Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 403/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. AUTIERO CELIDONIO GIOVANNI, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: Controparte_1
avv. GROSSI LUCA, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: mansione e jus variandi;
licenziamento per giusta causa. Appello avverso la sentenza n. 15/2024 del 12/09/2024, emessa dal Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 17/04/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 04/10/2024 già alle dipendenze della soc. coop. Parte_1
quale educatore professionale – liv. D2 del CCNL Cooperative Sociali, in Controparte_1
base a contratto a tempo determinato del 08/10/2021 con scadenza al 31/12/2021, ha
L'impugnata sentenza ha ritenuto la sussistenza della giusta causa di recesso addotta dalla cooperativa datrice di lavoro, non essendosi mai la lavoratrice, dopo l'instaurazione del rapporto, mai presentata sul posto di lavoro, e non essendo valida la giustificazione da lei addotta, consistente nell'eccezione di legittimità dell'astensione dalle proprie prestazioni lavorative a causa dell'estraneità, rispetto al proprio profilo professionale di appartenenza, delle ulteriori mansioni a lei richieste dalla datrice, consistenti nell'accompagnare, con la propria autovettura, gli assistiti della cooperativa presso i vari Centri, Ospedali e Tribunali dell'Abruzzo, in quanto detti compiti, pur di natura esecutiva, costituivano segmento accessorio della complessiva prestazione dell'educatore, funzionale alla promozione ed all'attuazione dei progetti terapeutici diretti al reinserimento psico-sociale degli assistiti, sicché il rifiuto di adempiere opposto dalla lavoratrice era ingiustificato, in base ai criteri di cui all'art. 1460 c.c., e costituiva grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed, in particolare, dell'elemento fiduciario, tali da giustificare il recesso per giusta causa irrogatole.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto illogicità e carenza della motivazione e violazione del d.M. n. 520/1998 e degli artt. 2103, 2119 e 1460 c.c., poiché le mansioni dell'educatore professionale devono essere svolte, ex art. 1 d.M. cit., all'interno dei servizi sociosanitari e delle strutture educative e riabilitative, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, l'accompagnamento degli assistiti presso altri centri, ospedali e tribunali, nonché presso i domicili segreti degli assistiti, era contrario alla normativa di riferimento, ed il recesso dal rapporto di lavoro da parte di essa appellante era legittimo ex art. 1460 c.c., essendo ella stata a ciò costretta in quanto le erano state richieste mansioni non previste dalla legge e dal CCNL, nonché particolarmente onerose e ad alto rischio.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento irrogatole in data 05/11/2021 e condannarsi l'appellata al risarcimento del relativo danno.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa. Motivi della decisione
L'appello è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
In primo luogo, difatti, va considerato che l'impugnata sentenza ha valutato la sussistenza di giustificazione dell'assenza dal lavoro della lavoratrice, qualificandola come eccezione di inadempimento, in base ai criteri di cui all'art. 1460 c.c.; ha escluso siffatta giustificazione in considerazione del contenuto delle mansioni, qualificando di natura accessoria i compiti di accompagnamento degli assistiti richiestile, e come tali di obbligatoria esecuzione da parte della lavoratrice, pur se non strettamente propri del profilo professionale di riferimento in base alle previsioni di legge e CCNL;
all'esito, ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso addotta dall'odierna appellata, stante il protrarsi dell'assenza.
Nel motivo di gravame proposto, l'appellante sostiene invece di avere legittimamente receduto dal rapporto di lavoro (cfr. pagg. 7, 8 e 9 del ricorso) una volta venuta a conoscenza che, oltre ad operare all'interno della struttura della datrice di lavoro, avrebbe dovuto accompagnare gli assistiti, con la propria autovettura, presso altri centri, ospedali e tribunali, nonché presso i loro domicili segreti, ritenendo detti compiti estranei al proprio profilo professionale, gravosi e rischiosi, con ciò, sostanzialmente, sostenendo di essersi dimessa per giusta causa.
Osserva quindi la Corte che non risulta in alcun modo che il rapporto di lavoro tra le parti fosse già cessato per dimissioni della lavoratrice in data anteriore al licenziamento irrogatole, ed anzi ciò, allo stato degli atti, deve escludersi, avendo ella impugnato il licenziamento senza fare alcun riferimento a proprie dimissioni e deducendone l'illegittimità nel merito, e non perché irrogato in un rapporto di lavoro già cessato per altra causa.
È pertanto evidente che il gravame è basato su presupposti di fatto e di diritto del tutto estranei all'oggetto del giudizio così come delimitato dalle deduzioni delle parti in primo grado, come tali integranti domanda nuova in violazione dell'art. 345 c.p.c., e comunque non si confronta in alcun modo con la motivazione dell'impugnata sentenza, con conseguente inammissibilità.
Nel merito, comunque il gravame è manifestamente infondato.
In tema di assenze ingiustificate dal posto di lavoro, è pacifico in giurisprudenza quanto segue.
Il datore di lavoro, su cui grava, ex art. 5 l. n. 604/1966, l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo
(cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 16597 del 22/06/2018 rv. 649500 - 01).
Difatti, rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi, sicché il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento, poiché la mancata comunicazione dell'assenza dal lavoro, anche se in astratto dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa (cfr. Cass. Sez. L. n. 10352 del 13/05/2014 rv. 630789 - 01).
Pertanto, l'assenza priva di valida giustificazione consente l'intimazione di sanzioni disciplinari, ed anche del licenziamento qualora protratta per un numero di giorni superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva, purché non ricorrano elementi che assurgano a scriminante della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza, in specie quanto alla comunicazione delle ragioni dell'assenza ed alla fruizione (previa richiesta) di pause, ferie e in generale di cause di sospensione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. Sez. L. nn. 17600 del
21/06/2021 rv. 661644 – 01 e 18326 del 19/09/2016 rv. 641265 – 01, e precedenti ivi richiamati).
In applicazione di tali principi, nella fattispecie va considerato quanto segue.
In primo luogo, tutti i testi escussi in primo grado hanno riferito che, secondo l'organizzazione del lavoro in uso presso l'appellata, rientrava tra i compiti affidati agli educatori anche l'accompagnare gli assistiti presso altri centri, ospedali e tribunali, ma non con autovettura propria, come sostenuto dall'appellante, bensì con autovettura aziendale, e nessuno dei testi ha fatto riferimento ad accompagnamento degli assistiti presso domicili segreti o riservati.
In secondo luogo, l'art. 47 del citato CCNL di settore, in atti, prevede (nel testo modificato dall'accordo di rinnovo del 12/05/2019) quanto segue.
Alla categoria D, di inquadramento dell'appellante, appartengono i lavoratori che: ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti;
concorrono alla definizione delle mansioni loro affidate ed alla organizzazione del lavoro proprio e dell'eventuale altro personale coordinato e controllato;
predispongono i materiali necessari all'espletamento della loro mansione. Le loro competenze e capacità includono l'utilizzo di attrezzature, macchinari, nonché la gestione di beni e materiali per la realizzazione di processi produttivi conosciuti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro.
La richiamata clausola contrattualcollettiva fa riferimento ai titoli abilitanti, propri dei vari profili professionali appartenenti alla categoria di inquadramento, in relazione non alle mansioni ma alle competenze professionali richieste, sicché è evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le mansioni dell'educatore professionale non devono necessariamente coincidere con le attività strettamente corrispondenti al titolo abilitante posseduto, e non vi è alcun divieto di adibizione dell'educatore a mansioni ulteriori, nei limiti di cui all'art. 2103 c.c..
Né siffatto divieto risulta pattuito individualmente dalle parti, ovvero risulta avere costituito cd. presupposizione o causa in concreto del rapporto di lavoro per cui è causa, non essendovi alcuna risultanza istruttoria al riguardo ed in particolare non avendo i testi escussi riferito alcunché al riguardo (ed essendo, ovviamente, un'eventuale unilaterale convinzione, motivazione o intenzione dell'appellante in tal senso del tutto irrilevante, dovendo la cd. causa in concreto essere comune alle parti o quantomeno riconoscibile – cfr. Cass. Sez. 1 nn. 15695 del 05/06/2024 rv. 671533 – 01 e 12069 del 16/05/2017 rv. 644443 - 01).
Le circostanze di fatto poste dall'appellante a giustificazione della propria assenza dal lavoro,
e su cui basa la propria deduzione di estraneità alle proprie mansioni, gravosità e rischiosità degli ulteriori compiti cui avrebbe dovuto essere adibita, sono quindi del tutto insussistenti.
Inoltre, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che l'accompagnare gli assistiti presso altri centri di recupero o riabilitazione, ospedali, tribunali o sedi dei servizi sociali, costituisse compito strumentale ed accessorio rispetto alle attività strettamente proprie dell'educatore, e quindi rientrasse nelle mansioni di adibizione.
Difatti, la teste assistente sociale coordinatrice dell'appellata, ha riferito che tali Tes_1
compiti consistono nell'accompagnamento e nel supporto agli assistiti, da parte dell'educatore, in caso di convocazione presso il Tribunale Ordinario o il Tribunale per i
Minorenni, sottoposizione a visite mediche, valutazione delle competenze genitoriali, incontri protetti padre/minori, ed incontri con il Servizio Sociale di riferimento, sicché si tratta, con evidenza, di attività strumentali, funzionali alla regolare e compiuta attuazione delle attività di recupero e riabilitazione previste nei relativi programmi e delle connesse attività giurisdizionali su status e posizione personale degli assistiti, come tali facente parte di essi.
Infine, nulla è emerso su entità e frequenza delle attività di accompagnamento degli assistiti rispetto alle attività di trattamento presso la sede dell'appellata, sicché, avendo la teste
[...]
riferito che le necessità di accompagnamento degli assistiti si verificavano una o due Tes_1 volte la settimana, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che, anche qualora si trattasse di mansioni inferiori, esse andrebbero qualificate come marginali ed accessorie, con conseguente legittimità dell'adibizione (cfr. al riguardo Cass. Sez. L. nn. 6714 del 02/05/2003 rv. 562554 – 01, 11045 del 10/06/2004 rv. 573529 – 01 e 8910 del 29/03/2019 rv. 653216 -
01).
In ogni caso, anche qualora si fosse trattato di illegittimo esercizio da parte dell'appellata dello ius variandi datoriale, o l'appellante avesse ritenuto ciò, ella non avrebbe potuto mai rifiutare, senza avallo giudiziario, l'esecuzione della prestazione, non trattandosi di attività palesemente dequalificante o che potesse esporla ad un rilevante aggravio di carico di lavoro o a rischi per la propria salute, ma avrebbe comunque dovuto eseguire la prestazione e chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, essendo pacifico in materia che il lavoratore sia tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost., e possa rifiutare l'esecuzione della prestazione, invocando l'art. 1460 c.c., solo se l'inadempimento del datore di lavoro sia totale ovvero sia talmente grave da pregiudicare irrimediabilmente le esigenze vitali del lavoratore, sicché costituisce insubordinazione il comportamento del lavoratore che si rifiuti di eseguire la prestazione, ritenendola estranea alla qualifica di appartenenza (cfr. Cass. Sez.
L. nn. 22382 del 12/04/2018-13/09/2018, 22677 del 13/04/2018 – 25/09/2018, 831 del
19/01/2016 rv. 638335 – 01, 12696 del 20/07/2012 rv. 623285 – 01, e precedenti ivi richiamati).
Correttamente, quindi, l'impugnata sentenza ha ritenuto sussistente, nella fattispecie, giusta causa di licenziamento dell'appellata.
Ella, difatti, non si è mai presentata sul posto di lavoro fin dall'instaurazione del rapporto, continuativamente per 11 giorni, fino alla contestazione disciplinare, non ha ripreso servizio nemmeno dopo la contestazione, e fino al licenziamento, con ciò -non potendosi in alcun modo ritenere l'assenza giustificata- tenendo condotta astrattamente qualificata dall'art. 42 lett. E del citato CCNL come grave mancanza integrante giusta causa di licenziamento, in quanto superiore a tre giorni.
Quanto alla sussistenza in concreto della giusta causa di licenziamento, la prolungata assenza dal lavoro dell'appellante, in difetto di qualsivoglia concreto e specifico elemento idoneo ad attenuare la gravità del relativo inadempimento, costituisce grave e notevole inosservanza da parte della lavoratrice dei fondamentali doveri di rendere la propria prestazione lavorativa, di informare tempestivamente la datrice di lavoro delle assenze e di giustificarle, di cui all'art. 2104 c.c., denotante una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza, come tale idonea a compromettere definitivamente il rapporto di fiducia sotteso al rapporto di lavoro tra le parti, con conseguente sussistenza della giusta causa di licenziamento addotta dall'appellante.
L'appello va perciò rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 15/2024 in data 12/09/2024 del Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 17/04/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -