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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 1135/2022 promossa da:
con sede in Ragusa, C.da Z.I. III Fase (P. Iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Ing. rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Controparte_1
Catra del Foro di Ragusa, elettivamente dom. presso lo studio dell'Avv. Tiziana Lamposa in
Marsala, Via Stefano Bilardello 29 PEC: Email_1
- attrice opponente –
e on sede in Mazara del Vallo, Via A. Toscanini n. 2 (P. Iva ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Michele Polizzi del foro di Marsala, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
Mazara del Vallo, Corso A. Diaz 67 PEC: Email_2
- convenuta opposto – avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento/agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n.
3. c.p.c._
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Attrice: come da atto in opposizione a d.i. [nel merito, accogliere per i motivi di cui in narrativa le domande spiegate e l'opposizione proposta con la revoca del D.I. opposto con ogni consequenziale statuizione;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare la risoluzione del contratto del
10.6.2020 per grave inadempimento della e conseguentemente condannare Controparte_2 quest'ultima società al rimborso della somma di €. 6.000,00 versata dall'opponente a titolo di acconto oltre interessi e rivalutazione dal 29.5.2020.
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc].
Convenuta: come in comparsa di costituzione e di risposta [nel merito rigettare l'opposizione della
e la relativa domanda riconvenzionale confermando il decreto ingiuntivo emesso dal Pt_1
Tribunale di Marsala n. 238/2022 del 19.04.2022, condannando la in Parte_2
persona del legale rappresentante, con sede in Ragusa, Viale 10, Zona Controparte_4
industriale IV 2, P.iva al pagamento, in favore della comparente P.IVA_1 Controparte_2 della somma di €. 12.300,00 oltre interessi moratori ex Dl 231/02 dal dovuto al soddisfo, ed oltre le spese ed i compensi difensivi del presente procedimento, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario, Avv. Michele Polizzi].
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione,
"la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli
2 limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) Con atto di citazione datato 19.5.2022, l'attrice società promuoveva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntuivo n. 238/2022 (n. 674/2022 RG 779/2020) del 19.4.2022, notificato a mezzo pec il 25.4.2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di €.
12.300,00 oltre interessi e spese in favore della e conveniva quest'ultima in Controparte_2
giudizio, a tal fine esponendo nel sollevare eccezione di inadempimento e sostenendo l'insussistenza del credito azionato: che con contratto di affiliazione al brand ” formalizzato il 10.6.2020 (…), la CP_2 [...]
aveva conferito alla l'incarico di procacciare clienti per la conclusione di contratti CP_2 Pt_1
di noleggio a lungo termine di vetture;
che quando le parti avevano già raggiunto un accordo di massima sugli aspetti fondamentali del contratto, la aveva emesso la fattura 8 del 21.5.2020 (con oggetto: “quota una tantum CP_2 affiliazione ” per €. 18.300,00 ed aveva preteso il versamento di un acconto di €. CP_2
6000,00, prontamente pagato dalla con bonifico del 29.5.2020; Parte_1
3 che il contratto di affiliazione e procacciamento su cui si fonda la fattura azionata con il D.I. opposto non aveva avuto, però, esecuzione alcuna essendo di fatto rimasto “sulla carta” e ciò in quanto la non aveva adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte sebbene la CP_2 avesse versato l'acconto concordato;
Parte_1
che la , avrebbe dovuto fornire alla tutto il materiale ed i supporti anche CP_2 Parte_1 informatici necessari per consentire a quest'ultima di svolgere il mandato conferito.
In particolare, a norma dell'art. 8 del contratto, la si era impegnata, tra l'altro a CP_2
“concedere in uso dello stesso tutto il materiale, i software, il lay-aut del marchio……”.
Inoltre, la Società opposta avrebbe dovuto consegnare gli articoli e fornire i servizi indicati nel
“PACCHETTO AGENZIA” allegato n. D del contratto.
“Contravvenendo agli impegni assunti, però, la non ha fornito nulla di quanto indicato CP_2
in contratto ed in particolare non sono stati mai consegnati alla le insegne, i totem, i Parte_1
pannelli e i deplinat pubblicitari né sono stati forniti e/o attivi i servizi software e le caselle di posta elettronica promesse. Inoltre, la non ha effettuato i previsti corsi di formazione del CP_2 personale della necessari per attivare i servizi e le piattaforme online. L'inadempimento Pt_1 di tali obbligazioni non ha reso, quindi, possibile alla iniziare l'attività prevista in Parte_1 contratto”.
Quindi, che con nota Pec del 14.1.22 la aveva contestato alla Parte_1 CP_2
l'inadempimento al contratto o meglio il fatto che esso non era stato, in effetti, mai attivato, non avendo l'odierna opposta fornito l'assistenza promessa né tanto meno l'uso dei software e del materiale anche operativo necessario ed aveva chiesto lo storno della fattura n. 8/2020 ed il rimborso dell'acconto versato.
Inoltre, l'opponente attrice in ragione del grave inadempimento della chiedeva, ex art. CP_2
1453 c.c., la risoluzione del contratto del 10.6.2020 per inadempimento.
Pertanto:
“la non ha affatto adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte ed in CP_2
particolare:
- non ha fornito alla il materiale ed i supporti informatici necessari per consentire a Parte_1 quest'ultima di svolgere il mandato conferito;
- in violazione dell'art 8 del contratto, la non ha provveduto a “concedere in uso dello CP_2
stesso tutto il materiale, i software, il lay-aut del marchio……”;
4 - non consegnato e/o comunque fornito quanto indicato nel “PACCHETTO AGENZIA” allegato n.
D del contratto (insegne, i totem, i pannelli e i deplinat pubblicitari ecc….);
- non ha fornito e/o attivato i servizi software e le caselle di posta elettronica promesse;
- non ha effettuato i previsti corsi di formazione del personale della necessari per attivare Pt_1
i servizi e le piattaforme online;
Tali gravi inadempienze non hanno reso reso possibile alla di iniziare l'attività prevista Parte_1
in contratto. La Società esponente, invero, non avendo ottenuto la documentazione e i servizi software a corredo ed in assenza della necessaria e preventiva formazione del personale (a carico della ) non è stata messa nelle condizioni di opere svolgere l'attività di procacciamento CP_2 clienti e vendita dei servizi proposti dalla opposta”.
Concludeva come innanzi riportato.
2) Costituendosi con comparsa responsiva la convenuta opposta/ingiungente Controparte_2
obiettava di avere fornito alla il materiale ed i supporti informatici necessari per Parte_1 consentire a quest'ultima di svolgere il mandato conferito, di avere provveduto a “concedere in uso dello stesso tutto il materiale, i software, il lay-aut del marchio……”, di avere consegnato e/o comunque fornito quanto indicato nel “PACCHETTO AGENZIA” allegato n. D del contratto
(insegne, i totem, i pannelli e i deplinat pubblicitari ecc….), ed ancora di avere fornito e attivato i servizi software e le caselle di posta elettronica promesse, nonché effettuato i previsti corsi di formazione del personale della necessari per attivare i servizi e le piattaforme online;
e Pt_1
ciò come da allegazioni documentali.
Quindi, che l'opposizione è solo finalizzata a ritardare il pagamento delle somme che la Parte_1
[...
si era impegnata a corrispondere alla quale canone di affiliazione, giusta fattura Controparte_2
elettronica n. 8/2020 (doc 1 dec. Ing.) di Euro18.300,00 regolarmente inviata, per via telematica, al sistema di intercambio SDI e per la quale l'opponente ha provveduto, in data 1.6.2020 al versamento, parziale, della somma di Euro 6.000,00 senza, peraltro, eccepire, da allora ad oggi, alcunché di quanto lamentato;
e che al netto dell'acconto versato, la vanta, dalla Controparte_2
un credito di Euro 12.300,00. Parte_1
Precisava le conclusioni come in precedenza indicato.
3) Così instaurato il contraddittorio, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto e concessi i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c.
5 La causa è stata poi istruita documentalmente e mediante gli interrogatori formali e le audizioni testimoniali per poi essere avviata alla fase decisoria e così assunta sulle conclusioni precisate dalle parti.
4) Delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, ritiene il
Giudicante che la spiegata opposizione si riveli infondata e vada rigettata, per i motivi che si vengono ad esporre, e con le precisazioni che seguono, non potendosi accogliere la domanda riconvenzionale.
Occorrendo esaminare, in primo luogo, le questioni principali del giudizio.
-4.1) Va, intanto detto che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità
e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.
6 Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n.
13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del
21/12/1992 (Rv. 480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv.
526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).
E' rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, e della prospettazione della convenuta, in parte già allegata in sede monitoria: contratto/accordo di affiliazione commerciale e procacciamento d'affari al brand '
[...] del 10.6.2020 tra le odierne parti in causa, sottoscritto in Ragusa, fattura n. 8 del 21.5.2020, CP_2
estratto conto e copia bonifico per € 6.000,00.
Inoltre, risultano prodotte le e-mail inviate da all'indirizzo CP_2 Controparte_5
concernenti le comunicazioni e gli aggiornamenti e promozioni, oltre alle fotografie attestanti la presenza di pannelli con l'indicazione presso la CP_2 Pt_1
Dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006).
7 Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo n. 238/2022 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
Ciò posto, va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
(cfr., per tutte, Cass. civ. Sez. Un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
4.2) Orbene, venendo al punto nodale della vicenda di cui ci si occupa, l'opposizione alla pretesa creditoria mossa dalla società opponente si fonda, principalmente, sull'assunto che il contratto di affiliazione e procacciamento su cui si fonda la fattura azionata con il D.I. opposto non abbia avuto mai esecuzione alcuna e fosse di fatto rimasto “sulla carta” non avendo la adempiuto CP_2 alle obbligazioni contrattualmente assunte e pur avendo la versato l'acconto concordato. Parte_1
E' chiaro che nel caso di specie, non essendo contestato il contratto stipulato fra le parti, non si può prescindere da quanto convenuto dalle parti, e non vi è dubbio che - per ritenere provate dette circostanze - anche per presunzioni, nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, debbano considerarsi gli elementi che presentino una positività in termini di contributo probatorio, parziale ovvero potenziale, con conseguente valutazione complessiva sull'effettiva valenza presuntiva degli elementi raccolti.
Procedendo così, in primo luogo, nel caso de quo, deve osservarsi che il contratto in questione, sottoscritto dalle parti, contiene una serie di presupposti quali la descrizione dettagliata dell'attività richiesta, costi di affiliazione e compensi, etc.
8 Quanto detto, fermo il consolidato principio di diritto, secondo il quale, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il
"peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21187 del 8 agosto 2019).
-4.3) In diritto, va rammentato che ai sensi dell'art. 1 della l. n. 129/2004, “L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
Stabilisce inoltre l'art. 2 che “Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1”.
Dunque, come chiarisce la giurisprudenza di merito, il franchising è un accordo di collaborazione commerciale tra due imprenditori giuridicamente ed economicamente indipendenti che pongono in essere una collaborazione diretta alla commercializzazione di beni e/o servizi con gli stessi elementi distintivi e con le procedure sperimentate dal franchisor che condivide con l'affiliato il proprio brand trasferendogli anche il know how. In questo modo, il potenziale affiliato apre un'attività con un'azienda che sa già come muoversi per entrare con successo nel mercato, tanto che tale formula viene spesso scelta da chi non ha mai lavorato in proprio e non ha alcuna esperienza sull'attività che andrà a intraprendere. Inoltre, a fronte dei servizi offerti dal franchisor (formazione, assistenza, notorietà del marchio) l'affiliato normalmente è tenuto a corrispondere una fee d'ingresso cioè un
9 corrispettivo iniziale che viene dato una tantum, e può inoltre versare delle royalties, cioè un corrispettivo mensile alla casa madre sotto forma di canone fisso oppure come percentuale sui guadagni.
4.4) La principale obiezione di parte convenuta opposta/ingiungente sulla questione si incentra – come detto – sul fatto che il contratto non abbia avuto concreta esecuzione.
L'argomento non persuade.
Nel corso dell'interrogatorio formale il legale rapp.te della , , ha CP_2 Controparte_3
sostanzialmente affermato che la pattuizione ebbe esecuzione e che furono forniti materiale ed i supporti anche informatici necessari per consentire a di svolgere il mandato conferito. In Pt_1 particolare, poi, che ''non è vero che la società non ha effettuato i corsi di formazione CP_2
personale tanto è vero che successivamente sono cominciati i rapporti epistolari elettronici creati sulla stessa mail che era stata predisposta per la e per cui tramite questi rapporti si Pt_1 configurava l'attività lavorativa che consisteva nel chiedere da parte di la validazione Pt_1
dei preventivi effettivamente creati dalla stessa società sui software appositamente creati per i quali abbiamo fornito codice utenza e password ”.
All'opposto, , legale rapp.te della ha rappresentato che “dal Controparte_6 Pt_1 momento in cui la società ha iniziato l'attività di vendita autoveicoli e assistenza post Pt_1
vendita, avvenuta a fine aprile/inizio maggio 2021, la società non ha avuto nessun contatto con
, non ci sono stati corsi di formazione, né consegna di materiali, né supporto alla CP_2 piatta-forma informatica”.
Ed ancora, che le fotografie prodotte dalla convenuta opposta ritraggono l'ufficio della postazione amministrativa della e una situazione che era stata 'ereditata' dalla precedente Pt_1
proprietà ossia dalla Euro Motor srl che aveva in precedenza la sede negli stessi locali e che successivamente, dopo avere chiuso l'attività, a erano stati concessi in locazione questi Pt_1 arredi, pannelli pubblicitari, etc. riferibili all'attività in precedenza espletata da EURO MOTOR.
Parimenti, la teste , responsabile amministrativa della nell'aprile 2021 e Tes_1 Pt_1
fino al 31.12.2022, ha dichiarato di non avere mai ricevuto nulla da , di non avere CP_2 mai visto il contratto, né di sapere dell'esistenza di esso, e dello scambio di e-mail tra
[...]
e , di non avere mai visto bolle di consegna [con riferimento a insegne, i CP_2 Pt_1
totem, i pannelli e i depliant pubblicitari]. Ed ancora, di non avere mai visto le e-mail inviate all'indirizzo, che la stessa ha disconosciuto. Email_3
10 E' la stessa teste poi a riferire a chiarimento che di avere lavorato prima del 2021 per Euro Motor e di non sapere perché ci fossero comunque pannelli di quando c'era la Euro Motor non CP_2
avendo mai visto contratti tra ed Euro Motor, di non sapere perché ci fossero quei CP_2
pannelli di nei locali della Euro Motor e di non sapere se ci fossero rapporti CP_2
professionali tra ed Euro Motor. CP_2
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste che ha affermato che non furono mai effettuati Tes_2
e/o forniti questi servizi, che contratto non ha mai avuto esecuzione e non avere mai visto questo contratto, di averne sentito parlare 'ma in realtà non è stato mai messo in pratica'.
Inoltre, di avere visto le vecchie insegne di nei vecchi uffici di Euro Motor dove poi si CP_2
trovava la che operava in quelli che eran i vecchi locali dove operava la Euro Motor, Pt_1
di essersi occupato in quel periodo di vendite di autovetture presso la nel maggio 2021 Pt_1
e sino al novembre 2022; e di avere lavorato per EURO MOTOR quale consulente esterno marketing e di non sapere come mai vi fossero nei locali raffigurati nelle fotografie esibitegli pannelli con l'indicazione RENT FACILE.
Le dichiarazioni rese dal legale rapp.te della non trovano certamente conforto nelle CP_2
audizioni testimoniali summenzionate e appaiono – come detto – del tutto divergenti dal contenuto di quelle rese nell'interrogatorio formale del legale rapp.te della controparte.
E tuttavia, gli assunti di parte convenuta opposta trovano supporto di credibilità e quindi sostegno probatorio nelle dichiarazioni dei testi e . Testimone_3 Testimone_4
Così la teste ha riferito/confermato di avere curato la corrispondenza all'indirizzo Tes_3
nel periodo gennaio 2021 maggio 2021 con l'affiliato Email_3 Controparte_5
riferibile alla SB Motors srl, per quanto concerne i preventivi, cambio password, modelli e altro con gli affiliati. era affiliata di e che per tale ragione di avere Pt_1 Controparte_2
comunicato con di inviando alla società affiliata i file modelli auto, le offerte, Tes_2 Pt_1
le password se venivano variate, e se veniva chiesto di aiutarli per un preventivo inviavamo quello che ci richiedevano”.
Mentre il teste ha dichiarato/confermato di avere accompagnato il Tes_4 Testimone_5 presso la di Ragusa per la predisposizione e l'organizzazione della sede della Pt_1 CP_2 in occasione dell'affiliazione della stessa nel Giugno del 2020 e anche successivamente, Pt_1 nel giugno 2020 e poi un'altra volta, di avere fatto la formazione per tutti i dipendenti, occupandosi di spiegare ai venditori della SB MOTORS come funzionava detto processo di quotazione telematico, che l'altra attività la fece lo e concerneva l'attività commerciale con gli CP_3
11 stessi venditori, rispondendo affermativamente alla domanda se lo stesso avesse provveduto, in loco, ad istruire il personale della circa l'utilizzo della piattaforma di noleggio in uso a Pt_1
, riconoscendo nelle fotografie in atti gli uffici presso la di Controparte_5 CP_2 Pt_1
Ragusa.
Tali ultime dichiarazioni dei testi di parte convenuta opposta hanno però a loro volta sostegno nelle prove documentali conseguite in atti, in primo luogo, le ritrazioni fotografiche e soprattutto nelle copie delle e-mail prodotte in atti dalla stessa . CP_2
Se considerazioni vanno poi fatte deve evidenziarsi che i testimoni rispettivamente indicati dalle due parti si riferiscono a periodi temporali del tutto diverso: i testi e al periodo Tes_4 Tes_3
Tes giugno 2020 e poi da gennaio a maggio 2021, mentre i testi e dall'aprile 2021 al Tes_2
novembre/dicembre 2022.
Dunque, le dichiarazioni dei testi indicati dall'attrice opponente si riferiscono ad un periodo temporale diverso e successivo rispetto al 10.6.2020, ossia alla data di stipula del contratto di franchising.
Cosa che non depone per la completa rilevanza di dette testimonianze, non essendo state riferite circostanze storico-fattuali nel periodo temporale immediatamente o di poco successivo alla stipula del contratto.
Non appare poi rilevante il fatto che le e-mail siano state inviate ad altri indirizzi.
Ed invero, l'art. 15 del contratto affiliazione prevede specificamente l'utilizzo della e-mail con la dizione concesso dalla stessa (cosa che induce a considerare che l'indirizzo fosse CP_2
proprio di in ragione della sede della società 'procacciatore' ossia Ragusa). Controparte_5
E le allegazioni documentali contenenti le e-mail inviate indicano chiaramente proprio detto indirizzo e-mail.
Dovendosi peraltro considerare che le contestazioni ai documenti di parte convenuta opposta appaiono del tutto generiche e non specifiche (non vengono infatti specificati i singoli documenti contestati ed espressamente disconosciuti), né appaiono contestate le modalità con cui i documenti in questione sono stati allegati.
Tes Irrilevante inoltre il fatto che la teste abbia riferito di consegna di materiale pubblicitario trasmesso con bolle di consegna posto che appare chiaramente evincibile non solo che ad esempio, le offerte 'promo'/'inserimento promozioni' furono trasmesse a mezzo e-mail ma soprattutto è evidente che la teste si sia riferita – come detto – ad un periodo diverso.
Quindi, dovendosi ritenere sussistente l'avvenuta esecuzione della pattuizione.
12 Appare infine e oltretutto evincibile, anche in via presuntiva, un collegamento tra le due società
Euro Motor e posto che l'amministratore unico avv. figura nei contratti Pt_1 Controparte_4
di noleggio di attrezzature ed impianti e di locazione del 12.5.2021 n.q. di a.u. della Euro Motor con
(quale conduttrice e utilizzatrice), e figuri altresì nella qualità di a.u. della nel Pt_1 Pt_1
contratto di affiliazione con la del 10.6.2020 di cui ci si occupa. CP_2
Sicché, il fatto che le due società abbiano operato nello stesso contesto e negli stessi uffici induce a ritenere ipotizzabile e verosimile che le odierne parti in causa abbiano voluto proseguire lo stesso rapporto già possibilmente iniziato con Euro Motor: significativo in tal guisa il fatto che il teste abbia riferito di avere visto le vecchie insegne di nei vecchi Testimone_6 CP_2
uffici di Euro Motor dove poi si trovava la e che la operava in quelli che Pt_1 Pt_1
eran i vecchi locali dove operava la Euro Motor.
4.5) Ritiene, dunque, il Tribunale che, alla luce di tutti gli elementi sopra descritti, globalmente considerati, le odierne parti in causa, con l'accordo negoziale del 10.6.2020 per cui è causa, abbiano, in realtà, inteso continuare e concretamente continuato con la nuova società (la Pt_1
il rapporto di cooperazione commerciale, già iniziato con la Euro Motor. E per quanto detto, devono, in definitiva, ritenersi non pienamente comprovati i motivi di opposizione e dunque esigibile il credito residuo a titolo di canone di affiliazione.
Le superiori osservazioni in fatto ed in diritto sull'accertata esistenza del credito non possono che portare al rigetto della presente opposizione, atteso che, a fronte del credito processualmente emerso in favore dell'attrice opposta, e di elementi probatori a sostegno dell'assunto della parte creditrice aventi un grado di conferma logica superiore all'altra ipotesi, nessuna piena e inconfutabile eccezione è alla stessa pretesa creditoria opponibile;
e nel contempo, non potendosi ritenere responsabile la stante la mancanza di piena prova dell'inadempimento di essa, la CP_2 domanda riconvenzionale appare infondata e priva dei requisiti per l'accoglimento di essa.
Il Giudice, pertanto, non può far altro che rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo per cui è causa, che merita conferma.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo
5) Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, per il principio della soccombenza, parte attrice opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta, nella misura come infra liquidata, facendo applicazione dei parametri di cui al
DM 55/2014 (D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U n. 236 dell'8/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), e avuto riguardo al valore della causa e con il compenso (€ 5.077,00 per
13 compensi di procuratore) calcolato ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, nella causa n. 1135/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da parte attrice opponente;
-rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte attrice opponente;
-conferma, conseguentemente, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo 238/2022 D.I. emesso dal
Tribunale di Marsala in data 19.4.2022 nell'ambito del procedimento portante il n. 674/2022 RG;
-condanna parte attrice opponente in persona del legale rapp.te pro tempore, a Parte_1
rifondere, in favore della convenuta opposta in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore, le spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi di procuratore, quantificati ex DM
n.55/2014, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Marsala, data del deposito.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs. n. 196 del 2003.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 1135/2022 promossa da:
con sede in Ragusa, C.da Z.I. III Fase (P. Iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Ing. rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Controparte_1
Catra del Foro di Ragusa, elettivamente dom. presso lo studio dell'Avv. Tiziana Lamposa in
Marsala, Via Stefano Bilardello 29 PEC: Email_1
- attrice opponente –
e on sede in Mazara del Vallo, Via A. Toscanini n. 2 (P. Iva ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Michele Polizzi del foro di Marsala, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
Mazara del Vallo, Corso A. Diaz 67 PEC: Email_2
- convenuta opposto – avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento/agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n.
