Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8481/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 473 bis. 47 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. nata a [...] in data [...] con l'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Tarquinio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_2 C.F._2
Lorella Bovone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Confermato l'affido condiviso del figlio minore con collocamento formale e ai fini anagrafici Per_1 presso l'abitazione della madre, 1.A parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzile del Tribunale di Monza
N.1108\2022, disporre che:
Il padre vedrà e terrà con sé il figlio , secondo le seguenti tempistiche: Per_1
▪A settimane alterne, il padre prenderà il minore il venerdì all'uscita da scuola (o ad orario a ciò corrispondente durante le vacanze scolastiche), per accompagnarlo il lunedì mattina a scuola o, in orario corrispondente, presso la residenza materna durante le vacanze scolastiche. Confermata l'ulteriore modalità di frequentazione già concordata in sede divorzile e qui, solo per completezza, ritrascritta:
▪Nella settimana il cui weekend è di pertinenza paterna, starà con il padre il lunedì e il Per_1 martedì, dall'uscita da scuola (o da orario a ciò corrispondente durante le vacanze scolastiche) sino alle mattine successive, quando verrà riaccompagnato a scuola, al centro estivo o a casa della madre, durante i periodi di vacanza scolastica;
▪Nella settimana il cui il weekend è di pertinenza materna, il padre potrà andare a prendere il minore a scuola il mercoledì ed il giovedì dall'uscita da scuola (o in orario a ciò corrispondente, durante le
Per quanto attiene i periodi di vacanza scolastica:
▪Vacanze Natalizie: ogni anno, il giorno 24 dicembre verrà trascorso da con il padre;
i giorni Per_1
25 e 26 dicembre, invece, con la madre. Il resto delle vacanze scolastiche di verrà diviso Per_1 pariteticamente tra i genitori, con alternanza, di anno in anno, del periodo di competenza di ciascun genitore, fermo restando che il giorno di Capodanno verrà trascorso da , ad anni alterni, o Per_1 con la mamma o con il papà;
▪Vacanze Pasquali: trascorrerà le vacanze scolastiche ad anni alterni, con un Per_1 Per_2 genitore o con l'altro, con possibilità che i genitori concordino, ove il minore non si sposti in villeggiatura con il genitore collocatario in tale periodo, che il pranzo della S. Pasqua possa essere trascorso da anche con l'altro genitore;
Per_1
▪Vacanze estive: potrà trascorrere con ciascun genitore due settimane di villeggiatura, anche Per_1 non consecutive, da scegliersi nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, il tutto da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno, compatibilmente con le esigenze lavorative e le ferie di ciascun genitore.
trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno della Per_1 mamma e con il padre il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno del padre, a prescindere dal calendario di frequentazione ordinario.
2. A parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzile del Tribunale di Monza
N.1108\2022, prendere atto che chiamerà telefonicamente, ogni sera, il genitore in quel Per_1 momento non collocatario, salvo diversi accordi di volta in volta assunti o cause di forza maggiore.
3. A parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza divorzile del Tribunale di Monza
N.1108\2022 e in considerazione del pressoché paritetico collocamento di presso ciascun Per_1 genitore, porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_2 Per_1 mediante corresponsione a favore della sig.ra a partire dalla mensilità di Novembre 2024, Pt_1 della somma mensile di Euro 150,00= (centocinquanta/00=), da versarsi entro il giorno 16 (sedici) di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dall'anno successivo a quello dell'emananda sentenza, dando atto le parti della definizione di ogni eventuale pendenza economica relativa al periodo antecedente al mese di novembre 2024.
Confermato a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie di secondo le linee guida del protocollo del Tribunale Per_1 di Monza del 07/05/2018, da intendersi qui ritrascritte integralmente con le precisazioni e deroghe di cui ai successivi punti 4,5,6.
4. A parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza del Tribunale di Monza
1108\2022, in specifica deroga ed integrazione del Protocollo del Tribunale di Monza 07.05.2018 relativo alla individuazione e suddivisione delle spese straordinarie, disporre che anche le spese relative alla mensa scolastica di saranno da suddividere tra i genitori al 50%, a partire dal Per_1 mese di novembre 2024.
5. A parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza del Tribunale di Monza
1108\2022, disporre che, in specifica deroga ed integrazione del Protocollo del Tribunale di Monza
07.05.2018 relativo alla individuazione e suddivisione delle spese straordinarie, dal mese di novembre 2024 ciascun genitore curerà a proprie spese il guardaroba del minore da utilizzare nel relativo periodo di collocamento, mentre le parti concorderanno l'acquisto in comune di un giubbotto per ogni stagione invernale, ove necessario, ed affronteranno pariteticamente l'eventuale costo per abbigliamento sportivo richiesto dalla scuola.
6. A parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza del Tribunale di Monza
1108\2022, disporre che, in specifica deroga ed integrazione del Protocollo del Tribunale di Monza
07.05.2018 relativo alla individuazione e suddivisione delle spese straordinarie, i genitori affronteranno, dal mese di novembre 2024, al 50% ciascuno i costi per i regali che dovrà Per_1 acquistare per partecipare alle feste di compleanno dei compagni od amici. L'assegno unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla signora Pt_1
7. I genitori si impegnano reciprocamente ad affrontare un percorso individuale e personale di sostegno psicologico, presso professionista di fiducia che verrà dagli stessi iniziato entro il mese di dicembre 2024.
8. I genitori si impegnano ad individuare entro il mese di dicembre 2024, uno psicologo infantile presso il quale permettere a di svolgere un percorso di sostegno, ove ritenuto dal Per_1 professionista necessario, con suddivisione al 50% anche di tale spesa straordinaria. Il primo colloquio dovrà essere effettuato entro il mese di dicembre 2024.
9. Dare atto che le spese del presente giudizio sono da ritenersi integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni relative ai rapporti di frequentazione col padre e di mantenimento del figlio minore;
Per_1 che la modifica indicata è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19.12.2024:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le modifiche concordate dalle parti;
II. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti