma 3, c.c., con riferimento al domicilio del creditore,
non dovendosi procedere, ai sensi dell'art. art. 38, comma 4,
c.p.c., ad un accertamento della liquidità del credito sulla base dello stato degli atti. Nella specie è dunque infondata l'eccezione di incompetenza ratione loci in favore del Tribunale di Taranto,
avendo la società opposta sede nel circondario del Tribunale di
Bolzano.
3. Con il secondo motivo di gravame, le appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto provato il credito vantato da sulla base di documenti, quali CP_1
fatture, estratti delle scritture contabili e documenti gestionali,
privi di valore probatorio nel giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sostengono che, in conformità alla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, tali documenti non possono costituire prova della pretesa creditoria, né della consegna della merce, essendo di formazione unilaterale del creditore e dunque privi di efficacia nei confronti della parte debitrice.
Contestano, inoltre, l'utilizzo del documento denominato
“estratto gestionale CMR di ”, prodotto tardivamente in CP_1
memoria conclusionale, ritenendolo inutilizzabile e comunque inidoneo a dimostrare la consegna della merce alla società
appellante.
Criticano, inoltre, la decisione del Tribunale nella parte in cui ha
7 valutato le prove testimoniali, evidenziando che i testi escussi si sono contraddetti e non hanno confermato con certezza l'avvenuta consegna.
Infine, a sostegno della tesi della mancata consegna dei beni oggetto delle fatture, le appellanti richiamano prove documentali,
tra cui screenshot di messaggi intercorsi tra le parti e altre deposizioni testimoniali, dalle quali emergerebbe che la merce oggetto della controversia non sarebbe stata mai recapitata.
Anche tale motivo va disatteso.
La Corte rileva che l'effettuazione dell'ordinativo della merce esposta nelle fatture poste alla base della pretesa azionata in via monitoria risultano sufficientemente provate in forza dell'istruttoria esperita nel giudizio di prime cure.
In particolare, gli ordini, la natura e la quantità di merce e prestazioni a cui si riferiscono sono analiticamente indicati nelle fatture e nelle note di debito dimesse sub docc.
1-2 nella fase monitoria.
La testimone dipendente di che dal Testimone_1 CP_1
2008 si occupa del coordinamento del servizio clienti, ha confermato che gli ordinativi indicati nel documento “storico ordini” n. 7 dell'opposta sono stati effettuati dalla società
opponente e che, almeno in parte, sono stati inseriti direttamente dalla cliente attraverso il sistema gestionale . La testimone CP_1
ha poi precisato che le fatture vengono emesse dalla società
appellata solo dopo l'avvenuta consegna della merce e che il
8 sistema gestionale consente di accertare se la merce inviata è
stata effettivamente consegnata. Nella specie, la teste ha dichiarato che la merce di cui agli ordinativi esposti nel documento 7 è stata effettivamente consegnata alla società
appellante (cfr. verbale d'udienza d.d. 1.12.2021: “Con il ns.
sistema possiamo accertare quando e chi ha preso in consegna la
merce […] Le fatture vengono sempre emesse dopo la consegna
della merce, mai prima […] posso confermare che la merce è stata
ritualmente consegnata alla ditta , come risulta appunto dal Pt_3
ns. sistema come sopra descritto. Il nominativo che ha avuto in
consegna la merce 'Pirillo' e ho avuto su tutte le consegne tale
nominativo”).
Si può peraltro constatare l'esatta corrispondenza tra gli ordinativi indicati nel documento confermato dalla testimone e quelli esposti nelle fatture poste alla base della pretesa azionata in via monitoria (docc.
1-2 fascicolo monitorio e doc. 7 fascicolo di I grado).
Inoltre, a fronte delle richieste di pagamento monitorie inviate dall'opposta (doc. 3 fascicolo monitorio), non constano contestazioni scritte riferibili alla società appellante.
I testi e , entrambi manager Testimone_2 Tes_3
di della zona Puglia, hanno peraltro Controparte_2
confermato di non aver ricevuto contestazioni di sorta da parte dell'appellata ed hanno inoltre dichiarato che nel periodo di riferimento la ditta appellante versava in una situazione di
9 difficoltà economica che aveva portato alla formalizzazione di un piano di rientro accordato da . CP_1
Per contro, le testimonianze di , sorella di Testimone_4 Pt_3
e di , e di , marito di Parte_2 Testimone_5 Pt_3
appaiono generiche, in quanto non univocamente riferibili alla merce oggetto della lite, pertanto scarsamente attendibili. Anche
il rapporto di stretta parentela e coniugio dei testimoni con le odierne appellanti inficia la credibilità delle deposizioni.
Sulla base delle considerazioni che precedono,
complessivamente valutate, deve ritenersi raggiunta la prova in merito all'effettuazione dell'ordine di acquisto da parte della società appellante e all'intervenuta consegna della merce oggetto di causa.
4. Con la terza e ultima censura, le appellanti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui, senza fornire adeguata motivazione, avrebbe accertato l'esistenza dell'intero credito vantato dalla controparte, includendo somme relative a note di addebito mai comunicate e non supportate da alcuna evidenza.
Anche tale doglianza merita reiezione, per le ragioni di cui appresso.
Il già menzionato documento 7 di parte appellata si riferisce specificamente alle fatture ed anche alle note di addebito poste a fondamento della pretesa azionata in via monitoria (nella specie:
note di addebito nn. 4292; 2922; 6322; 12409; 25561).
Contrariamente a quanto affermato dalle appellanti, le note
10 dimesse nella fase monitoria (docc. 1-2) espongono in termini analitici la natura dell'addebito.
Alla luce della deposizione resa dalla teste Testimone_1
risulta pertanto provato che le stesse si riferiscono a costi e servizi connessi addebitati sulla base degli ordinativi effettuati dalla società appellante e rimasti insoluti.
In forza di quanto precede, la sentenza gravata va quindi integralmente confermata.
5. Le spese del presente grado gravano sulle appellanti soccombenti e vengono liquidate in complessivi euro 4.887,00
(tab. n. 12 – scaglione di valore: da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00 – valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria e con riduzione del 50% per la fase istruttoria), oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e Parte_1 Parte_3 [...]
nei confronti di Parte_3 CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 851/2022,
[...]
pubblicata in data 23/09/2022, così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna , e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
, in solido tra loro, a rifondere a le spese
[...] CP_1
11 del presente grado di giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro 4.887,00, per anticipazioni, oltre 15%
spese generali, oltre IVA e CAP;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte delle appellanti , Parte_1 Parte_2
e Parte_3
, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13
[...]
d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012,
n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
15.1.2025
La Presidente Isabella Martin
Il Consigliere est. Federico Paciolla
Il Funzionario Giudiziario
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