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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/07/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 289/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente relatore dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 289/2025 V.G., avente ad oggetto
Separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., su ricorso depositato in data
13.02.2025 congiuntamente dalle parti:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], località Lucciano
E
Francesco RA, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio
Marongiu ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Firenze, via della Fonderia n.10;
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 13.02.2025, e Parte_1
Francesco RA, chiedevano pronunciarsi la separazione personale e, all'esito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
13.10.2002 in Poggio a Caiano (PO) alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite, precisando che dall'unione sono nate le figlie Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...]), maggiorenni ma non Per_2 economicamente indipendenti e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente ed irrimediabilmente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente relatore all'udienza del 27.05.2025 confermando le conclusioni formulate con il ricorso introduttivo.
Acquisito il parere del PM, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. L'accordo raggiunto dalle parti e formalizzato all'udienza del 27.05.2025 prevede quanto segue:
“Casa coniugale – trasferimento proprietà
La casa coniugale di via Cancherini n.285 – 51039 Località Lucciano TA
PT identificata al catasto fabbricati del Comune di TA al foglio di mappa
31, particella 256, subalterno 3, foglio di mappa 31, particella 257, subalterno
2, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 8,5, mq 170, rendita € 460,94 e foglio di mappa 31, particella 614, subalterno 3, categoria C/6, classe 3, consistenza 17 mq, rendita € 64,09, è in comproprietà ai coniugi in regime di separazione dei beni;
la SI.ra è proprietaria della quota di 9/10 Parte_1 ed il SI. Francesco RA è proprietario della residua quota di 1/10.
I coniugi sono altresì proprietari di un'altra unità immobiliare posta sempre in via Cancherini n.287 - 51039 Località Lucciano TA PT identificata al catasto fabbricati del Comune di TA al foglio di mappa 31, particella
2 256, subalterno 4, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 5, mq 69, rendita
€ 271,14 e foglio di foglio di mappa 31, particella 614, subalterno 4, categoria
C/6, classe 3, consistenza 12 mq, rendita € 45,24.
Il SI. RA è proprietario della quota di 9/10 e la SI.ra ella quota Pt_1 di 1/10.
I ricorrenti sono altresì proprietari, in regime di separazione dei beni, nella misura del 50% ciascuno, dei seguenti terreni annessi alle suindicate unità immobiliari:
1)Foglio 31, particella 243, vigneto di classe 1, reddito dominicale € 13,30, mq 1.030;
2)Foglio 31, particella 261, seminativo di classe 3, reddito dominicale €
00,27, mq 79:
3)Foglio 31, particella 265, uliveto di classe 2, reddito dominicale € 1,21, mq
390;
4)Foglio 31, particella 531, seminativo di classe 1, reddito dominicale €
00,31, mq 45;
5)Foglio 32, particella 271, uliveto di classe 2, reddito dominicale € 3,81, mq
1.230;
6)Foglio 32, particella 352, uliveto/vigneto di classe 1, reddito dominicale €
4,54, mq 880;
7)Foglio 32, particella 353, uliveto/vigneto di classe 1, reddito dominicale €
0,26, mq 50.
Trasferimento proprietà immobiliare
Parte alienante
Francesco RA, nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._3
, coniugato con la SI.ra in regime di separazione dei beni,
[...] Parte_1 residente in [...] – 50121 Firenze;
Parte acquirente nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_4 coniugata con il SI. Francesco RA in regime di separazione dei beni, residente in [...] – 51039 località Lucciano TA PT;
Consenso e oggetto
Il SI. Francesco RA trasferisce alla SI.ra Parte_1 la quota di 1/10 (un decimo) di piena proprietà di:
3 appartamento ad uso civile abitazione, casa coniugale, sito in via Cancherini
n.285 – 51039 Località Lucciano TA PT, dislocato su tre piani, piano interrato, piano terra e piano primo e composto: al piano interrato, accessibile da scala interna e raggiungibile da scala esterna presente nella piccola corte a comune con altra unità immobiliare, da due locali ad uso cantina e da due locali ad uso ripostiglio, oltre ad ulteriore locale ad uso ripostiglio accessibile dall'esterno; al piano terreno, avente accesso direttamente dalla piccola corte a comune, da cinque vani, compresa la cucina, oltre a ingresso, disimpegno, servizio igienico e piccolo ripostiglio;
al piano primo da piccola soffitta raggiungibile mediante scala interna;
confini: parti comuni su più lati, proprietà proprietà proprietà RA, salvo altri e/o Parte_2 Pt_1 diversi confini;
identificazione catastale: detto immobile è identificato al catasto fabbricati del Comune di TA nel foglio di mappa 31 dalla particella 256 subalterno 3 con graffata la particella 257 subalterno 2, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 8,5, mq 170, rendita € 460,94; si precisa che i dati di identificazione catastale corrispondono all'unità immobiliare rappresentata dalla planimetria depositata in catasto a corredo della denuncia di variazione protocollata al n°PT0004003 dell'Agenzia del
Territorio di Pistoia in data 01/02/2019; locale ad uso autorimessa (box auto) posto al piano terreno del predetto fabbricato avente accesso da via Cancherini n.289 – 51039 Località Lucciano
TA PT attraverso la piccola corte a comune antistante e composto da un unico vano;
confini: parti comuni su più lati, proprietà e proprietà Pt_1
RA, salvo altri e/o diversi confini;
identificazione catastale: detto immobile è identificato al catasto fabbricati del Comune di TA nel foglio di mappa 31 particella 614, subalterno 3, categoria C/6, classe 3, consistenza
17 mq, rendita € 64,09; si precisa che i dati di identificazione catastale corrispondono all'unità immobiliare rappresentata dalla planimetria depositata in catasto a corredo della denuncia di variazione protocollata al n°PT0049010 dell'Agenzia del Territorio di Pistoia in data 30/09/2015; la quota di ½ (un mezzo) di piena proprietà dei terreni: piccolo appezzamento di terreno posto al piano interrato del predetto fabbricato costituente continuazione della corte comune;
confini: proprietà
proprietà proprietà e proprietà RA, salvo altri Pt_3 Pt_4 Pt_1
e/o diversi confini;
identificazione catastale: detto terreno è identificato al 4 catasto terreni del Comune di TA nel foglio di mappa 31 particella 261, seminativo, classe 3°, consistenza 79 mq, reddito domenicale € 0,27, reddito agrario € 0,41; piccolo apprezzamento di terreno posto al piano interrato del predetto fabbricato costituente continuazione della corte comune;
confini: proprietà
proprietà proprietà RA su più lati, salvo altri e/o diversi Pt_3 Pt_1 confini;
identificazione catastale: detto terreno è identificato al catasto terreni del Comune di TA nel foglio di mappa 31 particella 531, seminativo, classe 1°, consistenza 45 mq, reddito domenicale € 0,31, reddito agrario €
0,30; cinque appezzamenti di terreno di forma irregolare, siti nei pressi di via
Cancherini da cui hanno accesso tramite piccoli viottoli poderali che attraversano proprietà di terzi;
1) confini: proprietà proprietà Pt_5
proprietà salvo altri e/o diversi confini;
identificazione Parte_2 Pt_6 catastale: detto terreno è identificato al catasto terreni del Comune di
TA nel foglio di mappa 31 particella 243, vigneto, classe 1°, consistenza
1.030 mq, reddito domenicale € 13,30, reddito agrario € 10,11; 2) confini: proprietà proprietà e proprietà salvo altri e/o Pt_7 Parte_2 Pt_3 diversi confini;
identificazione catastale: detto terreno è identificato al catasto terreni del Comune di TA nel foglio di mappa 31 particella 265, uliveto, classe 2°, consistenza 390 mq, reddito domenicale € 1,21, reddito agrario €
