Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5805 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.15608 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello in materia di opposizione all'intimazione di pagamento (art. 615, comma primo, c.p.c.), e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Napoli alla via Bracco n.15/a presso lo studio dell'avv. CICALA GIUSEPPE ) dal quale è C.F._1
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
E
) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
NAPOLI alla VIA MACEDONIA 11 - PARCO LE PALME presso lo studio
dell'avv. VINCIGUERRA ANTONIO ( ) che la C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla citazione in primo grado
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in riforma della sentenza 20314/2023,
depositata il 20.4.2023, emessa dal Giudice di pace di Napoli
all'esito del giudizio R.G. 65198/2021, notificata il 5.6.2023,
voglia il Signor Giudice del Tribunale di Napoli così
provvedere A) Dichiarare inammissibile la domanda. B) In
subordine rigettarla perché priva di fondamento sia in fatto
che in diritto. C) Condannare l'appellata al pagamento delle
spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “in via preliminare ed assorbente, accertare e
dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per
violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi in
premessa; nel merito, comunque rigettare l'avverso gravame in
quanto infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la
sentenza n. 20314/2023, emessa dal Giudice di Pace di Napoli.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente
giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante,
premesso che con sentenza n.20314/2023 del 20.4.2023 il giudice di pace di Napoli aveva accolto la domanda proposta 3
da che aveva citato in giudizio l' Controparte_1 [...]
proponendo opposizione alla Controparte_2
intimazione di pagamento n. 07120219012614185000
relativamente alle cartelle n. 071/2011/0159820037/000,
071/2012/0133562274/000, 071/2012/0133574006/001,
071/2013/0148792223/000, 071/2013/0148805462/001,
071/2015/0091753160/00 facenti riferimento a contravvenzioni al codice della strada;
sosteneva l'intervenuta estinzione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione, con conseguente annullamento delle cartelle e vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario. Limitava la domanda espressamente nei seguenti termini “per completezza ed ai fini della legittimità
dell'azione promossa, si rileva come nel giudizio de quo si
eccepisce la sola intervenuta prescrizione del vantato
credito, senza alcuna contestazione circa la notifica dei
verbali sottesi alle cartelle di pagamento”.
Si costituiva in primo grado l'agente della riscossione resistendo all'opposizione proposta, sostenendo che l'opposizione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione a estratto ruolo e quindi sentir dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice. Nel merito, chiedeva dichiararsi l'infondatezza della domanda stante l'avvenuta regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata e di 4
successivi atti interruttivi, come da documentazione prodotta, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Il giudice di pace accoglieva la domanda ritenendo che le
"semplici relazioni di notificazione", peraltro non contestate né disconosciute dall'odierna appellata, non consentissero di identificare le cartelle per la mancanza agli atti delle matrici o copia delle stesse.
proponeva a questo Parte_1
Tribunale appello ritenendo, tra l'altro, che la sentenza medesima si presentava ingiusta relativamente alla valutazione della documentazione e chiedeva dichiarare inammissibile l'appello ovvero accoglierlo con il rigetto della domanda così come formulata in citazione di primo grado.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellata, la quale si opponeva alla impugnazione con varie argomentazioni e ne chiedeva il rigetto.
La causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, passava in decisione all'udienza del 15 maggio 2025.
La domanda è risultata fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente occorre precisare che in primo grado CP_1
ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
[...]
07120219012614185000, notificata in virtù di svariate cartelle non pagate, limitando la contestazione alle cartelle 5
relative alle contravvenzioni al codice della strada e delimitando l'impugnativa alla sola prescrizione successiva alla formazione del ruolo in virtù della mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione citata.
Ne segue, quindi, che non vi è alcuna impugnativa dell'estratto di ruolo.
Con l'unico sostanziale motivo di gravame parte appellante ritiene ingiusta la valutazione della documentazione prodotta in primo grado dinanzi al giudice non togato.
Invero, la valutazione del giudice di primo grado non appare corretta in quanto la documentazione relativa alle cartelle di pagamento è da ritenersi completa ed esaustiva. In
particolare risultano prodotte agli atti, già in primo grado,
le cartelle di pagamento e le successive intimazioni con relative notifiche: la cartella 071/2011/0159820037/000 è
stata notificata il 24/11/2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
la cartella 071/2012/0133562274/000 è stata notificata in data 22/04/2013 in mani proprie, la cartella
071/2012/0133574006/001 è stata notificata in data 19/04/2013
con consegna in mani proprie, la cartella
071/2013/0148792223/000 è stata notificata in data 17/08/2014
ex art. 140 c.p.c., la cartella 071/2013/0148805462/001 è
stata notificata in data 17/08/2014 ex art. 140 c.p.c., la cartella 071/2015/0091753160/00 è stata notificata in data
13/11/2015 ex art. 140 c.p.c. 6
Successivamente, sono stati validamente notificati atti interruttivi nel 2017, 2018 e 2019 ovvero gli avvisi di intimazione n.07120179023842702000 in data 30/11/2017,
n.07120179042105066000 in data 01/02/2018 e n.07120199003905177000 in data 03/05/2019, tutti ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Di conseguenza non è maturata alcuna prescrizione e la mancata opposizione nel termine di legge ha determinato effetti analoghi a quelli del giudicato sostanziale,
determinando così l'applicazione del termine ordinario di prescrizione. La Giurisprudenza di Legittimità con la sentenza n. 5060 del 15.03.2016 ha ribadito il principio secondo cui “una volta divenuta intangibile la pretesa
contributiva, per effetto della mancata proposizione
dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel
caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per
prescrizione il diritto. E' stato precisato che ciò che può
prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del
titolo così definitivamente formatosi, riguardo alla quale,
in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale
conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi
dell'art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine
prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946
c.c…………il credito per la riscossione, a seguito di
accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione … è 7
soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale
previsto dall'art. 2948 cod. civ. … bensì all'ordinario
termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.
civ. ...” Va ritenuto, pertanto, operi la prescrizione decennale dalla notifica della cartella e riconosciuta la attualità dei crediti reclamati, non essendo decorso tale termine tra la notifica della cartella e la notifica dei successivi atti della riscossione.
Sulla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento per opportuna brevità, si richiama la ordinanza della Suprema
Corte del 24.04.2015 n. 8333 nella quale si legge: “… Alla
luce dei principi affermati da questa Corte (di recente Sez.
5, Sentenza n. 6395 del 10/03/2014) secondo cui, in tema di
riscossione delle imposte, la notifica della cartella
esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da
parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, in quanto la seconda parte del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
articolo 26, comma 1 prevede una modalità di notifica,
integralmente affidata al concessionario stesso ed
all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della
prima parte della medesima disposizione e di competenza
esclusiva dei soggetti ivi indicati”. La sentenza del
17.01.13, n. 1091 e del 08.11.2013 n. 25128 “ … la cartella
esattoriale può essere notificata …. anche direttamente dalle 8
concessionarie mediante raccomandata con avviso di
ricevimento …” poiché “l'art. 26 DPR 602/73 a proposito della
notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa
realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche
senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali,
agenti della polizia municipale …), ma direttamente ad opera
del concessionario mediante invio di raccomandata con avviso
di ricevimento”. (Cass. Civ., Sez. Trib., n. 11708 del
27.05.2011). Di guisa che la notifica si perfeziona con la mera sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ex art. 26 comma II DPR 602/73, senza,
dunque, la necessità di compilazione della relata presente sulla cartella, sigillata all'interno del plico (sentenza n.
10326/2014).
D'altra parte, va considerato che l'odierna appellata non ha disconosciuto le firme di sottoscrizione sulle cartoline di notifica né ha proposto querela di falso in ordine a tali atti che godono di fede privilegiata.
Ed infine, sulla mancata esibizione degli originali delle cartelle e degli avvisi di ricevimento trattasi di eccezione totalmente destituita di fondamento. Il concessionario, una volta provveduto alla notifica della cartella, non è più in possesso dell'originale, per cui l'agente della riscossione non è in grado di produrre le cartelle esattoriali il cui unico originale – lo si ripete – è in possesso della parte 9
debitrice. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 12888 del
23.06.15). La Suprema Corte con la sentenza n. 9246 del
07.05.2015 ha, infatti, testualmente affermato che “… la
prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e
della relativa data è assolta mediante la produzione
dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che
l'agente della riscossione produca la copia della cartella di
pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del
destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a
quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui
all'art. 1335 cod. civ.,…” Ed ancora:“… Qualora la parte
destinataria di una cartella di pagamento contesti
esclusivamente di averne ricevuto la notificazione …. resta
preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di
pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi
tempestivamente a quest'ultima e correlativamente non vi è
alcun onere probatorio in capo all'Agente di produrre in
giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di
che trattasi …” (Cass. Civ., III Sez., n. 10326 del
13.05.14). Nello stesso senso si è pronunciata la
Giurisprudenza di merito affermando che “… l'originale della
cartella, risultando notificato al contribuente, non è più
nella disponibilità del concessionario, al quale rimane la
matrice o la copia della cartella con la relata di notifica
della stessa …” , ne discende che non potrà essere prodotto 10
in giudizio neanche la copia conforme all'originale dal momento che “è principio generale di ordine logico prima
ancora che giuridico che in tanto può prodursi copia conforme
ad un determinato atto in quanto questo sia nella
disponibilità del soggetto cui è richiesta la copia …” (TAR
Campania, Sez. VI, n. 1343, 09.03.16). Si deve, dunque,
ritenere che la produzione della documentazione versata in atti sia più che sufficiente a provare la ritualità della notifica delle cartelle e, di conseguenza, la interruzione del termine di prescrizione come anzidetto.
Non avendo impugnato le cartelle di pagamento parte opponente in primo grado avrebbe dovuto quantomeno contestare l'intimazione impugnata ma non risulta alcuna contestazione riferita strettamente all'intimazione.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto in totale riforma della sentenza di primo grado va rigettata la domanda come proposta in primo grado e va affermata la correttezza e la validità dell'attività svolta da
[...]
trattandosi di somme dovute. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
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Il Giudice del Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così
provvede:
A) accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza del giudice di pace di Napoli n.
20314/2023, depositata il 20.4.2023, rigetta la domanda così come proposta in primo grado;
B) condanna al pagamento delle spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio in favore di
[...]
che si liquidano in € 3.900,00 per Parte_1
compensi oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Napoli, 09/06/2025 IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso