Ordinanza cautelare 16 marzo 2017
Sentenza 23 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 00152/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Pasquali e dall'avv. Aurelio D'Ambrosi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di RN, Questura di RN, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- del decreto della Prefettura di RN n. -OMISSIS-;
- del provvedimento della Questura di RN -OMISSIS-;
- del decreto della Prefettura di RN prot. n -OMISSIS-;
- del silenzio serbato dal Prefetto/Ministero dell'Interno avverso il ricorso gerarchico proposto per la parte relativa all'impugnazione del decreto della Prefettura di RN prot. n. -OMISSIS-;
- della mancata richiesta di integrazioni al ricorso proposto;
- della mancata trasmissione d'ufficio all'organo competente a decidere sull'impugnazione del decreto della Prefettura di RN prot. n. -OMISSIS-;
- del mancato provvedimento avverso le richieste di revoca introdotte col ricorso;
- della proposta del Questore al Prefetto effettuata con atto -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura RN;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 gennaio 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, appassionato di tiro a volo per il quale ha gareggiato anche in competizioni amatoriali, espone che in occasione della fine di un normale rapporto sentimentale si è verificato un diverbio “virtuale”, avvenuto sui sistemi di messaggistica istantanea, a causa del quale si poi è registrata la presentazione di una denuncia nei suoi confronti della donna coinvolta nella relazione.
A seguito di ciò, all’esponente è stato comunicato l’avvio del procedimento per l’applicazione del divieto di cui all’art. 8 L. n. 11/2009 ma la Questura ha rigettato l’istanza di ammonimento proposta, non ravvisando “ … gli elementi tipici degli atti persecutori ”.
Nonostante ciò, il Questore con determinazione del -OMISSIS- ha disposto revoca della licenza di porto d’armi e il Prefetto, con provvedimento di pari data, gli ha imposto il divieto di detenere armi.
I due atti sono stati avverati con ricorso gerarchico, rigettato con decreto prefettizio n. -OMISSIS-.
Di tali determinazioni il deducente chiede quindi l’annullamento, per violazione del D.P.R. n. 1199/1971, degli artt. 1, 3, 7 L. n. 241/1990, del R.D. n. 773/1931 e per vizio di eccesso di potere,
2. Resiste la p.a. intimata.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris .
4. All’udienza del 20 gennaio 2023, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Va disattesa la prima censura con cui è dedotta l’illegittimità del decreto di rigetto del ricorso gerarchico, poiché, per un verso, la decisione contiene una puntuale statuizione reiettiva non in contrasto rispetto alla motivazione e, per altro verso, le ragioni in essa indicate sono espresse in modo sufficientemente adeguato, fermo restando che la reiezione della richiesta di tutela giustiziale può conseguire anche in forma silente ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 1199/1971.
5.2. Va disattesa altresì la censura di violazione del contraddittorio procedimentale, basata sull’assunto che il Questore non avrebbe valutato le deduzioni difensive dell’esponente.
Non è infatti necessaria un’espressa confutazione dei rilievi difensivi, quando le ragioni del rigetto sono comunque ravvisabili nel contenuto del provvedimento gravato e nella specie esse sono individuabili nella “ situazione di conflittualità con persona alla quale è stato sentimentalmente legato ” il medesimo ricorrente.
5.3. Le residue censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono infondate.
Occorre premettere, per come già evidenziato, che il titolo di polizia è stato revocato e il divieto di detenzione di armi imposto, poiché l’esponente ha avuto una situazione di forte conflittualità con una donna a seguito della fine di una relazione.
Lamenta quindi il ricorrente che le statuizioni avversate si baserebbero su elementi non idonei comunque a generare un giudizio prognostico di inaffidabilità.
L’assunto va disatteso.
L’art. 11 R.D. n. 773/1931 dispone che “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ”.
Con riguardo invece ai reati che comportano l'automatismo preclusivo della conservazione o dell’ottenimento della licenza di uso e detenzione di armi, l'art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 prevede che “ Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi ”.
Il comma 2 dell’art. 43 aggiunge, ancora, che “ La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Ciò premesso, la resistente p.a. ha negato al ricorrente il titolo di polizia non sulla base dell’automatismo previsto per i delitti e le condanne di cui agli artt. 11, comma 1, e dell’art. 43, comma 1 -posto che la fattispecie in esame non rientra in tali previsioni- ma in ragione di un non positivo apprezzamento sull’affidabilità e buona condotta dell’esponente, rispetto alle quali assumono rilievo l’art. 11, comma 2 e l’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931.
In particolare, dalla portata dal tenore letterale dei sopra indicati precetti emerge che il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole.
All’autorità procedente è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell’amministrazione per prevenire eventuali effetti negativi per la sicurezza pubblica (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
In tale prospettiva quindi “ è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137).
La giurisprudenza ha inoltre statuito che “l'affidabilità e la buona condotta dell'istante possono essere desunti da sue condotte comunque significative, …, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796).
Trasponendo le richiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, il compendio di censure dedotto dal ricorrente non è sufficiente a configurare l’illegittimità dei provvedimenti gravati, poiché, per come osservato, la determinazione di revoca del titolo così come quella di divieto può fondarsi “ anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614).
Sotto distinto e concorrente profilo, poi, la valutazione compiuta dal Questore e dal Prefetto è ragionevole, coerente ed adeguatamente motivata, avuto riguardo alla condotta tenuta del ricorrente, che ha indotto la resistente p.a. a dubitare dell’affidabilità dell’esponente a detenere armi, stante l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, da presidiare anche a fronte dell’interesse alla detenzione dell’arma da parte del singolo, non assumendo a tal fine valenza ostativa la circostanza che la richiesta di ammonimento avanzata dalla persona cui era legato l’esponente non sia stata accolta.
6. La domanda di annullamento va pertanto respinta.
7. La particolarità delle questioni trattate consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di RN (Sezione Seconda), come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.