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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 2771/2022 R.G. emessa dal Tribunale di RR
TA in data 7.12.2022, iscritto al n. 5454/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede legale in RR del Greco, Parte_1 P.IVA_1
Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f. C.F._1
) e Adele De Paula (c.f. , per quanto ancora occorrer possa domiciliati
[...] CodiceFiscale_2
presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio in Pt_1
appellante nei confronti di
(c.f. ), quale organo comune della “ Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, con sede in Ottaviano (NA), Via Largo Macedonio Melloni n. 19, in Controparte_2 persona dell'amministratore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Controparte_1
Chianese (c.f. ) e dall'avv. Vincenzo Simonelli (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
), per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la cancelleria della Corte d'Appello, in
[...]
mancanza di elezione di domicilio in Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 16.12.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_2
Corte la sentenza n. 2771/2022 del 7.12.2022, con cui il Tribunale di RR TA aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 1234/2021, dell'importo di 110.219,51 €, quale pagamento di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nei mesi da gennaio a marzo 2020. Parte Il Tribunale aveva infatti affermato che era onere dell' fornire la prova del superamento dei tetti di spesa di branca;
che la nota del 19.10.2022 del direttore del distretto sanitario n. 52 di
Palma Campania, con cui si comunicava lo sforamento del tetto di spesa, era del tutto generica e non era stata fornita alcuna prova della avvenuta comunicazione al centro sanitario dell'avvenuto superamento, in violazione dell'art. 5, comma 3, del contratto di accreditamento. Parte Con l'unico motivo di appello, l' deduceva l'erroneità della sentenza per avere essa opponente dimostrato, con la nota del direttore del distretto sanitario n. 52, l'avvenuto superamento del tetto di macroarea, a prescindere dalle sue comunicazioni, da ritenersi irrilevanti ai fini della decisione della causa;
agli atti vi erano le tre ricevute di comunicazione inviate tra gennaio e febbraio alla (centro aggregato alla , la nota della coordinatrice Controparte_2 Controparte_1
del tavolo tecnico del 28 febbraio 2020, in cui era affermato l'avvenuto superamento del tetto di spesa, e la relazione e determinazione del Tavolo tecnico sulla regressione tariffaria unica dell'anno
2020, il che rendeva provata l'opposizione.
Si costituiva in giudizio l'appellata, evidenziando la genericità e la infondatezza dell'appello, Parte non avendo l' né dedotto né documentato quali sarebbero state le date di esaurimento del tetto di spesa di branca, allegando solo con l'atto di appello l'esistenza di tre comunicazioni da cui emergerebbe la fondatezza della propria eccezione di superamento del tetto di spesa ma senza indicare la data del superamento;
aggiungendo che l'unica comunicazione ricevuta non indicava anche la data del presunto superamento e non erano documentate le determinazioni del tavolo tecnico.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Alla udienza collegiale del 19.2.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Correttamente il primo giudice ha posto a carico dell' l'onere probatorio del superamento del tetto di spesa, come ormai da orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del centro sanitario (da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024).
Ciò posto, va affermata la irrilevanza, ai fini della decisione, della questione inerente l'avvenuta o meno comunicazione delle date di superamento dei tetti di spesa, una eventuale mancata comunicazione non essendo sufficiente a consentire la remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa, questo essendo un limite invalicabile per l'amministrazione sanitaria.
Come infatti affermato dalla Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, le
Parte deliberazioni dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorchè diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale
e, dunque, paritetica…..”; in conseguenza di ciò “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”.
Non vi è dubbio infatti che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e che le remunerazioni delle prestazioni, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Appaiono pertanto prive di rilievo tutte le censure relative alle tardive informazioni rese dalle
Parte in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. n. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali
e delle associazioni di categoria più rappresentative”). Parimenti appare inammissibile ogni contestazione in ordine alle modalità con cui si è svolto il procedimento di determinazione della regressione tariffaria, non essendo sindacabile tale procedimento dal G.O. (cfr. la sopra richiamata Cass. SS.UU. n. 28053/2018).
Ciò che appare essere rilevante, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria, nel caso in cui le comunicazioni delle date presunte di esaurimento dei tetti di spesa siano successive alle date di esaurimento dei
Parte budget, il cui onere probatorio è da ritenersi a carico dell' opponente. Parte Nella fattispecie, quindi, l' avrebbe dovuto in primo luogo allegare ed in secondo luogo provare l'avvenuto superamento del tetto di spesa di branca e, eventualmente, anche la avvenuta applicazione della regressione tariffaria.
L'atto di appello si presenta invece, sul punto, assolutamente generico, limitandosi l'appellante a dedurre di avere inviato al centro sanitario tre comunicazioni, tra gennaio e febbraio
2020, una nota della coordinatrice del con cui si comunicava il raggiungimento del Parte_3
tetto di spesa, ed una relazione del sulla regressione tariffaria unica, indicando che Parte_3
“tutto è nel file “documentazione allegata parte quarta” già depositato in primo grado ed ora nuovamente allegato al fascicolo depositato in questo giudizio d'appello”. Detta formulazione del motivo di appello appare inammissibile, come eccepito da parte appellata, per non essere il richiamo a detta documentazione mai stato svolto in primo grado, per non essere stati indicati i contenuti delle comunicazioni e le date in cui sarebbero state ricevute, né i contenuti delle note e della determinazione del Tavolo Tecnico, che avrebbero disposto la regressione tariffaria per l'anno 2020, ed effettuandosi genericamente un rinvio a detti documenti inseriti in un unico file di 93 pagine, in cui figurano inseriti atti e documenti senza specifico indice e in gran parte inconferenti (cfr. anche Cass. n. 3022/2018, secondo cui “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”).
L'appello va pertanto respinto, concretandosi in un generico richiamo a documentazione assemblata in un unico file con molteplici altri atti inconferenti, privo di indice, mai richiamata specificamente nel corso del giudizio di primo grado, e senza specifica indicazione di dati inerenti le date di comunicazione dei superamenti dei tetti di spesa e la indicazione della necessità o meno di operare la regressione tariffaria, e in che misura essa era stata applicata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di RR TA n. 2771/2022, in contraddittorio Parte_2
con la così provvede: Controparte_1
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore degli avv.ti Chianese e
Simonelli, in ragione di metà ciascuno.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 2.4.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo