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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 04/02/2026, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1636/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15735/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501533620 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1108/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
L'odierna udienza è stata fissata a seguito di istanza per la sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 d.
Lgs.546/1992.
Ricorrendone i presupposti (nessuna delle parti ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero il regolamento di giurisdizione;
il contraddittorio è rituale), la presente sentenza viene redatta in forma semplificata ex art. 47 ter del rito.
AR SU impugna l'avviso di accertamento n. 2501533620, notificato in data 07.08.2025, per
TARI e TEFA, periodo d'imposta 2023, per un totale pari ad € 474,72, comprensivo di sanzioni e interessi, relativamente all'immobile sito in Roma alla Via Condotti n. 48, identificato al NCEU del Comune di Roma al Dati_Cat_1, sub.10, zona censuaria 1, Cat. A2, classe 5, vani 5. Rileva la ricorrente che l'avviso impugnato è palesemente illegittimo e va annullato per carenza di legittimazione passiva della stessa ricorrente, non essendo, nell'anno 2023, proprietaria dell'immobile per il quale viene richiesto il pagamento della TARI e del tributo TEFA, né avendo sullo stesso alcun diritto di godimento. In effetti l'immobile è stato ceduto in data 25.06.2021alla Sig.ra Nominativo_1 con atto di compravendita del Notaio Nominativo_2. Parte ricorrente invoca la sospensione d'urgenza dell'atto impugnato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.lgs. 546/92 ritenendo sussistenti i presupposti richiesti.
Con successiva memoria il difensore di parte ricorrente deposita la nota del 20.11.2025, con cui Roma
Capitale ha comunicato l'accoglimento del ricorso in autotutela con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. 2501533620, notificato in data 07.08.2025, per TARI e TEFA, periodo d'imposta 2023.
Chiede la condanna di Roma Capitale alla refusione di spese e compensi di lite, con attribuzione al procuratore antistatario, in ossequio al principio di soccombenza virtuale dal momento che l'annullamento in autotutela
è stato comunicato successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso, avvenuta in data 30.10.2025.
La Corte in composizione monocratica, pertanto, stante la comunicazione di cui sopra ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia. Le spese seguono la soccombenza virtuale – non essendo state prospettate gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione – e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Condanna il comune di Roma Capitale alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 400,00, oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Roma li, 29/01/2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15735/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501533620 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1108/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
L'odierna udienza è stata fissata a seguito di istanza per la sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 d.
Lgs.546/1992.
Ricorrendone i presupposti (nessuna delle parti ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero il regolamento di giurisdizione;
il contraddittorio è rituale), la presente sentenza viene redatta in forma semplificata ex art. 47 ter del rito.
AR SU impugna l'avviso di accertamento n. 2501533620, notificato in data 07.08.2025, per
TARI e TEFA, periodo d'imposta 2023, per un totale pari ad € 474,72, comprensivo di sanzioni e interessi, relativamente all'immobile sito in Roma alla Via Condotti n. 48, identificato al NCEU del Comune di Roma al Dati_Cat_1, sub.10, zona censuaria 1, Cat. A2, classe 5, vani 5. Rileva la ricorrente che l'avviso impugnato è palesemente illegittimo e va annullato per carenza di legittimazione passiva della stessa ricorrente, non essendo, nell'anno 2023, proprietaria dell'immobile per il quale viene richiesto il pagamento della TARI e del tributo TEFA, né avendo sullo stesso alcun diritto di godimento. In effetti l'immobile è stato ceduto in data 25.06.2021alla Sig.ra Nominativo_1 con atto di compravendita del Notaio Nominativo_2. Parte ricorrente invoca la sospensione d'urgenza dell'atto impugnato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.lgs. 546/92 ritenendo sussistenti i presupposti richiesti.
Con successiva memoria il difensore di parte ricorrente deposita la nota del 20.11.2025, con cui Roma
Capitale ha comunicato l'accoglimento del ricorso in autotutela con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. 2501533620, notificato in data 07.08.2025, per TARI e TEFA, periodo d'imposta 2023.
Chiede la condanna di Roma Capitale alla refusione di spese e compensi di lite, con attribuzione al procuratore antistatario, in ossequio al principio di soccombenza virtuale dal momento che l'annullamento in autotutela
è stato comunicato successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso, avvenuta in data 30.10.2025.
La Corte in composizione monocratica, pertanto, stante la comunicazione di cui sopra ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia. Le spese seguono la soccombenza virtuale – non essendo state prospettate gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione – e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Condanna il comune di Roma Capitale alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 400,00, oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Roma li, 29/01/2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis