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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/09/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2287 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 22/07/1967, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia CREMASCO
e
DA , C.F. , nata ad Parte_2 C.F._2
AQUIRAZ (BRASILE) il 17/07/1985, rappresentata e difesa dall'avvocato
Serena POLO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso Controparte_1
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a Cartigliano (VI) in data 30/01/2010 tra i Sig.ri e e annotato nei Parte_1 Controparte_2
registri degli atti di matrimonio del Comune di Cartigliano, al n.1, p.I – anno
2010, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di legge;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune
di Tezze sul Brenta in Via Canaletto 43 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della madre sig.ra nell'interesse delle Controparte_2
figlie minori ivi stabilmente conviventi.
3. Confermare l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente delle figlie presso la dimora materna.
5. Salvo diversi accordi e nel rispetto della volontà delle minori, il padre potrà
esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
2
3
● ogni settimana: -i pomeriggi del lunedì fino alle ore 18.00 . - il pomeriggio e la notte del mercoledì in cui il padre preleverà le figlie da scuola o da altro luogo in cui si troveranno e le riaccompagnerà a scuola, presso la madre, o altro luogo o persona di fiducia il giovedì mattina.
● Un week end ogni 15 giorni prelevandole dalla scuola o dal luogo ove le figlie si troveranno il venerdì pomeriggio e riportandole a scuola o presso la madre,
altro luogo o persona di fiducia la domenica sera.
Si precisa altresì che nella settimana in cui il padre non terrà con sé le figlie
4 durante il weekend, egli le terrà con sé anche la sera del mercoledì e del giovedì, per essere riportate a scuola o presso altro luogo o persona di fiducia il giorno successivo.
● Durante le vacanze natalizie, un anno compreso il Natale e un anno compreso il Capodanno, alternando quindi ogni anno, con la madre la settimana che va dal 24 al 30 dicembre con quella che va dal 31 dicembre al
6 gennaio e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, un anno compresa la
Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo; e così durante ogni altra festività,
ponte e/o ricorrenza, sempre con alternanza di anno in anno tra i due genitori.
● Il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie minori per almeno 15 gg. anche non consecutivi durante le vacanze estive ed il periodo dovrà essere concordato dai genitori entro il 31 Maggio di ogni anno.
● Durante il mese di luglio e agosto le ragazze trascorreranno le mattine con la madre come da calendario sopra riportato.
6. Nei giorni in cui le bambine staranno con i rispettivi genitori, gli stessi dovranno personalmente vigilarle e custodirle, provvedendo direttamente a quanto necessario, senza affidarle a terze persone, tranne i familiari o altre persone di fiducia.
7. Confermare l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad €
612,00 mensili e così € 306,00 per ciascuna figlia, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
5 decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
8. Confermare che la madre tratterà per sé l'intero ammontare dell'assegno unico corrisposto per le figlie.
9. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in CARTIGLIANO (VI) in data 30/01/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione d'udienza del 17/10/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
600/2024 pubblicata in data 20/11/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
6 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 600 del 2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
7 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Tezze sul Brenta in Via Canaletto 43 in favore di Controparte_2
quale genitore convivente con le figlie minori;
[...]
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in CARTIGLIANO (VI) il
[...] Controparte_2
30/01/2010 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CARTIGLIANO (VI) al n. 1,
8 parte I, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2287 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 22/07/1967, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia CREMASCO
e
DA , C.F. , nata ad Parte_2 C.F._2
AQUIRAZ (BRASILE) il 17/07/1985, rappresentata e difesa dall'avvocato
Serena POLO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso Controparte_1
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a Cartigliano (VI) in data 30/01/2010 tra i Sig.ri e e annotato nei Parte_1 Controparte_2
registri degli atti di matrimonio del Comune di Cartigliano, al n.1, p.I – anno
2010, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di legge;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune
di Tezze sul Brenta in Via Canaletto 43 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della madre sig.ra nell'interesse delle Controparte_2
figlie minori ivi stabilmente conviventi.
3. Confermare l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente delle figlie presso la dimora materna.
5. Salvo diversi accordi e nel rispetto della volontà delle minori, il padre potrà
esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
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● ogni settimana: -i pomeriggi del lunedì fino alle ore 18.00 . - il pomeriggio e la notte del mercoledì in cui il padre preleverà le figlie da scuola o da altro luogo in cui si troveranno e le riaccompagnerà a scuola, presso la madre, o altro luogo o persona di fiducia il giovedì mattina.
● Un week end ogni 15 giorni prelevandole dalla scuola o dal luogo ove le figlie si troveranno il venerdì pomeriggio e riportandole a scuola o presso la madre,
altro luogo o persona di fiducia la domenica sera.
Si precisa altresì che nella settimana in cui il padre non terrà con sé le figlie
4 durante il weekend, egli le terrà con sé anche la sera del mercoledì e del giovedì, per essere riportate a scuola o presso altro luogo o persona di fiducia il giorno successivo.
● Durante le vacanze natalizie, un anno compreso il Natale e un anno compreso il Capodanno, alternando quindi ogni anno, con la madre la settimana che va dal 24 al 30 dicembre con quella che va dal 31 dicembre al
6 gennaio e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, un anno compresa la
Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo; e così durante ogni altra festività,
ponte e/o ricorrenza, sempre con alternanza di anno in anno tra i due genitori.
● Il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie minori per almeno 15 gg. anche non consecutivi durante le vacanze estive ed il periodo dovrà essere concordato dai genitori entro il 31 Maggio di ogni anno.
● Durante il mese di luglio e agosto le ragazze trascorreranno le mattine con la madre come da calendario sopra riportato.
6. Nei giorni in cui le bambine staranno con i rispettivi genitori, gli stessi dovranno personalmente vigilarle e custodirle, provvedendo direttamente a quanto necessario, senza affidarle a terze persone, tranne i familiari o altre persone di fiducia.
7. Confermare l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad €
612,00 mensili e così € 306,00 per ciascuna figlia, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
5 decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
8. Confermare che la madre tratterà per sé l'intero ammontare dell'assegno unico corrisposto per le figlie.
9. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in CARTIGLIANO (VI) in data 30/01/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note in sostituzione d'udienza del 17/10/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
600/2024 pubblicata in data 20/11/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
6 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 600 del 2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
7 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Tezze sul Brenta in Via Canaletto 43 in favore di Controparte_2
quale genitore convivente con le figlie minori;
[...]
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in CARTIGLIANO (VI) il
[...] Controparte_2
30/01/2010 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CARTIGLIANO (VI) al n. 1,
8 parte I, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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