Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00830/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
Associazione della Croce Rossa Italiana odv, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del silenzio/diniego sull’istanza di accesso avanzata dal ricorrente in data 10 luglio 2025;
nonché per l’accertamento del diritto dello stesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990, ad accedere alle informazioni ed ai documenti richiesti con la richiamata istanza e la conseguente condanna e/o ordine al -OMISSIS-, a ES e, per quanto di competenza, alla Croce Rossa Italiana Corpo Militare Centro di Mobilitazione Lazio di esibire e rilasciare copia dei documenti richiesti, ai sensi dell’art. 116, comma 4, d.lgs. n. 104 del 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, -OMISSIS- e dell’Associazione della Croce Rossa Italiana - Odv;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa IE RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, -OMISSIS- della Croce Rossa Italiana, ha agito per l’annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso trasmessa a mezzo pec in data 10 luglio 2025 all’Ispettorato generale della sanità militare (ES) ed al Comando -OMISSIS-nonché, per conoscenza, alla Croce Rossa Italiana - Corpo militare volontario - Centro di mobilitazione Lazio.
1.1. Riferisce il ricorrente di essere stato più volte chiamato ad esercitare, nella sua qualità di -OMISSIS- della Croce Rossa Italiana, il servizio temporaneo medico (senza assegni) sia presso la CRI sia presso Corpi militari dello Stato.
Per quanto attiene alla vicenda che occupa, riferisce la parte ricorrente di aver presentato in data-OMISSIS- al Comando Militare della Croce Rossa Italiana, Centro mobilitazione Lazio, richiesta di autorizzazione a servizio temporaneo “a domanda senza assegni” per supporto sanitario Direzione sanitaria presso il Comando -OMISSIS- per il periodo 9 - 23 giugno, per le esigenze di servizio connesse alle ferie del medico militare competente.
L’istanza veniva riscontrata a mezzo e-mail in data 10 giugno 2025 dall’Ufficio -OMISSIS-, con la quale si rappresentava l’impossibilità di dare seguito alla richiesta del ricorrente « in quanto allo scrivente comando non è pervenuta alcuna richiesta di attivazione da parte di ES ».
Con nota trasmessa a mezzo e-mail del -OMISSIS-, il Centro di mobilitazione Lazio della CRI contestava all’odierno ricorrente di aver svolto servizio temporaneo presso il Comando dei Carabinieri senza aver ricevuto il precetto, invitandolo a fornire chiarimenti sulla vicenda; il ricorrente riscontrava la mail in pari data.
Con successiva nota trasmessa il -OMISSIS- il Comandante del Centro di mobilitazione Lazio e Umbria della CRI invitava il -OMISSIS- a fornire entro sette giorni una più puntuale ricostruzione dei fatti, specificando, in particolare, « se e in quale veste abbia prestato servizio e in quale periodo presso il -OMISSIS- », nonché « ogni eventuale elemento utile a chiarire la legittimità della Sua condotta sotto il profilo disciplinare, formale e istituzionale ».
Con nota del 10 luglio 2025 il ricorrente, a mezzo del proprio legale, ha evidenziato la necessità « per un puntuale e completo riscontro » di avere piena conoscenza degli atti afferenti il procedimento autorizzativo di cui è contestata la regolarità; il ricorrente ha comunicato di aver conseguentemente avanzato istanza di accesso – trasmessa per conoscenza allo stesso Centro di mobilitazione Lazio – chiedendo di soprassedere nelle more da ogni ulteriore iniziativa.
