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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/07/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1377/2025, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo FRceschinis e dall'avv. Parte_1
FR hinis ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Lario n. 26, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
CP_1
convenuto contumace
Oggetto: retribuzione ferie – macchinista
Conclusioni delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6.2.2025 il ricorrente ha convenuto in giudizio la deducendo di essere alle dipendenze della convenuta con mansioni e CP_2 qualifica di macchinista, di avere ottenuto precedente sentenza nella medesima tipologia di contenzioso e chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per il periodo successivo a quello già coperto dal giudicato inter partes, alla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA Trenord (“incentivo per attività speciRiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 l'accordo sindacale aziendale 11.3.2015; 2- Conseguentemente condannar CP_2
a corrispondere, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti n
[...]
1 indicati a favore del ricorrente l'importo di euro 3.690,41 o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
2- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo UniRicato per Euro 49,00, rimborso spese forfettario 15% e oneri Riscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
La società convenuta è rimasta contumace.
Non è stata svolta attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze in atti.
All'udienza del 7.5.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande formulate dal ricorrente sono fondate.
1. L'art. 27 del CCNL Attività Ferroviarie 20.07.2012 e l'art. 26 del CCNL Attività Ferroviarie 16.12.2016 (docc. 3, 4 fascicolo ricorrente) così individuano la figura del Macchinista: “Lavoratori che svolgono attività di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative vigenti e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate dai soggetti competenti previsti dalle discipline legislative in materia. Effettuano visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, eseguono la prova freno ed intervengono sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato.”.
E' pacifico che il macchinista svolga la propria attività lavorativa in prevalenza a bordo del treno (condotta), effettuando a turno anche giornate cosiddette di “riserva”.
La retribuzione del macchinista è composta, ex art. 68 CCNL Attività Ferroviarie e 48 Contratto Aziendale Trenord, da una parte fissa (retribuzione tabellare, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili, salario professionale, tredicesima e quattordicesima mensilità) e da una parte variabile, nella quale figurano, tra le altre, l'indennità di condotta e di riserva (c.d. incentivi di attività specifica art. 53.1, ora 54.1 del CCA Trenord) e l'indennità per assenza dalla residenza (art. 77 CCNL Attività ferroviarie).
Ai sensi del CCNL Attività Ferroviarie 20.7.2012 e 16.12.2016 e del Contratto Aziendale Trenord del 22.6.2012 e successive modificazioni ed integrazioni (cfr. docc. 6- 8, fascicolo ricorrente), la retribuzione di ciascun macchinista durante le ferie è composta da: retribuzione tabellare, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam, salario professionale, indennità di turno.
Tanto premesso, il ricorrente deduce innanzitutto di avere ottenuto precedente sentenza, ormai passata in giudicato, che ha condannato al pagamento delle CP_1 somme maturate sino a una certa data, a titolo di retribu i giorni di ferie, con inclusione anche della media dei compensi percepiti a titolo di attività “di scorta” e “di riserva” e che la società avrebbe corrisposto la somma riportata nella sentenza stessa,
2 continuando poi a retribuire le ferie successive come se tale statuizione non fosse stata resa.
Il ricorrente, per i soli periodi non coperti dal giudicato (docc. 2-4, fascicolo ricorrente), insiste quindi nel rappresentare che durante i giorni di ferie, in base CP_1 all'art. 31 punto 6 del CCNL Attività Ferroviarie 20.07.2012 (e all'art. 20 punto 20.3 del CCA), eroga ai lavoratori i soli elementi retributivi fissi previsti dall'art. 48.1.1 del CCA e tra quelli variabili, la sola indennità di turno di cui al punto d) dell'art. 48.1.2., ma non gli elementi variabili ed accessori ed in particolare quelli previsti dall'art. 77 del CCNL e dall'art. 54 del CCA (sempre così come integrato dall'1.5.2015 dall'accordo 11.3.2015), ossia le indennità per “assenza dalla residenza” e “l'incentivo per attività specifiche”.
Eccepisce, quindi, anche in questa sede, che le disposizioni citate del CCNL e del contratto aziendale integrativo Gruppo FS in punto di retribuzione dei giorni di ferie sono nulle per contrarietà a norma imperativa, dovendo viceversa detti giorni essere retribuiti con un importo pari alla retribuzione giornaliera calcolata sulla media dei compensi percepiti dal singolo dipendente, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di elemento fisso, sia di componenti variabili della retribuzione legati all'esecuzione delle mansioni attribuite al ricorrente.
2. Le questioni oggetto del presente giudizio sono state affrontate dal Tribunale di Milano con numerose sentenze, tra le quali si possono annoverare le sentenze nn. 1703/2018, 2000/2018, 971/2019, 2469/2019, 453/2020, 1033/2020, 1283/2020, 207/2021, 447/2021, 2656/2021.
Si è pronunciata in modo conforme anche la Corte di Appello di Milano, con le sentenze nn. 649/19, 32/2020, 1470/2021, 719/2021, 832/2021.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva agito per le medesime questioni con precedente ricorso definito con le sentenze nn. 1032/2020 di questo Tribunale (doc. 2, 2 fascicolo ricorrente).
Dette pronuncia è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano con la Sentenza n. 831/2021 (doc. 3, fascicolo ricorrenti).
E' infine interve orte di Cassazione con la sentenza n. 3705/2024 che ha respinto il ricorso di (doc. 4, fascicolo ricorrente), confermando la legittimità CP_1 delle pretese del ricorrente.
3. Nel caso di specie il ricorrente, per il periodo non coperto dal giudicato, insiste nel richiedere l'inclusione nella retribuzione feriale delle medesime indennità già chieste nel precedente giudizio (condotta e riserva), oltre a formulare apposita domanda anche per l'indennità prevista per l'assenza dalla residenza.
Anche in questa sede occorre ribadire, sulla scorta di quanto chiarito dalla Suprema Corte, che gli incentivi per attività specifiche (indennità di condotta e di riserva), di cui all'art. 54 del CCA Trenord (doc. 5, fascicolo di parte ricorrente), sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del macchinista.
Tali indennità sono, infatti, attribuite al macchinista: a) per le attività svolte a bordo del treno con responsabilità del convoglio in relazione alla circolazione (condotta); b)
3 per le altre attività svolte a terra a disposizione dell'azienda per l'esecuzione di un servizio (riserva).
Tali indennità sono valutabili anche come elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione (cfr. CdA Milano, n. 32/2020, CdA Milano, 684/2019).
Coerentemente con la stretta inerenza alle mansioni svolte, le indennità in questione risultano essere corrisposte all'odierno ricorrente in maniera continuativa, sì da costituire un elemento ricorrente della retribuzione (cfr. buste paga in atti, docc. 1 – 1decies, fascicolo parte ricorrente).
Richiamando quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con le pronunce sopra citate, appare quindi evidente la necessità di considerare le indennità in questione nel quadro della retribuzione che «deve essere mantenuta» durante il periodo feriale e che
“deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
Fondata anche la domanda relativa alla indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punto 2, del CCNL.
Tale disposizione prevede che “per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva per cui è in forza servizi che comportano complessivamente , per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”.
Ai sensi dell'art. 27, punto 2, lett. d) del CCNL: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
L'indennità si applica al solo “personale mobile”, a differenza dell'indennità di trasferta di cui al punto 1 dell'art. 77, che si applica al personale non mobile ogni volta che venga inviato per esigenze di servizio fuori dal comune della sede di lavoro.
Per entrambe le indennità, indennità di trasferta ed indennità di assenza dalla residenza, il CCNL precisa che si tratta di voci escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Per l'indennità di assenza dalla residenza l'art. 77, punto 2, prevede altresì che la stessa sia soggetta al medesimo regime fiscale dell'indennità di trasferta.
Nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per retribuzione dei periodi di ferie.
4 Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: si tratta, quindi, di indennità intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore. Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro.
Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il macchinista, che parte e fa rientro alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa.
4. Per quanto riguarda l'incidenza delle voci in esame sulla retribuzione percepita durante le ferie e la configurabilità o meno di un effetto dissuasivo dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie, si osserva quanto segue.
Deve ritenersi, innanzitutto, che lo scopo di scongiurare il rischio che il lavoratore non goda delle ferie per il timore del pregiudizio economico costituisca la ratio della regola giuridica elaborata dalla Corte di Giustizia e non lo specifico presupposto applicativo della stessa, anche in considerazione dell'assenza di parametri certi cui ancorare la relativa valutazione.
Va, infatti, ribadito che nella nozione di retribuzione feriale che emerge dall'elaborazione giurisprudenziale europea (cfr. sentenza Williams) il principio cardine è quello secondo il quale la retribuzione delle ferie annuali “deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
La CGUE è particolarmente chiara nel precisare che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per iposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04 e a., Persona_1
Racc. pag. I-2531, punto 50, nonch e a., cit., punto 58).” (cfr. sentenza Persona_2
punto 19) CP_3
La retribuzione che risponde ai parametri europei e che consente al lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (sentenza punto 23) è CP_3 infatti quella che include e valorizza “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore” (sentenza Williams, punto 24), dovendosi escludere, viceversa, “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base” (sentenza Williams, punto 25).
5 Volendo in ogni caso effettuare una valutazione in concreto, il rapporto rilevante, come osservato dalla Corte d'Appello di Milano (ex multis, sentenza n. 608/2023 pubbl. il 14/07/2023), è “quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva (…) Si tratta infatti di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile”.
La parte convenuta non si è costituita e non ha, quindi, articolato deduzioni di alcun tipo sul punto.
Deve, quindi, accertarsi e dichiararsi che ciascun giorno di ferie del ricorrente deve essere retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascuno di essi, calcolata sulla media dei compensi percepiti dal singolo dipendente nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, sia a titolo di retribuzione fissa, sia a titolo di retribuzione variabile con espresso riferimento alle componenti variabili in questa sede esaminate.
5. Vanno riconosciute in favore del ricorrente anche le differenze retributive oggetto di domanda.
Il ricorrente ha proposto dei conteggi analitici basati sulla estrapolazione dei dati relativi alle indennità oggetto di domanda evidenziati in ciascuna busta paga. Il criterio proposto è quello fatto proprio dalla giurisprudenza richiamata al paragrafo 2 e basato sulla media dei compensi relativi alle indennità citate, percepiti dal ricorrente nei dodici mesi precedenti alla fruizione delle ferie.
Il ricorrente ha, infatti, spiegato di avere proceduto ad effettuare la somma di tali elementi variabili della retribuzione nell'anno precedente a quello di godimento delle ferie e di avere quindi ricavato il valore medio degli stessi per una singola giornata, dividendo tale somma per il numero dei giorni di presenza nell'anno stesso.
Il valore medio degli elementi variabili per una singola giornata è stato poi moltiplicato per i giorni di ferie consumati nell'anno di riferimento per ottenere il totale delle differenze retributive pretese.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione dell'attività svolta e della complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del ricorrente, per il periodo successivo a quello già coperto dal giudicato inter partes, alla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA Trenord (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
6 condanna a corrispondere, a titolo di differenze retributive per i giorni CP_2 di ferie goduti nei periodi indicati a favore del ricorrente l'importo di euro 3.690,41, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 07/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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