1,31; 3) confini: proprietà proprietà e proprietà Pt_5 Pt_8 Parte_9 salvo altri e/o diversi confini;
identificazione catastale: detto terreno è identificato al catasto terreni del Comune di TA nel foglio di mappa 32 particella 271, uliveto, classe 2°, consistenza 1.230 mq, reddito domenicale
€ 3,81, reddito agrario € 4,13; 4) confini: proprietà proprietà Pt_5
e proprietà salvo altri e/o diversi confini;
identificazione Pt_10 Per_3 catastale: detto terreno è identificato al catasto terreni del Comune di
TA nel foglio di mappa 32 particella 352, uliveto vigneto, classe 1°, consistenza 880 mq, reddito domenicale € 4,54, reddito agrario € 3,64; 5) confini: proprietà RA e proprietà salvo altri e/o Pt_1 Pt_7 Pt_5 diversi confini;
identificazione catastale: detto terreno è identificato al catasto terreni del Comune di TA nel foglio di mappa 32 particella 353, uliveto vigneto, classe 1°, consistenza 50 mq, reddito domenicale € 0,26, reddito agrario € 0,21; 5 la quota di 9/10 (nove decimi) di piena proprietà di: appartamento ad uso civile abitazione sito in via Cancherini n.287 - 51039
Località Lucciano TA PT, posto al piano primo, raggiungibile da scala esterna che si diparte da piccola corte a comune e terrazzo, composto da quattro vani, compresa la cucina, oltre servizio igienico ed un locale ad uso soffitta sovrastante parte dell'appartamento, accessibile solo dall'esterno mediante un'apertura in facciata;
confini: parti comuni su più lati, proprietà
e RA, salvo se altri e/o diversi confini;
identificazione catastale: Pt_1 identificato al catasto fabbricati del Comune di TA nel foglio di mappa
31, particella 256, subalterno 4, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 5, mq 69, rendita € 271,14 (cfr. A_Visura catastale.pdf); si precisa che i dati di identificazione catastale corrispondono all'unità immobiliare rappresentata dalla planimetria depositata in catasto a corredo della denuncia di variazione protocollata al n°PT0049009 dell'Agenzia del Territorio di Pistoia in data
30/09/2015; locale ad uso autorimessa (box auto), posto al piano terreno del predetto fabbricato, senza numero civico, in via Cancherini piano T – 51039 Località
Lucciano TA PT, accessibile dalla piccola corte a comune antistante e composto da un unico vano;
confini: parti comuni, proprietà RA, Pt_1 proprietà salvo se altri e/o diversi confini;
identificazione catastale: Pt_11 identificato al catasto fabbricati del Comune di TA nel foglio di mappa
31, particella 614, subalterno 4, categoria C/6, classe 3, consistenza 12 mq, rendita € 45,24; si precisa che i dati di identificazione catastale corrispondono all'unità immobiliare rappresentata dalla planimetria depositata in catasto a corredo della denuncia di variazione protocollata al n°PT0049011 dell'Agenzia del Territorio di Pistoia in data 30/09/2015; le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra indicati, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Le parti dichiarano che è stata verificata la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri immobiliari.
Prezzo e valore fiscale
Ai sensi dell'art.1 comma 497 della Legge n.266 del 23/12/2005 (Legge finanziaria 2006), la base imponibile ai fini delle imposte di registrazione,
6 ipotecarie e catastali, è determinata ex art.52 commi 4 e 5 del D.P.R.
26/04/1986 n.131 ed ammonta a complessivi € 43.173,43, così calcolati:
€ 5.223,89, 1/10 di € 52.238,90 (categoria A/4 rendita catastale € 460,94, rivalutata al 5% € 483,99, moltiplicatore catastale 110);
€ 740,24, 1/10 di € 7.402,40 (categoria C/6 rendita catastale € 64,09, rivalutata al 5% € 67,29, moltiplicatore catastale 110);
€ 13,30, 50% di € 30,60 (terreno agricolo reddito domenicale € 0,27, rivalutata al 25% € 0,34, moltiplicatore catastale 90);
€ 17,55, 50% di € 35,10 (terreno agricolo reddito domenicale € 0,31, rivalutata al 25% € 0,39, moltiplicatore catastale 90);
1-€ 748,35, 50% di € 1.496,70 (terreno agricolo reddito domenicale € 13,30, rivalutata al 25% € 16,63, moltiplicatore catastale 90); 2-€ 67,95, 50% di €
135,90 (terreno agricolo reddito domenicale € 1,21, rivalutata al 25% € 1,51, Co moltiplicatore catastale 90); 214,20, 50% di € 428,40 (terreno agricolo reddito domenicale € 3,81, rivalutata al 25% € 4,76, moltiplicatore catastale
90); 4-€ 255,60, 50% di € 511,20 (terreno agricolo reddito domenicale €
4,54, rivalutata al 25% € 5,68, moltiplicatore catastale 90); 5-€ 14,85, 50% di € 29,70 (terreno agricolo reddito domenicale € 0,26, rivalutata al 25% €
0,33, moltiplicatore catastale 90);
€ 30.747,28, 9/10 di € 34.163,64 (categoria A/4 rendita catastale € 271,14, rivalutata al 5% € 284,70, moltiplicatore catastale 120);
€ 5.130,22, 9/10 di € 5.700,24 (categoria C/6 rendita catastale € 45,24, rivalutata al 5% € 47,50, moltiplicatore catastale 120).
Parti comuni
Quanto oggetto del presente accordo di trasferimento immobiliare in sede di separazione personale consensuale è trasferito nello stato di fatto in cui si trova, a corpo e non a misura, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, ove esistenti, con i proporzionali diritti nelle parti comuni quali risultano dalla legge e dai titoli di provenienza.
Al riguardo, i SI.ri Francesco RA ed si danno reciprocamente Parte_1 atto che devono intendersi ricomprese nel presente trasferimento quali parti comuni del complesso edilizio, di cui quanto sopra descritto è parte, quali beni comuni non censibili:
7 la corte comune distinta al Catasto Fabbricati del Comune di TA al foglio
31 dalla particella 256 sub.5 ed in comune alle unità immobiliari distinte al
3 con graffata la particella 257 sub.2 e particella Controparte_1
256 sub.4; la corte comune distinta al Catasto Fabbricati del Comune di TA al foglio
31 dalla particella 428 ed in comune alle unità immobiliari distinte al foglio
3 e 4, particella 408 Controparte_1 subalterno 1 e particelle 613, 427, 409 e 255; la corte comune distinta al Catasto Fabbricati del Comune di TA al foglio
31 dalla particella 245;
Effetti
La quota di proprietà di cui il SI. Francesco RA è titolare, il possesso ed il godimento di quanto forma oggetto del presente trasferimento, con i corrispondenti diritti ed oneri, sono trasferiti alla SI.ra con effetto Parte_1 dal deposito del presente ricorso.
La SI.ra accetta il trasferimento. Parte_1
Garanzie
Il SI. Francesco RA assume nei confronti della SI.ra le Parte_1 garanzie di legge dichiarando che quanto trasferito è di sua piena proprietà.
La SI.ra è consapevole, perché già proprietaria quota parte e nel Parte_1 possesso dei beni trasferiti, dello stato dei beni riguardo ad eventuali pesi ed oneri, privilegi, anche fiscali, iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli derivanti da sequestri o pignoramenti.
A tale riguardo le parti precisano che sui beni oggetto di trasferimento risulta ipoteca volontaria, a garanzia del mutuo fondiario concesso, iscritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia in data 03/03/2016 al n.35 di formalità, al n.1604 registro particolare e n.273 registro particolare. Detta ipoteca volontaria è stata iscritta a favore di Cassa di Risparmio di Firenze, oggi per l'importo di € 140.000,00 per la Parte_12 durata di 15 anni.
La SI.ra è perfettamente a conoscenza dello stato dell'attuale Parte_1 stato manutentivo degli impianti e della loro conformità o meno alla vigente disciplina, anche comunitaria, in materia di sicurezza, in quanto comproprietaria degli immobili trasferiti con il presente atto.
8 La SI.ra pertanto, rinuncia alla garanzia in ordine alla Parte_1 conformità/corrispondenza degli impianti e, conseguentemente, eventuali interventi manutentivi e/o di adeguamento alla normativa in materia sono a suo esclusivo carico.
Provenienza
Il SI. Francesco RA ha acquistato i beni oggetto del presente trasferimento, nella quota di sua attuale proprietà, dai SI.ri Parte_13
nato a [...] ora TA PT il 24/09/1950, residente in [...], cod. fisc. , e CodiceFiscale_5 Pt_14
nata a [...] ora TA PT il 27/03/1957, residente in [...]
[...]
PT via Vincenzo Bellini n.31, cod. fisc. in forza del CodiceFiscale_6 contratto di compravendita a rogito del Notaio di Prato in Persona_4 data 26/02/2016, repertorio n.81112, raccolta n.17674, registrato a Prato il
06 marzo 2016, al n.2499 mod.15 e trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Pistoia in data 03/03/2016 registro particolare 1114 e
1115, registro generale 1602 e 1603.
Quanto oggetto di trasferimento è pervenuto ai SI.ri Parte_13
e in forza dei seguenti titoli: Parte_14
-in parte per successione legittima al SI. nato a [...] il Persona_5
07/10/1917 e deceduto a TA in data 02/10/2002 (dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Pistoia in data 26/03/2003, registrata al n.51 del vol. 1226 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Pistoia in data 23/08/2003 al n.5839 di formalità);
-in parte per successione legittima della SI.ra nata Persona_6
a Tizzana il 30/08/1927 e deceduta a TA in data 21/08/2009
(dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Pistoia in data 09/11/2009, registrata al n.26 del vol. 6 e trascritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia in data 17/12/2009 al n.6509 di formalità);
-successivo atto di divisione a rogito Notaio di TA in Persona_7 data 17/12/2012, Repertorio n.60243/21374, registrato a Pistoia in data
07/01/2013 al n.120 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Pistoia in data 08/01/2013 al n.74 di formalità.
Dichiarazioni urbanistiche
9 Il SI. Francesco RA, consapevole della responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, per gli effetti di cui all'art.40 comma 2 della L. 28/02/19785 n.47 e successive modificazioni
Dichiara
-che il fabbricato, di cui quanto trasferito con il presente atto è parte, è stato costruito in data anteriore al 01/09/1967;
-che è stata rilasciata dal comune di TA concessione in sanatoria n.2489 in data 02/02/1999 in accoglimento della domanda di condono L.
47/85 con protocollo n.5929 del 29/03/1986, pratica edilizia n.1098/1986;
-che in data 06/02/2016 è stata presentata al comune di TA una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) protocollata al n.5902, pratica edilizia n.60;
-che in data 19/02/2019 è stata presentata al comune di TA una comunicazione di inizio attività asseverata (CILA) protocollata al n.9198, pratica edilizia n.73;
-che in data 19/02/2019 è stata presentata al comune di TA la variante finale a SCIA protocollata al n.9202, pratica edilizia n.74.
Successivamente l'immobile in questione non è stato oggetto di ulteriori interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto il rilascio o la presentazione di ulteriore titolo abilitativo e risulta quindi conforme alle vigenti normative in materia edilizia e urbanistica e liberamente commerciabile.
La SI.ra è edotta del fatto che per i beni trasferiti con il presente Parte_1 atto non risulta presentata richiesta di abitabilità/agibilità, pertanto, accetta gli immobili nello stato in cui si trovano esonerando il SI. Francesco RA da ogni responsabilità in merito.
Il SI. Francesco RA, ai sensi dell'art.30 del D.P.R. 06/06/2001 n.380, sue successive modifiche ed integrazioni, produce il certificato di destinazione urbanistica n.155/2024 riguardante i terreni agricoli trasferiti rilasciato dal
Comune di TA in data 09/10/2024, dichiarando che dalla data di rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici di detto
Comune.
Gli immobili sono dotati dei rispettivi attestati di prestazione energetica redatti dal geometra in data 22/10/2024 e, precisamente, CP_2 attestazione di prestazione energetica degli edifici: 1) identificativo 10 0000811227 relativo all'immobile identificato con il codice H109.0.31.256.3
3) trasmesso telematicamente Controparte_1 in data 22/10/2024; 2) identificativo 0000811242 relativo all'immobile identificato con il codice (TA, foglio 31, particella 256, NumeroDiPate_1 subalterno 4) trasmesso telematicamente in data 22/10/2024.
Ipoteca legale
Il SI. Francesco RA rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale nascente dal presente trasferimento, esonerando al riguardo da ogni responsabilità il Conservatore dei Registri Immobiliari.
Regime patrimoniale
Il SI. Francesco RA e la SI.ra sono coniugati in regime di Parte_1 separazione dei beni.
Spese e dichiarazioni fiscali
Le spese relative al trasferimento immobiliare con il presente atto e consequenziali sono a carico dei signori Francesco RA ed Parte_1
Il SI. Francesco RA e la SI.ra intendono avvalersi delle Parte_1 agevolazioni fiscali di cui all'art.19 della legge 74 del 06/03/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999, perché il trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, pertanto, il trasferimento è esente da imposta di bollo, registro e ogni altra tassa
Atto pubblico e titolo per la trascrizione
Il SI. Francesco RA e La SI.ra sono consapevoli che il Parte_1 presente accordo di separazione e divorzio consensuale, in quanto inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice è destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, pertanto, ai sensi dell'art.2699 c.c. esso assume forma di atto pubblico.
I SI.ri Francesco RA e la SI.ra sono altresì consapevoli che Parte_1 il presente accordo, avendo ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari, è titolo per la trascrizione a norma dell'art.2657 c.c. dopo la sentenza che lo rende efficace.
Trascrizione e volture catastali: esonero cancelleria
Il SI. Francesco RA e La SI.ra si obbligano a procedere alla Parte_1 trascrizione presso i competenti registri immobiliari del presente accordo di trasferimento e alle conseguenti volture catastali esonerando espressamente 11 la cancelleria da ogni possibile onere, anche fiscale, conseguente e relativo a dette attività.
Il SI. Francesco RA e La SI.ra si impegnano a comunicare Parte_1 alla cancelleria l'avvenuto adempimento delle suindicate attività.
Il SI. Francesco RA e La SI.ra ad ogni modo, dichiarano di Parte_1 essere edotti che opererà la Convenzione in materia di trascrizione dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti civili, con i relativi oneri a carico delle parti adottata dal Tribunale di Pistoia e il Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Pistoia del 13/02/2023.
Esonero responsabilità del Tribunale e del cancelliere
Il SI. Francesco RA e La SI.ra sono consapevoli del fatto Parte_1 che il Tribunale ed il Cancelliere non assumono alcuna responsabilità in ordine all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica, e comunque alla validità e trascrivibilità dell'accordo.
Affidamento dei figli
I figli e sono maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, pertanto, manterranno la residenza presso la madre, SI.ra
Parte_1
Stante la maggiore età della prole, i figli saranno liberi di concordare con i genitori, secondo le proprie esigenze ed impegni scolastici, formativi e/o lavorativi, le modalità di visita e frequentazione con i genitori.
Impegni scolastici ed attività extrascolastiche dei figli minori
La FI è iscritta al 2 anno della facoltà di Architettura – Corso Persona_8 interior designer presso l'Università di Firenze.
Pratica l'attività sportiva di Hip hop e danza contemporanea.
La FI , cessato il percorso di studio, è intenzionata a trovare un Per_2 impiego e valutare la frequentazione di un corso di formazione per estetista.
Festività e vacanze natalizie, di fine-inizio anno e pasquali
Le festività e relative vacanze, natalizie, di fine-inizio anno e pasquali, saranno liberamente concordate tra i figli ed i genitori.
Vacanze estive
Le vacanze estive, analogamente a quanto statuito per le festività natalizie e pasquali, saranno liberamente concordate tra i figli maggiorenni e i genitori. 12 Frequentazione dei nonni e altri parenti
I coniugi, consapevoli della importanza per la crescita e lo sviluppo della personalità dei figli, si impegnano a non porre ostacoli alla libera frequentazione dei nonni e gli altri parenti.
Aspetti patrimoniali
I coniugi sono economicamente autosufficienti e dato il trasferimento delle proprietà immobiliari in comproprietà a favore della sola SI.ra Parte_1 ciascuno provvederà al proprio sostentamento.
La SI.ra è una lavoratrice dipendente, impiegata di una società Parte_1 cooperativa taxisti, il cui reddito imponibile è pari ad € 16.672,00.
Si precisa che le suindicate dichiarazioni dei redditi si riferiscono alla retribuzione percepita quale dipendente part – time;
la SI.ra Pt_1 attualmente lavora full time e, conseguentemente, la sua capacità reddituale
è ben più consistente.
Il SI. Francesco RA è un lavoratore dipendente, pompiere, il cui reddito imponibile è pari ad € 32.637,00.
Il SI. Francesco RA risulta intestatario del conto corrente bancario n.3423 presso di cui si allegano le seguenti movimentazioni: Parte_12
2021: 01/2021; 02/2021;
2022: 01/2022; 02/2022; 03/2022; 04/2022;
2023: 01/2023; 02/2023; 03/2023; 04/2023;
2024: 01/2024;
I coniugi hanno in essere il conto cointestato n.2928 presso Parte_12 di cui si allegano le seguenti movimentazioni:
2021: 01/2021; 02/2021; 03/2021; 04/2021;
2022: 01/2022; 02/2022; 03/2022; 04/2022;
2023: 01/2023; 02/2023; 03/2023; 04/2023;
2024: 01/2024; 02/2024.
Il conto corrente cointestato sarà mantenuto fino all'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto degli immobili indicati al paragrafo “casa coniugale – trasferimento proprietà”.
L'importo della rata mensile di mutuo è pari ad € 448,24.
La SI.ra aprirà un nuovo conto corrente alla stessa intestato per Parte_1
l'accredito del proprio stipendio.
13 I coniugi intendono ripartire le spese ordinarie e straordinarie secondo quanto stabilito nel protocollo del CNF del 14/07/2017.
Assegno unico e universale per i figli a carico
I coniugi concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà
a beneficio della SI.ra nella misura del 100%. Parte_1
L'importo dell'assegno unico erogato dall' e accreditato sul conto CP_3 corrente cointestato n.2928 di , tenuto conto dell'attuale Parte_12 situazione patrimoniale ante separazione, ammonta ad 141,20, come si può ricavare dagli estratti conto allegati al presente ricorso.
Spese ordinarie
Il SI. Francesco RA verserà sul conto corrente cointestato ai coniugi, conto corrente in essere presso la banca n.2928, la somma Parte_12 mensile di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2
Detto importo include la quota parte a carico del SI. RA delle spese per le forniture di energia elettrica, acqua e gas, legna da ardere, ricariche telefono cellulare, abbonamento internet “Eolo”.
Le spese relative all'abbigliamento, alle tasse scolastiche, per il materiale scolastico e cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali), trasporto urbano (abbonamento autobus e tramvia), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste e attività conviviali), le spese per la cura degli animali domestici dei figli, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
Spese straordinarie senza concertazione tra i coniugi (50% - 50%)
Le spese straordinarie devono essere necessariamente documentate al fine di consentire a ciascun coniuge la possibilità di dedurle in detrazione quando ciò è previsto dalla normativa in vigore.
Sono considerate spese straordinarie obbligatorie per le quali non è necessario il preventivo consenso dell'altro coniuge le seguenti spese: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, medicinali prescritti (esclusi quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia in strutture private sia in strutture pubbliche, spese odontoiatriche, spese oculistiche e sanitarie effettuate con il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, 14 spese protesiche, spese di assicurazione e di bollo per il mezzo di trasporto acquistato con il consenso di entrambi i genitori.
Le suindicate spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese straordinarie previa concertazione tra i coniugi (50% - 50%)
Le spese straordinarie per le quali è previsto il preventivo accordo tra i coniugi la cui ripartizione sarà nella misura del 50% ciascuno sono:
spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (acquisto di libri, dispense e spese di eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
spese di natura ludica o parascolastiche: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori,
spese di acquisto e mantenimento di mezzi di trasporto (minicar, machina, motorino, motociclo); conseguimento della patente di guida presso autoscuola private;
spese sportive: attività sportiva comprensiva delle attrezzature e di quanto necessario per la pratica della eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie:
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, spese oculistiche e sanitarie non effettuate con il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese diverse: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Rimborso e consenso
15 Con riferimento alle spese straordinarie sopra indicate, il genitore deve formalizzare per iscritto la richiesta all'altro genitore a mezzo sms, e-mail, fax, p.e.c., messaggistica whatsapp o altra applicazione social.
L'altro genitore potrà manifestare, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, sempre per iscritto, il proprio dissenso motivato.
L'omessa comunicazione del dissenso ovvero il dissenso immotivato dovrà intendersi come accettazione tacita della spesa.
I coniugi dovranno concordare oltre alla spesa straordinaria le modalità di rimborso della stessa.
In caso di accettazione tacita o in assenza di accordo circa le modalità di rimborso, il genitore anticipatario ha diritto al rimborso pro quota entro un mese dall'invio della relativa documentazione.
Deducibilità fiscale
I coniugi opereranno la deduzione fiscale ai fini IRPEF nella proporzionale quota di ripartizione delle spese straordinarie.
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Divisione beni mobili, conto corrente bancario e mutuo
A)Autoveicoli, motoveicoli e motocicli
Il motociclo YAMAHA targato EA09441, di proprietà del SI. Francesco RA resterà allo stesso intestato e nella sua piena disponibilità.
Ogni spesa relativa a detto motociclo per la manutenzione, copertura assicurativa e bollo, sarà a carico del SI. RA.
L'autovettura OR KA targata EG 971 ZE, intestata al SI. Francesco
RA, resta allo stesso intestata e rimane nella disponibilità delle figlie e Per_1 Per_2
Il ciclomotore AL targato X8TBG3, intestato alla SI.ra Parte_1 resta alla stessa intestato rimanendo nella disponibilità delle figlie e Per_1
Per_2
Le spese per la manutenzione, bollo e copertura assicurativa dei veicoli di proprietà dei coniugi ma nella disponibilità delle figlie e Per_1 Per_2 saranno a carico dei coniugi in pari misura. 16 L'autovettura AC targata GG 969 VL, intestata alla SI.ra Parte_1 resta alla medesima intestata e nella sua disponibilità.
Le spese per la manutenzione, bollo auto e copertura assicurativa saranno a carico della SI.ra Parte_1
B)Mobilio e attrezzi da lavoro
I coniugi dichiarano di aver già diviso i beni mobili e gli attrezzi.
I beni mobili presenti nelle unità immobiliari che saranno trasferiti nella esclusiva proprietà della SI.ra sono di proprietà della stessa e, Parte_1 dunque, restano nella sua disponibilità.
Gli attrezzi da lavoro, anche per la cura dei terreni, restano nella disponibilità della SI.ra ferma la possibilità per il SI. RA di utilizzarli in Parte_1 caso di necessità previo accordo con la medesima.
C)Conto corrente n.2928 Parte_12
I coniugi manterranno il conto corrente cointestato presso la banca
[...]
n.2928 fino ad esaurimento del mutuo. Pt_12
I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione delle somme presenti sul conto corrente bancario cointestato.
La SI.ra come già detto, aprirà un conto corrente personale per Parte_1
l'accredito del proprio stipendio.
Sul conto corrente cointestato n.2928 sarà accreditato dal SI. RA
l'assegno mensile di € 500,00, aggiornato annualmente agli indici ISTAT.
D)Mutuo
Il contratto di mutuo resterà intestato ad entrambi i coniugi.
La rata di mutuo è pari ad € 448,24 e, al momento del deposito del presente ricorso, residua la somma di € 31.604,40: il mutuo si estinguerà alla data del
01/04/2031.
La rata di mutuo sarà a carico della SI.ra Parte_1
Fino a tale data, il conto cointestato n.2928 sul quale avviene l'addebito di detta rata non sarà estinto”.
Il trasferimento è avvenuto senza l'intervento di un mediatore”.
3. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
17 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
Le parti hanno proposto anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. alle medesime condizioni della separazione.
La domanda di divorzio è procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di cessazione degli effetti civile del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, non definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i signori nata a [...]_1 il 01.12.1973 e Francesco RA, nato a [...] il [...] i quali hanno contratto matrimonio in data 13.10.2002 in Poggio a Caiano (PO) alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio a Caiano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 44, P. II, Serie A, anno 2002);
3. dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
18 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente relatore dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 289/2025 V.G., avente ad oggetto
Separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., su ricorso depositato in data
13.02.2025 congiuntamente dalle parti:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], località Lucciano
E
Francesco RA, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio
Marongiu ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Firenze, via della Fonderia n.10;
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 13.02.2025, e Parte_1
Francesco RA, chiedevano pronunciarsi la separazione personale e, all'esito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
13.10.2002 in Poggio a Caiano (PO) alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite, precisando che dall'unione sono nate le figlie Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...]), maggiorenni ma non Per_2 economicamente indipendenti e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente ed irrimediabilmente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente relatore all'udienza del 27.05.2025 confermando le conclusioni formulate con il ricorso introduttivo.
Acquisito il parere del PM, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. L'accordo raggiunto dalle parti e formalizzato all'udienza del 27.05.2025 prevede quanto segue:
“Casa coniugale – trasferimento proprietà
La casa coniugale di via Cancherini n.285 – 51039 Località Lucciano TA
PT identificata al catasto fabbricati del Comune di TA al foglio di mappa
31, particella 256, subalterno 3, foglio di mappa 31, particella 257, subalterno
2, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 8,5, mq 170, rendita € 460,94 e foglio di mappa 31, particella 614, subalterno 3, categoria C/6, classe 3, consistenza 17 mq, rendita € 64,09, è in comproprietà ai coniugi in regime di separazione dei beni;
la SI.ra è proprietaria della quota di 9/10 Parte_1 ed il SI. Francesco RA è proprietario della residua quota di 1/10.
I coniugi sono altresì proprietari di un'altra unità immobiliare posta sempre in via Cancherini n.287 - 51039 Località Lucciano TA PT identificata al catasto fabbricati del Comune di TA al foglio di mappa 31, particella
2 256, subalterno 4, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 5, mq 69, rendita
€ 271,14 e foglio di foglio di mappa 31, particella 614, subalterno 4, categoria
C/6, classe 3, consistenza 12 mq, rendita € 45,24.
Il SI. RA è proprietario della quota di 9/10 e la SI.ra ella quota Pt_1 di 1/10.
I ricorrenti sono altresì proprietari, in regime di separazione dei beni, nella misura del 50% ciascuno, dei seguenti terreni annessi alle suindicate unità immobiliari:
1)Foglio 31, particella 243, vigneto di classe 1, reddito dominicale € 13,30, mq 1.030;
2)Foglio 31, particella 261, seminativo di classe 3, reddito dominicale €
00,27, mq 79:
3)Foglio 31, particella 265, uliveto di classe 2, reddito dominicale € 1,21, mq
390;
4)Foglio 31, particella 531, seminativo di classe 1, reddito dominicale €
00,31, mq 45;
5)Foglio 32, particella 271, uliveto di classe 2, reddito dominicale € 3,81, mq
1.230;
6)Foglio 32, particella 352, uliveto/vigneto di classe 1, reddito dominicale €
4,54, mq 880;
7)Foglio 32, particella 353, uliveto/vigneto di classe 1, reddito dominicale €
0,26, mq 50.
Trasferimento proprietà immobiliare
Parte alienante
Francesco RA, nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._3
, coniugato con la SI.ra in regime di separazione dei beni,
[...] Parte_1 residente in [...] – 50121 Firenze;
Parte acquirente nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_4 coniugata con il SI. Francesco RA in regime di separazione dei beni, residente in [...] – 51039 località Lucciano TA PT;
Consenso e oggetto
Il SI. Francesco RA trasferisce alla SI.ra Parte_1 la quota di 1/10 (un decimo) di piena proprietà di:
3 appartamento ad uso civile abitazione, casa coniugale, sito in via Cancherini
n.285 – 51039 Località Lucciano TA PT, dislocato su tre piani, piano interrato, piano terra e piano primo e composto: al piano interrato, accessibile da scala interna e raggiungibile da scala esterna presente nella piccola corte a comune con altra unità immobiliare, da due locali ad uso cantina e da due locali ad uso ripostiglio, oltre ad ulteriore locale ad uso ripostiglio accessibile dall'esterno; al piano terreno, avente accesso direttamente dalla piccola corte a comune, da cinque vani, compresa la cucina, oltre a ingresso, disimpegno, servizio igienico e piccolo ripostiglio;
al piano primo da piccola soffitta raggiungibile mediante scala interna;
confini: parti comuni su più lati, proprietà proprietà proprietà RA, salvo altri e/o Parte_2 Pt_1 diversi confini;
identificazione catastale: detto immobile è identificato al catasto fabbricati del Comune di TA nel foglio di mappa 31 dalla particella 256 subalterno 3 con graffata la particella 257 subalterno 2, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 8,5, mq 170, rendita € 460,94; si precisa che i dati di identificazione catastale corrispondono all'unità immobiliare rappresentata dalla planimetria depositata in catasto a corredo della denuncia di variazione protocollata al n°PT0004003 dell'Agenzia del
Territorio di Pistoia in data 01/02/2019; locale ad uso autorimessa (box auto) posto al piano terreno del predetto fabbricato avente accesso da via Cancherini n.289 – 51039 Località Lucciano
TA PT attraverso la piccola corte a comune antistante e composto da un unico vano;
confini: parti comuni su più lati, proprietà e proprietà Pt_1
RA, salvo altri e/o diversi confini;
identificazione catastale: detto immobile è identificato al catasto fabbricati del Comune di TA nel foglio di mappa 31 particella 614, subalterno 3, categoria C/6, classe 3, consistenza
17 mq, rendita € 64,09; si precisa che i dati di identificazione catastale corrispondono all'unità immobiliare rappresentata dalla planimetria depositata in catasto a corredo della denuncia di variazione protocollata al n°PT0049010 dell'Agenzia del Territorio di Pistoia in data 30/09/2015; la quota di ½ (un mezzo) di piena proprietà dei terreni: piccolo appezzamento di terreno posto al piano interrato del predetto fabbricato costituente continuazione della corte comune;
confini: proprietà
proprietà proprietà e proprietà RA, salvo altri Pt_3 Pt_4 Pt_1
e/o diversi confini;
identificazione catastale: detto terreno è identificato al 4 catasto terreni del Comune di TA nel foglio di mappa 31 particella 261, seminativo, classe 3°, consistenza 79 mq, reddito domenicale € 0,27, reddito agrario € 0,41; piccolo apprezzamento di terreno posto al piano interrato del predetto fabbricato costituente continuazione della corte comune;
confini: proprietà
proprietà proprietà RA su più lati, salvo altri e/o diversi Pt_3 Pt_1 confini;
identificazione catastale: detto terreno è identificato al catasto terreni del Comune di TA nel foglio di mappa 31 particella 531, seminativo, classe 1°, consistenza 45 mq, reddito domenicale € 0,31, reddito agrario €
0,30; cinque appezzamenti di terreno di forma irregolare, siti nei pressi di via
Cancherini da cui hanno accesso tramite piccoli viottoli poderali che attraversano proprietà di terzi;
1) confini: proprietà proprietà Pt_5
proprietà salvo altri e/o diversi confini;
identificazione Parte_2 Pt_6 catastale: detto terreno è identificato al catasto terreni del Comune di
TA nel foglio di mappa 31 particella 243, vigneto, classe 1°, consistenza
1.030 mq, reddito domenicale € 13,30, reddito agrario € 10,11; 2) confini: proprietà proprietà e proprietà salvo altri e/o Pt_7 Parte_2 Pt_3 diversi confini;
identificazione catastale: detto terreno è identificato al catasto terreni del Comune di TA nel foglio di mappa 31 particella 265, uliveto, classe 2°, consistenza 390 mq, reddito domenicale € 1,21, reddito agrario €
1,31; 3) confini: proprietà proprietà e proprietà Pt_5 Pt_8 Parte_9 salvo altri e/o diversi confini;
identificazione catastale: detto terreno è identificato al catasto terreni del Comune di TA nel foglio di mappa 32 particella 271, uliveto, classe 2°, consistenza 1.230 mq, reddito domenicale
€ 3,81, reddito agrario € 4,13; 4) confini: proprietà proprietà Pt_5
e proprietà salvo altri e/o diversi confini;
identificazione Pt_10 Per_3 catastale: detto terreno è identificato al catasto terreni del Comune di
TA nel foglio di mappa 32 particella 352, uliveto vigneto, classe 1°, consistenza 880 mq, reddito domenicale € 4,54, reddito agrario € 3,64; 5) confini: proprietà RA e proprietà salvo altri e/o Pt_1 Pt_7 Pt_5 diversi confini;
identificazione catastale: detto terreno è identificato al catasto terreni del Comune di TA nel foglio di mappa 32 particella 353, uliveto vigneto, classe 1°, consistenza 50 mq, reddito domenicale € 0,26, reddito agrario € 0,21; 5 la quota di 9/10 (nove decimi) di piena proprietà di: appartamento ad uso civile abitazione sito in via Cancherini n.287 - 51039
Località Lucciano TA PT, posto al piano primo, raggiungibile da scala esterna che si diparte da piccola corte a comune e terrazzo, composto da quattro vani, compresa la cucina, oltre servizio igienico ed un locale ad uso soffitta sovrastante parte dell'appartamento, accessibile solo dall'esterno mediante un'apertura in facciata;
confini: parti comuni su più lati, proprietà
e RA, salvo se altri e/o diversi confini;
identificazione catastale: Pt_1 identificato al catasto fabbricati del Comune di TA nel foglio di mappa
31, particella 256, subalterno 4, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 5, mq 69, rendita € 271,14 (cfr. A_Visura catastale.pdf); si precisa che i dati di identificazione catastale corrispondono all'unità immobiliare rappresentata dalla planimetria depositata in catasto a corredo della denuncia di variazione protocollata al n°PT0049009 dell'Agenzia del Territorio di Pistoia in data
30/09/2015; locale ad uso autorimessa (box auto), posto al piano terreno del predetto fabbricato, senza numero civico, in via Cancherini piano T – 51039 Località
Lucciano TA PT, accessibile dalla piccola corte a comune antistante e composto da un unico vano;
confini: parti comuni, proprietà RA, Pt_1 proprietà salvo se altri e/o diversi confini;
identificazione catastale: Pt_11 identificato al catasto fabbricati del Comune di TA nel foglio di mappa
31, particella 614, subalterno 4, categoria C/6, classe 3, consistenza 12 mq, rendita € 45,24; si precisa che i dati di identificazione catastale corrispondono all'unità immobiliare rappresentata dalla planimetria depositata in catasto a corredo della denuncia di variazione protocollata al n°PT0049011 dell'Agenzia del Territorio di Pistoia in data 30/09/2015; le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra indicati, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Le parti dichiarano che è stata verificata la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri immobiliari.
Prezzo e valore fiscale
Ai sensi dell'art.1 comma 497 della Legge n.266 del 23/12/2005 (Legge finanziaria 2006), la base imponibile ai fini delle imposte di registrazione,
6 ipotecarie e catastali, è determinata ex art.52 commi 4 e 5 del D.P.R.
26/04/1986 n.131 ed ammonta a complessivi € 43.173,43, così calcolati:
€ 5.223,89, 1/10 di € 52.238,90 (categoria A/4 rendita catastale € 460,94, rivalutata al 5% € 483,99, moltiplicatore catastale 110);
€ 740,24, 1/10 di € 7.402,40 (categoria C/6 rendita catastale € 64,09, rivalutata al 5% € 67,29, moltiplicatore catastale 110);
€ 13,30, 50% di € 30,60 (terreno agricolo reddito domenicale € 0,27, rivalutata al 25% € 0,34, moltiplicatore catastale 90);
€ 17,55, 50% di € 35,10 (terreno agricolo reddito domenicale € 0,31, rivalutata al 25% € 0,39, moltiplicatore catastale 90);
1-€ 748,35, 50% di € 1.496,70 (terreno agricolo reddito domenicale € 13,30, rivalutata al 25% € 16,63, moltiplicatore catastale 90); 2-€ 67,95, 50% di €
135,90 (terreno agricolo reddito domenicale € 1,21, rivalutata al 25% € 1,51, Co moltiplicatore catastale 90); 214,20, 50% di € 428,40 (terreno agricolo reddito domenicale € 3,81, rivalutata al 25% € 4,76, moltiplicatore catastale
90); 4-€ 255,60, 50% di € 511,20 (terreno agricolo reddito domenicale €
4,54, rivalutata al 25% € 5,68, moltiplicatore catastale 90); 5-€ 14,85, 50% di € 29,70 (terreno agricolo reddito domenicale € 0,26, rivalutata al 25% €
0,33, moltiplicatore catastale 90);
€ 30.747,28, 9/10 di € 34.163,64 (categoria A/4 rendita catastale € 271,14, rivalutata al 5% € 284,70, moltiplicatore catastale 120);
€ 5.130,22, 9/10 di € 5.700,24 (categoria C/6 rendita catastale € 45,24, rivalutata al 5% € 47,50, moltiplicatore catastale 120).
Parti comuni
Quanto oggetto del presente accordo di trasferimento immobiliare in sede di separazione personale consensuale è trasferito nello stato di fatto in cui si trova, a corpo e non a misura, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, ove esistenti, con i proporzionali diritti nelle parti comuni quali risultano dalla legge e dai titoli di provenienza.
Al riguardo, i SI.ri Francesco RA ed si danno reciprocamente Parte_1 atto che devono intendersi ricomprese nel presente trasferimento quali parti comuni del complesso edilizio, di cui quanto sopra descritto è parte, quali beni comuni non censibili:
7 la corte comune distinta al Catasto Fabbricati del Comune di TA al foglio
31 dalla particella 256 sub.5 ed in comune alle unità immobiliari distinte al
3 con graffata la particella 257 sub.2 e particella Controparte_1
256 sub.4; la corte comune distinta al Catasto Fabbricati del Comune di TA al foglio
31 dalla particella 428 ed in comune alle unità immobiliari distinte al foglio
3 e 4, particella 408 Controparte_1 subalterno 1 e particelle 613, 427, 409 e 255; la corte comune distinta al Catasto Fabbricati del Comune di TA al foglio
31 dalla particella 245;
Effetti
La quota di proprietà di cui il SI. Francesco RA è titolare, il possesso ed il godimento di quanto forma oggetto del presente trasferimento, con i corrispondenti diritti ed oneri, sono trasferiti alla SI.ra con effetto Parte_1 dal deposito del presente ricorso.
La SI.ra accetta il trasferimento. Parte_1
Garanzie
Il SI. Francesco RA assume nei confronti della SI.ra le Parte_1 garanzie di legge dichiarando che quanto trasferito è di sua piena proprietà.
La SI.ra è consapevole, perché già proprietaria quota parte e nel Parte_1 possesso dei beni trasferiti, dello stato dei beni riguardo ad eventuali pesi ed oneri, privilegi, anche fiscali, iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli derivanti da sequestri o pignoramenti.
A tale riguardo le parti precisano che sui beni oggetto di trasferimento risulta ipoteca volontaria, a garanzia del mutuo fondiario concesso, iscritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia in data 03/03/2016 al n.35 di formalità, al n.1604 registro particolare e n.273 registro particolare. Detta ipoteca volontaria è stata iscritta a favore di Cassa di Risparmio di Firenze, oggi per l'importo di € 140.000,00 per la Parte_12 durata di 15 anni.
La SI.ra è perfettamente a conoscenza dello stato dell'attuale Parte_1 stato manutentivo degli impianti e della loro conformità o meno alla vigente disciplina, anche comunitaria, in materia di sicurezza, in quanto comproprietaria degli immobili trasferiti con il presente atto.
8 La SI.ra pertanto, rinuncia alla garanzia in ordine alla Parte_1 conformità/corrispondenza degli impianti e, conseguentemente, eventuali interventi manutentivi e/o di adeguamento alla normativa in materia sono a suo esclusivo carico.
Provenienza
Il SI. Francesco RA ha acquistato i beni oggetto del presente trasferimento, nella quota di sua attuale proprietà, dai SI.ri Parte_13
nato a [...] ora TA PT il 24/09/1950, residente in [...], cod. fisc. , e CodiceFiscale_5 Pt_14
nata a [...] ora TA PT il 27/03/1957, residente in [...]
[...]
PT via Vincenzo Bellini n.31, cod. fisc. in forza del CodiceFiscale_6 contratto di compravendita a rogito del Notaio di Prato in Persona_4 data 26/02/2016, repertorio n.81112, raccolta n.17674, registrato a Prato il
06 marzo 2016, al n.2499 mod.15 e trascritto presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Pistoia in data 03/03/2016 registro particolare 1114 e
1115, registro generale 1602 e 1603.
Quanto oggetto di trasferimento è pervenuto ai SI.ri Parte_13
e in forza dei seguenti titoli: Parte_14
-in parte per successione legittima al SI. nato a [...] il Persona_5
07/10/1917 e deceduto a TA in data 02/10/2002 (dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Pistoia in data 26/03/2003, registrata al n.51 del vol. 1226 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Pistoia in data 23/08/2003 al n.5839 di formalità);
-in parte per successione legittima della SI.ra nata Persona_6
a Tizzana il 30/08/1927 e deceduta a TA in data 21/08/2009
(dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Pistoia in data 09/11/2009, registrata al n.26 del vol. 6 e trascritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia in data 17/12/2009 al n.6509 di formalità);
-successivo atto di divisione a rogito Notaio di TA in Persona_7 data 17/12/2012, Repertorio n.60243/21374, registrato a Pistoia in data
07/01/2013 al n.120 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Pistoia in data 08/01/2013 al n.74 di formalità.
Dichiarazioni urbanistiche
9 Il SI. Francesco RA, consapevole della responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, per gli effetti di cui all'art.40 comma 2 della L. 28/02/19785 n.47 e successive modificazioni
Dichiara
-che il fabbricato, di cui quanto trasferito con il presente atto è parte, è stato costruito in data anteriore al 01/09/1967;
-che è stata rilasciata dal comune di TA concessione in sanatoria n.2489 in data 02/02/1999 in accoglimento della domanda di condono L.
47/85 con protocollo n.5929 del 29/03/1986, pratica edilizia n.1098/1986;
-che in data 06/02/2016 è stata presentata al comune di TA una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) protocollata al n.5902, pratica edilizia n.60;
-che in data 19/02/2019 è stata presentata al comune di TA una comunicazione di inizio attività asseverata (CILA) protocollata al n.9198, pratica edilizia n.73;
-che in data 19/02/2019 è stata presentata al comune di TA la variante finale a SCIA protocollata al n.9202, pratica edilizia n.74.
Successivamente l'immobile in questione non è stato oggetto di ulteriori interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto il rilascio o la presentazione di ulteriore titolo abilitativo e risulta quindi conforme alle vigenti normative in materia edilizia e urbanistica e liberamente commerciabile.
La SI.ra è edotta del fatto che per i beni trasferiti con il presente Parte_1 atto non risulta presentata richiesta di abitabilità/agibilità, pertanto, accetta gli immobili nello stato in cui si trovano esonerando il SI. Francesco RA da ogni responsabilità in merito.
Il SI. Francesco RA, ai sensi dell'art.30 del D.P.R. 06/06/2001 n.380, sue successive modifiche ed integrazioni, produce il certificato di destinazione urbanistica n.155/2024 riguardante i terreni agricoli trasferiti rilasciato dal
Comune di TA in data 09/10/2024, dichiarando che dalla data di rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici di detto
Comune.
Gli immobili sono dotati dei rispettivi attestati di prestazione energetica redatti dal geometra in data 22/10/2024 e, precisamente, CP_2 attestazione di prestazione energetica degli edifici: 1) identificativo 10 0000811227 relativo all'immobile identificato con il codice H109.0.31.256.3
3) trasmesso telematicamente Controparte_1 in data 22/10/2024; 2) identificativo 0000811242 relativo all'immobile identificato con il codice (TA, foglio 31, particella 256, NumeroDiPate_1 subalterno 4) trasmesso telematicamente in data 22/10/2024.
Ipoteca legale
Il SI. Francesco RA rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale nascente dal presente trasferimento, esonerando al riguardo da ogni responsabilità il Conservatore dei Registri Immobiliari.
Regime patrimoniale
Il SI. Francesco RA e la SI.ra sono coniugati in regime di Parte_1 separazione dei beni.
Spese e dichiarazioni fiscali
Le spese relative al trasferimento immobiliare con il presente atto e consequenziali sono a carico dei signori Francesco RA ed Parte_1
Il SI. Francesco RA e la SI.ra intendono avvalersi delle Parte_1 agevolazioni fiscali di cui all'art.19 della legge 74 del 06/03/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999, perché il trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, pertanto, il trasferimento è esente da imposta di bollo, registro e ogni altra tassa
Atto pubblico e titolo per la trascrizione
Il SI. Francesco RA e La SI.ra sono consapevoli che il Parte_1 presente accordo di separazione e divorzio consensuale, in quanto inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice è destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, pertanto, ai sensi dell'art.2699 c.c. esso assume forma di atto pubblico.
I SI.ri Francesco RA e la SI.ra sono altresì consapevoli che Parte_1 il presente accordo, avendo ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari, è titolo per la trascrizione a norma dell'art.2657 c.c. dopo la sentenza che lo rende efficace.
Trascrizione e volture catastali: esonero cancelleria
Il SI. Francesco RA e La SI.ra si obbligano a procedere alla Parte_1 trascrizione presso i competenti registri immobiliari del presente accordo di trasferimento e alle conseguenti volture catastali esonerando espressamente 11 la cancelleria da ogni possibile onere, anche fiscale, conseguente e relativo a dette attività.
Il SI. Francesco RA e La SI.ra si impegnano a comunicare Parte_1 alla cancelleria l'avvenuto adempimento delle suindicate attività.
Il SI. Francesco RA e La SI.ra ad ogni modo, dichiarano di Parte_1 essere edotti che opererà la Convenzione in materia di trascrizione dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti civili, con i relativi oneri a carico delle parti adottata dal Tribunale di Pistoia e il Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Pistoia del 13/02/2023.
Esonero responsabilità del Tribunale e del cancelliere
Il SI. Francesco RA e La SI.ra sono consapevoli del fatto Parte_1 che il Tribunale ed il Cancelliere non assumono alcuna responsabilità in ordine all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica, e comunque alla validità e trascrivibilità dell'accordo.
Affidamento dei figli
I figli e sono maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, pertanto, manterranno la residenza presso la madre, SI.ra
Parte_1
Stante la maggiore età della prole, i figli saranno liberi di concordare con i genitori, secondo le proprie esigenze ed impegni scolastici, formativi e/o lavorativi, le modalità di visita e frequentazione con i genitori.
Impegni scolastici ed attività extrascolastiche dei figli minori
La FI è iscritta al 2 anno della facoltà di Architettura – Corso Persona_8 interior designer presso l'Università di Firenze.
Pratica l'attività sportiva di Hip hop e danza contemporanea.
La FI , cessato il percorso di studio, è intenzionata a trovare un Per_2 impiego e valutare la frequentazione di un corso di formazione per estetista.
Festività e vacanze natalizie, di fine-inizio anno e pasquali
Le festività e relative vacanze, natalizie, di fine-inizio anno e pasquali, saranno liberamente concordate tra i figli ed i genitori.
Vacanze estive
Le vacanze estive, analogamente a quanto statuito per le festività natalizie e pasquali, saranno liberamente concordate tra i figli maggiorenni e i genitori. 12 Frequentazione dei nonni e altri parenti
I coniugi, consapevoli della importanza per la crescita e lo sviluppo della personalità dei figli, si impegnano a non porre ostacoli alla libera frequentazione dei nonni e gli altri parenti.
Aspetti patrimoniali
I coniugi sono economicamente autosufficienti e dato il trasferimento delle proprietà immobiliari in comproprietà a favore della sola SI.ra Parte_1 ciascuno provvederà al proprio sostentamento.
La SI.ra è una lavoratrice dipendente, impiegata di una società Parte_1 cooperativa taxisti, il cui reddito imponibile è pari ad € 16.672,00.
Si precisa che le suindicate dichiarazioni dei redditi si riferiscono alla retribuzione percepita quale dipendente part – time;
la SI.ra Pt_1 attualmente lavora full time e, conseguentemente, la sua capacità reddituale
è ben più consistente.
Il SI. Francesco RA è un lavoratore dipendente, pompiere, il cui reddito imponibile è pari ad € 32.637,00.
Il SI. Francesco RA risulta intestatario del conto corrente bancario n.3423 presso di cui si allegano le seguenti movimentazioni: Parte_12
2021: 01/2021; 02/2021;
2022: 01/2022; 02/2022; 03/2022; 04/2022;
2023: 01/2023; 02/2023; 03/2023; 04/2023;
2024: 01/2024;
I coniugi hanno in essere il conto cointestato n.2928 presso Parte_12 di cui si allegano le seguenti movimentazioni:
2021: 01/2021; 02/2021; 03/2021; 04/2021;
2022: 01/2022; 02/2022; 03/2022; 04/2022;
2023: 01/2023; 02/2023; 03/2023; 04/2023;
2024: 01/2024; 02/2024.
Il conto corrente cointestato sarà mantenuto fino all'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto degli immobili indicati al paragrafo “casa coniugale – trasferimento proprietà”.
L'importo della rata mensile di mutuo è pari ad € 448,24.
La SI.ra aprirà un nuovo conto corrente alla stessa intestato per Parte_1
l'accredito del proprio stipendio.
13 I coniugi intendono ripartire le spese ordinarie e straordinarie secondo quanto stabilito nel protocollo del CNF del 14/07/2017.
Assegno unico e universale per i figli a carico
I coniugi concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà
a beneficio della SI.ra nella misura del 100%. Parte_1
L'importo dell'assegno unico erogato dall' e accreditato sul conto CP_3 corrente cointestato n.2928 di , tenuto conto dell'attuale Parte_12 situazione patrimoniale ante separazione, ammonta ad 141,20, come si può ricavare dagli estratti conto allegati al presente ricorso.
Spese ordinarie
Il SI. Francesco RA verserà sul conto corrente cointestato ai coniugi, conto corrente in essere presso la banca n.2928, la somma Parte_12 mensile di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2
Detto importo include la quota parte a carico del SI. RA delle spese per le forniture di energia elettrica, acqua e gas, legna da ardere, ricariche telefono cellulare, abbonamento internet “Eolo”.
Le spese relative all'abbigliamento, alle tasse scolastiche, per il materiale scolastico e cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali), trasporto urbano (abbonamento autobus e tramvia), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste e attività conviviali), le spese per la cura degli animali domestici dei figli, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
Spese straordinarie senza concertazione tra i coniugi (50% - 50%)
Le spese straordinarie devono essere necessariamente documentate al fine di consentire a ciascun coniuge la possibilità di dedurle in detrazione quando ciò è previsto dalla normativa in vigore.
Sono considerate spese straordinarie obbligatorie per le quali non è necessario il preventivo consenso dell'altro coniuge le seguenti spese: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, medicinali prescritti (esclusi quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia in strutture private sia in strutture pubbliche, spese odontoiatriche, spese oculistiche e sanitarie effettuate con il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, 14 spese protesiche, spese di assicurazione e di bollo per il mezzo di trasporto acquistato con il consenso di entrambi i genitori.
Le suindicate spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese straordinarie previa concertazione tra i coniugi (50% - 50%)
Le spese straordinarie per le quali è previsto il preventivo accordo tra i coniugi la cui ripartizione sarà nella misura del 50% ciascuno sono:
spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (acquisto di libri, dispense e spese di eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
spese di natura ludica o parascolastiche: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori,
spese di acquisto e mantenimento di mezzi di trasporto (minicar, machina, motorino, motociclo); conseguimento della patente di guida presso autoscuola private;
spese sportive: attività sportiva comprensiva delle attrezzature e di quanto necessario per la pratica della eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie:
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, spese oculistiche e sanitarie non effettuate con il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese diverse: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Rimborso e consenso
15 Con riferimento alle spese straordinarie sopra indicate, il genitore deve formalizzare per iscritto la richiesta all'altro genitore a mezzo sms, e-mail, fax, p.e.c., messaggistica whatsapp o altra applicazione social.
L'altro genitore potrà manifestare, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, sempre per iscritto, il proprio dissenso motivato.
L'omessa comunicazione del dissenso ovvero il dissenso immotivato dovrà intendersi come accettazione tacita della spesa.
I coniugi dovranno concordare oltre alla spesa straordinaria le modalità di rimborso della stessa.
In caso di accettazione tacita o in assenza di accordo circa le modalità di rimborso, il genitore anticipatario ha diritto al rimborso pro quota entro un mese dall'invio della relativa documentazione.
Deducibilità fiscale
I coniugi opereranno la deduzione fiscale ai fini IRPEF nella proporzionale quota di ripartizione delle spese straordinarie.
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Divisione beni mobili, conto corrente bancario e mutuo
A)Autoveicoli, motoveicoli e motocicli
Il motociclo YAMAHA targato EA09441, di proprietà del SI. Francesco RA resterà allo stesso intestato e nella sua piena disponibilità.
Ogni spesa relativa a detto motociclo per la manutenzione, copertura assicurativa e bollo, sarà a carico del SI. RA.
L'autovettura OR KA targata EG 971 ZE, intestata al SI. Francesco
RA, resta allo stesso intestata e rimane nella disponibilità delle figlie e Per_1 Per_2
Il ciclomotore AL targato X8TBG3, intestato alla SI.ra Parte_1 resta alla stessa intestato rimanendo nella disponibilità delle figlie e Per_1
Per_2
Le spese per la manutenzione, bollo e copertura assicurativa dei veicoli di proprietà dei coniugi ma nella disponibilità delle figlie e Per_1 Per_2 saranno a carico dei coniugi in pari misura. 16 L'autovettura AC targata GG 969 VL, intestata alla SI.ra Parte_1 resta alla medesima intestata e nella sua disponibilità.
Le spese per la manutenzione, bollo auto e copertura assicurativa saranno a carico della SI.ra Parte_1
B)Mobilio e attrezzi da lavoro
I coniugi dichiarano di aver già diviso i beni mobili e gli attrezzi.
I beni mobili presenti nelle unità immobiliari che saranno trasferiti nella esclusiva proprietà della SI.ra sono di proprietà della stessa e, Parte_1 dunque, restano nella sua disponibilità.
Gli attrezzi da lavoro, anche per la cura dei terreni, restano nella disponibilità della SI.ra ferma la possibilità per il SI. RA di utilizzarli in Parte_1 caso di necessità previo accordo con la medesima.
C)Conto corrente n.2928 Parte_12
I coniugi manterranno il conto corrente cointestato presso la banca
[...]
n.2928 fino ad esaurimento del mutuo. Pt_12
I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione delle somme presenti sul conto corrente bancario cointestato.
La SI.ra come già detto, aprirà un conto corrente personale per Parte_1
l'accredito del proprio stipendio.
Sul conto corrente cointestato n.2928 sarà accreditato dal SI. RA
l'assegno mensile di € 500,00, aggiornato annualmente agli indici ISTAT.
D)Mutuo
Il contratto di mutuo resterà intestato ad entrambi i coniugi.
La rata di mutuo è pari ad € 448,24 e, al momento del deposito del presente ricorso, residua la somma di € 31.604,40: il mutuo si estinguerà alla data del
01/04/2031.
La rata di mutuo sarà a carico della SI.ra Parte_1
Fino a tale data, il conto cointestato n.2928 sul quale avviene l'addebito di detta rata non sarà estinto”.
Il trasferimento è avvenuto senza l'intervento di un mediatore”.
3. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
17 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
Le parti hanno proposto anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. alle medesime condizioni della separazione.
La domanda di divorzio è procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di cessazione degli effetti civile del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, non definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i signori nata a [...]_1 il 01.12.1973 e Francesco RA, nato a [...] il [...] i quali hanno contratto matrimonio in data 13.10.2002 in Poggio a Caiano (PO) alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio a Caiano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 44, P. II, Serie A, anno 2002);
3. dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
18 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
19