3. c.p.c._
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Attrice: come da atto in opposizione a d.i. [nel merito, accogliere per i motivi di cui in narrativa le domande spiegate e l'opposizione proposta con la revoca del D.I. opposto con ogni consequenziale statuizione;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare la risoluzione del contratto del
10.6.2020 per grave inadempimento della e conseguentemente condannare Controparte_2 quest'ultima società al rimborso della somma di €. 6.000,00 versata dall'opponente a titolo di acconto oltre interessi e rivalutazione dal 29.5.2020.
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc].
Convenuta: come in comparsa di costituzione e di risposta [nel merito rigettare l'opposizione della
e la relativa domanda riconvenzionale confermando il decreto ingiuntivo emesso dal Pt_1
Tribunale di Marsala n. 238/2022 del 19.04.2022, condannando la in Parte_2
persona del legale rappresentante, con sede in Ragusa, Viale 10, Zona Controparte_4
industriale IV 2, P.iva al pagamento, in favore della comparente P.IVA_1 Controparte_2 della somma di €. 12.300,00 oltre interessi moratori ex Dl 231/02 dal dovuto al soddisfo, ed oltre le spese ed i compensi difensivi del presente procedimento, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario, Avv. Michele Polizzi].
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione,
"la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli
2 limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) Con atto di citazione datato 19.5.2022, l'attrice società promuoveva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntuivo n. 238/2022 (n. 674/2022 RG 779/2020) del 19.4.2022, notificato a mezzo pec il 25.4.2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di €.
12.300,00 oltre interessi e spese in favore della e conveniva quest'ultima in Controparte_2
giudizio, a tal fine esponendo nel sollevare eccezione di inadempimento e sostenendo l'insussistenza del credito azionato: che con contratto di affiliazione al brand ” formalizzato il 10.6.2020 (…), la CP_2 [...]
aveva conferito alla l'incarico di procacciare clienti per la conclusione di contratti CP_2 Pt_1
di noleggio a lungo termine di vetture;
che quando le parti avevano già raggiunto un accordo di massima sugli aspetti fondamentali del contratto, la aveva emesso la fattura 8 del 21.5.2020 (con oggetto: “quota una tantum CP_2 affiliazione ” per €. 18.300,00 ed aveva preteso il versamento di un acconto di €. CP_2
6000,00, prontamente pagato dalla con bonifico del 29.5.2020; Parte_1
3 che il contratto di affiliazione e procacciamento su cui si fonda la fattura azionata con il D.I. opposto non aveva avuto, però, esecuzione alcuna essendo di fatto rimasto “sulla carta” e ciò in quanto la non aveva adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte sebbene la CP_2 avesse versato l'acconto concordato;
Parte_1
che la , avrebbe dovuto fornire alla tutto il materiale ed i supporti anche CP_2 Parte_1 informatici necessari per consentire a quest'ultima di svolgere il mandato conferito.
In particolare, a norma dell'art. 8 del contratto, la si era impegnata, tra l'altro a CP_2
“concedere in uso dello stesso tutto il materiale, i software, il lay-aut del marchio……”.
Inoltre, la Società opposta avrebbe dovuto consegnare gli articoli e fornire i servizi indicati nel
“PACCHETTO AGENZIA” allegato n. D del contratto.
“Contravvenendo agli impegni assunti, però, la non ha fornito nulla di quanto indicato CP_2
in contratto ed in particolare non sono stati mai consegnati alla le insegne, i totem, i Parte_1
pannelli e i deplinat pubblicitari né sono stati forniti e/o attivi i servizi software e le caselle di posta elettronica promesse. Inoltre, la non ha effettuato i previsti corsi di formazione del CP_2 personale della necessari per attivare i servizi e le piattaforme online. L'inadempimento Pt_1 di tali obbligazioni non ha reso, quindi, possibile alla iniziare l'attività prevista in Parte_1 contratto”.
Quindi, che con nota Pec del 14.1.22 la aveva contestato alla Parte_1 CP_2
l'inadempimento al contratto o meglio il fatto che esso non era stato, in effetti, mai attivato, non avendo l'odierna opposta fornito l'assistenza promessa né tanto meno l'uso dei software e del materiale anche operativo necessario ed aveva chiesto lo storno della fattura n. 8/2020 ed il rimborso dell'acconto versato.
Inoltre, l'opponente attrice in ragione del grave inadempimento della chiedeva, ex art. CP_2
1453 c.c., la risoluzione del contratto del 10.6.2020 per inadempimento.
Pertanto:
“la non ha affatto adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte ed in CP_2
particolare:
- non ha fornito alla il materiale ed i supporti informatici necessari per consentire a Parte_1 quest'ultima di svolgere il mandato conferito;
- in violazione dell'art 8 del contratto, la non ha provveduto a “concedere in uso dello CP_2
stesso tutto il materiale, i software, il lay-aut del marchio……”;
4 - non consegnato e/o comunque fornito quanto indicato nel “PACCHETTO AGENZIA” allegato n.
D del contratto (insegne, i totem, i pannelli e i deplinat pubblicitari ecc….);
- non ha fornito e/o attivato i servizi software e le caselle di posta elettronica promesse;
- non ha effettuato i previsti corsi di formazione del personale della necessari per attivare Pt_1
i servizi e le piattaforme online;
Tali gravi inadempienze non hanno reso reso possibile alla di iniziare l'attività prevista Parte_1
in contratto. La Società esponente, invero, non avendo ottenuto la documentazione e i servizi software a corredo ed in assenza della necessaria e preventiva formazione del personale (a carico della ) non è stata messa nelle condizioni di opere svolgere l'attività di procacciamento CP_2 clienti e vendita dei servizi proposti dalla opposta”.
Concludeva come innanzi riportato.
2) Costituendosi con comparsa responsiva la convenuta opposta/ingiungente Controparte_2
obiettava di avere fornito alla il materiale ed i supporti informatici necessari per Parte_1 consentire a quest'ultima di svolgere il mandato conferito, di avere provveduto a “concedere in uso dello stesso tutto il materiale, i software, il lay-aut del marchio……”, di avere consegnato e/o comunque fornito quanto indicato nel “PACCHETTO AGENZIA” allegato n. D del contratto
(insegne, i totem, i pannelli e i deplinat pubblicitari ecc….), ed ancora di avere fornito e attivato i servizi software e le caselle di posta elettronica promesse, nonché effettuato i previsti corsi di formazione del personale della necessari per attivare i servizi e le piattaforme online;
e Pt_1
ciò come da allegazioni documentali.
Quindi, che l'opposizione è solo finalizzata a ritardare il pagamento delle somme che la Parte_1
[...
si era impegnata a corrispondere alla quale canone di affiliazione, giusta fattura Controparte_2
elettronica n. 8/2020 (doc 1 dec. Ing.) di Euro18.300,00 regolarmente inviata, per via telematica, al sistema di intercambio SDI e per la quale l'opponente ha provveduto, in data 1.6.2020 al versamento, parziale, della somma di Euro 6.000,00 senza, peraltro, eccepire, da allora ad oggi, alcunché di quanto lamentato;
e che al netto dell'acconto versato, la vanta, dalla Controparte_2
un credito di Euro 12.300,00. Parte_1
Precisava le conclusioni come in precedenza indicato.
3) Così instaurato il contraddittorio, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto e concessi i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c.
5 La causa è stata poi istruita documentalmente e mediante gli interrogatori formali e le audizioni testimoniali per poi essere avviata alla fase decisoria e così assunta sulle conclusioni precisate dalle parti.
4) Delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, ritiene il
Giudicante che la spiegata opposizione si riveli infondata e vada rigettata, per i motivi che si vengono ad esporre, e con le precisazioni che seguono, non potendosi accogliere la domanda riconvenzionale.
Occorrendo esaminare, in primo luogo, le questioni principali del giudizio.
-4.1) Va, intanto detto che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità
e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.
6 Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n.
13533). Difatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del
21/12/1992 (Rv. 480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv.
526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).
E' rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, e della prospettazione della convenuta, in parte già allegata in sede monitoria: contratto/accordo di affiliazione commerciale e procacciamento d'affari al brand '
[...] del 10.6.2020 tra le odierne parti in causa, sottoscritto in Ragusa, fattura n. 8 del 21.5.2020, CP_2
estratto conto e copia bonifico per € 6.000,00.
Inoltre, risultano prodotte le e-mail inviate da all'indirizzo CP_2 Controparte_5
concernenti le comunicazioni e gli aggiornamenti e promozioni, oltre alle fotografie attestanti la presenza di pannelli con l'indicazione presso la CP_2 Pt_1
Dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006).
7 Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo n. 238/2022 sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
Ciò posto, va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
(cfr., per tutte, Cass. civ. Sez. Un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
4.2) Orbene, venendo al punto nodale della vicenda di cui ci si occupa, l'opposizione alla pretesa creditoria mossa dalla società opponente si fonda, principalmente, sull'assunto che il contratto di affiliazione e procacciamento su cui si fonda la fattura azionata con il D.I. opposto non abbia avuto mai esecuzione alcuna e fosse di fatto rimasto “sulla carta” non avendo la adempiuto CP_2 alle obbligazioni contrattualmente assunte e pur avendo la versato l'acconto concordato. Parte_1
E' chiaro che nel caso di specie, non essendo contestato il contratto stipulato fra le parti, non si può prescindere da quanto convenuto dalle parti, e non vi è dubbio che - per ritenere provate dette circostanze - anche per presunzioni, nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, debbano considerarsi gli elementi che presentino una positività in termini di contributo probatorio, parziale ovvero potenziale, con conseguente valutazione complessiva sull'effettiva valenza presuntiva degli elementi raccolti.
Procedendo così, in primo luogo, nel caso de quo, deve osservarsi che il contratto in questione, sottoscritto dalle parti, contiene una serie di presupposti quali la descrizione dettagliata dell'attività richiesta, costi di affiliazione e compensi, etc.
8 Quanto detto, fermo il consolidato principio di diritto, secondo il quale, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il
"peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21187 del 8 agosto 2019).
-4.3) In diritto, va rammentato che ai sensi dell'art. 1 della l. n. 129/2004, “L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
Stabilisce inoltre l'art. 2 che “Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1”.
Dunque, come chiarisce la giurisprudenza di merito, il franchising è un accordo di collaborazione commerciale tra due imprenditori giuridicamente ed economicamente indipendenti che pongono in essere una collaborazione diretta alla commercializzazione di beni e/o servizi con gli stessi elementi distintivi e con le procedure sperimentate dal franchisor che condivide con l'affiliato il proprio brand trasferendogli anche il know how. In questo modo, il potenziale affiliato apre un'attività con un'azienda che sa già come muoversi per entrare con successo nel mercato, tanto che tale formula viene spesso scelta da chi non ha mai lavorato in proprio e non ha alcuna esperienza sull'attività che andrà a intraprendere. Inoltre, a fronte dei servizi offerti dal franchisor (formazione, assistenza, notorietà del marchio) l'affiliato normalmente è tenuto a corrispondere una fee d'ingresso cioè un
9 corrispettivo iniziale che viene dato una tantum, e può inoltre versare delle royalties, cioè un corrispettivo mensile alla casa madre sotto forma di canone fisso oppure come percentuale sui guadagni.
4.4) La principale obiezione di parte convenuta opposta/ingiungente sulla questione si incentra – come detto – sul fatto che il contratto non abbia avuto concreta esecuzione.
L'argomento non persuade.
Nel corso dell'interrogatorio formale il legale rapp.te della , , ha CP_2 Controparte_3
sostanzialmente affermato che la pattuizione ebbe esecuzione e che furono forniti materiale ed i supporti anche informatici necessari per consentire a di svolgere il mandato conferito. In Pt_1 particolare, poi, che ''non è vero che la società non ha effettuato i corsi di formazione CP_2
personale tanto è vero che successivamente sono cominciati i rapporti epistolari elettronici creati sulla stessa mail che era stata predisposta per la e per cui tramite questi rapporti si Pt_1 configurava l'attività lavorativa che consisteva nel chiedere da parte di la validazione Pt_1
dei preventivi effettivamente creati dalla stessa società sui software appositamente creati per i quali abbiamo fornito codice utenza e password ”.
All'opposto, , legale rapp.te della ha rappresentato che “dal Controparte_6 Pt_1 momento in cui la società ha iniziato l'attività di vendita autoveicoli e assistenza post Pt_1
vendita, avvenuta a fine aprile/inizio maggio 2021, la società non ha avuto nessun contatto con
, non ci sono stati corsi di formazione, né consegna di materiali, né supporto alla CP_2 piatta-forma informatica”.
Ed ancora, che le fotografie prodotte dalla convenuta opposta ritraggono l'ufficio della postazione amministrativa della e una situazione che era stata 'ereditata' dalla precedente Pt_1
proprietà ossia dalla Euro Motor srl che aveva in precedenza la sede negli stessi locali e che successivamente, dopo avere chiuso l'attività, a erano stati concessi in locazione questi Pt_1 arredi, pannelli pubblicitari, etc. riferibili all'attività in precedenza espletata da EURO MOTOR.
Parimenti, la teste , responsabile amministrativa della nell'aprile 2021 e Tes_1 Pt_1
fino al 31.12.2022, ha dichiarato di non avere mai ricevuto nulla da , di non avere CP_2 mai visto il contratto, né di sapere dell'esistenza di esso, e dello scambio di e-mail tra
[...]
e , di non avere mai visto bolle di consegna [con riferimento a insegne, i CP_2 Pt_1
totem, i pannelli e i depliant pubblicitari]. Ed ancora, di non avere mai visto le e-mail inviate all'indirizzo, che la stessa ha disconosciuto. Email_3
10 E' la stessa teste poi a riferire a chiarimento che di avere lavorato prima del 2021 per Euro Motor e di non sapere perché ci fossero comunque pannelli di quando c'era la Euro Motor non CP_2
avendo mai visto contratti tra ed Euro Motor, di non sapere perché ci fossero quei CP_2
pannelli di nei locali della Euro Motor e di non sapere se ci fossero rapporti CP_2
professionali tra ed Euro Motor. CP_2
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste che ha affermato che non furono mai effettuati Tes_2
e/o forniti questi servizi, che contratto non ha mai avuto esecuzione e non avere mai visto questo contratto, di averne sentito parlare 'ma in realtà non è stato mai messo in pratica'.
Inoltre, di avere visto le vecchie insegne di nei vecchi uffici di Euro Motor dove poi si CP_2
trovava la che operava in quelli che eran i vecchi locali dove operava la Euro Motor, Pt_1
di essersi occupato in quel periodo di vendite di autovetture presso la nel maggio 2021 Pt_1
e sino al novembre 2022; e di avere lavorato per EURO MOTOR quale consulente esterno marketing e di non sapere come mai vi fossero nei locali raffigurati nelle fotografie esibitegli pannelli con l'indicazione RENT FACILE.
Le dichiarazioni rese dal legale rapp.te della non trovano certamente conforto nelle CP_2
audizioni testimoniali summenzionate e appaiono – come detto – del tutto divergenti dal contenuto di quelle rese nell'interrogatorio formale del legale rapp.te della controparte.
E tuttavia, gli assunti di parte convenuta opposta trovano supporto di credibilità e quindi sostegno probatorio nelle dichiarazioni dei testi e . Testimone_3 Testimone_4
Così la teste ha riferito/confermato di avere curato la corrispondenza all'indirizzo Tes_3
nel periodo gennaio 2021 maggio 2021 con l'affiliato Email_3 Controparte_5
riferibile alla SB Motors srl, per quanto concerne i preventivi, cambio password, modelli e altro con gli affiliati. era affiliata di e che per tale ragione di avere Pt_1 Controparte_2
comunicato con di inviando alla società affiliata i file modelli auto, le offerte, Tes_2 Pt_1
le password se venivano variate, e se veniva chiesto di aiutarli per un preventivo inviavamo quello che ci richiedevano”.
Mentre il teste ha dichiarato/confermato di avere accompagnato il Tes_4 Testimone_5 presso la di Ragusa per la predisposizione e l'organizzazione della sede della Pt_1 CP_2 in occasione dell'affiliazione della stessa nel Giugno del 2020 e anche successivamente, Pt_1 nel giugno 2020 e poi un'altra volta, di avere fatto la formazione per tutti i dipendenti, occupandosi di spiegare ai venditori della SB MOTORS come funzionava detto processo di quotazione telematico, che l'altra attività la fece lo e concerneva l'attività commerciale con gli CP_3
11 stessi venditori, rispondendo affermativamente alla domanda se lo stesso avesse provveduto, in loco, ad istruire il personale della circa l'utilizzo della piattaforma di noleggio in uso a Pt_1
, riconoscendo nelle fotografie in atti gli uffici presso la di Controparte_5 CP_2 Pt_1
Ragusa.
Tali ultime dichiarazioni dei testi di parte convenuta opposta hanno però a loro volta sostegno nelle prove documentali conseguite in atti, in primo luogo, le ritrazioni fotografiche e soprattutto nelle copie delle e-mail prodotte in atti dalla stessa . CP_2
Se considerazioni vanno poi fatte deve evidenziarsi che i testimoni rispettivamente indicati dalle due parti si riferiscono a periodi temporali del tutto diverso: i testi e al periodo Tes_4 Tes_3
Tes giugno 2020 e poi da gennaio a maggio 2021, mentre i testi e dall'aprile 2021 al Tes_2
novembre/dicembre 2022.
Dunque, le dichiarazioni dei testi indicati dall'attrice opponente si riferiscono ad un periodo temporale diverso e successivo rispetto al 10.6.2020, ossia alla data di stipula del contratto di franchising.
Cosa che non depone per la completa rilevanza di dette testimonianze, non essendo state riferite circostanze storico-fattuali nel periodo temporale immediatamente o di poco successivo alla stipula del contratto.
Non appare poi rilevante il fatto che le e-mail siano state inviate ad altri indirizzi.
Ed invero, l'art. 15 del contratto affiliazione prevede specificamente l'utilizzo della e-mail con la dizione concesso dalla stessa (cosa che induce a considerare che l'indirizzo fosse CP_2
proprio di in ragione della sede della società 'procacciatore' ossia Ragusa). Controparte_5
E le allegazioni documentali contenenti le e-mail inviate indicano chiaramente proprio detto indirizzo e-mail.
Dovendosi peraltro considerare che le contestazioni ai documenti di parte convenuta opposta appaiono del tutto generiche e non specifiche (non vengono infatti specificati i singoli documenti contestati ed espressamente disconosciuti), né appaiono contestate le modalità con cui i documenti in questione sono stati allegati.
Tes Irrilevante inoltre il fatto che la teste abbia riferito di consegna di materiale pubblicitario trasmesso con bolle di consegna posto che appare chiaramente evincibile non solo che ad esempio, le offerte 'promo'/'inserimento promozioni' furono trasmesse a mezzo e-mail ma soprattutto è evidente che la teste si sia riferita – come detto – ad un periodo diverso.
Quindi, dovendosi ritenere sussistente l'avvenuta esecuzione della pattuizione.
12 Appare infine e oltretutto evincibile, anche in via presuntiva, un collegamento tra le due società
Euro Motor e posto che l'amministratore unico avv. figura nei contratti Pt_1 Controparte_4
di noleggio di attrezzature ed impianti e di locazione del 12.5.2021 n.q. di a.u. della Euro Motor con
(quale conduttrice e utilizzatrice), e figuri altresì nella qualità di a.u. della nel Pt_1 Pt_1
contratto di affiliazione con la del 10.6.2020 di cui ci si occupa. CP_2
Sicché, il fatto che le due società abbiano operato nello stesso contesto e negli stessi uffici induce a ritenere ipotizzabile e verosimile che le odierne parti in causa abbiano voluto proseguire lo stesso rapporto già possibilmente iniziato con Euro Motor: significativo in tal guisa il fatto che il teste abbia riferito di avere visto le vecchie insegne di nei vecchi Testimone_6 CP_2
uffici di Euro Motor dove poi si trovava la e che la operava in quelli che Pt_1 Pt_1
eran i vecchi locali dove operava la Euro Motor.
4.5) Ritiene, dunque, il Tribunale che, alla luce di tutti gli elementi sopra descritti, globalmente considerati, le odierne parti in causa, con l'accordo negoziale del 10.6.2020 per cui è causa, abbiano, in realtà, inteso continuare e concretamente continuato con la nuova società (la Pt_1
il rapporto di cooperazione commerciale, già iniziato con la Euro Motor. E per quanto detto, devono, in definitiva, ritenersi non pienamente comprovati i motivi di opposizione e dunque esigibile il credito residuo a titolo di canone di affiliazione.
Le superiori osservazioni in fatto ed in diritto sull'accertata esistenza del credito non possono che portare al rigetto della presente opposizione, atteso che, a fronte del credito processualmente emerso in favore dell'attrice opposta, e di elementi probatori a sostegno dell'assunto della parte creditrice aventi un grado di conferma logica superiore all'altra ipotesi, nessuna piena e inconfutabile eccezione è alla stessa pretesa creditoria opponibile;
e nel contempo, non potendosi ritenere responsabile la stante la mancanza di piena prova dell'inadempimento di essa, la CP_2 domanda riconvenzionale appare infondata e priva dei requisiti per l'accoglimento di essa.
Il Giudice, pertanto, non può far altro che rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo per cui è causa, che merita conferma.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo
5) Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali, per il principio della soccombenza, parte attrice opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta, nella misura come infra liquidata, facendo applicazione dei parametri di cui al
DM 55/2014 (D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U n. 236 dell'8/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), e avuto riguardo al valore della causa e con il compenso (€ 5.077,00 per
13 compensi di procuratore) calcolato ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, nella causa n. 1135/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da parte attrice opponente;
-rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da parte attrice opponente;
-conferma, conseguentemente, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo 238/2022 D.I. emesso dal
Tribunale di Marsala in data 19.4.2022 nell'ambito del procedimento portante il n. 674/2022 RG;
-condanna parte attrice opponente in persona del legale rapp.te pro tempore, a Parte_1
rifondere, in favore della convenuta opposta in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
tempore, le spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi di procuratore, quantificati ex DM
n.55/2014, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Marsala, data del deposito.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs. n. 196 del 2003.
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