Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2025, proposto da
Comune di Dorgali, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Paba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Baunei, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Marina di Baunei e S. MA Navarrese S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
A. della deliberazione di G.C. n. 32 del 16.5.2025 recante “ Approvazione implementazione sistema di prenotazione Costa di Baunei” , mediante la quale si è demandata alla Marina di Baunei e S. MA Navarrese s.r.l. l'istituzione, per l'anno 2025, di un sistema di prenotazione degli accessi e monitoraggio dei flussi sulla costa del territorio comunale, includendovi la spiaggia di Cala Luna, nonché di implementare tale sistema con “l'accreditamento […] degli operatori interessati alla fruizione […] che preveda: eventuali e necessarie individuazioni di fasce orarie di sbarco, e/o limiti giornalieri di sbarco, e/o alternanze giornaliere di sbarco […]” ;
B. della deliberazione di C.C. n. 16 del 28.5.2025, avente ad oggetto “Modifica Art. 6 del Regolamento comunale disciplinante l'accesso, la circolazione, la fruizione e l'uso turistico del territorio comunale non sottoposto ad uso civico” , nella parte in cui delibera di introdurre un contributo ambientale obbligatorio a carico dei fruitori/visitatori della spiaggia di Cala Luna, rinviando a successiva deliberazione di G.C. l'importo dello stesso e autorizzando alla relativa riscossione il Comune di Baunei oppure “Aziende, Enti, Società o Associazioni nei quali vi sia la partecipazione del Comune di Baunei che abbiano ricevuto dallo stesso Comune di Baunei l'affidamento della gestione dei servizi lungo la costa e/o il territorio di Baunei […]” ;
C. del Regolamento comunale disciplinante l'accesso, la circolazione, la fruizione e l'uso turistico del territorio comunale non sottoposto ad uso civico approvato con la suddetta deliberazione di C.C. n. 16 del 28.5.2025 e aggiornato al mese di maggio 2025;
D. nonché, ove occorre possa:
- dello schema di convenzione di assegnazione delle quote di accesso alle spiagge del litorale del Comune di Baunei - annualità 2025, approvato in forza della suddetta deliberazione di G.C. n. 32 del 16.5.2025;
- dell'avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Marina di Baunei e Santa MA Navarrese s.r.l. in data 12.6.2025, avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici interessati alla procedura di accreditamento per l'assegnazione delle quote di accesso alle spiagge del litorale del Comune di Baunei - annualità 2025” nella parte in cui include tra le spiagge anche Cala Luna;
- della - non conosciuta- deliberazione del CdA del 10.6.2025 della Marina di Baunei e S. MA Navarrese s.r.l. con la quale si è proceduto a “indire una manifestazione di interesse di operatori economici interessati alla procedura di accreditamento per l'assegnazione delle quote di accesso alle spiagge del litorale del comune di Baunei - annualità 2025” , nella parte in cui include tra le spiagge anche Cala Luna;
E. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baunei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con distinti atti depositati in data 30 dicembre 2025 e 12 gennaio 2026 entrambe le parti, per il tramite del loro difensore, hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, domandando la compensazione delle spese di lite;
Considerato che al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Ritenuto che l’esito del contenzioso giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, come dalle medesime domandato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT AR |
IL SEGRETARIO