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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 17/02/2026, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 983/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - ME - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016374027000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016374027000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140010998011000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140010998011000 IVA-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 630/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31.12.2024 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia dlel Entrate, l'avviso di intimazione per il pagamento della somma di
€ 4.524,88 per Irpef, IVA, sanzioni ed interessi anno 2010, notificato il 9.11.2024, eccependo l'illegittimità dell'intimazione per carenza di valido titolo-mancata notifica atti presupposti;
prescrizione quinquennale del credito, oltre che delle sanzioni ed interessi. Concludeva per l'annullamento dell'intimazione, con spese con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva la verifica della tempestività del ricorso;
deduceva la notifica della cartella sottesa in data 24.09.2014, con conseguente preclusione di qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico. Concludeva per l'inammissibilità del ricorso ed il rigetto nel merito;
chiedeva di essere manlevata da ogni responsabilità, con il favore delle spese
Si costituiva in giudizio anche L'Agenzia delle Entrate, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la notifica della cartella sottesa emessa a seguito di controllo automatizzato ex ar. 36 bis;
contestava la prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Il ricorrente depositava memoria, contestando l'eccezione di tardività del ricorso e la notifica della cartella effettuata per irreperibilità del destinatario in quanto “trasferito”.
All'udienza del 5.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato tempestivamente notificato in data 31.12.2024, entro il termine di giorni 60 dalla notificazione dell'atto impugnato in data 09.11.2024.
L'Agenzia dlele Entrate Riscossione ha prodotto relata di notifica della cartella impugnata effettuata, per assenza delle persone di cui all'art. 139 c.p.c., mediante deposito presso il Comune ed affissione alla porta dell'abitazione; è documentato, altesì, l'invio della relativa raccomandata, contenente il plico, la cui consegna al destinatario non è andata a buon fine (v. annotazioni del 5.6.2014 e 27.8.2014) perchè
“trasferito” in luogo non indicato.
Si versa, non essendo stato accertato il nuovo indirizzo del contribuente, in ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario all'indirizzo indicato perchè trasferito altrove in luogo sconosciuto.
In tale ipotesi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e) del d.p.r. n. 600/1973 deve svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più nè
l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (cfr. Cass. Ordinanza n.
6765/2019).
Dell'osservanza delle suddette formalità nel caso in esame non vi è alcuna traccia.
Ne deriva, pertanto, in mancanza di prova di valida notifica di atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo ampiamente maturato il relativo termine decennale, trattandosi di tributi erariali, avuto riguardo agli anni cui si riferisce la pretesa erariale
(2010), alla data di notifica ( 9.11.2024) dell'intimazione impugnata, pur se sommato il periodo di sospensione di cui alla normativa emrgenzaile sanitaria da COVID19.
Gli altri motivi del ricorso restanto assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con il conseguente annullamento dell'intimazione impugnata.
Sui convenuti, in solido, in quanto soccombenti, grava il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'intimazione impugnata. Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 1.065,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto, con distrazione in favore del difensore anticipatario. ME
05.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa Nominativo_1
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - ME - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016374027000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249016374027000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140010998011000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140010998011000 IVA-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 630/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31.12.2024 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia dlel Entrate, l'avviso di intimazione per il pagamento della somma di
€ 4.524,88 per Irpef, IVA, sanzioni ed interessi anno 2010, notificato il 9.11.2024, eccependo l'illegittimità dell'intimazione per carenza di valido titolo-mancata notifica atti presupposti;
prescrizione quinquennale del credito, oltre che delle sanzioni ed interessi. Concludeva per l'annullamento dell'intimazione, con spese con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva la verifica della tempestività del ricorso;
deduceva la notifica della cartella sottesa in data 24.09.2014, con conseguente preclusione di qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico. Concludeva per l'inammissibilità del ricorso ed il rigetto nel merito;
chiedeva di essere manlevata da ogni responsabilità, con il favore delle spese
Si costituiva in giudizio anche L'Agenzia delle Entrate, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la notifica della cartella sottesa emessa a seguito di controllo automatizzato ex ar. 36 bis;
contestava la prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese.
Il ricorrente depositava memoria, contestando l'eccezione di tardività del ricorso e la notifica della cartella effettuata per irreperibilità del destinatario in quanto “trasferito”.
All'udienza del 5.02.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato tempestivamente notificato in data 31.12.2024, entro il termine di giorni 60 dalla notificazione dell'atto impugnato in data 09.11.2024.
L'Agenzia dlele Entrate Riscossione ha prodotto relata di notifica della cartella impugnata effettuata, per assenza delle persone di cui all'art. 139 c.p.c., mediante deposito presso il Comune ed affissione alla porta dell'abitazione; è documentato, altesì, l'invio della relativa raccomandata, contenente il plico, la cui consegna al destinatario non è andata a buon fine (v. annotazioni del 5.6.2014 e 27.8.2014) perchè
“trasferito” in luogo non indicato.
Si versa, non essendo stato accertato il nuovo indirizzo del contribuente, in ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario all'indirizzo indicato perchè trasferito altrove in luogo sconosciuto.
In tale ipotesi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e) del d.p.r. n. 600/1973 deve svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più nè
l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (cfr. Cass. Ordinanza n.
6765/2019).
Dell'osservanza delle suddette formalità nel caso in esame non vi è alcuna traccia.
Ne deriva, pertanto, in mancanza di prova di valida notifica di atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo ampiamente maturato il relativo termine decennale, trattandosi di tributi erariali, avuto riguardo agli anni cui si riferisce la pretesa erariale
(2010), alla data di notifica ( 9.11.2024) dell'intimazione impugnata, pur se sommato il periodo di sospensione di cui alla normativa emrgenzaile sanitaria da COVID19.
Gli altri motivi del ricorso restanto assorbiti.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con il conseguente annullamento dell'intimazione impugnata.
Sui convenuti, in solido, in quanto soccombenti, grava il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'intimazione impugnata. Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 1.065,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto, con distrazione in favore del difensore anticipatario. ME
05.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa Nominativo_1