Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05591/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5591 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Di Spirito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza n.-OMISSIS-del-OMISSIS-, prot n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, notificata in data 12.09.2022, con la quale il Responsabile del VII Settore del Comune di Sant'Antimo ha ordinato alla ricorrente la demolizione delle opere edilizie insistenti (serre solari) sui balconi al piano primo e secondo dell'edificio ubicato alla via -OMISSIS--OMISSIS-;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Antimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa GE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza n.-OMISSIS-del-OMISSIS-, prot n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, notificata in data 12.09.2022, il Responsabile del VII Settore del Comune di Sant’Antimo ha ordinato alla ricorrente la demolizione delle opere edilizie insistenti (serre solari) sui balconi al piano primo e secondo dell’edificio ubicato alla via -OMISSIS--OMISSIS-.
2. La detta ordinanza è stata adottata in ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-del 2022, emessa in esito ad un gravame proposto da un privato avente ad oggetto i titoli edilizi rilasciati a favore della ricorrente per la costruzione di opere edilizie presso l’immobile di sua proprietà, tra le quali la realizzazione di serre posizionate sul balcone di sua proprietà.
In particolare, con la detta sentenza veniva annullato il permesso di costruire n. -OMISSIS-del 2019, rilasciato a favore della ricorrente, nella sola parte riferita all’installazione delle serre solari sul balcone del suo appartamento.
3. Con il ricorso in esame, la ricorrente rappresenta di aver proposto appello avverso la citata sentenza del TAR ed impugna l’ordinanza di ripristino per i medesimi profili di illegittimità già dedotti nel primo giudizio.
Si è costituito il Comune di Sant’Antimo chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
La sentenza di questo TAR n. -OMISSIS-del 2022 è stata appellata; tuttavia, a seguito di transazione tra i privati, con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-il giudizio di primo grado è stato dichiarato estinto dando atto della rinuncia della parte appellata (privato controinteressato) al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza del T.A.R. n. -OMISSIS-; per l’effetto, è stata annullata senza rinvio la sentenza di primo grado e sono stati dichiarati improcedibili l’appello principale proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-e l’appello incidentale del soggetto controinteressato.
5. Ai sensi degli artt. 35 comma 1 lett. c), 38 e 85 comma 9, c.p.a. nel giudizio amministrativo « il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell´appello - indipendentemente da chi l'abbia proposto - ma pure dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l´annullamento senza rinvio della sentenza impugnata » (così, ex plurimis , Cons. St., sez. V, sentenza n. 4699 dell’11.10.2017).
6. Nel caso di specie, va applicato il principio espresso dall’art. 336, comma 2, c.p.c. in materia di giudizi innanzi alla Corte di cassazione, secondo cui la riforma della sentenza impugnata produce i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla pronuncia caducata. Pertanto, l’annullamento della sentenza n. -OMISSIS-del 2022 rende inefficace l’ordinanza di demolizione impugnata nel presente giudizio, ciò che determina la improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuta carenza d’interesse.
7. La definizione in rito della controversia consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA Di IT, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
GE ON, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE ON | CA Di IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.