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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1633/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
US De OS Presidente
Antonella Allegra Consigliere
NN OF Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LI ED e dall'avv. ARDUINI EMANUELA ( ) C.F._2
VIA F.LLI CERVI N. 59 42124 GG NELL'LI; con domicilio eletto in VIA
F.LLI CERVI N. 59 42124 GG LI
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
BO ND e dall'avv. TORRISI MASSIMILIANO ( ) C.F._4
VIA ROMA 29 42100 GG LI;
con domicilio eletto in STRADA
PETRARCA N. 8 PARMA
APPELLATO CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinte, in totale riforma della sentenza n. 963/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata in data 07/10/2024 e notificata in pari data in via principale nel merito Respingere le domande formulate dal signor nel giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto e, Controparte_1 in ogni caso, non provate e, conseguentementeconfermare l'esclusione del terreno edificabile acquistato dalla signora con rogito in data 14/06/1999, così Parte_1 come degli immobili edificati sul predetto terreno, dalla comunione legale con il signor
Controparte_1 ordinare al conservatore dei registri immobiliari competente ed al gerente il Catasto di effettuare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e dell'eventuale sentenza di primo grado, sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
RU (RE), al foglio 25, particella 1506, subalterno 1, categoria A/2, consistenza 7 vani e al foglio 25, particella 1506, subalterno 2, categoria C6, mq. 36 con le conseguenti variazioni di legge.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
Rigettare il gravame avversario in quanto inammissibile, infondato, non provato o come meglio.
In ogni caso accogliere l'appello incidentale proposto e, in modifica del solo inciso della Sentenza appellata relativo al ritenuto riparto dell'onere probatorio emarginato in narrativa, accertare e dichiarare come spettasse alla resistente, quale parte titolare del diritto oggetto di accertamento negativo, dare prova dei fatti costitutivi dello stesso, con ogni conseguenza anche in ordine al rigetto dell'appello principale per mancato assolvimento dell'onere probatorio e piena conferma degli esiti della sentenza di primo grado.
Sempre e comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari e condanna della temeraria appellante al ristoro del danno da responsabilità processuale aggravata, da liquidarsi equitativamente in misura corrispondente alle liquidande spese di lite”.
pag. 2/8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Controparte_1 Parte_1
Emilia per accertare l'originaria insussistenza dei requisiti di cui all'art. 179, lett. f), c.c.
e l'esistenza di comunione legale con riguardo all'acquisto effettuato in costanza di matrimonio dalla coniuge in data 14.06.1999, al prezzo di Lire 101.400.000,00, del terreno edificabile sito in RU (RE), censito al Catasto Terreni al foglio 25, mappale
1402, e per accessione ex art. 932 c.c., dei fabbricati ivi edificati, allo stesso poi incorporati e adibiti a casa coniugale con autorimessa pertinenziale.
A tal fine deduceva che solo per ragioni di convenienza fiscale la coppia aveva deciso di intestare formalmente il terreno in oggetto alla sola dichiarando nel rogito che Pt_1 quest'ultima acquistava il bene ai sensi dell'art. 179, lett. f), c.c., mentre invero il prezzo di acquisto era stato pagato dalla moglie utilizzando risparmi comuni tratti dall'unico conto corrente bancario cointestato e alimentato dai proventi delle rispettive attività lavorative.
Chiedeva quindi di accertare la comunione legale sul terreno, posto che le dichiarazioni dei coniugi contenute nell'atto di compravendita non erano idonee a sottrarre il bene a tale regime, in mancanza di indicazione specifica del bene personale che la Pt_1 avrebbe in ipotesi alienato per pagare il prezzo del terreno e comunque dei concreti presupposti di cui all'art. 179, lett. f), c.c.
Deduceva infine che la costruzione dell'immobile era stata finanziata successivamente in parte mediante mutuo ipotecario contratto dalla in data 08.03.2000, la cui Pt_1 somma di Lire 150.000,00 era stata erogata su c/c cointestato e rimborsata integralmente con provvista costituita sul conto stesso, e in parte dallo stesso ricorrente mediante la vendita al prezzo di Lire 147.000.000,00 dell'immobile personale da lui acquistato prima del matrimonio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande in Parte_1 quanto infondate. Esponeva che la controparte non aveva fornito prova del pagamento del terreno edificabile con risparmi comuni presenti sul conto corrente cointestato e pag. 3/8 deduceva di avere invece impiegato, per pagare il prezzo di acquisto del terreno, denaro personale proveniente da una donazione ricevuta dal padre nel 1994 e poi confluita, unitamente ad altri risparmi personali, nel conto corrente cointestato aperto dopo il matrimonio, nonché di aver provveduto a sostenere integralmente i costi per i lavori di costruzione della casa coniugale mediante la somma ottenuta col mutuo ipotecario.
Con sentenza n. 963/2024 il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva la domanda del ricorrente ritenendo che, dalla cointestazione tra i coniugi del c/c usato per pagare il prezzo del terreno e dall'altrettanto pacifica esistenza di rimesse effettuate anche dal sul conto medesimo, doveva ritenersi raggiunta la prova sia della mancanza di CP_1 esclusiva titolarità in capo alla delle somme ivi depositate, sia l'utilizzo da parte Pt_1 della stessa di denaro comune dei coniugi, rilevando che la convenuta non aveva fornito alcun elemento idoneo per superare la presunzione di pari appartenenza del saldo, non avendo provato che la provvista sul conto utilizzata per l'acquisto era stata costituita per la totalità (o quasi) con risorse provenienti da donazione paterna e che, comunque, la prospettazione della si presentava contraddittoria, laddove aveva dapprima Pt_1 sostenuto che il denaro impiegato per l'acquisto era derivato “per la maggior parte” da una donazione ricevuta dal padre e, in seguito, che l'esborso era stato sostenuto
“integralmente” utilizzando “donazioni in conto di legittima”.
L'accoglimento dell'azione di accertamento della comunione legale sul terreno edificabile determinava la fondatezza di quella consequenziale relativa ai beni immobili su di esso edificati, dovendosi applicare il generale principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c., ragion per cui la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno in comunione legale era a sua volta di proprietà comune degli stessi.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo lamenta l'erroneo valore probatorio attribuito alla dichiarazione del coniuge non acquirente resa in atto pubblico, ritenendo che l'interpretazione del giudice si sia spinta oltre il contenuto dell'art. 179 c.c., dalla cui lettura è possibile unicamente dedurre che, al fine di escludere dalla comunione un bene immobile acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali ex art. 179 lett. f) c.c., è sufficiente la pag. 4/8 dichiarazione in atto pubblico e la conferma, sempre in atto pubblico, dell'altro coniuge, non essendo invece necessario indicare quali siano esattamente i beni personali venduti.
Con il secondo motivo lamenta l'assenza di prova circa il fatto che l'acquisto è avvenuto con uscite dal conto cointestato ove sarebbero confluiti risparmi comuni.
Con il terzo motivo lamenta un'illegittima inversione dell'onere probatorio, posto che da un lato la dichiarazione del in atto pubblico dimostra di per sè l'assenza di CP_1 contitolarità delle somme sul conto comune e che, dall'altro lato, il non ha CP_1 fornito prova che l'acquisto sia avvenuto con risorse proprie.
3.- Si è costituito in giudizio contestando l'avverso gravame e Controparte_1 svolgendo appello incidentale.
Sul primo motivo rileva come le ragioni prospettate siano in contrasto con il consolidato e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dal primo giudice.
Sul secondo e sul terzo motivo rileva che correttamente il Tribunale ha ritenuto provato che il prezzo del terreno è stato pagato con sostanze comuni tratte dal conto corrente cointestato, da anni alimentato dai proventi delle rispettive attività lavorative, circostanza che del resto la stessa non ha contestato, nell'assenza di ogni prova Pt_1 circa il versamento sul conto di sue somme personali;
la controparte non è mai stata proprietaria di beni immobili personali, tanto che che la stessa ha confermato che Pt_1 il saldo del conto era frutto dei rispettivi proventi lavorativi e di non aver venduto alcun bene per pagare il prezzo del terreno.
Proponeva poi appello incidentale sulla questione di diritto relativa al riparto dell'onere probatorio in tema di azioni di accertamento negativo, per come posto dal Tribunale a carico dell'attore mediante un generico richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione
n. 18114/2010, ormai superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, nelle ipotesi in cui l'attore in accertamento negativo neghi l'esistenza dei fatti costitutivi dell'altrui diritto è posto a carico del convenuto, titolare del diritto di cui si nega l'esistenza, l'onere di provare il fondamento del proprio diritto anche per il principio della vicinanza della prova.
Chiedeva inoltre la condanna di controparte per lite temeraria per abuso dello strumento impugnatorio.
4.- L'appello va rigettato. pag. 5/8 I motivi possono essere trattati congiuntamente.
La norma richiamata, art. 179 c.c., comma 2, prevede che l'acquisto di beni immobili o equiparati, benchè' effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge e ove si tratti di "beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge" (art. 179 c.p.c., comma 1, lett. c), di "beni che servono all'esercizio della professione del coniuge" acquirente (art. 179 c.c., comma 1, lett. d), di "beni acquisiti con il prezzo del trasferimento" di altri beni già personali del coniuge acquirente (art. 179 c.c., comma 1, lett. f).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, per giurisprudenza consolidata nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179 c.c., comma 2, non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179 c.c., comma 1, lett.
f), che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d, e, del medesimo art. 179 c.c.. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179 c.c., comma 2.
(Cassazione civile sez. II, 29/11/2022, (ud. 17/11/2022, dep. 29/11/2022), n.35086).
E ciò in linea con la giurisprudenza risalente che aveva chiaramente già affermato che affinché si possa assegnare alla dichiarazione del coniuge non acquirente, verbalizzata nell'atto pubblico di compravendita valore di confessione di un fatto storico (pagamento del prezzo con il ricavato del trasferimento di beni personali), come tale revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.), è necessario che sia fornita una indicazione precisa della provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dal prezzo ricavato dal trasferimento di beni personali ai sensi delle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 179 c.c., comma 1, (Sez. 1, Sent. n. 18114 del 2010 e Sez. 2, Ord. n. 29342 del 2018). pag. 6/8 Nell'ambito di un giudizio di accertamento negativo instaurato in detti termini, come nel caso di specie, valgono quindi i principi generali sull'onere della prova ragion per cui la per sostenere il suo diritto di proprietà esclusivo avrebbe dovuto Pt_1 dimostrare in concreto la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dalla vendita di beni personali (sul riparto dell'onere della prova in caso di azioni di accertamento negativo si richiamo Cass 9706/2024).
Nel caso di specie, tuttavia, a fronte della deduzione dell'attore dell'intervenuto acquisto con l'utilizzo di denaro proveniente da conto cointestato, la non ha Pt_1 contestato che sia stato utilizzato detto conto, ma ha affermato che su detto conto erano confluite somme di sua esclusiva spettanza senza tuttavia fornirne prova certa (nella comparsa di costituzione si legge “Il denaro che la resistente impiegava per l'acquisto derivava per la maggior parte da una donazione ricevuta dal padre nell'anno 1994, poi dalla stessa accantonata e confluita, insieme ad altri risparmi personali, nel conto corrente cointestato aperto successivamente al matrimonio”).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, infatti, nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'articolo 1854 del codice civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'articolo 1298, comma 2, del codice civile, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulti diversamente. Trattasi di una presunzione legale iuris tantum - quale quelle di cui all'articolo 1298, comma 2, del codice civile - che dà luogo all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cassazione civile sez. II, 14/09/2022, n.27069)
L'appello incidentale risulta inammissibile per difetto di interesse.
L'appellato, totalmente vittorioso, non ha infatti alcun interesse all'impugnazione incidentale proposta dell'affermazione contenuta in parte motiva, fermo restando che, comunque, che risulta corretto il criterio dell'onere della prova come in concreto applicato dal primo giudice, giacchè quando il primo giudice ha fatto riferimento all'onere della prova incombente sul coniuge non acquirente era implicito il riferimento all'onere su di lui gravante secondo gli ordinari criteri di riparto, onere ritenuto in concreto bene assolto dalla parte vittoriosa. pag. 7/8 Al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale consegue la compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di appellante e appellato dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU
23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di costituito, avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Reggio Emilia n. 963/2024 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellato, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del
DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 7.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
NN OF US De OS
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1633/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
US De OS Presidente
Antonella Allegra Consigliere
NN OF Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LI ED e dall'avv. ARDUINI EMANUELA ( ) C.F._2
VIA F.LLI CERVI N. 59 42124 GG NELL'LI; con domicilio eletto in VIA
F.LLI CERVI N. 59 42124 GG LI
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
BO ND e dall'avv. TORRISI MASSIMILIANO ( ) C.F._4
VIA ROMA 29 42100 GG LI;
con domicilio eletto in STRADA
PETRARCA N. 8 PARMA
APPELLATO CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinte, in totale riforma della sentenza n. 963/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata in data 07/10/2024 e notificata in pari data in via principale nel merito Respingere le domande formulate dal signor nel giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto e, Controparte_1 in ogni caso, non provate e, conseguentementeconfermare l'esclusione del terreno edificabile acquistato dalla signora con rogito in data 14/06/1999, così Parte_1 come degli immobili edificati sul predetto terreno, dalla comunione legale con il signor
Controparte_1 ordinare al conservatore dei registri immobiliari competente ed al gerente il Catasto di effettuare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e dell'eventuale sentenza di primo grado, sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
RU (RE), al foglio 25, particella 1506, subalterno 1, categoria A/2, consistenza 7 vani e al foglio 25, particella 1506, subalterno 2, categoria C6, mq. 36 con le conseguenti variazioni di legge.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
Rigettare il gravame avversario in quanto inammissibile, infondato, non provato o come meglio.
In ogni caso accogliere l'appello incidentale proposto e, in modifica del solo inciso della Sentenza appellata relativo al ritenuto riparto dell'onere probatorio emarginato in narrativa, accertare e dichiarare come spettasse alla resistente, quale parte titolare del diritto oggetto di accertamento negativo, dare prova dei fatti costitutivi dello stesso, con ogni conseguenza anche in ordine al rigetto dell'appello principale per mancato assolvimento dell'onere probatorio e piena conferma degli esiti della sentenza di primo grado.
Sempre e comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari e condanna della temeraria appellante al ristoro del danno da responsabilità processuale aggravata, da liquidarsi equitativamente in misura corrispondente alle liquidande spese di lite”.
pag. 2/8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Controparte_1 Parte_1
Emilia per accertare l'originaria insussistenza dei requisiti di cui all'art. 179, lett. f), c.c.
e l'esistenza di comunione legale con riguardo all'acquisto effettuato in costanza di matrimonio dalla coniuge in data 14.06.1999, al prezzo di Lire 101.400.000,00, del terreno edificabile sito in RU (RE), censito al Catasto Terreni al foglio 25, mappale
1402, e per accessione ex art. 932 c.c., dei fabbricati ivi edificati, allo stesso poi incorporati e adibiti a casa coniugale con autorimessa pertinenziale.
A tal fine deduceva che solo per ragioni di convenienza fiscale la coppia aveva deciso di intestare formalmente il terreno in oggetto alla sola dichiarando nel rogito che Pt_1 quest'ultima acquistava il bene ai sensi dell'art. 179, lett. f), c.c., mentre invero il prezzo di acquisto era stato pagato dalla moglie utilizzando risparmi comuni tratti dall'unico conto corrente bancario cointestato e alimentato dai proventi delle rispettive attività lavorative.
Chiedeva quindi di accertare la comunione legale sul terreno, posto che le dichiarazioni dei coniugi contenute nell'atto di compravendita non erano idonee a sottrarre il bene a tale regime, in mancanza di indicazione specifica del bene personale che la Pt_1 avrebbe in ipotesi alienato per pagare il prezzo del terreno e comunque dei concreti presupposti di cui all'art. 179, lett. f), c.c.
Deduceva infine che la costruzione dell'immobile era stata finanziata successivamente in parte mediante mutuo ipotecario contratto dalla in data 08.03.2000, la cui Pt_1 somma di Lire 150.000,00 era stata erogata su c/c cointestato e rimborsata integralmente con provvista costituita sul conto stesso, e in parte dallo stesso ricorrente mediante la vendita al prezzo di Lire 147.000.000,00 dell'immobile personale da lui acquistato prima del matrimonio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande in Parte_1 quanto infondate. Esponeva che la controparte non aveva fornito prova del pagamento del terreno edificabile con risparmi comuni presenti sul conto corrente cointestato e pag. 3/8 deduceva di avere invece impiegato, per pagare il prezzo di acquisto del terreno, denaro personale proveniente da una donazione ricevuta dal padre nel 1994 e poi confluita, unitamente ad altri risparmi personali, nel conto corrente cointestato aperto dopo il matrimonio, nonché di aver provveduto a sostenere integralmente i costi per i lavori di costruzione della casa coniugale mediante la somma ottenuta col mutuo ipotecario.
Con sentenza n. 963/2024 il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva la domanda del ricorrente ritenendo che, dalla cointestazione tra i coniugi del c/c usato per pagare il prezzo del terreno e dall'altrettanto pacifica esistenza di rimesse effettuate anche dal sul conto medesimo, doveva ritenersi raggiunta la prova sia della mancanza di CP_1 esclusiva titolarità in capo alla delle somme ivi depositate, sia l'utilizzo da parte Pt_1 della stessa di denaro comune dei coniugi, rilevando che la convenuta non aveva fornito alcun elemento idoneo per superare la presunzione di pari appartenenza del saldo, non avendo provato che la provvista sul conto utilizzata per l'acquisto era stata costituita per la totalità (o quasi) con risorse provenienti da donazione paterna e che, comunque, la prospettazione della si presentava contraddittoria, laddove aveva dapprima Pt_1 sostenuto che il denaro impiegato per l'acquisto era derivato “per la maggior parte” da una donazione ricevuta dal padre e, in seguito, che l'esborso era stato sostenuto
“integralmente” utilizzando “donazioni in conto di legittima”.
L'accoglimento dell'azione di accertamento della comunione legale sul terreno edificabile determinava la fondatezza di quella consequenziale relativa ai beni immobili su di esso edificati, dovendosi applicare il generale principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c., ragion per cui la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno in comunione legale era a sua volta di proprietà comune degli stessi.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo lamenta l'erroneo valore probatorio attribuito alla dichiarazione del coniuge non acquirente resa in atto pubblico, ritenendo che l'interpretazione del giudice si sia spinta oltre il contenuto dell'art. 179 c.c., dalla cui lettura è possibile unicamente dedurre che, al fine di escludere dalla comunione un bene immobile acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali ex art. 179 lett. f) c.c., è sufficiente la pag. 4/8 dichiarazione in atto pubblico e la conferma, sempre in atto pubblico, dell'altro coniuge, non essendo invece necessario indicare quali siano esattamente i beni personali venduti.
Con il secondo motivo lamenta l'assenza di prova circa il fatto che l'acquisto è avvenuto con uscite dal conto cointestato ove sarebbero confluiti risparmi comuni.
Con il terzo motivo lamenta un'illegittima inversione dell'onere probatorio, posto che da un lato la dichiarazione del in atto pubblico dimostra di per sè l'assenza di CP_1 contitolarità delle somme sul conto comune e che, dall'altro lato, il non ha CP_1 fornito prova che l'acquisto sia avvenuto con risorse proprie.
3.- Si è costituito in giudizio contestando l'avverso gravame e Controparte_1 svolgendo appello incidentale.
Sul primo motivo rileva come le ragioni prospettate siano in contrasto con il consolidato e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dal primo giudice.
Sul secondo e sul terzo motivo rileva che correttamente il Tribunale ha ritenuto provato che il prezzo del terreno è stato pagato con sostanze comuni tratte dal conto corrente cointestato, da anni alimentato dai proventi delle rispettive attività lavorative, circostanza che del resto la stessa non ha contestato, nell'assenza di ogni prova Pt_1 circa il versamento sul conto di sue somme personali;
la controparte non è mai stata proprietaria di beni immobili personali, tanto che che la stessa ha confermato che Pt_1 il saldo del conto era frutto dei rispettivi proventi lavorativi e di non aver venduto alcun bene per pagare il prezzo del terreno.
Proponeva poi appello incidentale sulla questione di diritto relativa al riparto dell'onere probatorio in tema di azioni di accertamento negativo, per come posto dal Tribunale a carico dell'attore mediante un generico richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione
n. 18114/2010, ormai superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, nelle ipotesi in cui l'attore in accertamento negativo neghi l'esistenza dei fatti costitutivi dell'altrui diritto è posto a carico del convenuto, titolare del diritto di cui si nega l'esistenza, l'onere di provare il fondamento del proprio diritto anche per il principio della vicinanza della prova.
Chiedeva inoltre la condanna di controparte per lite temeraria per abuso dello strumento impugnatorio.
4.- L'appello va rigettato. pag. 5/8 I motivi possono essere trattati congiuntamente.
La norma richiamata, art. 179 c.c., comma 2, prevede che l'acquisto di beni immobili o equiparati, benchè' effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge e ove si tratti di "beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge" (art. 179 c.p.c., comma 1, lett. c), di "beni che servono all'esercizio della professione del coniuge" acquirente (art. 179 c.c., comma 1, lett. d), di "beni acquisiti con il prezzo del trasferimento" di altri beni già personali del coniuge acquirente (art. 179 c.c., comma 1, lett. f).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, per giurisprudenza consolidata nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179 c.c., comma 2, non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179 c.c., comma 1, lett.
f), che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d, e, del medesimo art. 179 c.c.. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179 c.c., comma 2.
(Cassazione civile sez. II, 29/11/2022, (ud. 17/11/2022, dep. 29/11/2022), n.35086).
E ciò in linea con la giurisprudenza risalente che aveva chiaramente già affermato che affinché si possa assegnare alla dichiarazione del coniuge non acquirente, verbalizzata nell'atto pubblico di compravendita valore di confessione di un fatto storico (pagamento del prezzo con il ricavato del trasferimento di beni personali), come tale revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.), è necessario che sia fornita una indicazione precisa della provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dal prezzo ricavato dal trasferimento di beni personali ai sensi delle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 179 c.c., comma 1, (Sez. 1, Sent. n. 18114 del 2010 e Sez. 2, Ord. n. 29342 del 2018). pag. 6/8 Nell'ambito di un giudizio di accertamento negativo instaurato in detti termini, come nel caso di specie, valgono quindi i principi generali sull'onere della prova ragion per cui la per sostenere il suo diritto di proprietà esclusivo avrebbe dovuto Pt_1 dimostrare in concreto la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dalla vendita di beni personali (sul riparto dell'onere della prova in caso di azioni di accertamento negativo si richiamo Cass 9706/2024).
Nel caso di specie, tuttavia, a fronte della deduzione dell'attore dell'intervenuto acquisto con l'utilizzo di denaro proveniente da conto cointestato, la non ha Pt_1 contestato che sia stato utilizzato detto conto, ma ha affermato che su detto conto erano confluite somme di sua esclusiva spettanza senza tuttavia fornirne prova certa (nella comparsa di costituzione si legge “Il denaro che la resistente impiegava per l'acquisto derivava per la maggior parte da una donazione ricevuta dal padre nell'anno 1994, poi dalla stessa accantonata e confluita, insieme ad altri risparmi personali, nel conto corrente cointestato aperto successivamente al matrimonio”).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, infatti, nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'articolo 1854 del codice civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'articolo 1298, comma 2, del codice civile, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulti diversamente. Trattasi di una presunzione legale iuris tantum - quale quelle di cui all'articolo 1298, comma 2, del codice civile - che dà luogo all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cassazione civile sez. II, 14/09/2022, n.27069)
L'appello incidentale risulta inammissibile per difetto di interesse.
L'appellato, totalmente vittorioso, non ha infatti alcun interesse all'impugnazione incidentale proposta dell'affermazione contenuta in parte motiva, fermo restando che, comunque, che risulta corretto il criterio dell'onere della prova come in concreto applicato dal primo giudice, giacchè quando il primo giudice ha fatto riferimento all'onere della prova incombente sul coniuge non acquirente era implicito il riferimento all'onere su di lui gravante secondo gli ordinari criteri di riparto, onere ritenuto in concreto bene assolto dalla parte vittoriosa. pag. 7/8 Al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale consegue la compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di appellante e appellato dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU
23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di costituito, avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Reggio Emilia n. 963/2024 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellato, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del
DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 7.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
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