1.2. In data 10 luglio 2025, il ricorrente ha indirizzato all’Ispettorato generale della sanità militare (ES) ed al comando -OMISSIS-nonché, per conoscenza, alla Croce Rossa Italiana - Corpo militare volontario - Centro di mobilitazione Lazio una “istanza di chiarimenti e di accesso documentale ex l. n. 241/1990 – urgente”. In tale sede, ripercorsa la vicenda sopra richiamata, il -OMISSIS- ha chiesto, in particolare, « di conoscere e di avere copia: 1) dell’atto, di estremi e contenuto sconosciuti, con il quale il Comando -OMISSIS- ha attivato la richiesta di attivazione da parte di ES per il servizio temporaneo sopra indicato a seguito dell’istanza del -OMISSIS- del 06.06.2025; 2) dell’atto e/o di ogni eventuale provvedimento con cui il Comando -OMISSIS- ha individuato la necessità di copertura del supporto sanitario Direzione regionale del predetto Comando per il periodo 09.06.25 – 23.06.25; 3) dell’atto, di estremi e contenuto sconosciuti, con cui ES ha processato la richiesta Comando -OMISSIS- in ordine all’istanza del -OMISSIS-; 4) della presa d’atto del possesso dei requisiti del Colonnello Medico -OMISSIS- di poter espletare il supporto sanitario di cui alla richiesta del 06.06.2025; 5) di ogni informazione utile correlata al procedimento autorizzativo di cui alla presente istanza ».
2. In assenza di riscontro alla citata istanza, con ricorso notificato e depositato in data 3 settembre 2025, il ricorrente ha sviluppato le proprie censure in un unico motivo in diritto rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241 del 1990, in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 4 del d.m. n. 415 del 1994; violazione dell’art. 116 cod. proc. amm.; diritto ad ottenere la documentazione richiesta; difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento, illogicità e contraddittorietà. La parte ricorrente ha insistito sulla sussistenza del pieno interesse del -OMISSIS- ad avere accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 10 luglio 2025, per poter esercitare a pieno il proprio diritto di difesa e tutela – anche eventualmente in sede giudiziale – sul procedimento di contestazioni (anche disciplinare) che la CRI avrebbe illegittimamente inteso avviare a carico dello stesso con le mail del -OMISSIS-.
3. Si è costituito formalmente in giudizio il Ministero della difesa, -OMISSIS-.
4. Si è costituita in giudizio l’Associazione Croce Rossa Italiana odv, evidenziando come il “Corpo Militare Volontario – Centro di Mobilitazione Lazio e Roma” ( rectius , Centro di Mobilitazione Lazio e Umbria, “CMLU”), evocato in giudizio quale parte resistente, costituisca una mera articolazione operativa e territoriale, priva di autonoma personalità giuridica, dell’Associazione della Croce Rossa Italiana.
Dopo aver ricostruito la vicenda in fatto – con precisazione della procedura che consente ai soci volontari dell’Associazione CRI di essere impiegati in servizio attivo unicamente a seguito di un formale provvedimento di “richiamo in servizio”, da parte del Centro di mobilitazione del Corpo Militare Volontario della CRI di competenza, così come previsto dall’art. 1653 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 – la difesa di CRI ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo la stessa mai formato i documenti oggetto dell’istanza.
In via subordinata, CRI ha eccepito l’inammissibilità della domanda per genericità ed in quanto avente natura esplorativa.
5. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Appare opportuno evidenziare che l’istanza di accesso agli atti è stata rivolta in data 10 luglio 2025 dall’odierno ricorrente all’Ispettorato generale della sanità militare (ES) ed al Comando Legione Carabinieri Perugia, ed indirizzata solo per conoscenza alla Croce Rossa Italiana.
L’oggetto dell’istanza attiene a documenti che dovrebbero essere stati formati o detenuti dall’Ispettorato generale della sanità militare (ES) e dal Comando Legione Carabinieri Perugia.
7. Preliminarmente risulta fuori fuoco – dovendo pertanto essere disattesa – l’eccezione in rito formulata dall’Associazione Croce Rossa Italiana odv, chiamata nel presente giudizio solo quale controinteressata, in quanto Ente evidentemente non estraneo alla vicenda trattata.
8. Né può convenirsi con l’eccezione di inammissibilità della domanda, formulata in via subordinata, in ragione della asserita genericità e natura esplorativa della stessa.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che « l’istanza di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta: l’ostensione degli atti non costituisce uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato, con la conseguenza che l’onere della prova anche dell’esistenza dei documenti, rispetto ai quali si intende esercitare il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio (Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822). Tuttavia, una volta indicati puntualmente, per categoria, i documenti rispetto ai quali è formulata la domanda ostensiva e aver dimostrato che detti documenti, in virtù di obiettive ragioni collegate alle competenze dell’Amministrazione, costituiscano ordinariamente patrimonio dell’archivio dell’ente (anche con riferimento ad uno specifico procedimento), l’onere della prova può dirsi assolto dalla parte interessata, incombendo in capo all’Amministrazione il dovere (in ragione del principio di leale collaborazione previsto nell’art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.) di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti » (C.d.S., sez. V, 23 settembre 2025, n. 7457).
Nel caso che occupa, sebbene l’istante non abbia indicato nella richiesta gli estremi dei singoli documenti – in quanto dichiaratamente non conosciuti – lo stesso ha puntualmente circoscritto l’ambito del procedimento di interesse, fornendo all’Amministrazione elementi sufficienti per individuare e circoscrivere il perimetro dell’istanza di accesso, avendo altresì illustrato le ragioni per le quali è stata presentata la richiesta di ostensione.
9. Ciò posto, emerge pacificamente dagli atti di causa alla richiamata istanza di accesso agli atti non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dei citati Uffici, neanche per attestare l’inesistenza della documentazione richiesta (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 29 settembre 2021, n. 2090). Pertanto, in assenza di riscontro, deve ritenersi che sulla richiamata istanza si sia formato il silenzio rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241 del 1990.
10. Per consolidata giurisprudenza, la legittimazione a richiedere l’accesso agli atti amministrativi presuppone che l’istante sia portatore di « un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso » (dell’art. 22, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990). Trattasi di un interesse connesso strumentalmente alle esigenze del privato, per cui gli atti oggetto dell’istanza ostensiva devono essere idonei a spiegare effetti, direttamente o indirettamente, nei confronti del richiedente o devono comunque risultare pertinenti alle specifiche ragioni esposte a sostegno della domanda medesima ( ex multis , C.d.S., sez. IV, 18 gennaio 2024, n. 575). Tale nesso di strumentalità deve risultare dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, che deve avere – come già ricordato – un oggetto determinato o quanto meno determinabile, non potendo essere generica e dovendo, per contro, riferirsi a specifici documenti senza necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (cfr. ex multis , T.A.R. Umbria, 30 ottobre 2025, n. 756; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 8 luglio 2024, n. 13695; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 3 novembre 2020, n. 189).
Nel caso che occupa, non può negarsi la sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza della documentazione relativa alla procedura in questione che lo riguarda direttamente, e ciò al fine di acquisire ogni elemento utile per verificare l’iter procedimentale seguito così da poter riscontrare la richiesta di chiarimenti del -OMISSIS- ed eventualmente articolare le proprie difese, laddove alle contestazioni richiamate in fatto dovesse far seguito un procedimento disciplinare.
11. Dagli atti di causa non emerge, inoltre, la sussistenza di alcuna delle ipotesi di esclusione dal diritto di accesso di cui all’art. 24 l. n. 241 del 1990; anche con riferimento a tale profilo, nulla è stato allegato dalla difesa resistente.
Giova rammentare che, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza, « l’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 configura la prevalenza dell’accesso avente carattere difensivo rispetto alle contrapposte ragione della riservatezza, che il giudice è tenuto ad esaminare a fronte della richiesta di estensione, prevedendo che ‘deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici’. Infatti, in tema di accesso le necessità difensive riconducibili all’effettività della tutela, di cui all’art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, anche se l’applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili, ovvero sensibilissimi » (C.d.S., sez. V, 23 settembre 2025, n. 7457).
12. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
Conseguentemente il Ministero della difesa – Ispettorato generale della sanità militare (ES) e Comando -OMISSIS-– dovrà provvedere all’esibizione della documentazione richiesta con l’istanza trasmessa dal ricorrente a mezzo pec in data 10 luglio 2025, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della difesa, nella misura liquidata nel dispositivo, mentre si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione nei confronti della Croce Rossa Italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della difesa alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di legge; spese compensate con l’Associazione Croce Rossa Italiana odv.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SC UN, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
IE RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RE | SC UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.