Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02366/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02864/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2864 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele De Mitri, Paolo Gianotti, con domicilio eletto presso lo studio Emanuele De Mitri in Milano, corso Monforte n. 45;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile n. -OMISSIS-Div. P.A.S.) del 28.06.2022, notificato in data 05.07.2022;
- di tutti i provvedimenti preordinati, conseguenti, connessi e/o collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e della Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile n. -OMISSIS- del 28.06.2022, notificato in data 05.07.2022, disposto in quanto in data 01/02/2022 in Milano personale operante del Commissariato di P.S. “Città Studi” è intervenuto in via-OMISSIS-a seguito di una richiesta d’intervento da parte di un condomino che aveva notato un piccolo foro, compatibile con un colpo d’arma da fuoco, nel vetro della
finestra del soggiorno della propria abitazione, probabilmente causato da un proiettile da softair. Dagli accertamenti risulta che il ricorrente era proprietario di un appartamento prospiciente all’abitazione del condomino coinvolto e che tra i due vi era una situazione conflittuale scaturita da una controversia legale, a seguito di pendenza in sede civile.
La prefettura ha quindi disposto il ritiro cautelativo delle armi del ricorrente (n. 5 armi corte e 8 armi lunghe) e, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione ha disposto la revoca del porto di fucile.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione e falsa applicazione degli articoli 11, 39, 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS). Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Secondo il ricorrente lo stato di tensione ritenuto sussistente è solo un normale rapporto convenzionale tra soggetti economici, che mai ha destato preoccupazione o portato ad atti violenti di alcun genere; mai a denunce o procedimenti penali, ma solo ad una irragionevole inaffidabilità del ricorrente. Inoltre il decreto prefettizio di ritiro delle armi è stato impugnato avanti a questo Tar.
II) Violazione e falsa applicazione degli articoli 11, 39, 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e della carenza dei presupposti. Carenza di istruttoria. Illogicità manifesta.
Non si comprende perché l’Amministrazione ben prima di verificare la concreta personalità del ricorrente abbia, di fatto, dedotto in via presuntiva l’inaffidabilità dello stesso, in base ad atti e fatti anche alla stessa sconosciuti e senza attualizzarli tenuto conto della complessiva posizione del ricorrente.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (sez. I, 16/12/2024 n. 3678) per il provvedimento di divieto di detenzione armi il provvedimento impugnato poggia integralmente il giudizio della sopraggiunta inaffidabilità del -OMISSIS- sulla sola circostanza, segnalata dal
Commissariato di P.S. “Città Studi” di Milano, della “situazione conflittuale con un soggetto terzo”, con il quale il ricorrente risulta avere “in corso una causa civile correlata ad un rapporto convenzionale di comodato d’uso di un immobile, nel quale lo stesso -OMISSIS- aveva effettuato lavori di ristrutturazione asseritamente non risultati a norma”.
Tale elemento non risulta, agli occhi del Collegio, inidoneo a sostenere il complessivo giudizio di inaffidabilità in quanto nel suddetto giudizio è stato accertato che il fatto contestato si riferisce a un rapporto negoziale tra la società -OMISSIS-, di cui il -OMISSIS- è legale rappresentante, e la società “-OMISSIS-”, di cui è legale rappresentante il signor -OMISSIS-, avente ad oggetto un locale cantina al piano interrato dello stabile di via-OMISSIS- in Milano dalla seconda società concesso gratuitamente in comodato ad uso “deposito/magazzino” alla prima. In tale rapporto negoziale, nell’anno 2021, -OMISSIS- ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti di -OMISSIS-
-OMISSIS- srl denunciando la potenziale pericolosità del macchinario installato all’interno del locale in comodato ed eccependo, nel merito, la violazione del contratto di comodato per “mutamento della destinazione d’uso”; ricorso dichiarato poi inammissibile dal Tribunale Ordinario di Milano sempre nell’anno 2021.
Ne consegue che il detto fatto storico non è pertinente a giustificare il giudizio di inaffidabilità del -OMISSIS-, atteso che, oltre a essere risalente nel tempo:
- attiene esclusivamente ad un rapporto convenzionale tra due società;
- e in tale rapporto non ci sono stati elementi di tensione tali da destare allarme sociale;
- per di più, è una esclusiva vicenda contrattuale caratterizzata da totale assenza di legami con l’impiego di armi.
3. Il ricorso va quindi accolto, ferma restando la possibilità dell’amministrazione di provare che il foro trovato nel vetro sia compatibile con un colpo sparato dalla casa del ricorrente.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.