Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 04/02/2026, n. 1636
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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    Mancanza di legittimazione passiva

    L'amministrazione resistente ha comunicato l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento a seguito della presentazione del ricorso.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale del Comune di Roma

    Il giudice, dato l'annullamento in autotutela, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di Roma alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 04/02/2026, n. 1636
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1636
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo