Rigetto
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/03/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01941/2025REG.PROV.COLL.
N. 08329/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8329 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal dottor -OMISSIS- avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-.
2. Il giudizio ha ad oggetto le domande proposte dal dottor -OMISSIS-, in via principale, di accertamento all’inquadramento nel 14° livello stipendiale previsto per il personale dell’Ufficio parlamentare di bilancio (d’ora in avanti, U.P.B.) o, in subordine, nel 7° livello o, ancora, in via ulteriormente gradata, in quello diverso che risulta dovuto ai sensi del Regolamento del personale dell’Ufficio parlamentare di bilancio e della delibera n. 8/2014, e di risarcimento dei danni patrimoniali corrispondenti alle differenze retributive maturate a far data dal conferimento dell’incarico, oltre d’interessi e rivalutazione fino al momento del soddisfo.
3. In fatto, l’odierno appellante ha premesso:
i . di essere risultato vincitore della procedura comparativa pubblica indetta dall’Ufficio parlamentare di bilancio con la delibera n. 9 del 20 maggio 2015 per il conferimento di otto incarichi a tempo determinato di esperto senior di durata triennale, poi rinnovato per ulteriori tre anni secondo quanto previsto dalla stessa delibera;
ii . che quando venne assunto, l’Ufficio Parlamentare di Bilancio gli riconobbe l’inquadramento giuridico-economico “ corrispondente al livello stipendiale 2 dell’area funzionale degli esperti senior dell’Ufficio, di cui all’allegato 4 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale ”;
iii . di aver proposto, al termine del rapporto di lavoro, il ricorso n.r.g. -OMISSIS- dinanzi al T.a.r. per il Lazio, chiedendo che venisse accertato il suo “ diritto … all’inquadramento nel 14° livello stipendiale previsto per il personale dell’U.P.B., o in subordine nel 7° livello o in quello diverso che risulta dovuto ai sensi del Regolamento del personale UPB e della delibera 8/2014 nonché, per l’effetto, al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle differenze retributive maturate a far data dal conferimento dell’incarico oltre d’interessi e rivalutazione fino al momento del soddisfo, previo occorrendo annullamento o disapplicazione dell’atto d’inquadramento nel 2° livello presupposto dal contratto di lavoro individuale ”;
iv . che l’Ufficio parlamentare di bilancio si è costituito in giudizio, domandando la reiezione del ricorso.
4. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il T.a.r. ha dichiarato che l’inquadramento nella qualifica richiesta viene riconosciuto soltanto a chi ha pregresse esperienze lavorative, purché tali esperienze lavorative siano equiparabili a quelle di livello dirigenziale.
Secondo il T.a.r., tuttavia, l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere di valutazione discrezionale, ha ritenuto che nessuna delle esperienze professionali vantate dal ricorrente costituissero espressione di attività qualificabile come dirigenziale.
5. La sentenza è stata impugnata dall’interessato con un unico motivo di appello articolato in più censure tra loro coordinate.
5.1. Si è costituito in giudizio l’Ufficio parlamentare di bilancio, per resistere all’appello.
5.2. Con la memoria del 3 ottobre 2024, l’Ufficio parlamentare di bilancio ha illustrato le sue difese, mentre con la sua memoria del 7 ottobre 2024 l’appellante ha sinteticamente rinviato ai motivi di appello.
5.3. Con le repliche del 16 ottobre 2024, l’appellante ha controdedotto in maniera articolata alla memoria difensiva dell’amministrazione.
6. All’udienza del 7 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Va preliminarmente evidenziato che la presente controversia, di regola, sarebbe attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in discussione aspetti correlati ad un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto privato e, dunque, non incluso in quelli previsti dall’art. 3 d.lgs. n. 165/2001.
Ai sensi dell’art. 9 c.p.a., tuttavia, nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione “… è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione. ”.
Nel presente giudizio, nessuna delle parti ha formulato un motivo di appello sul riparto di giurisdizione, cosicché la competenza giurisdizionale sulla presente vicenda è da ritenersi oramai radicata innanzi al Consiglio di Stato.
Per chiarezza, va peraltro puntualizzato che non rileva, ai fini del riparto giurisdizione, la circostanza secondo cui l’art. 31 del regolamento, “ recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell’ufficio parlamentare di bilancio ” e “ Adottato ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione ”, dispone che “ Le controversie insorte tra l'Ufficio ed il personale sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .”.
In assenza, di un’idonea copertura di legge, il regolamento non costituisce una fonte del diritto che può individuare un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in deroga all’ordinario criterio di riparto di giurisdizione.
8. Operata questa doverosa premessa, può procedersi all’esame del merito, esaminando in maniera congiunta le censure articolate, in quanto avvinte da una logica comune, ossia quella di dimostrare che l’appellante ha svolto funzioni di direzione e coordinamento nel corso della sua pregressa esperienza professionale.
8.1. Con la prima censura, l’interessato si duole dell’errata qualificazione in diritto dell’attività di valutazione compiuta dall’amministrazione. L’inquadramento del lavoratore costituirebbe un’attività di natura paritetica e non un’attività autoritativa discrezionale, sicché non sussisterebbe il limite al sindacato giurisdizionale nei sensi indicati dal T.a.r. per il Lazio e il Giudice amministrativo avrebbe dovuto accertare la natura dei titoli fatti valere dal Dott. -OMISSIS- e la relativa rilevanza alla luce della disciplina normativa di riferimento.
8.1.1. Con la seconda censura, l’interessato evidenzia che il T.a.r. avrebbe errato nel valutare la sua attività lavorativa quale membro del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Evidenzia, in proposito, che il T.a.r. per il Lazio avrebbe trascurato di considerare che rientrano tra le funzioni dirigenziali anche gli incarichi di consulenza, studio e ricerca.
L’appellante evidenzia ulteriori circostanze per le quali l’incarico svolto sarebbe inquadrabile tra quelli dirigenziali (tra cui l’atto della Direzione generale del Tesoro del 5 dicembre 2014).
Secondo l’appellante, quand’anche si volesse escludere la qualificazione dell’incarico svolto tra quelli dirigenziali di primo livello, si dovrebbe concludere che esso implichi, quantomeno, lo svolgimento di funzioni dirigenziali di secondo livello, ai sensi del combinato dell’art. 17, lett. a) e c) e dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001.
Si ritiene, inoltre, che sarebbe irrilevante la mancata espressa inclusione dei membri del Consiglio Tecnico-Scientifico nei ruoli della dirigenza, in quanto la regolamentazione dell’ufficio parlamentare di bilancio richiederebbe di valutare non sul piano formale, bensì su quello sostanziale “ le funzioni svolte in precedenza dai neo-assunti, al fine di verificarne se esse siano di livello equiparabile a quelle dirigenziali .”.
Si aggiunge che la delibera consiliare n. 8/2014 imporrebbe all’U.P.B. di tenere conto, per il settore pubblico, di eventuali inquadramenti “ come dirigente di prima fascia o equiparato ” e che l’espressione “ esperienze di direzione ” contemplerebbe anche compiti di “ studio, ricerca e consulenza ” in quanto previsti tra i compiti demandati ai dirigenti.
Tale interpretazione sarebbe peraltro coerente con l’incarico da svolgere presso l’U.P.B..
In ultimo, si evidenzia che, anche a non volere ritenere applicabile la delibera consiliare n. 8/2014, andrebbe applicato l’art. 28 del regolamento dell’U.P.B. che, quand’anche riferito al “ trattamento economico del personale proveniente da altre amministrazioni e del personale a tempo indeterminato all’atto dell’inquadramento ”, è l’unica norma che detta criteri per l’inquadramento, prevedendo che “ il personale … in relazione all’esperienza professionale pregressa e ai titoli posseduti, in base ad una delibera del Consiglio, viene inquadrato nella stessa area funzionale e nello stesso livello stipendiale previsti per il personale di ruolo dell’Ufficio con analoga esperienza e qualificazione professionale” , ponendo un’ineludibile regola di parità di trattamento.
8.1.2. Con la terza censura, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza del TAR, perché non avrebbe tenuto conto delle allegazioni di primo grado con cui il dottor -OMISSIS- aveva evidenziato di aver svolto anche funzioni riconducibili a quelle di direzione e coordinamento in senso stretto.
8.1.3. Con la quarta censura, l’appellante critica la sentenza di primo grado che avrebbe travisato l’effettiva natura, portata e valenza dell’incarico svolto presso il Fondo monetario internazionale.
Quanto all’incarico di “ advisor ”, si rimarca che le funzioni di consulenza e studio rientrerebbero tra quelle dirigenziali.
Inoltre, anche nel curare tale incarico, l’appellante avrebbe svolto altresì funzioni dirigenziali “operative” e a tale fine si rimarca la peculiare qualificazione che debbono avere i soggetti nominati come “advisor”.
Quanto all’incarico di “ Temporary Alternate Executive Director” si evidenzia che “ non potendo il Direttore Esecutivo per l’Italia essere effettivamente presente tutti i giorni della settimana, il suo sostituto finisce per svolgere le relative funzioni, in sua vece, in un numero assai elevato di sedute. ”.
Sul punto, si censura la sentenza che avrebbe violato l’art. 64 c.p.a., in quanto la circostanza che il dottor -OMISSIS- avrebbe sostituito il titolare dell’incarico “ in un numero elevato di sedute ” non sarebbe stato contestato specificamente dall’amministrazione.
In subordine, qualora non si ritenga provata tale circostanza si domanda che il Collegio emani l’ordine di esibizione “… di tutti tali verbali del C.d.A. del F.M.I. in cui il Dott. -OMISSIS- ha svolto il ruolo di Temporary Alternate Executive Director ”, nei confronti del Direttore Esecutivo pro-tempore per l’Italia presso il Fondo Monetario Internazionale.
8.1.4. Con la quinta censura, l’appellante critica la sentenza di primo grado relativamente al punto della motivazione riguardante l’incarico di coordinatore del gruppo di lavoro per la creazione della Banca dati Demetra.
Anche in questo caso, il T.a.r. per il Lazio avrebbe travisato la portata dell’incarico fatto valere, in quanto l’allora direttore del Tesoro pro tempore avrebbe nominato il dottor -OMISSIS- “ coordinatore del “gruppo di lavoro per la creazione della Banca dati Demetra della Direzione III del Dipartimento del Tesoro, sulle economie emergenti e i paesi in via di sviluppo ”, di cui ha effettivamente coordinato i lavori e, successivamente, anche la relativa direzione scientifica, nel periodo di lavoro svolto presso il M.E.F. tra il 1° maggio 2001 e il 31 marzo 2003 ”.
Sarebbe errata dunque l’affermazione del T.a.r. che si tratterebbe di “ mera partecipazione ad un gruppo di lavoro ” bensì della “ direzione e coordinamento, a livello apicale, di un comitato di esperti nominati dai vertici del Ministero dell’Economia per lo svolgimento di un incarico specifico ”.
8.1.5. Con la sesta censura, l’appellante impugna le motivazioni della pronuncia sugli ulteriori incarichi che egli ha allegato a sostegno della sua domanda.
Si contesta che non sarebbe condivisibile la motivazione basata sulla temporaneità e occasionalità di questi incarichi “… perché la rilevata natura “temporanea ed occasionale” dei singoli incarichi non ne inficia di per sé il livello dirigenziale ” e, anzi, “ una delle caratteristiche fondamentali degli incarichi dirigenziali, nel nostro ordinamento, è proprio la temporaneità .”.
Rileverebbe, invece, il loro contenuto che sarebbe consistito “ nello svolgimento di funzioni, talvolta “operative” e talaltra di studio, consulenza e ricerca, esercitate ai più alti livelli istituzionali ”.
Inoltre, tali incarichi, se complessivamente considerati “ coprono un periodo rilevante, certamente superiore al biennio che rileva in base alla delibera n. 8/2014 dell’U.P.B .”.
8.1.6. Con la settima censura, si impugna la pronuncia nella parte in cui non ha attribuito rilevanza alla circostanza che il -OMISSIS- avrebbe partecipato ad una selezione che richiedeva di aver svolto incarichi di direzione per almeno un triennio e sarebbe stato ammesso alla prova orale, così dimostrando il possesso del requisito richiesto.
Si evidenzia che la clausola di riserva, circa l’effettuazione dei controlli sui requisiti di partecipazione, richiamata dal Giudice di primo grado è tipicamente inserita in tutte le procedure di concorso, mentre assumerebbe rilievo il fatto che “ già in sede di selezione -ovviamente- ogni Commissione valuta, alla luce di quanto dichiarato dai candidati nella domanda, la sussistenza dei requisiti di ammissione, procedendo alla esclusione di coloro che non risultino in possesso degli stessi ”.
8.1.7. Con l’ottava censura, si contesta, infine, che il T.a.r. non avrebbe correttamente inteso la circostanza che il nominativo del dottor -OMISSIS- sarebbe stato inserito fra quelli idonei ad essere nominati dal Parlamento al vertice dell’ufficio parlamentare di bilancio, il che ne confermerebbe ulteriormente l’alto profilo professionale e l’erroneità dell’inquadramento.
9. I motivi di appello sono infondati, anche se il Collegio ritiene che vada corretta la motivazione della sentenza di primo grado, in considerazione della censura contenuta nel primo motivo articolato dall’appellante.
9.1. Si evidenzia su tale ultimo profilo che, in relazione all’inquadramento dell’appellante, il T.a.r. ha affermato che: “ Di conseguenza, l’inquadramento del lavoratore non è un’operazione vincolata, essendo evidenti due profili di discrezionalità che investono l’attività dell’amministrazione sul punto: da un lato, si deve valutare l’eventuale esperienza di direzione e coordinamento al fine di applicare i criterî per l’inquadramento del personale fuori ruolo di cui alla delibera 8/2014; dall’altro, devono scrutinarsi i titoli e l’esperienza professionale pregressa al di fine di inquadrare il soggetto in una posizione equiparabile tra quelle previste per il personale di ruolo.
3.2. Orbene, in presenza di attività discrezionale la verifica del giudice amministrativo, ferma l’insindacabilità nel merito delle scelte, è circoscritta allo scrutinio circa l’assenza di vizî estrinseci dell’atto riconducibili all’eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento o l’omissione di fatti, illogicità manifesta (consistente in valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, cosí da comportare un vizio della funzione), arbitrarietà o contraddittorietà ”.
9.1.1. Senonché, quello alle dipendenze dell’U.P.B. costituisce un rapporto di impiego alle dipendenze dell’amministrazione c.d. “privatizzato”, regolato, cioè, da atti privatistici.
9.1.2. Conseguentemente, anche l’atto di inquadramento del dipendente costituisce un atto giuridico di diritto privato, scaturente dall’esercizio dei poteri del “privato” datore di lavoro e non è pertanto qualificabile come provvedimento amministrativo.
9.1.3. Risulta “improprio”, pertanto, il richiamo alla discrezionalità e alle regole sul sindacato del Giudice amministrativo sugli atti amministrativi discrezionali, svolto dal T.a.r..
9.2. Svolta questa puntualizzazione, il Collegio ritiene che dalle locuzioni adoperate dall’“ avviso della procedura comparativa pubblica per il conferimento di 8 (otto) incarichi, a tempo determinato, di esperto senior ” bandita dall’U.P.B. (d’ora in avanti semplicemente “avviso di procedura comparativa”) e dalla delibera del Consiglio dell’U.P.B. n. 8 del 17 settembre 2014, per potersi procedere all’inquadramento domandato in ricorso (in via principale, in via subordinata e in via ulteriormente gradata) si evince che non risulta necessario che l’interessato sia stato formalmente previamente inquadrato in una qualifica dirigenziale.
L’art. 2, comma 4, dell’avviso di procedura comparativa dispone, infatti, che “ Per coloro che abbiano maturato esperienza di direzione e coordinamento, in ambito pubblico o privato, il livello stipendiale è determinato sulla base di criteri di cui alla delibera del Consiglio dell’UPB n. 8 del 17 settembre 2014 ”.
Ai fini dell’inquadramento, in base al tenore letterale dell’avviso di procedura comparativa, risulta sufficiente, dunque, che l’interessato dimostri l’esperienza di “direzione e coordinamento”, ossia di aver svolto queste specifiche funzioni.
9.3. Quanto alla delibera del Consiglio dell’U.P.B., a cui l’avviso di procedura comparativa rinvia, essa si esprime nei seguenti termini, per i fini che qui interessano: “ I livelli stipendiali di inquadramento presso l’Ufficio sono individuati, ai sensi dell’art. 28 del predetto regolamento, sulla base dell’esperienza professionale pregressa, secondo i seguenti criteri :
a) al personale già inquadrato come dirigente di prima fascia o equiparato è attribuito, per ogni biennio di esercizio delle funzioni in tale qualifica, un livello stipendiale dell’area funzionale degli esperti senior a partire dal livello ottavo, fino a un massimo di sei livelli stipendiali, tenuto conto, a tal fine, anche dell’eventuale svolgimento, in data antecedente, di funzioni, equiparabili a quelle esercitate nel settore pubblico, di direzione e coordinamento nel settore privato in ambiti di interesse per l’attività istituzionale dell’Ufficio;
b) al personale già inquadrato come dirigente di seconda fascia o equiparato è attribuito, per ogni biennio di esercizio delle funzioni in tale qualifica, un livello stipendiale dell’area funzionale degli esperti senior, fino a un massimo di sette livelli stipendiali, tenuto conto, al tal fine, dell’eventuale svolgimento, in data antecedente, di funzioni, equiparabili a quelle esercitate nel settore pubblico, di direzione e coordinamento nel settore privato in ambiti di interesse per l’attività istituzionale dell’Ufficio ;
[…]”.
Va sottolineato come, in realtà, la suddetta delibera venga richiamata nel corpo dell’avviso di procedura comparativa con specifica attenzione ai “criteri” di determinazione del livello stipendiale e, dunque, non tanto con riferimento al presupposto di attribuzione dell’inquadramento superiore, quanto con riferimento alle modalità con cui concretamente determinare questa attribuzione stipendiale una volta accertata la sussistenza del presupposto di conferimento.
La parte della delibera a cui si rinvia da parte dell’avviso di procedura comparativa è, dunque, quella in cui si prevede l’attribuzione “ per ogni biennio di esercizio delle funzioni in tale qualifica, un livello stipendiale dell’area funzionale degli esperti senior a partire dal livello ottavo, fino a un massimo di sei livelli stipendiali …”, per la lettera a), e quella in cui si prevede l’attribuzione “ per ogni biennio di esercizio delle funzioni in tale qualifica, un livello stipendiale dell’area funzionale degli esperti senior, fino a un massimo di sette livelli stipendiali… ”, per la lettera b).
La suddetta delibera non rileva, dunque, giova puntualizzarlo, per accertare il presupposto di attribuzione del livello superiore, ma soltanto una volta che il presupposto è stato accertato per procedere all’attribuzione del livello stipendiale superiore.
9.4. Non rileva, infine, in maniera specifica, l’art. 28 del regolamento dell’U.P.B., pure invocato dall’appellante.
La norma in questione, infatti, si limita a prevedere che “ Il personale di cui all’articolo 7, comma 2, lettere b) e c), in relazione all’esperienza professionale pregressa e ai titoli posseduti, in base ad una delibera del Consiglio, viene inquadrato nella stessa area funzionale e allo stesso livello stipendiale previsti per il personale di ruolo dell’Ufficio con analoga esperienza e qualificazione professionale .”, ma non detta alcun criterio di riferimento per operare questa equiparazione in base “ all’esperienza professionale pregressa ”, mentre la “ delibera del Consiglio ” (cui si fa riferimento nella norma richiamata e che corrisponde, in concreto, alla n. 8 del 17 settembre 2014) rileva, come precedentemente scritto, ai soli fini dell’individuazione dei criteri di determinazione del livello stipendiale.
9.5. Con riferimento al caso di specie, il presupposto di attribuzione (cui fa riferimento l’inciso: “ in relazione all’esperienza professionale pregressa e ai titoli posseduti ”) viene puntualizzato nell’avviso di procedura comparativa nell’aver “ maturato esperienza di direzione e coordinamento in ambito pubblico o privato ”.
Del resto, a voler estendere l’efficacia di quest’ultima delibera, come pure adombrato dall’appellante, e considerarla rilevante anche ai fini dell’individuazione del presupposto di attribuzione del livello stipendiale superiore, si dovrebbe tenere allora conto della circostanza che in essa si fa riferimento al “ personale già inquadrato come dirigente ” e all’“ esercizio delle funzioni in tale qualifica ”, sicché si renderebbe necessario constatare in capo all’interessato l’effettiva sussistenza di tale inquadramento giuridico.
9.6. Ricapitolando, in base alla lex EC , risulta dunque necessario verificare se l’interessato ha fornito prova di aver svolto compiti di “ direzione e coordinamento ”, tipici della qualifica dirigenziale, anche senza aver rivestito la relativa qualifica.
9.6.1. Giova sottolineare, poi, che in base all’art. 17 d.lgs. n. 165/2001, la “ direzione e il coordinamento ” (art. 17, comma 1, lett. d) è soltanto una delle molteplici attività e compiti che sono attribuiti alla qualifica dirigenziale, dovendosi quest’ultimo occupare, secondo l’enumerazione di cui alla disposizione richiamata, anche di:
a) formulare proposte ed esprimere pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottare i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgere tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d-bis) concorrere all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
e) provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;
e-bis) effettuare la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
9.7. La lex EC , tuttavia, ai fini dell’attribuzione della qualifica superiore circoscrive il presupposto di attribuzione ai soli compiti di “ direzione e coordinamento ”, mentre non vengono presi in considerazione gli ulteriori compiti, poteri e incarichi attribuiti alla dirigenza.
10. In base alle allegazioni di parte emerge che l’interessato non ha svolto tali specifiche funzioni, in quanto, secondo quanto appena puntualizzato, non possono prendersi in considerazione i compiti di “ consulenza, studio e ricerca ”, su cui l’appellante insiste nella seconda censura e nella quarta censura (nella parte in cui si fa riferimento al ruolo di advisor ), perché, in base all’elencazione di cui all’art. 17 d.lgs. n. 165/2001, trattasi di compiti dei dirigenti diversi da quelli di “ direzione e coordinamento ”, non presi in considerazione dell’avviso di procedura comparativa costituente la lex EC della selezione.
10.1. Ancora non possono essere valorizzati i compiti messi in risalto con la terza censura e con la quarta censura (nella parte in cui si fa riferimento al ruolo di Temporary Alternate Executive Director ), con la quinta censura e con la sesta censura.
Con la terza censura, tranne che per l’allegazione relativa al coordinamento presso l’OCSE, che sarà esaminata a parte, con la quarta e con la sesta censura vengono allegate, infatti, attività in cui l’interessato ha svolto, per sua stessa ammissione, compiti di rappresentanza, che, pur se di prestigio e di rilievo, non sono sussumibili nell’ambito dei compiti di “ direzione coordinamento ”.
10.2. Relativamente ai compiti di coordinamento presso l’OCSE, presi in considerazione sempre nell’ambito della terza censura, e di coordinatore del gruppo di lavoro per la creazione della Banca dati Demetra, enucleati nella quinta censura, va invece osservato che, dovendosi prendere in considerazione come parametro l’attività di “ direzione e coordinamento ”, l’attività in questione non può essere restrittivamente intesa, come fa l’interessato, ai soli compiti di coordinamento. La lex EC , infatti, fa riferimento ad ambedue questi compiti che connotano l’attività dirigenziale e le due attività in questione, già sul piano lessicale, oltre che sul versante giuridico, non costituiscono un’endiadi.
Inoltre, dovendosi prendere in considerazione i suddetti compiti “ in ambito pubblico o privato ” costituisce un necessario parametro di selezione dell’attività rilevante svolta dall’interessato il già richiamato art. 17, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 165/2001, che individua l’oggetto di questa duplice mansione nel dirigere e coordinare l’“ attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ”.
Risulta, dunque, corretta la sentenza del T.a.r., quando, con riferimento alla doglianza riproposta in appello con la quinta censura, finalizzata a valorizzare il lavoro svolto nel “ gruppo di lavoro per la creazione della Banca dati Demetra ”, evidenzia che si è trattato di attività di coordinamento di un gruppo di lavoro, per quanto di assoluto rilievo, “ che non evidenzia in alcun modo l’esercizio di opera Dirigenziale ”.
Le medesime considerazioni possono estendersi ai compiti di coordinamento svolti presso l’OCSE, perché anche in questo caso l’attività svolta, quand’anche ad alto livello, non evidenzia, in base agli scritti processuali e ai documenti allegati, la direzione o il coordinamento di “ uffici che dipendono dall’interessato e di responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ”.
10.3. Sono da respingere, infine, le censure dedotte con il settimo e l’ottavo motivo.
10.3.1. In primo luogo, il Collegio osserva che le censure in esame non corrispondono a motivi di censura dedotti con il ricorso di primo grado e, dunque, le deduzioni svolte con i motivi di appello non possono, in alcun modo, assurgere ad elementi per valutare la correttezza dell’inquadramento operato dall’amministrazione di appartenenza, venendo in rilievo la violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a. che vieta l’ampliamento del thema decidendum in appello.
10.3.2. In secondo luogo, relativamente alla settima censura, il Collegio osserva che non si configura alcuna contraddittorietà tra l’ammissione alla selezione “ per il conferimento degli incarichi di direzione dei servizi U.P.B. ” e l’inquadramento operato nei confronti dell’appellante e qui contestato.
Questo Consiglio (cfr., in particolare, Sez. IV, 10 maggio 2023 n. 4749, §. 27.3.1.) ha, infatti, affermato che il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà non si configura:
i) quando si tratta di provvedimenti “contraddittori” che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati all’esito di procedimenti indipendenti adottati e ad intervalli di tempo l’uno dall’altro (Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2022, n.8908; sez. V, 31 dicembre 2018 n. 7315; Sez. V, 5 settembre 2011 n. 4982);
ii) quando si tratta di atti endoprocedimentali “contraddittori” che non hanno di per sé rilevanza esterna, avendo “ la possibilità per la PA di orientarsi nel corso del procedimento (o di provvedimenti avviati sui medesimi presupposti) diversamente e meglio, nel suo discrezionale apprezzamento, perseguendo la miglior cura dell’interesse pubblico nei limiti previsti dalla legge e salvo il sindacato del GA ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2019 n. 3420, in un caso relativo ad un preteso contrasto fra due differenti proposte [la prima, di revoca parziale; la seconda, di revoca totale], delle quali poi soltanto la seconda aveva condotto all’emanazione del procedimento);
iii) quando il raffronto da cui si ingenera la dedotta “contraddittorietà” è operato fra le diverse fasi del medesimo procedimento (Cons. Stato, sez. IV, 7febbraio 2023 n. 1322, che muove dal principio di diritto affermato dal precedente di sezione n. 3420 del 2019, appena citato);
iv) quando si tratti di due diversi atti che, ancorché inerenti al medesimo oggetto, provengano da uffici diversi e non entrambi competenti a provvedere o siano espressione di poteri differenti (Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5013, che, nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta, ha ritenuto insussistente il contrasto fra il parere di mera accettabilità dei giustificativi presentati da un’impresa, emanato dalla commissione consultiva e la valutazione tecnica delle giustificazioni emanata dalla commissione tecnica, le cui conclusioni sono state fatte proprie dal responsabile unico del procedimento; cfr., anche, Cons. Stato, sez. V, 13novembre 1995 n. 1558);
v) allorquando il nuovo provvedimento dell’Amministrazione, diverso da quello pregresso, sia stato adottato alla stregua di presupposti in parte differenti concretatisi “ medio tempore ” (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 1987 n. 403).
Risulta evidente che la deduzione articolata con il settimo motivo è suscettibile di ricadere, per lo meno, nell’ipotesi sub i), sub ii) e sub iv), cosicché, in considerazione dei richiamati precedenti, non si configura il vizio in questione.
10.3.3. Relativamente all’ottava censura, l’inserimento del dottor -OMISSIS- nella lista dei dieci esperti che possono essere nominati componenti del Consiglio Tecnico-Scientifico dell’U.P.B., pur costituendo una circostanza che dimostra l’apprezzamento per il profilo professionale dell’interessato e per le attività da questi svolte non integra certamente il richiamato presupposto dello svolgimento delle funzioni di “direzione e coordinamento”.
11. In conclusione, alla luce delle motivazioni suesposte, l’appello va respinto e pertanto va confermata la sentenza di primo grado con diversa motivazione.
12. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti dell’Ufficio parlamentare di bilancio, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 8329/2022, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell’Ufficio parlamentare di bilancio, delle spese del giudizio che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.