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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5726/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
RINALDI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Luisella Controparte_1 C.F._2
LANTERI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza Parte_1 Controparte_1
dell'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel Parte_1 Controparte_1
comune di Bergamo in data 23 giugno 1979.
Dalla loro unione sono nate (3 maggio 1981) e (12 maggio 1992), entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente depositato, ha Parte_1
domandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la moglie senza null'altro disporre.
regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha Controparte_1
domandato in via riconvenzionale il riconoscimento di un assegno divorzile.
All'udienza dell'11 marzo 2025, le parti, comparse personalmente, hanno riferito di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha dunque recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale in data 3 novembre
2022, con decreto di omologazione n. cronol. 6746/2022, pubblicato 17 novembre 2022, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter recepire gli accordi raggiungi, in quanto appare equa e congrua, nella valutazione delle rispettive
“posizioni” personali ed economico-patrimoniali dei coniugi, la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile, secondo i criteri di cui all'art. 5, co. 8 della legge n. 898/1970.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Bergamo il 23 giugno 1979 tra e Parte_1 Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Bergamo (Atto n. 29, Parte II, Serie A, Anno 1999); recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: il ricorrente si impegna a versare entro 15 giorni dalla data odierna la somma di 4.000 euro a tombale definizione di qualsivoglia ulteriore pretesa di parte resistente e con rinuncia da parte della medesima a qualsivoglia ulteriore domanda, eccezione, pretesa tanto da dichiarare di non avere più nulla a che pretendere dal signor a questo titolo;
Parte_1
spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
RINALDI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Luisella Controparte_1 C.F._2
LANTERI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza Parte_1 Controparte_1
dell'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel Parte_1 Controparte_1
comune di Bergamo in data 23 giugno 1979.
Dalla loro unione sono nate (3 maggio 1981) e (12 maggio 1992), entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente depositato, ha Parte_1
domandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la moglie senza null'altro disporre.
regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha Controparte_1
domandato in via riconvenzionale il riconoscimento di un assegno divorzile.
All'udienza dell'11 marzo 2025, le parti, comparse personalmente, hanno riferito di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha dunque recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale in data 3 novembre
2022, con decreto di omologazione n. cronol. 6746/2022, pubblicato 17 novembre 2022, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter recepire gli accordi raggiungi, in quanto appare equa e congrua, nella valutazione delle rispettive
“posizioni” personali ed economico-patrimoniali dei coniugi, la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile, secondo i criteri di cui all'art. 5, co. 8 della legge n. 898/1970.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Bergamo il 23 giugno 1979 tra e Parte_1 Controparte_1
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Bergamo (Atto n. 29, Parte II, Serie A, Anno 1999); recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: il ricorrente si impegna a versare entro 15 giorni dalla data odierna la somma di 4.000 euro a tombale definizione di qualsivoglia ulteriore pretesa di parte resistente e con rinuncia da parte della medesima a qualsivoglia ulteriore domanda, eccezione, pretesa tanto da dichiarare di non avere più nulla a che pretendere dal signor a questo titolo;
Parte_1
spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo