Sentenza 30 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 30/11/2021, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2021
N. 01434/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00731/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 731 del 2021, proposto da
Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampietro Berti, Francesco Carricato, Tania Bertaggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AL AR in Mestre-Venezia, via San Donà n. 9/G;
contro
Provincia di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Barioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, Riviera XX Settembre n. 60;
per l'ottemperanza
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. VENETO, SEZ. II, n. 739/2021, depositata il 3.6.2021, nominando fin d'ora, in caso di inottemperanza, il Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Rovigo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio ricorrente agisce perché sia dichiarato l’obbligo della Provincia di Rovigo, di dare integrale esecuzione sentenza n. 739/2021 di questo T.A.R., conseguentemente ordinando alla Provincia di Rovigo di rilasciare i nulla osta al rilascio dei permessi di pesca per la raccolta dei molluschi.
Il Consorzio lamenta che, sottraendosi al comando giudiziale, provvisoriamente esecutivo, la Provincia ha rifiutato il rilascio del nulla osta allo scorrimento delle graduatorie, dichiarando di aver impugnato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato, chiedendone la sospensione interinale.
La Provincia si è costituita in giudizio, evidenziando che la sentenza non è stata sospesa dal Consiglio di Stato, che ha fissato all’udienza del 13 gennaio 2022 la decisione di merito, ma che, in ogni caso, dalla sentenza non discende l’obbligo di rilasciare i nulla osta. Ha, altresì, chiesto il rinvio della causa, facendo presente che la questione relativa al rilascio dei nulla osta alle nuove autorizzazioni di pesca è legata all’esito del ricorso per cassazione proposto per motivi di giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 231/2021 del 7/01/2021 (che ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia in esame) e dell’esito dell’appello proposto avverso la sentenza ottemperanda, entrambi prossimi alla decisione (il 14/12/2021 è fissata l’udienza in Corte di Cassazione e il 13 gennaio 2022 l’udienza di merito al Consiglio di Stato) e l’imminenza ha indotto l’amministrazione provinciale a rimanere quiescente per attendere le dette pronunce e così avere un quadro definitivo della situazione e della propria posizione.
Alla luce del disposto dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., non sussistono i presupposti per disporre il rinvio della presente udienza.
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva e di essa non può negarsi l’esecuzione in ragione della mera pendenza del giudizio di impugnazione, salvo che non ne derivino effetti irreversibili di cui, tuttavia, non è dedotta l’esistenza nel presente giudizio.
La pronuncia ottemperanda non obbliga l’amministrazione al rilascio del nulla osta all’utilizzo delle nuove graduatorie, perché il diniego è stato annullato in quanto fondato su una motivazione perplessa e contraddittoria, nonché contrastante con l’art. 21-quater L. 241/90 che consente la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi solo per un tempo determinato.
La Provincia, infatti, aveva negato il rilascio del nulla osta non disapplicando la proroga della convenzione, ma limitandosi ad avanzare dubbi sulla sua legittimità ed aveva, invece, autorizzato il Consorzio a rilasciare i nulla osta avvalendosi delle graduatorie approvate in forza della precedente convenzione (e sulla scorta di un regolamento non più in vigore), così dimostrando di ritenere la convenzione con il Consorzio ancora efficace.
Pertanto, il vincolo conformativo derivante dall’ottemperanda sentenza impone all’amministrazione di superare la situazione di stallo creata, scegliendo una delle seguenti soluzioni:
- Sospendere in autotutela gli effetti della proroga per un tempo determinato ai sensi dell’art. 21-quater L. 241/90, entro il quale valutare la sussistenza dei presupposti per privare di effetti la proroga in essere (ciò anche alla luce dei principi che si verranno affermando nella materia);
- Avviare il procedimento di verifica di conformità secondo il regolamento attualmente vigente.
Entrambe le soluzioni sono compatibili con l’insussistenza di un giudicato, non essendo stati se non genericamente dedotti effetti irreversibili di una siffatta esecuzione.
Nel caso la Provincia opti per la seconda soluzione, ben potrà condizionare gli effetti del nulla osta all’esito dei giudizi pendenti.
Il ricorso in ottemperanza deve essere, pertanto, accolto e, per l’effetto, va dichiarato l'obbligo della Provincia di Rovigo di conformarsi alla sentenza di cui in epigrafe, provvedendo secondo quanto in precedenza precisato, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), accoglie il ricorso, e, per l’effetto, ordina alla Provincia di Rovigo di dare esecuzione alla sentenza provvedendo come in motivazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO