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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di Mauro in data 16/06/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1778/2015R.g.
Tra
n.23/08/1986 (c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Orsola Pronestì
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore ( ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: controversie in materia di lavoro parasubordinato
CONCLUSIONI: come in atti
RA GION I D I FAT TO E D I D IR IT TO
Con ri corso i scri t t o i n dat a 08/ 10/ 2015 , de p osi t at o i n dat a 24/ 07/ 2015 , l ' epi gr afat a parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1)
ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento contrattuale ex artt. 1218 ss. c.c. e/o cont ri but i vo del l a , i n persona del l egal e ra ppresent ant e pro - Controparte_1 tempore, e conseguentemente la responsabilità contrattuale di quest'ultima nei conf ront i del l a Si g.r a , per l a perdi t a del l a prest azi one Parte_1 previ denzi al e e/ o pe r gl i al t ri da nni i n def i ni t i va ravvi sabi l i nel l a espost a narrat i va;
2) AC CER TARE E DI CHI ARA R E, cu mul at i vame nt e o si ngol arm ent e, l a responsabi l i t à ext raco nt rat t ual e ex art t . 204 3 ss. c.c. , del l a , i n Controparte_1 persona del l egal e rappresent ant e pro - t empore, per t ut t i i danni cagi onat i all'odierna ricorrente dall'omessa e/o tardiva contribuzione in favore della stessa, per le motivazioni di cui in premessa;
3) CONDANNARE, per l'effetto, la
[...]
, i n person a del l egal e rapprese nt ant e pro - t empore, a i sensi e per gl i CP_1 effetti dell'art. 1223 e ss. c.c. e/o ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'odierna ricorrente, nessuno escluso,
1 ri conoscendo che, c ome gi à docu ment al ment e provat o, i n s t ret t a di pendenza dall'omessa e/o tardiva contribuzione, la Sig.ra ha subito danni Parte_1 patrimoniali quantificati nella misura di Euro 4.680,00 corrispondente all'importo dell'indennità di maternità cui avrebbe avuto accesso per l'ipotesi di regolarità cont ri but i va, o i n q ue l l a di versa mi sura, m aggi ore o mi nore, c he ri sul t erà i n corso di causa o che i l Gi udi ce ri t errà di l i qui dare i n vi a eq ui t at i va. Con vi t t ori a di spese, di ri t t i e onora ri di gi udi zi o, da di st rarsi ex art . 93 c . p.c. i n f avore del sot t oscri t t o procurat o re.
Part e resi st e nt e, cost i t ui t asi i n gi udi zi o, h a r assegnat o l e concl usi oni di cui al l a m em ori a di fensi va.
La cont roversi a ogget t o del present e gi udi zi o è st at a t r at t at a nel cor so del l e udi enze t enut esi dal 16 .11.2 0 16 al 13.05 .2020 , cel ebr at e dai m agi st r at i di vol t a i n v ol t a assegnat ari del gi udi zi o.
Il Gi udi ce scri vent e – i m m esso nel l ' eser ci zio del l e f unzi oni gi ur i sdi zi onal i pr esso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del e all'udienza del 28.05.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso at t o del l a ri t ual e com u ni cazi one al l e par t i de l decr et o r eso ex ar t .1 27t er c.p.c., pr eso at t o del deposi t o di n ot e scri t t e ent r o i l t er m i ne assegnat o co n i l pr edet t o decr et o, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli at t i ha adot t at o l a sent enza con cont est ual e m ot i vazi one, di cui di sp one l a com uni cazi one al l e pa rt i , nei t erm i ni di seg ui t o pr eci sat i . In via preliminare si rileva che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge - di regola - come diretta conseguenza di una attività di lavoro, subordinata od autonoma, svolta da un determinato soggetto.
Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto, la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, quali l'iscrizione dell'interessato in determinati albi o registri: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'indefettibile elemento costituito dallo svolgimento di una attività lavorativa, anche di altri elementi, anch'essi necessari, di talché l'evento protetto viene tutelato solo ove si verifichino tutti i presupposti richiesti dalla legge.
Con riferimento alle lavoratrici autonome contemplate dalla citata legge n. 546 del 1987, il rapporto previdenziale non si costituisce nel momento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrattamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco professionale, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione nello stesso.
Da ciò consegue che l'iscrizione negli elenchi è elemento integrativo della fattispecie occorrente per la nascita del rapporto previdenziale, restando priva di efficacia diretta l'esistenza di una posizione astrattamente legittimante la suddetta iscrizione.
2 Tanto chiarito, per quanto concerne, più specificamente, la pretesa economica in oggetto, va richiamata la legge 29 dicembre 1987 n. 546, che, all'art. 1, ha stabilito la corresponsione di una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio, a decorrere dal 1° gennaio 1988, anche nei confronti delle lavoratrici autonome. Pertanto, il diritto all'indennità spetta solo dopo l'iscrizione, e più precisamente - secondo un criterio interpretativo costituzionalmente corretto - dopo la richiesta di iscrizione.
L'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha inserito nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'art. 64-ter, intitolato "Automaticità delle prestazioni" e riguardante proprio i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e non iscritti ad altre forme obbligatorie (Cassazione civile sez. lav., 26/11/2024, n.30474).
Il legislatore ha riconosciuto, a decorrere dal 25 giugno 2015, l'indennità di maternità "anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente".
La scelta adottata dal legislatore presenta un'innegabile valenza ermeneutica (Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) anche per la disciplina applicabile alla fattispecie controversa.
Il D.Lgs. n. 80 del 2015, al pari del D. Lgs. n. 22 del 2015, rilevante nell'odierno giudizio, s'inquadra nell'attuazione delle deleghe conferite dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro). Nel caso di specie, tuttavia, non essendo stato vocato in giudizio l'Ente previdenziale, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite del presente giudizio attesa la contumacia della parte convenuta vittoriosa.
P.Q.M.
- Dichiara il ricorso improcedibile.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 16 giugno 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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